Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2023, n. 605
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Sentenza 11 gennaio 2023

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Le operazioni di rifornimento e di vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare sono esenti IVA, in quanto equiparabili a operazioni all'esportazione ex art. 8-bis, primo comma, lettera d) D.P.R. n. 633 del 1972. La disposizione di diritto interno costituisce trasposizione dell'art. 148, par. 1, lettera a) Dir. 2006/112/CE (analoga al precedente art. 15, punto 4 della Sesta Direttiva), la quale riguarda il regime di esenzione IVA delle cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare, quali operazioni equiparate alle cessioni all'esportazione. La norma ha ad oggetto le cessioni finali di beni esportati direttamente dal venditore o per suo conto, escludendosi in linea di principio tale equiparazione (ai fini dell'esenzione IVA) nel caso in cui si tratti di rifornimento di carburante operato da un soggetto che abbia operato in uno stadio o anello della catena distributiva anteriore alla cessione finale; e questo sarebbe (in termini astratti) il caso dell'intermediario che acquisti il carburante e lo rivenda all'armatore di navi marittime, operando in nome proprio anziché in nome dell'armatore. Tuttavia, l'esenzione diviene ugualmente applicabile, ove il trasferimento della merce sia intervenuto in concomitanza del momento in cui l'armatore sia stato autorizzato a disporne, di fatto, come se fosse il proprietario del carburante cedutogli. Tuttavia, la cessione a un intermediario che non costituisca un rappresentante dell'armatore (e, quindi, costituisca un autonomo e precedente anello della catena distributiva) può beneficiare dell'esenzione IVA ove si accerti che il trasferimento della proprietà del carburante a tale intermediario si realizzi soltanto in seguito al caricamento del carburante e, in particolare ove si accerti che il trasferimento della proprietà sia avvenuto al più presto in concomitanza del momento in cui gli armatori siano stati autorizzati a disporre del carburante, di fatto, come se ne fossero i proprietari.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2023, n. 605
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 605
    Data del deposito : 11 gennaio 2023
    Fonte ufficiale :

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