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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/12/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2631/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 24/12/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e , nata a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Roma, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4/12/2025 i signori e , premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario il 29/8/2015 in Ceprano (FR) e di non aver avuto figli durante la convivenza, hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale e il divorzio congiunto dei coniugi.
***
All'udienza del 24/12/2025 i ricorrenti hanno insistito nelle richieste presenti nell'atto introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
Non essendo ancora integrati i presupposti previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 della legge n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa iscritta al n. 2631/2025 del R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ceprano (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ceprano (FR) dell'anno 2015 al numero 16, parte II, serie A, ufficio 1;
pagina1 di 2 ➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e Parte_1 Parte_2 con riferimento alla separazione;
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza in relazione alla domanda di divorzio.
Cassino, 24/12/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
pagina2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2631/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 24/12/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e , nata a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Roma, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4/12/2025 i signori e , premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario il 29/8/2015 in Ceprano (FR) e di non aver avuto figli durante la convivenza, hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale e il divorzio congiunto dei coniugi.
***
All'udienza del 24/12/2025 i ricorrenti hanno insistito nelle richieste presenti nell'atto introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
Non essendo ancora integrati i presupposti previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 della legge n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa iscritta al n. 2631/2025 del R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ceprano (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ceprano (FR) dell'anno 2015 al numero 16, parte II, serie A, ufficio 1;
pagina1 di 2 ➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e Parte_1 Parte_2 con riferimento alla separazione;
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza in relazione alla domanda di divorzio.
Cassino, 24/12/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
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