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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 3626/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3626 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ZANCHINI LUCA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Domenico Fontana n. 76
E
(nata a [...] il [...] – C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DI VAIA MARIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Emilio Scaglione n. 112
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/02/2025, e Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio a Napoli il 25/09/2006, che dalla loro unione era nata una
1 figlia: VI (19.01.2015), che si erano separati consensualmente in forza di sentenza n.
3942/2024, resa dall'intestato Tribunale, pubblicata in data 11.04.2024, munita di attestazione di passaggio in giudicato, e che da allora la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e all'udienza del 06.05.2025, svolta con modalità cartolare, raccolte le conclusioni del PM, il
Tribunale riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore designato del Tribunale nel procedimento di separazione, ove erano stati concordati anche i relativi patti, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) l'abitazione familiare, sita in Napoli alla Via Duca degli Abbruzzi n.55, di proprietà della famiglia della famiglia della sig.ra unitamente agli arredi e al mobilio presenti continuerà Pt_2 ad essere assegnata in godimento alla moglie che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia
. Persona_1
b) stante l'interesse preminente materiale e morale della figlia minore , Persona_1 continuerà ad essere affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre.
c) Il padre avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé , compatibilmente agli Persona_1 impegni lavorativi del genitore e alle esigenze infantili della minore, il martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 18,30 alle ore 20,30, nonché il primo e il terzo weekend del mese dal sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica alle ore 20.00.
Ad anni alterni il sig. terrà con sé la figlia dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al Pt_1
2 gennaio successivo e il 6 gennaio giorno dell'Epifania.
-La minore trascorrerà ad anni alterni con i genitori il giorno di Pasqua o quello di lunedì in
Albis e così i ponti o le festività Nazionali.
-Durante le vacanze estive, ovvero nei mesi di luglio e agosto, il padre terrà con sé la figlia minore per quindici giorni, anche non consecutivi, previa comunicazione del periodo prescelto alla moglie entro il 30 giugno di ciascun anno con indicazione del luogo in cui la minore trascorrerà le vacanze.
2 -La figlia minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno del suo compleanno e onomastico;
la minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico dello stesso;
la minore trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma, quello del compleanno e dell'onomastico della stessa.
-Le parti sin da ora si impegnano a tenersi informati su eventuali spostamenti fuori città nei momenti in cui la prole è con ciascuno di essi. Le parti sono altresì d'accordo a che la figlia possa trascorrere con ciascuno di essi vacanze in Italia, Europa o all'Estero sempre previa e adeguata comunicazione all'altro sull'itinerario del viaggio.
-I genitori si impegnano a garantire quotidianamente, nel rispetto della privacy di ognuno, i contatti telefonici tra la minore e l'altro genitore, nonchè ad informare l'altro sulle circostanze maggiormente rilevanti della vita della bambina.
Il sig. nei periodi in cui terrà con sé la figlia si impegna a far si che la stessa Pt_1
non interrompa le sue eventuali attività didattiche e ludico – sportive.
I giorni di visita paterni sono suscettibili di modifica previo accordo tra le parti da comunicarsi alla sig.ra almeno nelle 24 h precedenti l'incontro. Pt_2
d) Le parti si impegnano ad assumere in maniera condivisa e concordata tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la figlia, ivi comprese quelle scolastiche ed extrascolastiche mediche.
e) Le parti si impegnano a che la prole mantenga rapporti significativi con le rispettive famiglie d'origine.
f) I ricorrenti sin da ora prestano il reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio o il passaporto all'altro e per la figlia minore.
g) il sig. , impiegato presso una società di trasporti, verserà alla Sig.ra Pt_1 [...]
, entro il 5 di ogni mese, un importo per il mantenimento e l'educazione della Parte_2
figlia pari ad € 260,00 da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT, sarà corrisposta a mezzo modalità certificata su un conto corrente o post pay di cui la sig.ra fornirà al coniuge l'Iban. L'assegno unico sarà attribuito nella misura del 50% a Pt_2 ciascuno dei coniugi. Le parti si impegnano a fornire a colui che inoltra la domanda il proprio iban per l'accredito di detto assegno.
l) entrambi i genitori si impegnano a sostenere in pari misura, pari al 50%, tutte le altre spese straordinarie occorrenti la figlia facendo riferimento ed accettando in materia il protocollo d'intesa firmato dal Presidente del COA di Napoli, dal Presidente del Tribunale
3 di Napoli e dal Presidente della prima sezione civile del Tribunale di Napoli. Colui che ha anticipato la spesa, previa esibizione dei documenti attestanti la stessa, avrà diritto ad ottenere dall'altro entro giorni 10 da detta esibizione il rimborso nella misura del 50%
m) alcun assegno divorzile è concordato tra le parti.
n) le parti dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto tra loro intercorrente.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a
NAPOLI il 25/09/2006 (atto n. 177, parte II, s. A, sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3626 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ZANCHINI LUCA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Domenico Fontana n. 76
E
(nata a [...] il [...] – C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DI VAIA MARIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Emilio Scaglione n. 112
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/02/2025, e Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio a Napoli il 25/09/2006, che dalla loro unione era nata una
1 figlia: VI (19.01.2015), che si erano separati consensualmente in forza di sentenza n.
3942/2024, resa dall'intestato Tribunale, pubblicata in data 11.04.2024, munita di attestazione di passaggio in giudicato, e che da allora la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e all'udienza del 06.05.2025, svolta con modalità cartolare, raccolte le conclusioni del PM, il
Tribunale riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore designato del Tribunale nel procedimento di separazione, ove erano stati concordati anche i relativi patti, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) l'abitazione familiare, sita in Napoli alla Via Duca degli Abbruzzi n.55, di proprietà della famiglia della famiglia della sig.ra unitamente agli arredi e al mobilio presenti continuerà Pt_2 ad essere assegnata in godimento alla moglie che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia
. Persona_1
b) stante l'interesse preminente materiale e morale della figlia minore , Persona_1 continuerà ad essere affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre.
c) Il padre avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé , compatibilmente agli Persona_1 impegni lavorativi del genitore e alle esigenze infantili della minore, il martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 18,30 alle ore 20,30, nonché il primo e il terzo weekend del mese dal sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica alle ore 20.00.
Ad anni alterni il sig. terrà con sé la figlia dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al Pt_1
2 gennaio successivo e il 6 gennaio giorno dell'Epifania.
-La minore trascorrerà ad anni alterni con i genitori il giorno di Pasqua o quello di lunedì in
Albis e così i ponti o le festività Nazionali.
-Durante le vacanze estive, ovvero nei mesi di luglio e agosto, il padre terrà con sé la figlia minore per quindici giorni, anche non consecutivi, previa comunicazione del periodo prescelto alla moglie entro il 30 giugno di ciascun anno con indicazione del luogo in cui la minore trascorrerà le vacanze.
2 -La figlia minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno del suo compleanno e onomastico;
la minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico dello stesso;
la minore trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma, quello del compleanno e dell'onomastico della stessa.
-Le parti sin da ora si impegnano a tenersi informati su eventuali spostamenti fuori città nei momenti in cui la prole è con ciascuno di essi. Le parti sono altresì d'accordo a che la figlia possa trascorrere con ciascuno di essi vacanze in Italia, Europa o all'Estero sempre previa e adeguata comunicazione all'altro sull'itinerario del viaggio.
-I genitori si impegnano a garantire quotidianamente, nel rispetto della privacy di ognuno, i contatti telefonici tra la minore e l'altro genitore, nonchè ad informare l'altro sulle circostanze maggiormente rilevanti della vita della bambina.
Il sig. nei periodi in cui terrà con sé la figlia si impegna a far si che la stessa Pt_1
non interrompa le sue eventuali attività didattiche e ludico – sportive.
I giorni di visita paterni sono suscettibili di modifica previo accordo tra le parti da comunicarsi alla sig.ra almeno nelle 24 h precedenti l'incontro. Pt_2
d) Le parti si impegnano ad assumere in maniera condivisa e concordata tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la figlia, ivi comprese quelle scolastiche ed extrascolastiche mediche.
e) Le parti si impegnano a che la prole mantenga rapporti significativi con le rispettive famiglie d'origine.
f) I ricorrenti sin da ora prestano il reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio o il passaporto all'altro e per la figlia minore.
g) il sig. , impiegato presso una società di trasporti, verserà alla Sig.ra Pt_1 [...]
, entro il 5 di ogni mese, un importo per il mantenimento e l'educazione della Parte_2
figlia pari ad € 260,00 da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT, sarà corrisposta a mezzo modalità certificata su un conto corrente o post pay di cui la sig.ra fornirà al coniuge l'Iban. L'assegno unico sarà attribuito nella misura del 50% a Pt_2 ciascuno dei coniugi. Le parti si impegnano a fornire a colui che inoltra la domanda il proprio iban per l'accredito di detto assegno.
l) entrambi i genitori si impegnano a sostenere in pari misura, pari al 50%, tutte le altre spese straordinarie occorrenti la figlia facendo riferimento ed accettando in materia il protocollo d'intesa firmato dal Presidente del COA di Napoli, dal Presidente del Tribunale
3 di Napoli e dal Presidente della prima sezione civile del Tribunale di Napoli. Colui che ha anticipato la spesa, previa esibizione dei documenti attestanti la stessa, avrà diritto ad ottenere dall'altro entro giorni 10 da detta esibizione il rimborso nella misura del 50%
m) alcun assegno divorzile è concordato tra le parti.
n) le parti dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto tra loro intercorrente.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a
NAPOLI il 25/09/2006 (atto n. 177, parte II, s. A, sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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