TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/12/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 905/22
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 16.12.25, sono comparsi, avanti al Giudice dott.ssa ES LI, per le parti ricorrenti l'avv. Mattiuzzo Flavio e per la parte resistente Controparte_1
l' avv. Paola Ortis e l'avv. Claudia Bevacqua.
[...]
L'avv. Mattiuzzo Flavio si richiama al ricorso e alle note conclusive.
L'avv. Paola Ortis e l'avv. Claudia Bevacqua si richiamano alla memoria di costituzione e alle note conclusive, contestando la tardività delle eccezioni sollevate per la prima volta nella nota conclusiva avversa, in particolare, al punto 3 e al punto 5.
L'avv. Mattiuzzo Flavio contesta l'eccezione relativa alla asserita tardività e comunque osserva che si tratterebbe di eccezioni rilevabili anche d'ufficio.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa ES LI
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ES
LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 905/22
Promossa da:
C.F. , in persona del suo legale rappresentate pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Via della Chiesa 58, Adegliacco, Tavagnacco e , C.F. Parte_2 [...]
, nato il [...] in [...], residente in [...]2, Reana del Rojale, C.F._1 rappresentati e difesi dall'Avv. Flavio Mattiuzzo
-ricorrenti- contro
(C.F. Controparte_2
) in persona del Capo dell' pro tempore, P.IVA_2 Controparte_1
-resistente-
oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n. R.G. 256- 21/58, emessa da in data CP_3
18/11/2022 notificata successivamente;
nullità, annullamento e comunque disapplicazione del verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo n. UD00000/2021 – 110 – 01 protocollo 7050 del 23/03/2021
sulle seguenti conclusioni di
: Parte_1 Parte_2
NEL MERITO: annullarsi gli accertamenti impugnati nonché tutti gli atti presupposti e dagli stessi dipendenti, annullarsi l'ordinanza ingiunzione impugnata ed opposta e dichiararsi che le parti ricorrenti nulla devono per i titoli contro di esse azionati. IN OGNI CASO: Spese, diritti, onorari ed accessori di legge rifusi.
ISPETTORATO LAVORO DI : Controparte_1 Controparte_2
Nel merito: respingersi l'opposizione avversaria e per l'effetto confermarsi l'ordinanza ingiunzione impugnata. Si chiede la rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 9 c. 2 D.Lgs. 149/2015 secondo cui “in caso di esito favorevole della lite, all' sono riconosciuti dal Giudice le spese, i diritti CP_1
e gli onorari di lite, con la riduzione del 20% dell'importo complessivo ivi previsto” e ai sensi della successiva circolare INL n. 506 del 20.01.17. In via del tutto subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione avversaria, considerati i significativi elementi riscontrati in sede ispettiva, la documentazione agli atti, le dichiarazioni acquisite, si chiede quantomeno la compensazione delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.12.22 e hanno Parte_1 Parte_2 presentato opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. RG 256-21/58, emessa da in CP_3 data 18.11.22.
I ricorrenti hanno allegato che ra stata oggetto di una serie di verifiche da parte Parte_1
Con dell' di conclusesi con il verbale di accertamento e notificazione n. UD Controparte_2
00000/2021-110-01 del 23/03/2021, prot. 7050 e relativo alle posizioni di , Persona_1
, , , , Persona_2 Per_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
, e che tali lavoratori, secondo gli assunti
[...] Persona_7 Persona_8 accusatori degli organi di vigilanza, avevano operato in Italia presso in forza di Parte_1 distacchi endocomunitari attivati da di Zagabria, ma ritenuti dagli organi Parte_3 ispettivi italiani non genuini.
I ricorrenti hanno contestato l'ordinanza ingiunzione opposta e quale atto presupposto il verbale di accertamento e notificazione dell'illecito amministrativo n. UD00000/2021 – 110 – 01 protocollo
7050 del 23/03//2021, in particolare, eccependo la genericità e tardività della contestazione in violazione dell'art. 14 della legge 689/1981, nonchè la nullità dell'ordinanza ingiunzione per essere intervenuta ad oltre un anno dalla notifica del verbale unico di contestazione. Quindi, i ricorrenti hanno richiamato le quattro libertà garantite dall'Unione Europea ed in particolare la libertà della circolazione dei servizi, l'efficacia del modello A1 evidenziando l'omessa procedura di contestazione e, comunque, hanno contestato nel merito la ricostruzione degli organi di vigilanza e l'illegittimità del distacco. I ricorrenti hanno anche eccepito la violazione dell'art. 24 della legge 689/1981, in relazione alla posizione di , e la Persona_6 CP_4 Persona_8 sproporzione ed irragionevolezza della sanzione amministrativa applicata, contestando pure il quantum della sanzione.
Infine, i ricorrenti hanno concluso come in epigrafe. Con Costituitosi in causa, l' di ha contestato le eccezioni e difese attoree, Controparte_2 richiamando il verbale ispettivo, gli accertamenti ivi svolti, le conclusioni dello stesso e la normativa applicabile alla fattispecie, ed ha insistito, quindi, per il rigetto del ricorso. Con In particolare, ha affermato che nell'ambito di una serie di appalti di servizi, l'ultimo dei quali stipulato in data 07.10.2019, con efficacia dal 07.10.2019 al “30.09.2019” (ndr. trattasi probabilmente Con Con di refuso della memoria di visto che nel doc. 28 di l'inizio lavori è indicato al 07.10.19 mentre la fine lavori è indicata al 30.09.21), la società veva distaccato presso Parte_3 la società ricorrente i lavoratori oggetto di contestazione del verbale unico di Parte_1 accertamento, sostenendo, in relazione alla società distaccante che la stessa Parte_3 sia una “scatola vuota” che non svolge alcuna attività imprenditoriale in CR ed esercita di fatto la propria attività d'impresa esclusivamente Italia limitandosi alla mera gestione e amministrazione del personale fornito alla ed alle altre aziende italiane e, quanto ai lavoratori Parte_1 distaccati, in particolare, che gli stessi non erano abitualmente occupati in CR, ma lavoravano da più di 10 anni in Italia paese nel quale si trovavano già al momento dell'assunzione da parte della società distaccante, che nessuna spesa di vitto e viaggio era stata sostenuta dalla Parte_3
che l'impiego in Italia era privo del carattere di temporaneità, che la retribuzione era stata
[...] corrisposta in parte su un conto corrente croato e in parte su un conto corrente italiano a loro intestato. Con Ancora, ha rappresentato che i lavoratori avevano sostenuto una prova preassuntiva presso lo stabilimento della superata la quale erano stati assunti alle dipendenze della Parte_1 per essere distaccati in società per la quale avevano Parte_3 Parte_1 lavorato presso lo stabilimento della società XE SR, ove erano stati trovati anche il giorno dell'accesso ispettivo e che avevano alloggiato in un appartamento sito a Reana del Rojale (UD), loc. Con Morena, messo loro a disposizione gratuitamente della uindi, ha sostenuto Parte_1 che nei fatti, la società uò essere considerata subappaltatrice, la società Parte_3 [...] ppaltatore/subappaltante, e la società XE S.R.L. committente, visto che il distacco Parte_1 dei lavoratori contestati è avvenuto nell'ambito del contratto di appalto stipulato tra la società
[...]
e la società posto alla base del distacco transnazionale dei Parte_1 Parte_3 lavoratori e la società ha rapporti commerciali con la XE S.R.L. ove esegue Parte_1 lavorazioni anche con proprio personale dipendente, mentre nessun rapporto commerciale diretto è stato instaurato tra la XE SR e la società Parte_3
La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione di alcuni testi.
Infine, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, procedendo alla discussione orale all'udienza del giorno 16.12.25.
-------------ooooo------------
Così brevemente riassunto lo svolgimento del processo e le ragioni del contendere, il Giudicante ritiene che l'opposizione debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., le cause possono essere decise sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. 11458/18, Cass. 363/19,
Cass. 32807/23).
E', ancora, necessario ricordare il consolidato principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che ove l'Amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 6 c. 11 d.lgs. 150/11, il giudice accoglie l'opposizione non essendovi prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Ciò posto, l'ordinanza ingiunzione opposta addebita ai ricorrenti due illeciti, (i) l'aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato con otto lavoratori subordinati ( , Persona_1 Per_2
, , , ,
[...] Per_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
, ), occupati in virtù di distacchi transnazionali non autentici, Persona_7 Persona_8 senza aver preventivamente comunicato al Servizio competente l'assunzione alle proprie dipendenze in violazione dell'art. 9 bis, c. 2, 2 bis e 2 ter d.l. 510/96; (ii) l'aver occupato nel periodo compreso tra marzo 2018 e giugno 2020 gli otto lavoratori di cui sopra in virtù di distacchi transnazionali non genuini in violazione dell'art. 3 c. 5 d.lgs. 136/16.
Giova, allora, riportare in linea generale la normativa italiana ed europea applicabile alla fattispecie. Il D.Lgs. 07.07.2016, n. 136 reca la "Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento
(UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI")."
Se si esamina, ratione temporis, il testo del D.lgs antecedente alle modifiche apportate dal D.lgs 15 settembre 2020 si vede che il Legislatore ha previsto e stabilito quanto segue:
Art. 1. "Campo d'applicazione"
"
1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.
2. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia. 3. [… -omissis- …]
4. [… -omissis- …]
5. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 10 e 11 del presente decreto si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato terzo che distaccano lavoratori in Italia ai sensi del comma 1. 14
6. [… -omissis- …]"
- Art. 2. "Definizioni"
"1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "autorità richiedente" [… -omissis- …]
b) "autorità adita" [… -omissis- …]
c) "autorità competente" [… -omissis- …] d) "lavoratore distaccato" il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia;
e) "condizioni di lavoro e di occupazione" [… -omissis- …]"
- Art. 3. "Autenticità del distacco"
"1. Ai fini dell'accertamento dell'autenticità del distacco gli organi di vigilanza effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie.
2. Al fine di accertare se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti elementi:
a) il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;
b) il luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell'attività svolta, ad un albo professionale;
c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
e) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;
f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;
g) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
3. Al fine di accertare se il lavoratore è distaccato ai sensi del presente decreto sono valutati tutti gli elementi elencati al comma 2 e, altresì, i seguenti elementi:
a) il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
b) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (CE) n.593/2008
(Roma I), la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
c) la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia;
d) la data di inizio del distacco;
e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello
Stato membro da cui è stato distaccato;
f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso;
g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
h) l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
i) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
4. Nelle ipotesi in cui il distacco in favore di un'impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
5. Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
In ogni caso l'ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo".
Dall'analisi dell'art 3 del D.Lgs., poi, si ricava come la norma imponga una "valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie", individuando appunto una serie di "elementi" utili ad accertare, da un lato, "se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente" e, dall'atro, "se il lavoratore è distaccato ai sensi del presente decreto". Con Ebbene, il Giudicante ritiene non sufficientemente assolto l'onere probatorio gravante su di dimostrare la non autenticità del distacco di cui è causa.
Invero, prendendo in considerazione gli elementi indicati dall'art. 3 d.lgs. 136/16 e sopra riportati, a Con parere del Giudice, , innanzitutto, non ha fornito sufficiente prova che la società croata
[...] nel periodo di interesse (marzo 2018-giungo 2020), fosse una “scatola vuota”, Parte_3 essendovi, in particolare, prova contraria e cioè che la stessa aveva 44 dipendenti (cfr. doc. 32 di
[...]
, per i quali versava i contributi ed era in regola con il sistema previdenziale ed Parte_4 assicurativo, dopo averne denunciato l'assunzione ed aveva, in CR, una pluralità di cantieri intrattenendo rapporti di fornitura con varie imprese.
Ciò è stato confermato all'udienza dd. 21.03.24 dal teste (il quale ha dichiarato: Persona_5
“……Sono dipendente della da circa 7 anni, sono carpentiere. Ho lavorato in Parte_3
Italia presso varie ditte e anche presso la XE. Presso la XE per più periodi per 5-6 mesi… la fa varie attività, saldatura, saldatura specifica, e ha la sede legale a Zagabria. …. Parte_3
La lavora anche con imprese croate e in cantieri croati… utilizziamo nei Parte_3 cantieri in CR attrezzature proprie. Anche in Italia opera con le proprie Parte_3 attrezzature….”) e dal teste (il quale ha dichiarato: “…Sono dipendente di Tes_1 Pt_3 da due anni, sono dirigente del reparto Ufficio per la Logistica e documentazione dei
[...] lavoratori. Lavoro a Zagabria e per il mio lavoro vengo anche in Italia per portare il materiale e le cose richieste dai lavoratori. Presso la XE a Buia sono stato per una giornata a portare materiale….cap. 14) la è stata costituita nel 2015 ed è una società di diritto croato, Parte_3 con sede legale a Zagabria, dove lavorano impiegati perché c'è solo un ufficio;
non ci sono operai perché non c'è là una fabbrica. Ci sono però operai in una fabbrica che si chiama Parte_3
Conciar, che è divisa in più reparti e che si trova a Zagabria. Confermo che la si Parte_3 occupa della attività indicate nel capitolo. Preciso però che noi abbiamo i nostri macchinari ma non facciamo riparazioni di macchinari di altri. Adr: posso dire dai documenti che anche prima del 2018 aveva acquistato attrezzature e macchinari per lavorare. Ho visto le ricevute di Parte_3 pagamento delle attrezzature che aveva ordinato, anche da ditte italiane. Cap.15) Parte_3
La ha cantieri attivi in CR e ad esempio lavora con le impese indicate nel Parte_3 capitolo. Cap.16) Confermo quanto indicato, ora per non più e neanche per Fincantieri, Pt_5 in precedenza si. Dico questo perché ci sono alcuni lavori che ho ereditato e per il resto posso riferire di quello che mi è stato riferito all'interno dell'azienda. Avevo visto diversi documenti dell'epoca, contratti di lavoro e anche le richieste per attrezzatura e ordini per attrezzatura. Le offerte dei clienti sono tutti documenti che ho ereditato quando ho iniziato a lavorare. Ho visto i documenti relativi alle ditte che ho prima confermato. Esibitomi il doc.33 della resistente e confermo che la lavora anche con queste altre ditte. Esibitomi il doc.38 ricorrente Parte_3 si tratta di un certificato che attesta che non ha nessun debito con l'equivalente Parte_3 dell'INPS della CR. E' un tipo di certificato che si fa spesso perché i clienti lo richiedono. ADR: la riceve in questo momento il suo fatturato in prevalenza dall'Italia, ma dipende Parte_3 anche dal tipo di lavoro perchè in CR abbiamo i lavori con prezzi di pagamento inferiori. Direi il 65% all'Italia e il 35% dalla CR, all'incirca. …….”) (cfr. verbale di udienza).
Né l'eccezione attorea di cui al ricorso relativa al numero dei dipendenti (“…cos'altro fa la
[...] con quei 44 dipendenti per i quali versa i contributi ed è in regola con il sistema Parte_3
Con previdenziale ed assicurativo, dopo averne denunciato l'assunzione…”) è stata superata da riferendo che le informazioni fornite dall'autorità croata sul numero di lavoratori occupati dalla roverebbero un perfetto riscontro nel sistema informatico del relativo Parte_3 CP_5 alle comunicazioni obbligatorie on-line, consultato nel corso delle verifiche ispettive, da cui risulta che la medesima società ha inoltrato comunicazioni di distacco transnazionale, ex art. 10 d.lgs. n.
136/2016, per n. 46 lavoratori tutti inviati, tra gennaio 2019 e agosto 2021, presso aziende italiane, diverse dalla quali C.S.M. SR, , Parte_1 CP_6 Controparte_7
, , , CP_8 Controparte_9 CP_10 [...]
, come da elenco riepilogativo allegato all'informativa trasmessa dalla Guardia di CP_11
Con Finanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine doc. 33 di . Con Osserva, infatti, in merito il Giudice come dal doc. 33 di risultano distaccati nel periodo oggetto di interesse per la causa in corso (marzo 2018-giugno 2020) solo 15 dipendenti sui 44 di cui al doc.
32 di Parte_4
Tutto quanto precede avrebbe, quindi, richiesto un approfondimento di indagine da parte degli organi Part Con ispettivi rispetto alla sola acquisizione delle informazioni di cui alla piattaforma doc. 32 di ) Part non conoscendosi nemmeno la documentazione analizzata dalla piattaforma e, quindi, gli elementi valutati.
Poi, come risulta anche dal verbale di accertamento (cfr. doc. 30 attoreo), i contratti di lavoro relativi ai lavoratori di cui si tratta sono stati redatti in lingua croata ed indicano la giurisdizione del Tribunale Con di Zagabria (cfr. per tutti ad es. doc. 19 di ). Con A parere del Giudice, inoltre, non ha fornito sufficiente prova nemmeno rispetto agli elementi richiamati dall'art. 3 d.lgs. 136/16 e sopra riportati in relazione alla posizione dei lavoratori indicati nell'ordinanza ingiunzione, né dell'utilizzo della loro prestazione da parte di Parte_1 come richiesto dalla norma medesima.
Per prima cosa, in tutti i contratti di lavoro e in tutte le comunicazioni di assunzione all'ente croato Con preposto, depositate in giudizio da , i lavoratori hanno indicato la loro residenza in CR e ciò hanno dichiarato anche i lavoratori che sono stati sentiti il 16.06.20 nell'ambito delle indagini (cfr. Con doc. 9, 11, 13, 15 di ).
All'atto dell'ispezione nessun lavoratore tra quelli indicati nell'ordinanza ingiunzione è stato trovato a lavorare presso tant'è che anche (dipendente di Pt_1 Parte_1 Testimone_2 Parte_1
e sentita presso la sede di Tavagnacco della il 16.06.20) ha dichiarato
[...] Pt_1 Parte_1
Con
“…non vi sono attualmente in essere lavoratori distaccati dall'estero…”, cfr. doc. 4 di ).
Dal verbale di accertamento risulta, poi, che in data 16.06.20, presso XE S.R.L., sono stati trovati a lavorare, come dipendenti di solo quattro dei lavoratori indicati Parte_3 nell'ordinanza ingiunzione per cui è processo e cioè , , Persona_1 Persona_2
, (cfr. verbale di accertamento in atti). Per_3 Persona_4
I lavoratori, tra quelli indicati nell'ordinanza ingiunzione per cui è processo, sentiti durante le indagini
( , , , , cfr. doc. 9, 11, Persona_1 Persona_2 Per_3 Persona_4
Con 13, 15 di ) oppure in udienza ( , e , cfr. Persona_2 Per_3 Persona_5 verbale di udienza), mentre hanno dichiarato tutti di essere dipendenti di di Parte_3 lavorare presso XE S.R.L. (ricevendo ordini e attrezzature dal personale di XE S.R.L. e raffrontandosi per il resto con , ossia con il legale rappresentante di CP_12 [...]
hanno, invece, riferito tutti di aver svolto presso solo una prova Parte_3 Parte_1 oppure solo qualche giorno di lavoro, quindi, periodi certamente temporanei.
Quanto, poi, ai lavoratori , (rispetto ai Persona_6 Persona_7 Persona_8 quali l'ordinanza ingiunzione indica, comunque, solo brevi archi temporali di impiego) non vi sono Con elementi a sostegno dell'affermazione di di cui alla memoria difensiva secondo cui “…i lavoratori distaccati dalla società alla società non sono Parte_3 Parte_1 abitualmente occupati in CR, ma lavorano da più di 10 anni in Italia paese nel quale si trovavano già al momento dell'assunzione da parte della società distaccante…”. Infatti, risulta dagli atti depositati che essi non sono mai stati sentiti dalla GdF o dagli Ispettori di ITL durante le indagini
(apparendo, quindi, esplorativa anche la loro eventuale escussione in udienza, peraltro, inutilmente tentata, cfr. in particolare verbale di udienza dd. 03.04.25); per contro dai contratti di lavoro e dalle comunicazioni di assunzione all'ente croato preposto, risulta la residenza in CR (cfr. doc. 17, 18 Con e 19 di ).
Peraltro, osserva il Giudice che solo per i lavoratori , Persona_6 Persona_7 Per_8
sono stati depositati cartellini marcatempo di cfr. doc. 49, 51 e 53 di
[...] Parte_1
Con
), mentre le altre timbrature, relative agli altri lavoratori menzionati nell'ordinanza ingiunzione Con per cui è causa e depositate in atti da , sono tutte di XE S.R.L. (cfr. doc. 46, 47, 48, 50, 52 e Con 54 di ). Ancora, leggendo unitamente le dichiarazioni rese durante le indagini e in udienza da Per_1
Con
, e (cfr. doc. 9, 11 e 15 di e verbale di
[...] Persona_2 Persona_4 udienza) e ponendo attenzione alle date dei relativi contratti di assunzione da parte di Parte_3
(tutte e tre coincidenti con la data del 12.03.18), emerge che prima di essere assunti tutti e tre
[...] avevano sì lavorato in Italia presso la società ma quali dipendenti della ditta croata Pt_5
Euromontaza d.o.o., per la quale ha riferito di aver lavorato anche in CR. Persona_4
, , , e Persona_1 Persona_2 Persona_4 Per_3 Per_5
Con
(cfr. doc. 9, 11, 13 e 15 di e verbale di udienza), poi, hanno dichiarato che alloggiavano
[...] in un appartamento a Reana del Rojale, ma a titolo gratuito il quale, sebbene di probabile proprietà di
è stato però messo a disposizione dei lavoratori da , legale Parte_1 CP_12 rappresentante di non di cfr. in particolare, dichiarazioni Parte_3 Parte_1
Con di (cfr. doc. 9 di ) nonché figlio di , legale Persona_2 Parte_2 rappresentante di i medesimi lavoratori hanno, poi, dichiarato che venivano Parte_1 pagati da on versamenti anche (e esclusivamente, cfr. Parte_3 Persona_5 verbale di udienza) sul loro c/c croato. Con Neppure è pacificamente sostenibile - diversamente da quanto supposto da - che il distacco dei lavoratori trovati a lavorare presso XE S.R.L. sia avvenuto nell'ambito di un contratto di appalto Con tra visto che il contratto prodotto da sub doc. 28 Pt_1 Parte_1 Parte_3 non indica i nominativi dei lavoratori di ssegnati all'appalto (e, quindi, non Parte_3
è possibile concludere che si tratti dei lavoratori indicati nell'ordinanza ingiunzione opposta).
[...]
(dipendente di sentita presso la sede di Tavagnacco della Tes_2 Parte_1 Parte_1
l 16.06.20), come già detto, ha pure dichiarato “…non vi sono attualmente in essere lavoratori
[...]
Con Con distaccati dall'estero…”, cfr. doc. 4 di ). Peraltro, il contratto di appalto di cui al doc. 28 di
è dd. 07.10.19, mentre i lavoratori per i quali l'ordinanza ingiunzione per cui è causa individua il maggior numero di giornate di lavoro ( , ) sono stati assunti Persona_1 Persona_2 da l 12.03.18 e, come i lavoratori hanno dichiarato in sede di indagini e in Parte_3 udienza (cfr. doc. 9 e 11 e verbale di udienza), essi hanno iniziato a lavorare presso XE S.R.L. pochi giorni dopo l'assunzione.
Con Né è pacificamente sostenibile - diversamente da quanto supposto da - che vi siano stati rapporti
Con commerciali tra e XE S.R.L. in base al doc. 29 di che giustificherebbero Parte_1 un successivo distacco dei lavoratori presso XE S.R.L.. Invero il contratto sub doc. 29 depositato
Con da non è sottoscritto e risale al lontano 2003. Non si sa, poi, a cosa si riferiscano le fatture
Con menzionate a pg. 2 e 3 del verbale di sequestro dd. 16.06.20, non avendone descritto il contenuto nella memoria difensiva (mancano, quindi, specifiche allegazioni sul punto) nè curato il deposito in Con giudizio (cfr. doc. 30 di da cui, peraltro, risulta che le fatture avevano anche date antecedenti sia all'assunzione dei lavoratori , dd. 12.03.18 da parte di Persona_1 Persona_2 sia al contratto di appalto tra e Parte_3 Parte_1 Parte_3 dd. 07.10.19).
E', inoltre, incontestato tra le parti che per i lavoratori cui si riferisce l'ordinanza ingiunzione
( , , , , Persona_4 Persona_2 Persona_1 Per_3 Per_5
, , , E
[...] Persona_7 Persona_8 Persona_6 Parte_3 aveva richiesto ed ottenuto i certificati A1 relativi alla legislazione di sicurezza sociale applicabile e che gli stessi sono stati esibiti in lingua croata dal legale rappresentante di Parte_3
(figlio dell'odierno ricorrente ) (cfr. anche doc. 45 di Persona_9 Parte_2
Con
).
Anche recentemente la Corte di Cassazione ha statuito che “….è stato adottato il Regolamento
n.987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, volto a stabilire le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
l'art. 5 disciplina il valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro
e prescrive al primo comma che “I documenti rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati”; prosegue il secondo comma “In caso di dubbio sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano,
l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro”; d'altra parte, una volta ricevuta la richiesta di chiarimenti, l'istituzione dello Stato emittente procede alle proprie verifiche “A norma del paragrafo 2, in caso di dubbio sulle informazioni fornite dalla persona interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione del luogodi dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell'istituzione competente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento”. 6.1 - Una volta accertata l'esistenza dei modelli E101 o A1, come risultante nella impugnata sentenza a pag.13, circostanza non superata dall'inammissibile vizio motivazionale dedotto con il primo motivo di ricorso, non si sarebbe potuto prescindere da una preliminare interlocuzione con l'Istituzione dello Stato membro di provenienza, per verificare la validità del documento, l'esattezza dei dati ivi certificati, la veridicità delle informazioni;
il dubbio dell'Istituzione ricevente consente di attivare la procedura del citato art. 5 del Reg. UE n.987/2009,
e solo all'esito positivo di tale verifica svolta dall'omologa Istituzione dello Stato emittente il documento può essere dichiarato non valido o ritirato. La presunzione di vincolatività persiste fino
a tale fase conclusiva del procedimento di verifica dello Stato in cui sono stati rilasciati i certificati.
6.3 - Ne consegue che la riqualificazione del rapporto lavorativo, da cui discenda l'obbligo contributivo per un soggetto datore diverso da quello formalmente distaccante, debba essere preceduta da tale fase interlocutoria fra le due Istituzioni degli Stati membri per evitare il rischio di una doppia contribuzione per lo stesso rapporto lavorativo e per realizzare le finalità di trasparenza
e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, di matrice unionale.
7. Non è ravvisabile, pertanto, la doluta violazione dell'art. 12 del Regolamento n.833/2004; ed invece, l'inosservanza della procedura di cui all'art. 5 del Regolamento 987/09 preclude un'autonoma affermazione di non genuinità del distacco, indipendentemente dagli accertamenti di fatto svolti in sede ispettiva….la verifica dei certificati non è irrilevante ai fini dell'accertamento della genuinità del distacco, ma la precede…in sintesi, i certificati sono vincolanti per accedere alle strutture del lavoro appaltato;
poi nei casi dubbi la disciplina previdenziale dello Stato in cui il lavoratore svolge l'attività non si applica automaticamente ma è necessario attivare l'iter dell'art. 5 Reg. 987/09 e conseguire eventualmente il ritiro dei certificati non validi;
quindi nel caso in cui l'Istituzione emittente non abbia tenuto conto di elementi indicativi di un'origine o uso fraudolento dei certificati, il giudice nazionale può ignorarli;
in tale evenienza segue, funditus, l'accertamento in fatto sulla non genuinità del distacco….” (cfr. Cass. 23646/25).
Al contrario, nella fattispecie concreta non risulta essere stata osservata la procedura di cui all'art. 5 del Regolamento 987/09. Con In conclusione e per tutti i motivi che precedono, si ribadisce come non sia stata fornita da sufficiente prova della sussistenza degli illeciti amministrativi per cui è processo.
Si precisa che nessun interesse si ravvisa in capo ai ricorrenti rispetto alla domanda, pure essa formulata nelle conclusioni del ricorso, di annullare il verbale di accertamento, visto che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il verbale di accertamento - in caso di opposizione a sanzioni amministrative diverse da quelle relative all'inosservanza di norme sulla circolazione stradale - non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'Autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981 (cfr. tra le tante, Cass.
7211/24). Da ultimo, ritiene il Giudice che sussistano i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese di lite vista la complessità della vicenda e la considerazione che la pronuncia si basa sulla insufficienza di prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
ES LI, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Udine, 16.12.25
Il Giudice dott.ssa ES LI
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 16.12.25, sono comparsi, avanti al Giudice dott.ssa ES LI, per le parti ricorrenti l'avv. Mattiuzzo Flavio e per la parte resistente Controparte_1
l' avv. Paola Ortis e l'avv. Claudia Bevacqua.
[...]
L'avv. Mattiuzzo Flavio si richiama al ricorso e alle note conclusive.
L'avv. Paola Ortis e l'avv. Claudia Bevacqua si richiamano alla memoria di costituzione e alle note conclusive, contestando la tardività delle eccezioni sollevate per la prima volta nella nota conclusiva avversa, in particolare, al punto 3 e al punto 5.
L'avv. Mattiuzzo Flavio contesta l'eccezione relativa alla asserita tardività e comunque osserva che si tratterebbe di eccezioni rilevabili anche d'ufficio.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa ES LI
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ES
LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 905/22
Promossa da:
C.F. , in persona del suo legale rappresentate pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Via della Chiesa 58, Adegliacco, Tavagnacco e , C.F. Parte_2 [...]
, nato il [...] in [...], residente in [...]2, Reana del Rojale, C.F._1 rappresentati e difesi dall'Avv. Flavio Mattiuzzo
-ricorrenti- contro
(C.F. Controparte_2
) in persona del Capo dell' pro tempore, P.IVA_2 Controparte_1
-resistente-
oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n. R.G. 256- 21/58, emessa da in data CP_3
18/11/2022 notificata successivamente;
nullità, annullamento e comunque disapplicazione del verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo n. UD00000/2021 – 110 – 01 protocollo 7050 del 23/03/2021
sulle seguenti conclusioni di
: Parte_1 Parte_2
NEL MERITO: annullarsi gli accertamenti impugnati nonché tutti gli atti presupposti e dagli stessi dipendenti, annullarsi l'ordinanza ingiunzione impugnata ed opposta e dichiararsi che le parti ricorrenti nulla devono per i titoli contro di esse azionati. IN OGNI CASO: Spese, diritti, onorari ed accessori di legge rifusi.
ISPETTORATO LAVORO DI : Controparte_1 Controparte_2
Nel merito: respingersi l'opposizione avversaria e per l'effetto confermarsi l'ordinanza ingiunzione impugnata. Si chiede la rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 9 c. 2 D.Lgs. 149/2015 secondo cui “in caso di esito favorevole della lite, all' sono riconosciuti dal Giudice le spese, i diritti CP_1
e gli onorari di lite, con la riduzione del 20% dell'importo complessivo ivi previsto” e ai sensi della successiva circolare INL n. 506 del 20.01.17. In via del tutto subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione avversaria, considerati i significativi elementi riscontrati in sede ispettiva, la documentazione agli atti, le dichiarazioni acquisite, si chiede quantomeno la compensazione delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.12.22 e hanno Parte_1 Parte_2 presentato opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. RG 256-21/58, emessa da in CP_3 data 18.11.22.
I ricorrenti hanno allegato che ra stata oggetto di una serie di verifiche da parte Parte_1
Con dell' di conclusesi con il verbale di accertamento e notificazione n. UD Controparte_2
00000/2021-110-01 del 23/03/2021, prot. 7050 e relativo alle posizioni di , Persona_1
, , , , Persona_2 Per_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
, e che tali lavoratori, secondo gli assunti
[...] Persona_7 Persona_8 accusatori degli organi di vigilanza, avevano operato in Italia presso in forza di Parte_1 distacchi endocomunitari attivati da di Zagabria, ma ritenuti dagli organi Parte_3 ispettivi italiani non genuini.
I ricorrenti hanno contestato l'ordinanza ingiunzione opposta e quale atto presupposto il verbale di accertamento e notificazione dell'illecito amministrativo n. UD00000/2021 – 110 – 01 protocollo
7050 del 23/03//2021, in particolare, eccependo la genericità e tardività della contestazione in violazione dell'art. 14 della legge 689/1981, nonchè la nullità dell'ordinanza ingiunzione per essere intervenuta ad oltre un anno dalla notifica del verbale unico di contestazione. Quindi, i ricorrenti hanno richiamato le quattro libertà garantite dall'Unione Europea ed in particolare la libertà della circolazione dei servizi, l'efficacia del modello A1 evidenziando l'omessa procedura di contestazione e, comunque, hanno contestato nel merito la ricostruzione degli organi di vigilanza e l'illegittimità del distacco. I ricorrenti hanno anche eccepito la violazione dell'art. 24 della legge 689/1981, in relazione alla posizione di , e la Persona_6 CP_4 Persona_8 sproporzione ed irragionevolezza della sanzione amministrativa applicata, contestando pure il quantum della sanzione.
Infine, i ricorrenti hanno concluso come in epigrafe. Con Costituitosi in causa, l' di ha contestato le eccezioni e difese attoree, Controparte_2 richiamando il verbale ispettivo, gli accertamenti ivi svolti, le conclusioni dello stesso e la normativa applicabile alla fattispecie, ed ha insistito, quindi, per il rigetto del ricorso. Con In particolare, ha affermato che nell'ambito di una serie di appalti di servizi, l'ultimo dei quali stipulato in data 07.10.2019, con efficacia dal 07.10.2019 al “30.09.2019” (ndr. trattasi probabilmente Con Con di refuso della memoria di visto che nel doc. 28 di l'inizio lavori è indicato al 07.10.19 mentre la fine lavori è indicata al 30.09.21), la società veva distaccato presso Parte_3 la società ricorrente i lavoratori oggetto di contestazione del verbale unico di Parte_1 accertamento, sostenendo, in relazione alla società distaccante che la stessa Parte_3 sia una “scatola vuota” che non svolge alcuna attività imprenditoriale in CR ed esercita di fatto la propria attività d'impresa esclusivamente Italia limitandosi alla mera gestione e amministrazione del personale fornito alla ed alle altre aziende italiane e, quanto ai lavoratori Parte_1 distaccati, in particolare, che gli stessi non erano abitualmente occupati in CR, ma lavoravano da più di 10 anni in Italia paese nel quale si trovavano già al momento dell'assunzione da parte della società distaccante, che nessuna spesa di vitto e viaggio era stata sostenuta dalla Parte_3
che l'impiego in Italia era privo del carattere di temporaneità, che la retribuzione era stata
[...] corrisposta in parte su un conto corrente croato e in parte su un conto corrente italiano a loro intestato. Con Ancora, ha rappresentato che i lavoratori avevano sostenuto una prova preassuntiva presso lo stabilimento della superata la quale erano stati assunti alle dipendenze della Parte_1 per essere distaccati in società per la quale avevano Parte_3 Parte_1 lavorato presso lo stabilimento della società XE SR, ove erano stati trovati anche il giorno dell'accesso ispettivo e che avevano alloggiato in un appartamento sito a Reana del Rojale (UD), loc. Con Morena, messo loro a disposizione gratuitamente della uindi, ha sostenuto Parte_1 che nei fatti, la società uò essere considerata subappaltatrice, la società Parte_3 [...] ppaltatore/subappaltante, e la società XE S.R.L. committente, visto che il distacco Parte_1 dei lavoratori contestati è avvenuto nell'ambito del contratto di appalto stipulato tra la società
[...]
e la società posto alla base del distacco transnazionale dei Parte_1 Parte_3 lavoratori e la società ha rapporti commerciali con la XE S.R.L. ove esegue Parte_1 lavorazioni anche con proprio personale dipendente, mentre nessun rapporto commerciale diretto è stato instaurato tra la XE SR e la società Parte_3
La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione di alcuni testi.
Infine, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, procedendo alla discussione orale all'udienza del giorno 16.12.25.
-------------ooooo------------
Così brevemente riassunto lo svolgimento del processo e le ragioni del contendere, il Giudicante ritiene che l'opposizione debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., le cause possono essere decise sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. 11458/18, Cass. 363/19,
Cass. 32807/23).
E', ancora, necessario ricordare il consolidato principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che ove l'Amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 6 c. 11 d.lgs. 150/11, il giudice accoglie l'opposizione non essendovi prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Ciò posto, l'ordinanza ingiunzione opposta addebita ai ricorrenti due illeciti, (i) l'aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato con otto lavoratori subordinati ( , Persona_1 Per_2
, , , ,
[...] Per_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
, ), occupati in virtù di distacchi transnazionali non autentici, Persona_7 Persona_8 senza aver preventivamente comunicato al Servizio competente l'assunzione alle proprie dipendenze in violazione dell'art. 9 bis, c. 2, 2 bis e 2 ter d.l. 510/96; (ii) l'aver occupato nel periodo compreso tra marzo 2018 e giugno 2020 gli otto lavoratori di cui sopra in virtù di distacchi transnazionali non genuini in violazione dell'art. 3 c. 5 d.lgs. 136/16.
Giova, allora, riportare in linea generale la normativa italiana ed europea applicabile alla fattispecie. Il D.Lgs. 07.07.2016, n. 136 reca la "Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento
(UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI")."
Se si esamina, ratione temporis, il testo del D.lgs antecedente alle modifiche apportate dal D.lgs 15 settembre 2020 si vede che il Legislatore ha previsto e stabilito quanto segue:
Art. 1. "Campo d'applicazione"
"
1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.
2. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia. 3. [… -omissis- …]
4. [… -omissis- …]
5. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 10 e 11 del presente decreto si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato terzo che distaccano lavoratori in Italia ai sensi del comma 1. 14
6. [… -omissis- …]"
- Art. 2. "Definizioni"
"1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "autorità richiedente" [… -omissis- …]
b) "autorità adita" [… -omissis- …]
c) "autorità competente" [… -omissis- …] d) "lavoratore distaccato" il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia;
e) "condizioni di lavoro e di occupazione" [… -omissis- …]"
- Art. 3. "Autenticità del distacco"
"1. Ai fini dell'accertamento dell'autenticità del distacco gli organi di vigilanza effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie.
2. Al fine di accertare se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti elementi:
a) il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;
b) il luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell'attività svolta, ad un albo professionale;
c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
e) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;
f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;
g) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
3. Al fine di accertare se il lavoratore è distaccato ai sensi del presente decreto sono valutati tutti gli elementi elencati al comma 2 e, altresì, i seguenti elementi:
a) il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
b) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (CE) n.593/2008
(Roma I), la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
c) la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia;
d) la data di inizio del distacco;
e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello
Stato membro da cui è stato distaccato;
f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso;
g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
h) l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
i) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
4. Nelle ipotesi in cui il distacco in favore di un'impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
5. Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
In ogni caso l'ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo".
Dall'analisi dell'art 3 del D.Lgs., poi, si ricava come la norma imponga una "valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie", individuando appunto una serie di "elementi" utili ad accertare, da un lato, "se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente" e, dall'atro, "se il lavoratore è distaccato ai sensi del presente decreto". Con Ebbene, il Giudicante ritiene non sufficientemente assolto l'onere probatorio gravante su di dimostrare la non autenticità del distacco di cui è causa.
Invero, prendendo in considerazione gli elementi indicati dall'art. 3 d.lgs. 136/16 e sopra riportati, a Con parere del Giudice, , innanzitutto, non ha fornito sufficiente prova che la società croata
[...] nel periodo di interesse (marzo 2018-giungo 2020), fosse una “scatola vuota”, Parte_3 essendovi, in particolare, prova contraria e cioè che la stessa aveva 44 dipendenti (cfr. doc. 32 di
[...]
, per i quali versava i contributi ed era in regola con il sistema previdenziale ed Parte_4 assicurativo, dopo averne denunciato l'assunzione ed aveva, in CR, una pluralità di cantieri intrattenendo rapporti di fornitura con varie imprese.
Ciò è stato confermato all'udienza dd. 21.03.24 dal teste (il quale ha dichiarato: Persona_5
“……Sono dipendente della da circa 7 anni, sono carpentiere. Ho lavorato in Parte_3
Italia presso varie ditte e anche presso la XE. Presso la XE per più periodi per 5-6 mesi… la fa varie attività, saldatura, saldatura specifica, e ha la sede legale a Zagabria. …. Parte_3
La lavora anche con imprese croate e in cantieri croati… utilizziamo nei Parte_3 cantieri in CR attrezzature proprie. Anche in Italia opera con le proprie Parte_3 attrezzature….”) e dal teste (il quale ha dichiarato: “…Sono dipendente di Tes_1 Pt_3 da due anni, sono dirigente del reparto Ufficio per la Logistica e documentazione dei
[...] lavoratori. Lavoro a Zagabria e per il mio lavoro vengo anche in Italia per portare il materiale e le cose richieste dai lavoratori. Presso la XE a Buia sono stato per una giornata a portare materiale….cap. 14) la è stata costituita nel 2015 ed è una società di diritto croato, Parte_3 con sede legale a Zagabria, dove lavorano impiegati perché c'è solo un ufficio;
non ci sono operai perché non c'è là una fabbrica. Ci sono però operai in una fabbrica che si chiama Parte_3
Conciar, che è divisa in più reparti e che si trova a Zagabria. Confermo che la si Parte_3 occupa della attività indicate nel capitolo. Preciso però che noi abbiamo i nostri macchinari ma non facciamo riparazioni di macchinari di altri. Adr: posso dire dai documenti che anche prima del 2018 aveva acquistato attrezzature e macchinari per lavorare. Ho visto le ricevute di Parte_3 pagamento delle attrezzature che aveva ordinato, anche da ditte italiane. Cap.15) Parte_3
La ha cantieri attivi in CR e ad esempio lavora con le impese indicate nel Parte_3 capitolo. Cap.16) Confermo quanto indicato, ora per non più e neanche per Fincantieri, Pt_5 in precedenza si. Dico questo perché ci sono alcuni lavori che ho ereditato e per il resto posso riferire di quello che mi è stato riferito all'interno dell'azienda. Avevo visto diversi documenti dell'epoca, contratti di lavoro e anche le richieste per attrezzatura e ordini per attrezzatura. Le offerte dei clienti sono tutti documenti che ho ereditato quando ho iniziato a lavorare. Ho visto i documenti relativi alle ditte che ho prima confermato. Esibitomi il doc.33 della resistente e confermo che la lavora anche con queste altre ditte. Esibitomi il doc.38 ricorrente Parte_3 si tratta di un certificato che attesta che non ha nessun debito con l'equivalente Parte_3 dell'INPS della CR. E' un tipo di certificato che si fa spesso perché i clienti lo richiedono. ADR: la riceve in questo momento il suo fatturato in prevalenza dall'Italia, ma dipende Parte_3 anche dal tipo di lavoro perchè in CR abbiamo i lavori con prezzi di pagamento inferiori. Direi il 65% all'Italia e il 35% dalla CR, all'incirca. …….”) (cfr. verbale di udienza).
Né l'eccezione attorea di cui al ricorso relativa al numero dei dipendenti (“…cos'altro fa la
[...] con quei 44 dipendenti per i quali versa i contributi ed è in regola con il sistema Parte_3
Con previdenziale ed assicurativo, dopo averne denunciato l'assunzione…”) è stata superata da riferendo che le informazioni fornite dall'autorità croata sul numero di lavoratori occupati dalla roverebbero un perfetto riscontro nel sistema informatico del relativo Parte_3 CP_5 alle comunicazioni obbligatorie on-line, consultato nel corso delle verifiche ispettive, da cui risulta che la medesima società ha inoltrato comunicazioni di distacco transnazionale, ex art. 10 d.lgs. n.
136/2016, per n. 46 lavoratori tutti inviati, tra gennaio 2019 e agosto 2021, presso aziende italiane, diverse dalla quali C.S.M. SR, , Parte_1 CP_6 Controparte_7
, , , CP_8 Controparte_9 CP_10 [...]
, come da elenco riepilogativo allegato all'informativa trasmessa dalla Guardia di CP_11
Con Finanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine doc. 33 di . Con Osserva, infatti, in merito il Giudice come dal doc. 33 di risultano distaccati nel periodo oggetto di interesse per la causa in corso (marzo 2018-giugno 2020) solo 15 dipendenti sui 44 di cui al doc.
32 di Parte_4
Tutto quanto precede avrebbe, quindi, richiesto un approfondimento di indagine da parte degli organi Part Con ispettivi rispetto alla sola acquisizione delle informazioni di cui alla piattaforma doc. 32 di ) Part non conoscendosi nemmeno la documentazione analizzata dalla piattaforma e, quindi, gli elementi valutati.
Poi, come risulta anche dal verbale di accertamento (cfr. doc. 30 attoreo), i contratti di lavoro relativi ai lavoratori di cui si tratta sono stati redatti in lingua croata ed indicano la giurisdizione del Tribunale Con di Zagabria (cfr. per tutti ad es. doc. 19 di ). Con A parere del Giudice, inoltre, non ha fornito sufficiente prova nemmeno rispetto agli elementi richiamati dall'art. 3 d.lgs. 136/16 e sopra riportati in relazione alla posizione dei lavoratori indicati nell'ordinanza ingiunzione, né dell'utilizzo della loro prestazione da parte di Parte_1 come richiesto dalla norma medesima.
Per prima cosa, in tutti i contratti di lavoro e in tutte le comunicazioni di assunzione all'ente croato Con preposto, depositate in giudizio da , i lavoratori hanno indicato la loro residenza in CR e ciò hanno dichiarato anche i lavoratori che sono stati sentiti il 16.06.20 nell'ambito delle indagini (cfr. Con doc. 9, 11, 13, 15 di ).
All'atto dell'ispezione nessun lavoratore tra quelli indicati nell'ordinanza ingiunzione è stato trovato a lavorare presso tant'è che anche (dipendente di Pt_1 Parte_1 Testimone_2 Parte_1
e sentita presso la sede di Tavagnacco della il 16.06.20) ha dichiarato
[...] Pt_1 Parte_1
Con
“…non vi sono attualmente in essere lavoratori distaccati dall'estero…”, cfr. doc. 4 di ).
Dal verbale di accertamento risulta, poi, che in data 16.06.20, presso XE S.R.L., sono stati trovati a lavorare, come dipendenti di solo quattro dei lavoratori indicati Parte_3 nell'ordinanza ingiunzione per cui è processo e cioè , , Persona_1 Persona_2
, (cfr. verbale di accertamento in atti). Per_3 Persona_4
I lavoratori, tra quelli indicati nell'ordinanza ingiunzione per cui è processo, sentiti durante le indagini
( , , , , cfr. doc. 9, 11, Persona_1 Persona_2 Per_3 Persona_4
Con 13, 15 di ) oppure in udienza ( , e , cfr. Persona_2 Per_3 Persona_5 verbale di udienza), mentre hanno dichiarato tutti di essere dipendenti di di Parte_3 lavorare presso XE S.R.L. (ricevendo ordini e attrezzature dal personale di XE S.R.L. e raffrontandosi per il resto con , ossia con il legale rappresentante di CP_12 [...]
hanno, invece, riferito tutti di aver svolto presso solo una prova Parte_3 Parte_1 oppure solo qualche giorno di lavoro, quindi, periodi certamente temporanei.
Quanto, poi, ai lavoratori , (rispetto ai Persona_6 Persona_7 Persona_8 quali l'ordinanza ingiunzione indica, comunque, solo brevi archi temporali di impiego) non vi sono Con elementi a sostegno dell'affermazione di di cui alla memoria difensiva secondo cui “…i lavoratori distaccati dalla società alla società non sono Parte_3 Parte_1 abitualmente occupati in CR, ma lavorano da più di 10 anni in Italia paese nel quale si trovavano già al momento dell'assunzione da parte della società distaccante…”. Infatti, risulta dagli atti depositati che essi non sono mai stati sentiti dalla GdF o dagli Ispettori di ITL durante le indagini
(apparendo, quindi, esplorativa anche la loro eventuale escussione in udienza, peraltro, inutilmente tentata, cfr. in particolare verbale di udienza dd. 03.04.25); per contro dai contratti di lavoro e dalle comunicazioni di assunzione all'ente croato preposto, risulta la residenza in CR (cfr. doc. 17, 18 Con e 19 di ).
Peraltro, osserva il Giudice che solo per i lavoratori , Persona_6 Persona_7 Per_8
sono stati depositati cartellini marcatempo di cfr. doc. 49, 51 e 53 di
[...] Parte_1
Con
), mentre le altre timbrature, relative agli altri lavoratori menzionati nell'ordinanza ingiunzione Con per cui è causa e depositate in atti da , sono tutte di XE S.R.L. (cfr. doc. 46, 47, 48, 50, 52 e Con 54 di ). Ancora, leggendo unitamente le dichiarazioni rese durante le indagini e in udienza da Per_1
Con
, e (cfr. doc. 9, 11 e 15 di e verbale di
[...] Persona_2 Persona_4 udienza) e ponendo attenzione alle date dei relativi contratti di assunzione da parte di Parte_3
(tutte e tre coincidenti con la data del 12.03.18), emerge che prima di essere assunti tutti e tre
[...] avevano sì lavorato in Italia presso la società ma quali dipendenti della ditta croata Pt_5
Euromontaza d.o.o., per la quale ha riferito di aver lavorato anche in CR. Persona_4
, , , e Persona_1 Persona_2 Persona_4 Per_3 Per_5
Con
(cfr. doc. 9, 11, 13 e 15 di e verbale di udienza), poi, hanno dichiarato che alloggiavano
[...] in un appartamento a Reana del Rojale, ma a titolo gratuito il quale, sebbene di probabile proprietà di
è stato però messo a disposizione dei lavoratori da , legale Parte_1 CP_12 rappresentante di non di cfr. in particolare, dichiarazioni Parte_3 Parte_1
Con di (cfr. doc. 9 di ) nonché figlio di , legale Persona_2 Parte_2 rappresentante di i medesimi lavoratori hanno, poi, dichiarato che venivano Parte_1 pagati da on versamenti anche (e esclusivamente, cfr. Parte_3 Persona_5 verbale di udienza) sul loro c/c croato. Con Neppure è pacificamente sostenibile - diversamente da quanto supposto da - che il distacco dei lavoratori trovati a lavorare presso XE S.R.L. sia avvenuto nell'ambito di un contratto di appalto Con tra visto che il contratto prodotto da sub doc. 28 Pt_1 Parte_1 Parte_3 non indica i nominativi dei lavoratori di ssegnati all'appalto (e, quindi, non Parte_3
è possibile concludere che si tratti dei lavoratori indicati nell'ordinanza ingiunzione opposta).
[...]
(dipendente di sentita presso la sede di Tavagnacco della Tes_2 Parte_1 Parte_1
l 16.06.20), come già detto, ha pure dichiarato “…non vi sono attualmente in essere lavoratori
[...]
Con Con distaccati dall'estero…”, cfr. doc. 4 di ). Peraltro, il contratto di appalto di cui al doc. 28 di
è dd. 07.10.19, mentre i lavoratori per i quali l'ordinanza ingiunzione per cui è causa individua il maggior numero di giornate di lavoro ( , ) sono stati assunti Persona_1 Persona_2 da l 12.03.18 e, come i lavoratori hanno dichiarato in sede di indagini e in Parte_3 udienza (cfr. doc. 9 e 11 e verbale di udienza), essi hanno iniziato a lavorare presso XE S.R.L. pochi giorni dopo l'assunzione.
Con Né è pacificamente sostenibile - diversamente da quanto supposto da - che vi siano stati rapporti
Con commerciali tra e XE S.R.L. in base al doc. 29 di che giustificherebbero Parte_1 un successivo distacco dei lavoratori presso XE S.R.L.. Invero il contratto sub doc. 29 depositato
Con da non è sottoscritto e risale al lontano 2003. Non si sa, poi, a cosa si riferiscano le fatture
Con menzionate a pg. 2 e 3 del verbale di sequestro dd. 16.06.20, non avendone descritto il contenuto nella memoria difensiva (mancano, quindi, specifiche allegazioni sul punto) nè curato il deposito in Con giudizio (cfr. doc. 30 di da cui, peraltro, risulta che le fatture avevano anche date antecedenti sia all'assunzione dei lavoratori , dd. 12.03.18 da parte di Persona_1 Persona_2 sia al contratto di appalto tra e Parte_3 Parte_1 Parte_3 dd. 07.10.19).
E', inoltre, incontestato tra le parti che per i lavoratori cui si riferisce l'ordinanza ingiunzione
( , , , , Persona_4 Persona_2 Persona_1 Per_3 Per_5
, , , E
[...] Persona_7 Persona_8 Persona_6 Parte_3 aveva richiesto ed ottenuto i certificati A1 relativi alla legislazione di sicurezza sociale applicabile e che gli stessi sono stati esibiti in lingua croata dal legale rappresentante di Parte_3
(figlio dell'odierno ricorrente ) (cfr. anche doc. 45 di Persona_9 Parte_2
Con
).
Anche recentemente la Corte di Cassazione ha statuito che “….è stato adottato il Regolamento
n.987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, volto a stabilire le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
l'art. 5 disciplina il valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro
e prescrive al primo comma che “I documenti rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati”; prosegue il secondo comma “In caso di dubbio sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano,
l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro”; d'altra parte, una volta ricevuta la richiesta di chiarimenti, l'istituzione dello Stato emittente procede alle proprie verifiche “A norma del paragrafo 2, in caso di dubbio sulle informazioni fornite dalla persona interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione del luogodi dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell'istituzione competente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento”. 6.1 - Una volta accertata l'esistenza dei modelli E101 o A1, come risultante nella impugnata sentenza a pag.13, circostanza non superata dall'inammissibile vizio motivazionale dedotto con il primo motivo di ricorso, non si sarebbe potuto prescindere da una preliminare interlocuzione con l'Istituzione dello Stato membro di provenienza, per verificare la validità del documento, l'esattezza dei dati ivi certificati, la veridicità delle informazioni;
il dubbio dell'Istituzione ricevente consente di attivare la procedura del citato art. 5 del Reg. UE n.987/2009,
e solo all'esito positivo di tale verifica svolta dall'omologa Istituzione dello Stato emittente il documento può essere dichiarato non valido o ritirato. La presunzione di vincolatività persiste fino
a tale fase conclusiva del procedimento di verifica dello Stato in cui sono stati rilasciati i certificati.
6.3 - Ne consegue che la riqualificazione del rapporto lavorativo, da cui discenda l'obbligo contributivo per un soggetto datore diverso da quello formalmente distaccante, debba essere preceduta da tale fase interlocutoria fra le due Istituzioni degli Stati membri per evitare il rischio di una doppia contribuzione per lo stesso rapporto lavorativo e per realizzare le finalità di trasparenza
e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, di matrice unionale.
7. Non è ravvisabile, pertanto, la doluta violazione dell'art. 12 del Regolamento n.833/2004; ed invece, l'inosservanza della procedura di cui all'art. 5 del Regolamento 987/09 preclude un'autonoma affermazione di non genuinità del distacco, indipendentemente dagli accertamenti di fatto svolti in sede ispettiva….la verifica dei certificati non è irrilevante ai fini dell'accertamento della genuinità del distacco, ma la precede…in sintesi, i certificati sono vincolanti per accedere alle strutture del lavoro appaltato;
poi nei casi dubbi la disciplina previdenziale dello Stato in cui il lavoratore svolge l'attività non si applica automaticamente ma è necessario attivare l'iter dell'art. 5 Reg. 987/09 e conseguire eventualmente il ritiro dei certificati non validi;
quindi nel caso in cui l'Istituzione emittente non abbia tenuto conto di elementi indicativi di un'origine o uso fraudolento dei certificati, il giudice nazionale può ignorarli;
in tale evenienza segue, funditus, l'accertamento in fatto sulla non genuinità del distacco….” (cfr. Cass. 23646/25).
Al contrario, nella fattispecie concreta non risulta essere stata osservata la procedura di cui all'art. 5 del Regolamento 987/09. Con In conclusione e per tutti i motivi che precedono, si ribadisce come non sia stata fornita da sufficiente prova della sussistenza degli illeciti amministrativi per cui è processo.
Si precisa che nessun interesse si ravvisa in capo ai ricorrenti rispetto alla domanda, pure essa formulata nelle conclusioni del ricorso, di annullare il verbale di accertamento, visto che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il verbale di accertamento - in caso di opposizione a sanzioni amministrative diverse da quelle relative all'inosservanza di norme sulla circolazione stradale - non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'Autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981 (cfr. tra le tante, Cass.
7211/24). Da ultimo, ritiene il Giudice che sussistano i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese di lite vista la complessità della vicenda e la considerazione che la pronuncia si basa sulla insufficienza di prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
ES LI, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Udine, 16.12.25
Il Giudice dott.ssa ES LI