Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00510/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01284/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1284 del 2014, proposto da
RI IN e RT LL, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Filipponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alassio (SV), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Contri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento n. 430 del 30/09/2014 di demolizione opere
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alassio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 aprile 2026 il dott. GI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Con atto di ricorso ritualmente proposto i ricorrenti – nella veste di comproprietari dell’immobile sito in Alassio alla Passeggiata Cadorna n. 90/A (distinto in catasto al foglio 16, mappale 184, subalterno 18) composto da un appartamento con terrazzo posto al piano attico del condominio – censuravano la legittimità dell’ordinanza n. 430 del 30 settembre 2014 con la quale il Comune resistente ingiungeva loro di rimuovere, entro novanta giorni, l’opera realizzata in asserita assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica sul terrazzo pertinenziale della propria abitazione.
Detta opera, più nello specifico, sarebbe consistita in una “pompeiana” chiusa in copertura con vetri fissi e, lateralmente, con serramenti e vetri scorrevoli, con la realizzazione, di fatto, di una veranda di mq. 27 circa ed altezza interna di circa 2,35 metri, pavimentata con un dislivello di circa 10 cm. rispetto alla pavimentazione della restante parte della terrazza e collegata direttamente con le superfici interne dell’appartamento, il tutto in difformità dall’opera originariamente installata con DIA prot. n. 15123 del 20 giugno 2006 ed in violazione del vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. a ).
In via di fatto, i ricorrenti esponevano che, con la DIA di cui sopra, in effetti avevano installato, tra l’altro, una “ pompeiana con struttura in ferro posta al piano attico ” specificando, nella relazione allegata, che le opere in progetto comportavano modifiche esterne al fabbricato e, pertanto, acquisivano l’autorizzazione paesaggistica n. 18/2007.
Nondimeno, a distanza di svariati anni dal completamento dell’intervento in questione, essi subivano, il 7 giugno 2014, un sopralluogo a cura di funzionari del comune resistente cui faceva seguito, il successivo 5 luglio, la notifica della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio edilizio.
Seguiva accesso agli atti volto ad esaminare la documentazione contenuta nella pratica edilizia in questione, ostensione accordata il 9 agosto 2014 mediante l’invio di copia in formato elettronico dei documenti richiesti.
Tuttavia, con l’ordinanza avversata, il Comune di Alassio ingiungeva comunque la rimozione dell’opera contestata.
Contro il provvedimento di cui sopra, i ricorrenti muovevano un unico mezzo di censura, col quale contestavano la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere dell’atto gravato per difetto e contraddittorietà della motivazione, falsità dei presupposti e carenza di istruttoria.
Essi si dolevano, in sostanza, dell’assenza di istruttoria e di motivazione in ordine all’asserita “ non coincidenza tra la situazione di fatto e quella di diritto, con specifico riferimento alla difformità delle opere sussistenti rispetto a quelle a suo tempo [con DIA prot. n. 15123/2006] licenziate dall’Amministrazione ”.
Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, il denunciato difetto di istruttoria e motivazionale consisterebbe nel mero rinvio alle risultanze contenute nel verbale del sopralluogo tenutosi il 7 giugno 2014, mentre l’individuazione della tipologia del titolo edilizio occorrente, secondo l’autorità municipale, per assentire l’intervento in questione denuncerebbe lo sviamento dalla causa tipica del potere, consistente esclusivamente nell’esercizio del potere repressivo di eliminazione degli abusi.
Si costituiva in giudizio il Comune di Alassio con memoria di mero stile.
Anche i ricorrenti si costituivano nuovamente in giudizio a mezzo di nuovo difensore.
All’udienza pubblica del 26 gennaio 2022 veniva disposto il rinvio ad altra data della discussione nel merito del gravame.
Il 19 ottobre 2022, parte ricorrente depositava istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 per la sanatoria paesaggistica di “ una tettoia realizzata su struttura metallica rivestita con profilati in alluminio di colore bianco e copertura con superfici vetrate (vetro camera) posa in opera di pavimentazione il [in] legno, per tutta la superficie della tettoia e rivestimento delle pareti interne l’alloggio che affacciano sui prospetti estern [i], ma all’interno della tettoia in legno ”, dichiarando nell’istanza che l’accertamento in parola veniva richiesto “ a seguito di lavori realizzati in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non hanno determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati ”.
Con nota del successivo 28 ottobre 2022, il Comune di Alassio comunicava l’avvio del procedimento e richiedeva talune integrazioni documentali.
Seguivano, a quel punto, ben quattro rinvii della discussione nel merito dell’affare, in attesa del perfezionamento del procedimento di sanatoria paesaggistica avviato nel mese di ottobre 2022 che si concludeva con il parere sfavorevole rilasciato dalla competente Soprintendenza il 12 novembre 2024, cui faceva seguito il preavviso di rigetto del 19 novembre 2024 e la richiesta di archiviazione della pratica di accertamento di compatibilità paesaggistica avanzata da uno dei ricorrenti il successivo 20 dicembre 2024.
Con successiva segnalazione certificata depositata il 25 marzo 2025, la parte ricorrente presentava SCIA in sanatoria, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, per interventi di ristrutturazione edilizia “leggera” eseguiti in difformità dalla DIA presentata il 20 giugno 2006.
In vista dell’udienza di discussione nel merito del gravame, l’amministrazione resistente depositava il provvedimento n. 1 del 20 gennaio 2026 di accoglimento dell’istanza di compatibilità ambientale accessoria alla SCIA in sanatoria presentata il 25 marzo 2025 e infine, con memoria ex art. 73 c.p.a., eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti ad una pronuncia di merito, pur insistendo per le spese di lite a fronte della dedotta infondatezza del gravame.
Infine, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 aprile 2026, parte ricorrente rappresentava la cessazione della materia del contendere facendo riferimento al sopravvenuto rilascio dell’accertamento di compatibilità ex art. 36- bis , comma 4, del d.lgs. n. 380/2001, depositato dal Comune di Alassio il 10 marzo u.s.
Dopodiché, l’affare veniva trattenuto in decisione.
Ritiene il Collegio che, a fronte dell’intervenuto rilascio, in favore della parte ricorrente, del provvedimento di accertamento di conformità paesaggistica rilasciato dal Comune resistente il 20 gennaio 2026 anche ai fini di cui all’art. 36- bis del d.P.R. n. 380/2001, possa dirsi sostanzialmente sanato l’intervento edilizio originariamente posto in essere dei ricorrenti e, pertanto, essere venuto meno l’interesse della medesima a coltivare l’impugnazione proposta, non potendosi accedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere da essa divisata giacché in nessun modo appare acclarata la fondatezza sostanziale della pretesa originariamente avanzata in ordine all’illegittimità dell’ingiunzione a demolire intimata ai ricorrenti.
Ad ogni modo, la definizione in rito dell’odierno gravame non fa venir meno il dovere di questo Giudice di provvedere in ordine alla regolazione delle spese di lite, tanto più che, nel caso di specie, tale richiesta proviene comunque da una delle parti in lite (Cons. St., sez. IV, n. 2235/2025).
Da questo punto di vista, una delibazione anche solo sommaria dei motivi dedotti nel ricorso lascia emergere l’infondatezza del medesimo.
Esso, infatti, risulta affidato ad un’unica censura – afferente la carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato – che si scontra con il consolidato orientamento pretorio secondo il quale “ l'ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, risultando sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, senza necessità di ulteriore motivazione basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata ” (così, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 1254/2026. In termini del tutto analoghi, si veda T.A.R. Piemonte, sez. II, n. 664/2026; T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. III, n. 749/2026).
Nel caso di specie, la descrizione dell’opera contenuta nell’ordine di demolizione non lascia adito a dubbi in ordine al carattere di intervento di ristrutturazione edilizia “pesante” ex art. 3, comma 1, lett. d), c.p.a. che ha comportato l’aumento della superficie utile e della volumetria dell’edificio preesistente, nonché la modificazione della sagoma e dei prospetti del medesimo, il tutto su di un immobile ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142, d.lgs. n. 42/2004.
Quanto, poi, alla lamentata lesione delle facoltà difensive della parte ricorrente, neppure essa sussiste posto che, come pure indicato in ricorso, i ricorrenti hanno avuto accesso, in data 9 agosto 2014, all’intero fascicolo concernente la pratica di disciplina edilizia relativa all’abuso in questione tra cui anche il verbale del sopralluogo condotto il 7 giugno precedente.
In ragione di quanto precede, quindi, va dichiarata la soccombenza virtuale della parte ricorrente a carico della quale, quindi, vanno poste le spese di lite, che si liquidano in favore del Comune resistente nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Alassio, che liquida in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA TO, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
GI RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| GI RI | RA TO |
IL SEGRETARIO