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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/08/2025, n. 11789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11789 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21021/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa IA CE, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 21021/2021 del R.G.A.C. vertente tra
Parte_1
in persona dei Procuratori p.t., elettivamente
[...]
domiciliata in Milano, corso Magenta n. 84 (studio LMS) presso gli Avv.ti
AO UM, NI GO AL e PE CA dai quali è
rappresentata e difesa, per procura su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte attrice -
pagina 1 di 18 e
(già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del
[...] CP_3
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è ope legis rappresentata e difesa;
- parte convenuta –
OGGETTO: pagamento somme per sorte capitale ed interessi relativi a cessione crediti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti costituite hanno precisato, come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Parte attrice (come da foglio di precisazione delle conclusioni): “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione,
accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento Parte_1
da parte del , in persona del legale rappresentante pro tempore, dei CP_1
seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il , in persona del legale CP_1
pagina 2 di 18 rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1
[...]
I. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale
azionata con l'atto di citazione (azzerata come da elenco che si produce sub
ALL. A):
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di
pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza
riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al
saldo;
II. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla
predetta sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica
dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
pagina 3 di 18 III. € 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture
costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su
ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di
pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il
predetto importo;
IV. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto
delle Note Debito (azzerate come da elenco che si produce sub ALL. B),
interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da
oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di
mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art.
1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
V. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato
dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per
ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui
tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito,
oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza
pagina 4 di 18 del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il
predetto importo
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e
dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di CP_1 CP_1
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...]
per: Parte_1
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di
pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte
capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
pagina 5 di 18 • interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note
Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo
pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre
interessi;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto
di ad ottenere il pagamento da parte del e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, condannare il al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1
capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di
indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso
forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo
unificato, marca e successive.”.
pagina 6 di 18 (già Controparte_1 Controparte_2
di ) ( come da comparsa di costituzione e
[...] CP_2
risposta): “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Roma:
1) In via pregiudiziale, differire la prima udienza allo scopo di
consentire la citazione in giudizio della società fornitrice Controparte_4
ai sensi dell'art. 269 cpc, nei termini di cui all'art.163 bis cpc, ciò
[...]
al fine di garantire il diritto in capo all'Amministrazione di potere
esercitare le proprie prerogative processuali di difesa ai sensi dell'art.
183, comma 5 del c.p.c., al fine di esercitare le proprie prerogative di
difesa per l'accertamento dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
da parte della società fornitrice;
degli eventuali profili risarcitori
discendenti dalla iniusta locupletatio di cui all'art. 1218 c.c.,
nonché per la responsabilità extracontrattuale nei confronti
dell'Amministrazione opponente per i danni da questa subiti e subendi
aventi fonte nella lesione del credito della Banca cessionaria da parte
delle società cedenti, di cui l'Amministrazione, ovviamente parte terza,
subisce i detti effetti dannosi;
pagina 7 di 18 2) sempre in via pregiudiziale, dichiarare nulle / inammissibili le
domande avversarie per mancata/ errata indicazione della parte
debitrice in quanto avanzate anche nei confronti del MiC, ovvero per
inopponibilità delle cessioni al e mancanza di legittimazione CP_1
attiva in capo alla parte attrice;
3) in via preliminare, dichiarare la prescrizione quinquennale dei diritti di
credito azionati;
4) Nel merito, rigettare integralmente la pretesa avversaria, in quanto sfornita
di prova e, comunque, infondata, alla luce dell'intervenuto pagamento, della
compensazione con i crediti vantati dal , e in ogni caso, per CP_1
intervenuta prescrizione delle pretese creditorie azionate;
5) In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo
Tribunale adito non dovesse dichiarare inammissibile l'odierna azione,
disporsi C.T.U. con autorizzazione sin d'ora alla nomina di un C.T.P., al fine
di rideterminare l'importo dovuto;
Con vittoria di spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto notificato il 21/03/2021, la parte attrice indicata in epigrafe (di qui
Parte in avanti anche ha tempestivamente riassunto il giudizio proposto innanzi pagina 8 di 18 al Tribunale di Milano (R.G. N.16636/2020), con provvedimento del 22
dicembre 2020, dichiaratosi territorialmente incompetente in favore del
Tribunale di Roma e chiesto la condanna del (già Controparte_1
Controparte_2
) al pagamento della somma di € 662,18 quale sorte capitale ancora
[...]
dovuta, in relazione alle fatture indicate nell'estratto conto prodotto sub doc. 2,
in luogo della somma originariamente richiesta per l'importo di € 123.304,38
per sorte capitale, oltre interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 sulla sorte capitale quantificati alla data della riassunzione in € 13.599,43, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ex art. 1283 c.c., nonché € 120,00 ex art. 6, co.2, del d. lgs. n. 231/2002,
come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, corrispondente all'importo di € 40,00
per ciascuna delle 3 fatture costituenti la sorte capitale;
€ 1.196,18 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale in oggetto, come da “note debito interessi” allegate, gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note di debito, € 40,00 ex art. 6, co. 2, del d. lgs. n.
231/2002, come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, corrispondente all'importo di pagina 9 di 18 € 40,00 moltiplicato per n. 1 fattura il cui tardivo pagamento ha generato gli
Parte interessi di mora di cui alle note di debito emesse da
A tal fine, ha dedotto di essere titolare dei crediti azionati in virtù di atti di cessione del credito pro soluto redatti in forma di scrittura privata autenticata da notaio e notificati alla convenuta per le fatture in oggetto, emesse dalle cedenti e e di essere , in Controparte_5 Controparte_4
virtù della successione nel credito, legittimata a chiedere il pagamento - ex artt.
2 e 5 del d. lgs. n 231/02 come novellato dal d. lgs. n. 192/12- degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nonché, a norma dell'art. 1283 c.c., degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, oltre all'importo ulteriore – ex art. 6, d. lgs. n.
231/2002, come novellato dal d. lgs. 192/2012 - di € 40,00 per ciascuna fattura non pagata ed, ancora, agli interessi moratori per le fatture pagate in ritardo oggetto delle note di debito, agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati ed all'importo – ex art. 6, d. lgs. n. 231/2002, come novellato dal d. lgs. 192/2012- di € 40,00 per ciascuna fattura pagata in ritardo.
Nel corso del giudizio, a seguito dell'intervenuto pagamento, parte attrice ha dichiarato che la sorte capitale residua qui richiesta era integralmente azzerata,
così come la somma richiesta a titolo di interessi moratori di cui alla nota di pagina 10 di 18 debito per crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale sicché il giudizio era proseguito limitatamente ai crediti per interessi moratori ed anatocistici sulla sorte capitale nonché per interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla nota di debito e per il pagamento della somma di € 40 per ciascuna fattura pagata in ritardo.
2. Costituitosi tempestivamente il (già Controparte_1 [...]
di ) ha Controparte_2 CP_2
chiesto, preliminarmente, di essere autorizzato alla chiamata in causa della società cedente - ex art. 106 c.p.c.- e, nel merito, il Controparte_4
rigetto delle domande attoree, eccependo: - il difetto di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio;
invalidità e inopponibilità della cessione;
difetto di legittimazione attiva di;
- l'infondatezza della pretesa Parte_1
creditoria azionata e la mancanza di prova;
- la prescrizione degli interessi.
3. Rigettata la chiamata in causa della società cedente, Controparte_4
con ordinanza motivata del 21/12/2021 e concessi i richiesti termini ex
[...]
art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste pressoché invariate, la causa, documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni pagina 11 di 18 precisate, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio -
arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014), preliminarmente, avuto riguardo alla dichiarazione di parte attrice resa in data 11/07/2024 (cfr. foglio di precisazione dele conclusioni, fascicolo parte attrice) in ordine all'intervenuto pagamento e, quindi, all' azzeramento di sorte capitale ed interessi moratori per crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale e di prosecuzione del giudizio in relazione agli ulteriori crediti azionati per interessi moratori ed anatocistici sulla sorte capitale ed anatocistici sulla nota di debito, oltre al risarcimento del danno ex art. 6, d. lgs. n. 231/2002, costituendo detta dichiarazione rinuncia tacita alla domanda relativa alla sorte capitale ed agli interessi moratori per crediti diversi dalla sorte capitale portati dalla nota di debito azionata, deve essere dichiarata, in parte qua, la cessazione della materia del contendere, a tal proposito, osservandosi che “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta
quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la
pagina 12 di 18 volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il
riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla
dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni
la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della
controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del
contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la
materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio
che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e
che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della
legge nel caso concreto.” (S.C., Sez. 2, ordinanza n. 19845 del 23/07/2019; in senso conforme, S. C, Sez. 5 - , Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017).
In conseguenza dell'intervenuto pagamento integrale di sorte capitale ed interessi moratori per note di debito e della rinuncia alla relativa domanda, non sussistendo più tra le parti contestazione sul diritto sostanziale, superate devono ritenersi le eccezioni formulate dalla PA convenuta in relazione a difetto di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio;
invalidità e inopponibilità della cessione;
difetto di legittimazione attiva di;
Parte_1
infondatezza della pretesa creditoria azionata e mancanza di prova e prescrizione degli interessi, quest'ultima solo genericamente formulata senza pagina 13 di 18 indicazione del dies a quo e, comunque palesemente infondata avuto riguardo alla data di emissione delle fatture (2018 e 2019).
Quanto agli interessi moratori ed anatocistici pretesi sulla sorte capitale, si osserva che risulta dagli atti di cessione (doc. 6, fascicolo Tribunale di Milano,
nel fascicolo di parte attrice) - redatti nella forma della scrittura privata autenticata da notaio e notificati a mezzo pec nel 2019 e 2020- l'intervenuto
Parte acquisto da parte della cessionaria anche dei “ frutti scaduti e da maturarsi”, ossia degli interessi.
Parte ha, dunque, diritto al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 231/02 come novellato dal d. lgs. n. 192/12
dalla data di scadenza delle fatture riportata sul documento n. 3 ( 60 giorni dal ricevimento delle fatture da parte del , cfr. elenco crediti, doc. 3, CP_1
fascicolo parte attrice), colonna “Data Scadenza”,al saldo nonché degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori ex art 1283 c.c. nella misura di cui all'art 1284, co. 4, c.c. decorrenti dalla data di notifica della citazione introduttiva, sugli interessi scaduti da oltre sei mesi.
pagina 14 di 18 Detta somma risulta quantificata alla data dell'atto di riassunzione nell'importo di € 13.599,43 al quale devono essere aggiunti gli interessi successivi fino al saldo e gli interessi anatocistici come sopra determinati.
Risulta altresì dovuto l'importo di € 120,00 a titolo di risarcimento dei costi per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte pari a € 40,00
per n. 3 fatture, giusta la chiara previsione normativa contenuta nell'art. 6, co.
2, d. lgs n. 231/2002 - come modificato dal d. lgs. n. 192/12 - secondo cui il creditore ha diritto ad un importo minimo forfettario pari a € 40,00 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno.
Da respingere, a motivo della tardività della sua proposizione, è la domanda di pagamento degli interessi sulla somma di € 40,00 per ciascuna fattura con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo, formulata da parte attrice per la prima volta nel foglio di precisazione delle conclusioni.
In ordine alla debenza degli interessi anatocistici e delle somme di cui all'art.6,
co.2, d.lgs. 231/02 di cui alla nota di debito (azzerata) si osserva quanto segue:
-quanto agli interessi anatocistici (prodotti dagli interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento di fatture diverse da quelle costituenti la sorte capitale) essi sono dovuti in forza del disposto di cui all'art. 1283 c.c., posto pagina 15 di 18 che alla data di notifica dell'atto di citazione, gli interessi di mora (di cui sopra) erano scaduti da oltre sei mesi;
detti interessi anatocistici, inoltre, ex art. 1284, co. 4, c.c. sono dovuti nella stessa misura degli interessi di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 231/02 come modificato dal d. lgs. n. 192/12, e dovranno decorrere dalla data di notifica della citazione.
Del pari deve essere riconosciuto, infine, il pagamento della somma di € 40,00
per ciascuna delle fatture azionate in applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n.
231/2002, giusta la chiara previsione normativa secondo cui il creditore ha diritto ad un importo minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno che ha recepito la
Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio
2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento di nelle transazioni commerciali, mentre da respingere, per tardività, è la domanda proposta in ordine agli interessi sulla predetta somma di € 40,00 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo.
Dal momento che la fattura pagata in ritardo è una, la somma dovuta a tale titolo è pari a € 40,00.
pagina 16 di 18
5. Le spese seguono la soccombenza, onde sono poste a carico della parte convenuta e liquidate in favore della parte attrice in applicazione del D.M. n.
55/2014 (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) in complessivi € 3.264,00 di cui € 264,00 per esborsi (CU e bollo), € 500,00 per la fase studio, € 500,00
per la fase introduttiva, € 1000,00 per la fase istruttoria/trattazione , € 1000,00
per la fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento per sorte capitale residua e per interessi di cui alla nota di debito azionata;
Parte
-) condanna parte convenuta al pagamento in favore di degli interessi moratori ex art 2 e 5 del d. lgs n. 231/2002 sulla sorte capitale con decorrenza dalla scadenza delle fatture riportata nel doc 3, quantificati alla data della riassunzione nell'importo di € 13.599,43 oltre successivi fino al saldo, oltre agli interessi anatocistici ex art 1283 cc calcolati ex art 1284, co. 4, cc dalla notifica dell'atto di citazione sugli interessi scaduti da oltre sei mesi, oltre a €
120,00 ex art 6 d.lgs n. 231/02 e Direttiva Europea 2011/7/EU;
pagina 17 di 18 Parte
-) condanna parte convenuta al pagamento in favore di degli interessi anatocistici (prodotti dagli interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento di fatture diverse da quelle costituenti la sorte capitale) calcolati nella stessa misura degli interessi di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del d. lgs. n.
231/02 come modificato dal d. lgs. n. 192/12, dalla data di notifica della citazione, oltre a € 40,00 ex art 6 d.lgs n. 231/02 e Direttiva Europea
2011/7/EU;
-) dichiara inammissibile, per tardività, la domanda di pagamento degli interessi sulla somma di € 40,00 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
Parte
-) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di delle spese legali liquidate, come in parte motiva, in complessivi € 3.264,00, oltre spese generali,
iva e c.p.a..
Roma, 11/08/2025
Il giudice
IA CE
pagina 18 di 18
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa IA CE, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 21021/2021 del R.G.A.C. vertente tra
Parte_1
in persona dei Procuratori p.t., elettivamente
[...]
domiciliata in Milano, corso Magenta n. 84 (studio LMS) presso gli Avv.ti
AO UM, NI GO AL e PE CA dai quali è
rappresentata e difesa, per procura su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte attrice -
pagina 1 di 18 e
(già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del
[...] CP_3
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è ope legis rappresentata e difesa;
- parte convenuta –
OGGETTO: pagamento somme per sorte capitale ed interessi relativi a cessione crediti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti costituite hanno precisato, come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Parte attrice (come da foglio di precisazione delle conclusioni): “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione,
accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento Parte_1
da parte del , in persona del legale rappresentante pro tempore, dei CP_1
seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il , in persona del legale CP_1
pagina 2 di 18 rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1
[...]
I. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale
azionata con l'atto di citazione (azzerata come da elenco che si produce sub
ALL. A):
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di
pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza
riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al
saldo;
II. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla
predetta sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica
dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
pagina 3 di 18 III. € 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture
costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su
ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di
pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il
predetto importo;
IV. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto
delle Note Debito (azzerate come da elenco che si produce sub ALL. B),
interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da
oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di
mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art.
1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
V. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato
dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per
ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui
tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito,
oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza
pagina 4 di 18 del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il
predetto importo
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e
dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di CP_1 CP_1
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...]
per: Parte_1
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di
pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte
capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
pagina 5 di 18 • interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note
Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo
pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre
interessi;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto
di ad ottenere il pagamento da parte del e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, condannare il al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1
capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di
indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso
forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo
unificato, marca e successive.”.
pagina 6 di 18 (già Controparte_1 Controparte_2
di ) ( come da comparsa di costituzione e
[...] CP_2
risposta): “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Roma:
1) In via pregiudiziale, differire la prima udienza allo scopo di
consentire la citazione in giudizio della società fornitrice Controparte_4
ai sensi dell'art. 269 cpc, nei termini di cui all'art.163 bis cpc, ciò
[...]
al fine di garantire il diritto in capo all'Amministrazione di potere
esercitare le proprie prerogative processuali di difesa ai sensi dell'art.
183, comma 5 del c.p.c., al fine di esercitare le proprie prerogative di
difesa per l'accertamento dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
da parte della società fornitrice;
degli eventuali profili risarcitori
discendenti dalla iniusta locupletatio di cui all'art. 1218 c.c.,
nonché per la responsabilità extracontrattuale nei confronti
dell'Amministrazione opponente per i danni da questa subiti e subendi
aventi fonte nella lesione del credito della Banca cessionaria da parte
delle società cedenti, di cui l'Amministrazione, ovviamente parte terza,
subisce i detti effetti dannosi;
pagina 7 di 18 2) sempre in via pregiudiziale, dichiarare nulle / inammissibili le
domande avversarie per mancata/ errata indicazione della parte
debitrice in quanto avanzate anche nei confronti del MiC, ovvero per
inopponibilità delle cessioni al e mancanza di legittimazione CP_1
attiva in capo alla parte attrice;
3) in via preliminare, dichiarare la prescrizione quinquennale dei diritti di
credito azionati;
4) Nel merito, rigettare integralmente la pretesa avversaria, in quanto sfornita
di prova e, comunque, infondata, alla luce dell'intervenuto pagamento, della
compensazione con i crediti vantati dal , e in ogni caso, per CP_1
intervenuta prescrizione delle pretese creditorie azionate;
5) In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo
Tribunale adito non dovesse dichiarare inammissibile l'odierna azione,
disporsi C.T.U. con autorizzazione sin d'ora alla nomina di un C.T.P., al fine
di rideterminare l'importo dovuto;
Con vittoria di spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto notificato il 21/03/2021, la parte attrice indicata in epigrafe (di qui
Parte in avanti anche ha tempestivamente riassunto il giudizio proposto innanzi pagina 8 di 18 al Tribunale di Milano (R.G. N.16636/2020), con provvedimento del 22
dicembre 2020, dichiaratosi territorialmente incompetente in favore del
Tribunale di Roma e chiesto la condanna del (già Controparte_1
Controparte_2
) al pagamento della somma di € 662,18 quale sorte capitale ancora
[...]
dovuta, in relazione alle fatture indicate nell'estratto conto prodotto sub doc. 2,
in luogo della somma originariamente richiesta per l'importo di € 123.304,38
per sorte capitale, oltre interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 sulla sorte capitale quantificati alla data della riassunzione in € 13.599,43, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ex art. 1283 c.c., nonché € 120,00 ex art. 6, co.2, del d. lgs. n. 231/2002,
come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, corrispondente all'importo di € 40,00
per ciascuna delle 3 fatture costituenti la sorte capitale;
€ 1.196,18 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale in oggetto, come da “note debito interessi” allegate, gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note di debito, € 40,00 ex art. 6, co. 2, del d. lgs. n.
231/2002, come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, corrispondente all'importo di pagina 9 di 18 € 40,00 moltiplicato per n. 1 fattura il cui tardivo pagamento ha generato gli
Parte interessi di mora di cui alle note di debito emesse da
A tal fine, ha dedotto di essere titolare dei crediti azionati in virtù di atti di cessione del credito pro soluto redatti in forma di scrittura privata autenticata da notaio e notificati alla convenuta per le fatture in oggetto, emesse dalle cedenti e e di essere , in Controparte_5 Controparte_4
virtù della successione nel credito, legittimata a chiedere il pagamento - ex artt.
2 e 5 del d. lgs. n 231/02 come novellato dal d. lgs. n. 192/12- degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nonché, a norma dell'art. 1283 c.c., degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, oltre all'importo ulteriore – ex art. 6, d. lgs. n.
231/2002, come novellato dal d. lgs. 192/2012 - di € 40,00 per ciascuna fattura non pagata ed, ancora, agli interessi moratori per le fatture pagate in ritardo oggetto delle note di debito, agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati ed all'importo – ex art. 6, d. lgs. n. 231/2002, come novellato dal d. lgs. 192/2012- di € 40,00 per ciascuna fattura pagata in ritardo.
Nel corso del giudizio, a seguito dell'intervenuto pagamento, parte attrice ha dichiarato che la sorte capitale residua qui richiesta era integralmente azzerata,
così come la somma richiesta a titolo di interessi moratori di cui alla nota di pagina 10 di 18 debito per crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale sicché il giudizio era proseguito limitatamente ai crediti per interessi moratori ed anatocistici sulla sorte capitale nonché per interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla nota di debito e per il pagamento della somma di € 40 per ciascuna fattura pagata in ritardo.
2. Costituitosi tempestivamente il (già Controparte_1 [...]
di ) ha Controparte_2 CP_2
chiesto, preliminarmente, di essere autorizzato alla chiamata in causa della società cedente - ex art. 106 c.p.c.- e, nel merito, il Controparte_4
rigetto delle domande attoree, eccependo: - il difetto di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio;
invalidità e inopponibilità della cessione;
difetto di legittimazione attiva di;
- l'infondatezza della pretesa Parte_1
creditoria azionata e la mancanza di prova;
- la prescrizione degli interessi.
3. Rigettata la chiamata in causa della società cedente, Controparte_4
con ordinanza motivata del 21/12/2021 e concessi i richiesti termini ex
[...]
art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste pressoché invariate, la causa, documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni pagina 11 di 18 precisate, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio -
arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014), preliminarmente, avuto riguardo alla dichiarazione di parte attrice resa in data 11/07/2024 (cfr. foglio di precisazione dele conclusioni, fascicolo parte attrice) in ordine all'intervenuto pagamento e, quindi, all' azzeramento di sorte capitale ed interessi moratori per crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale e di prosecuzione del giudizio in relazione agli ulteriori crediti azionati per interessi moratori ed anatocistici sulla sorte capitale ed anatocistici sulla nota di debito, oltre al risarcimento del danno ex art. 6, d. lgs. n. 231/2002, costituendo detta dichiarazione rinuncia tacita alla domanda relativa alla sorte capitale ed agli interessi moratori per crediti diversi dalla sorte capitale portati dalla nota di debito azionata, deve essere dichiarata, in parte qua, la cessazione della materia del contendere, a tal proposito, osservandosi che “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta
quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la
pagina 12 di 18 volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il
riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla
dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni
la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della
controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del
contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la
materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio
che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e
che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della
legge nel caso concreto.” (S.C., Sez. 2, ordinanza n. 19845 del 23/07/2019; in senso conforme, S. C, Sez. 5 - , Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017).
In conseguenza dell'intervenuto pagamento integrale di sorte capitale ed interessi moratori per note di debito e della rinuncia alla relativa domanda, non sussistendo più tra le parti contestazione sul diritto sostanziale, superate devono ritenersi le eccezioni formulate dalla PA convenuta in relazione a difetto di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio;
invalidità e inopponibilità della cessione;
difetto di legittimazione attiva di;
Parte_1
infondatezza della pretesa creditoria azionata e mancanza di prova e prescrizione degli interessi, quest'ultima solo genericamente formulata senza pagina 13 di 18 indicazione del dies a quo e, comunque palesemente infondata avuto riguardo alla data di emissione delle fatture (2018 e 2019).
Quanto agli interessi moratori ed anatocistici pretesi sulla sorte capitale, si osserva che risulta dagli atti di cessione (doc. 6, fascicolo Tribunale di Milano,
nel fascicolo di parte attrice) - redatti nella forma della scrittura privata autenticata da notaio e notificati a mezzo pec nel 2019 e 2020- l'intervenuto
Parte acquisto da parte della cessionaria anche dei “ frutti scaduti e da maturarsi”, ossia degli interessi.
Parte ha, dunque, diritto al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 231/02 come novellato dal d. lgs. n. 192/12
dalla data di scadenza delle fatture riportata sul documento n. 3 ( 60 giorni dal ricevimento delle fatture da parte del , cfr. elenco crediti, doc. 3, CP_1
fascicolo parte attrice), colonna “Data Scadenza”,al saldo nonché degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori ex art 1283 c.c. nella misura di cui all'art 1284, co. 4, c.c. decorrenti dalla data di notifica della citazione introduttiva, sugli interessi scaduti da oltre sei mesi.
pagina 14 di 18 Detta somma risulta quantificata alla data dell'atto di riassunzione nell'importo di € 13.599,43 al quale devono essere aggiunti gli interessi successivi fino al saldo e gli interessi anatocistici come sopra determinati.
Risulta altresì dovuto l'importo di € 120,00 a titolo di risarcimento dei costi per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte pari a € 40,00
per n. 3 fatture, giusta la chiara previsione normativa contenuta nell'art. 6, co.
2, d. lgs n. 231/2002 - come modificato dal d. lgs. n. 192/12 - secondo cui il creditore ha diritto ad un importo minimo forfettario pari a € 40,00 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno.
Da respingere, a motivo della tardività della sua proposizione, è la domanda di pagamento degli interessi sulla somma di € 40,00 per ciascuna fattura con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo, formulata da parte attrice per la prima volta nel foglio di precisazione delle conclusioni.
In ordine alla debenza degli interessi anatocistici e delle somme di cui all'art.6,
co.2, d.lgs. 231/02 di cui alla nota di debito (azzerata) si osserva quanto segue:
-quanto agli interessi anatocistici (prodotti dagli interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento di fatture diverse da quelle costituenti la sorte capitale) essi sono dovuti in forza del disposto di cui all'art. 1283 c.c., posto pagina 15 di 18 che alla data di notifica dell'atto di citazione, gli interessi di mora (di cui sopra) erano scaduti da oltre sei mesi;
detti interessi anatocistici, inoltre, ex art. 1284, co. 4, c.c. sono dovuti nella stessa misura degli interessi di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 231/02 come modificato dal d. lgs. n. 192/12, e dovranno decorrere dalla data di notifica della citazione.
Del pari deve essere riconosciuto, infine, il pagamento della somma di € 40,00
per ciascuna delle fatture azionate in applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n.
231/2002, giusta la chiara previsione normativa secondo cui il creditore ha diritto ad un importo minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno che ha recepito la
Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio
2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento di nelle transazioni commerciali, mentre da respingere, per tardività, è la domanda proposta in ordine agli interessi sulla predetta somma di € 40,00 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo.
Dal momento che la fattura pagata in ritardo è una, la somma dovuta a tale titolo è pari a € 40,00.
pagina 16 di 18
5. Le spese seguono la soccombenza, onde sono poste a carico della parte convenuta e liquidate in favore della parte attrice in applicazione del D.M. n.
55/2014 (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) in complessivi € 3.264,00 di cui € 264,00 per esborsi (CU e bollo), € 500,00 per la fase studio, € 500,00
per la fase introduttiva, € 1000,00 per la fase istruttoria/trattazione , € 1000,00
per la fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento per sorte capitale residua e per interessi di cui alla nota di debito azionata;
Parte
-) condanna parte convenuta al pagamento in favore di degli interessi moratori ex art 2 e 5 del d. lgs n. 231/2002 sulla sorte capitale con decorrenza dalla scadenza delle fatture riportata nel doc 3, quantificati alla data della riassunzione nell'importo di € 13.599,43 oltre successivi fino al saldo, oltre agli interessi anatocistici ex art 1283 cc calcolati ex art 1284, co. 4, cc dalla notifica dell'atto di citazione sugli interessi scaduti da oltre sei mesi, oltre a €
120,00 ex art 6 d.lgs n. 231/02 e Direttiva Europea 2011/7/EU;
pagina 17 di 18 Parte
-) condanna parte convenuta al pagamento in favore di degli interessi anatocistici (prodotti dagli interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento di fatture diverse da quelle costituenti la sorte capitale) calcolati nella stessa misura degli interessi di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del d. lgs. n.
231/02 come modificato dal d. lgs. n. 192/12, dalla data di notifica della citazione, oltre a € 40,00 ex art 6 d.lgs n. 231/02 e Direttiva Europea
2011/7/EU;
-) dichiara inammissibile, per tardività, la domanda di pagamento degli interessi sulla somma di € 40,00 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
Parte
-) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di delle spese legali liquidate, come in parte motiva, in complessivi € 3.264,00, oltre spese generali,
iva e c.p.a..
Roma, 11/08/2025
Il giudice
IA CE
pagina 18 di 18