Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 01/04/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1397/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1397/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 25.07.2024, congiuntamente da:
, nata l'[...] a [...] e residente a Parte_1
UG (PT) in Via Lucchese n. 128, C.F. C.F._1
e
, nato il [...] a [...] e residente a Parte_2
UG (PT) in Via Lucchese n. 128, C.F. C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Tacito Cardelli e dall'avv. Ilaria Di Maina ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Ponte SE (PT), Via SE n. 12, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1
Con ricorso congiunto depositato in data 25.07.2024, Parte_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio in data Parte_2
21.08.2021 a ZA (PT), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (il 21.07.2018) e (il Persona_1 Persona_2
13.12.2022).
Le parti evidenziavano peraltro che tra loro insorgevano incomprensioni tali da rendere intollerabile la convivenza familiare.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) La casa coniugale posta in UG (PT) Via Lucchese n. 128, di proprietà di entrambi i coniugi e già posta in vendita, continuerà ad essere abitata dalla madre con i figli. Il padre continuerà ad abitare nella stessa abitazione, in separati locali, fino alla stipula dell'atto di compravendita e comunque entro e non oltre il
31.05.2025. Dopo la vendita della casa i figli si trasferiranno con la madre presso la sua nuova abitazione.
3) I figli e aranno affidati ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 gli stessi provvederanno alla loro educazione ed istruzione attuando congiuntamente ogni decisione nel loro preminente interesse.
4) I figli trascorreranno tempi tendenzialmente paritetici con i genitori, ferma la possibilità che casuali esigenze dei figli e/o oggettive condizioni di impossibilità materiale, possano determinare per un periodo una maggiore presenza di un genitore rispetto all'altro. Il padre potrà tenerli con sé ogni volta che vorrà salvo il necessario preavviso e coordinamento e comunque secondo
i periodi di seguito indicati:
- un fine settimana alternato dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera;
- nel corso di ciascuna settimana il padre potrà vedere i figli quando vorrà previo avviso telefonico alla madre;
2 - i figli trascorreranno le festività di Natale e di Pasqua alternativamente un anno con il padre e un anno con la madre;
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno un periodo di una settimana con il padre concordando tale periodo entro il mese di maggio di ogni anno;
5) Il Signor corrisponderà alla IG una somma Pt_2 Pt_1 mensile di €. 150,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat. Lo stesso corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie documentate sostenute dalla IG per i figli Parte_1
e Per_1 Per_2
L'assegno unico universale continuerà ad essere versato sul conto corrente intestato alla IG . Pt_1
6) I ricorrenti concordano sull'applicazione del protocollo famiglia sottoscritto il 1/10/2018 dal Tribunale di Pistoia con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
7) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno verso l'altro.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 28.01.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse
3 alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
, nata l'[...] a [...] e ,
[...] Parte_2 nato il [...] a [...], che hanno contratto matrimonio in data 21.08.2021 a ZA (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di UG (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
5, P. 2, Serie B, anno 2021);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 01.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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