Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/02/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei IGg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1618/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.MADDIO PIETRO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
residente a [...]16/G VIAGRANDE, rappresentata e difesa dall'avv.
GIUFFRIDA MARINA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 29/10/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
Con ricorso depositato il 02/02/2022 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898,
[...]
chiedeva e a questo tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili Pt_1
del matrimonio concordatario contratto con in data 29.07.1995, in Controparte_1
Gangi e celebrato a Gangi, matrimonio dal quale erano nati i figli, , in data Per_1
30.11.1996 e in data 14.06.2001. Controparte_2
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine Allegava accordo di negoziazione assistita del 05.05.2020 e successivo provvedimento autorizzativo del 03.06.2020.
Dopo aver affermato che il figlio maggiorenne ed autonomo viveva a Bologna, Per_1
assumeva altresì che la moglie percepiva una serie di indennità destinate alla figlia CP_2
non autonoma: una pensione di invalidità di euro 297 mensili, nonché l'indennità di accompagnamento per euro 552 mensili ed inoltre la somma annua di euro 16000 per servizi primari riabilitativi e secondari in favore della figlia.
Concludeva chiedendosi regolamentare l'affidamento della figlia ed il relativo CP_2
diritto di visita. In ordine alla casa coniugale chiedeva che fosse dato anticipato attuazione all'accordo cui i coniugi erano pervenuti in sede di negoziazione assistita: anticipando la durata del termine entro cui corrispondere alla resistente il valore pari al
30 % della vendita del bene affinché la stessa possa reimpiegarlo per la ricerca ed acquisto di un altro immobile di suo gradimento.
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio e proponendo le Controparte_1
seguenti domande sugli aspetti accessori:
Condannare il IG. a versare alla IG.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1
mantenimento della figlia , maggiorenne ma invalida, la somma mensile non CP_2
inferiore ad € 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie che si renderanno utili nel preminente interesse della figlia, tenendo conto delle Linee Guida adottate dal Tribunale di Catania, oltre aggiornamento Istat;
Assegnare la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Trecastagni (CT),
Via Sant'Agata n. 5, interamente alla IG.ra , convivente con la figlia Controparte_1 , affetta da autismo, con conseguente regolamentazione del diritto di visita padre- CP_2
figlia, secondo le seguenti modalità potrà trascorre con il padre alternativamente CP_2
una settimana la domenica o il sabato per l'intera giornata fino alle ore 20.00, salvo diverso accordo tra i genitori, nonché, una volta al mese, da concordare, l'intera giornata del Sabato sino alle ore 20.00 della Domenica;
Condannare il IG. a versare alla IG.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1
assegno divorzile, la somma mensile non inferiore ad € 600,00, oltre aggiornamento
Istat, per tutti i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, da porsi a carico dell'Erario, essendo la IG.ra ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1
All'esito dell'udienza presidenziale, transitata la causa in istruttoria per la fase prettamente contenziosa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 29/10/2024, in quella sede il Presidente riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
per il prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia accordo di negoziazione assistita del 05.05.2020 e successivo provvedimento autorizzativo del
03.06.2020.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va accolta la domanda proposta dalla convenuta volta ad ottenere il mantenimento per la figlia maggiorenne essendo incontroverso che la figlia sia del tutto incapace di CP_2 provvedere a se stesse essendo affetta da una grave forma di autismo, patologia questa che la rende totalmente dipendente dalla madre che funge da caregiver.
Al fine di determinare il contributo di mantenimento dovuto da va Parte_1
considerato che il medesimo ha uno stipendio lordo annuo di circa 27000 euro, stipendio gravato da imposte per circa 3200 annue e che lo stesso corrisponde la rata di mutuo mensile di circa 677 euro.
Per determinare la somma dovuta da alla moglie per la figlia va tenuto in Parte_1
delle somme percepite dalla stessa figlia maggiorenne a titolo di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento e altri benefici regionali ma questo non certo per escludere il mantenimento, mantenimento che comprende voci certamente non coperte dalle provvidenze pubbliche, essendo dette somme tutte destinate a sopperire alle gravi condizioni di vita in cui la giovane è costretta a vivere dalla sua condizione.
Pertanto appare corretto determinare l'assegno di mantenimento che Parte_1
verserà a per la figlia in euro 300 mensili. Controparte_1 CP_2
Va inoltre accolta la domanda della intesa ad ottenere un assegno divorzile CP_1
considerato che la medesima ha svolto prima del matrimonio un'attività di sarta a cui ha dovuto rinunciare da quando 23 anni fa è nata la figlia , figlia a cui la resistente si è CP_2
interamente dovuta dedicare per tutti questi anni rinunciando alle possibilità di lavoro.
A questa conclusione si arriva tenuto conto dell'orientamento della Suprema Corte enunciato con la nota sentenza a sezioni unite del 2018, orientamento secondo cui si ha diritto all'assegno divorzile quando si dimostri di avere sacrificato le proprie aspettative di lavoro per dedicarsi alla famiglia, in questo caso, per dedicarsi alla figlia autistica
(componente compensativa perequativa).
Tenuto conto della situazione economica sopra evidenziata, il va onerato del Pt_1
pagamento in favore della della somma mensile di euro 450,00 a titolo di assegno CP_1
divorzile.
Il versamento delle somme dovute nella misura oggi determinata (400+350) avrà decorrenza dalla pubblicazione della sentenza e tali somme saranno da quella data maggiorate degli indici istat (il tutto fatto salvo per il pregresso quanto previsto in regime di separazione).
Nulla va invece disposto con riferimento alla casa coniugale avendo già le parti regolato la sorte della stessa con l'accordo di negoziazione assistita del 2020 versato in atti la parte ricorrente.
Nulla va del pari disposto in ordine al collocamento della figlia maggiorenne in CP_2
quanto le norme del codice civile che richiamano per figlio minorenne affetto da disabilità grave le norme in tema di figlio minorenne si riferiscono esclusivamente alla disciplina relativa al mantenimento ed alla assegnazione della casa familiare.
In base alla soccombenza va condannato al pagamento le spese Parte_1
processuali in favore dell'erario essendo ammessa al patrocinio di Controparte_1
Stato.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1618/2022
R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , in data 29/7/1995, trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
stato civile del comune di Gangi, al n. 20 parte II, Serie A, anno 1995.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
PONE a carico di l'obbligo di versare a la somma Parte_1 Controparte_1
mensile di euro 750, entro il giorno cinque di ogni mese, di cui euro 300 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia;
il tutto con decorrenza e da rivalutare CP_2
come indicato in motivazione.
Dispone che spese straordinarie siano a carico di entrambe le figure genitoriali, nella misura del cinquanta percento ciascuno;
Nulla si dispone quanto alla regolamentazione della casa coniugale. CONDANNA al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali, Parte_1
che liquida in euro 3972,00, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 30.01.2025, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente estensore Massimo Escher