CA
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/10/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile
nelle persone dei Magistrati:
dott. RI NE SI Presidente relatore dott. Luisa Poppi Consigliere
dott. Susanna Zavaglia Consigliere
deliberando nella causa civile iscritta al n.1079 del Ruolo Generale Volontaria dell'anno
2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da
(P.IVA e CF ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Vittorio Amedeo Francois
Contro
, con il patrocinio dell'avv. Stefano Vanotti e dell'avv. Pasqualino Catale CP_1
IN PUNTO A: ricorso avverso il provvedimento di questa Corte n.4128/2024 del 19
novembre 2024
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. RI NE SI;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1-Con decreto del 19 novembre 2024, questa Corte ha dichiarato esecutiva nel territorio dello
Stato Italiano, ai sensi della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, la decisione del GDP
di GA ST, nella causa indicata come SE.2024.34 tra e il CP_1
. Parte_1
Avverso il provvedimento predetto ha proposto ricorso il , Parte_1
affidandolo ai seguenti motivi:
I-inapplicabilità della Convenzione di Lugano, posto che il provvedimento del Giudice Elvetico
era stato pronunciato nei confronti di un Ente pubblico e che esso ricorrente era un organo della
Pubblica Amministrazione italiana, in relazione alla quale trovava applicazione l'art. 25 c. p. c.,
che, nei confronti di una Amministrazione dello Stato, prevedeva la competenza inderogabile del Giudice del luogo sede dell'Avvocatura dello Stato del distretto ove era collocato il Giudice
competente in virtù delle regole ordinarie;
II-difetto di notifica della citazione introduttiva, dinanzi al Giudice Elvetico, ex art. 11 del
Regio Decreto 1611/1933, della Convenzione dell'AJA e della Convenzione di Lugano;
impossibilità di impugnazione del provvedimento del Giudice , in ragione delle CP_2
modalità di notificazione dello stesso.
Il , nel ricorso introduttivo, ha anche evidenziato che la Parte_1 [...]
aveva ottenuto la sentenza del GDP di GA ST sopra richiamata in CP_1
assenza di qualsiasi contratto con il , avendo la convenuta prodotto Parte_1
quello intercorso tra lo studio DI GERONIMO e nella persona dell'Avvocato CP_3
CATALE, e e non sussistendo, comunque, una valida cessione del credito dallo CP_4
studio DI GERONIMO e alla . CP_3 CP_1
pag. 2/10 Si è costituita in giudizio e ha resistito al ricorso del CP_1 Parte_1
.
[...]
Le parti hanno depositato, su autorizzazione della Corte, note scritte, rispettivamente in data 8 e
9 maggio 2025.
Il , nella memoria depositata in data 8 maggio 2025, ha eccepito Parte_1
che doveva considerarsi invalido il mandato alle liti prodotto in causa da CP_1
per ottenere la dichiarazione di esecutività della sentenza del Giudice di Pace di Lugano Ovest,
in precedenza meglio indicata. Ha rilevato, ancora, che la resistente non aveva eletto domicilio presso il distretto della Corte di Appello adita ex art.40 della Convenzione di Lugano e che il provvedimento del Giudice Elvetico prodotto in copia risultava carente dei requisiti prescritti dalla Convenzione dell'AJA del 5 ottobre 1961 (vale a dire della Apostille;
artt.3 e 4 della
Convenzione predetta) e dagli artt-54-58 della Convenzione di Lugano, stante la mancata autenticazione. La sentenza del Giudice di Pace di Lugano non poteva considerarsi passata in giudicato, posto che il proprio difensore svizzero aveva richiesto a detto Giudice le motivazioni del provvedimento per poter proporre impugnazione dinanzi alla Pretura di Lugano.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 16 settembre 2025.
, nel corso di tale udienza, ha espressamente rinunciato alla concessione di CP_1
ulteriore termine per note scritte. Il , d'altra parte, non si è opposto Parte_1
a che la causa venisse trattenuta in decisione, riportandosi ai propri scritti difensivi.
2-Fatte le superiori premesse, va, innanzitutto, rilevato che il presente giudizio, nonostante sia stato iscritto come procedimento di volontaria giurisdizione, è disciplinato dalle disposizioni in tema di rito semplificato di cognizione, come si evince dall'art. 30 bis comma 5 del D.lgs.
pag. 3/10 150/2011. L'erroneità della iscrizione a ruolo non è ostativa, comunque, all'ammissibilità del ricorso del . Parte_1
3-Va considerata, poi, inammissibile la produzione documentale operata dal Comune predetto il
10 ottobre 2025, essendo stata effettuata dopo l'udienza di discussione del 16 settembre 2025. I
documenti prodotti il 10 ottobre 2025 sono, pertanto, inutilizzabili, non essendo stato instaurato il contraddittorio sugli stessi.
4-Rileva, poi, la Corte che non possono essere esaminate le questioni sollevate dal Parte_1
, per la prima volta, con la memoria depositata in data 8 maggio 2025, posto che,
[...]
in caso contrario, verrebbe ad essere eluso il termine di un mese dalla notificazione del provvedimento del 19 novembre 2024, di cui all'art. 43 della Convenzione di Lugano, per la proposizione di ricorso contro la dichiarazione di esecutività della sentenza del GIUDICE DI
PACE DI GA ST del 12 settembre 2024. L'eventuale nullità del procedimento definito con il decreto del 19 novembre 2024 deve considerarsi, invero, sanata, non essendo stata fatta valere con il ricorso oggi in esame. D'altra parte, a pag. 4 dell'atto di opposizione, è
stato lo stesso ad allegare l'avvenuto passaggio in giudicato della Parte_1
menzionata sentenza del Giudice di Pace elvetico. Va, ancora, sottolineato che la copia della sentenza suddetta presenta in calce l'attestato del Giudice di Pace di Lugano, redatto secondo il formulario di cui all'allegato V della Convenzione di Lugano (vedi artt.53, 54 e 55 della
Convenzione di Lugano), non essendo richiesta la legalizzazione o formalità analoga (vedi art. 56 della Convenzione di Lugano). E', poi, del tutto priva di rilievo la circostanza, evidenziata
Co dal , che non abbia eletto domicilio nel Parte_1 CP_1
distretto di questa Corte di Appello. A seguito della introduzione del cd. domicilio digitale,
conseguente alla modifica apportata dall'art. 45-bis, comma 1, del d. l. n. 90 del 2014, convertito pag. 4/10 con modificazioni dalla l. n. 114 del 2014, all'art. 125 c.p.c., non sussiste, per il difensore medesimo, né l'obbligo di eleggere domicilio né quello di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC "comunicato al proprio ordine", trattandosi di dato già risultante dal "Re. G. Ind.
E", in virtù della trasmissione effettuata dall'Ordine di appartenenza, in base alla comunicazione eseguita dall'interessato ex art. 16-sexies del d. l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221 del 2012, e neppure è concessa a quest'ultimo la facoltà di indicare un indirizzo
PEC diverso da quello ovvero di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria
(Cass. Sez. Lav. n. 33806/2021). Del resto, il paragrafo 2 dell'art. 40 della Convenzione di
Lugano prevede espressamente l'ipotesi che lo Stato richiesto della dichiarazione di esecutività
non preveda l'elezione di domicilio nella circoscrizione del Giudice adito.
5- Sgombrato il campo dalle questioni sollevate nella memoria depositata in data 8 maggio
2025, il ricorso del deve considerarsi senz'altro infondato. Parte_1
Non possono essere, innanzitutto, esaminate le censure di merito rivolte dal Parte_1
alla decisione del GIUDICE di PACE di GA ST, ostandovi il
[...]
divieto di cui all'art. 45 paragrafo 2 della Convenzione di Lugano.
Non può, d'altra parte, affermarsi che il riconoscimento della sentenza in precedenza meglio indicata, anche se per ipotesi errata, sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello
“Stato richiesto” (vedi art.34 Convenzione di Lugano), avendo ad oggetto il pagamento di una modesta somma di denaro.
In tema di riconoscimento delle sentenze straniere, il limite dell'ordine pubblico deve essere applicato solo con riguardo agli effetti dell'atto straniero nell'ordinamento, mentre è preclusa al giudice qualsiasi valutazione sul merito del rapporto giuridico dedotto. Va escluso, pertanto,
qualsiasi sindacato contenutistico o di merito, nonché di correttezza della soluzione adottata alla pag. 5/10 luce dell'ordinamento straniero o di quello italiano. Non può costituire un ostacolo al riconoscimento il fatto che la sentenza straniera applichi una disciplina difforme rispetto a norme interne imperative o inderogabili. In caso contrario, le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove conducessero all'applicazione di norme materiali aventi contenuto simile a quelle italiane, cancellando la diversità tra sistemi giuridici e rendendo inutili le regole del diritto internazionale privato (vedi Cassazione civile, sez. I, 14/08/2020, n. 17170).
Il parametro da prendere in considerazione nel caso in cui una parte chieda che sia negato il riconoscimento di una sentenza straniera per la sua manifesta contrarietà all'ordine pubblico nello Stato richiesto, non è, comunque, quello dell'ordine pubblico interno, bensì quello dell'ordine pubblico internazionale, che, ricomprendendo le norme che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti, svolge una funzione di sbarramento rispetto all'ingresso nell'ordinamento interno di valori incompatibili con i suoi princìpi ispiratori (vedi Cassazione civile sez. I - 07/03/2023, n.
6723).
6-Va, ancora, rilevato che è infondata la tesi del secondo cui, nel Parte_1
caso di specie, non potrebbe operare la Convenzione di Lugano, essendo esso ricorrente un organo della Pubblica Amministrazione Italiana, con la conseguenza che la competenza inderogabile a decidere sulla controversia oggetto del procedimento svoltosi dinanzi al Giudice
di Pace di Lugano sarebbe spettata al Giudice individuato dall'artt. 25 del codice di procedura civile, per l'ipotesi in cui fosse parte una amministrazione dello Stato.
pag. 6/10 Orbene, il è un Ente pubblico territoriale e non un organo Parte_1
dell'Amministrazione Statale ed è, pertanto, del tutto fuori luogo il richiamo all'art.25 del
Codice di Procedura Civile.
7-Non sussiste, poi, l'ipotesi ostativa al riconoscimento della decisione del Giudice elvetico di cui all'art. 34 n.2 della Convenzione di Lugano. La disposizione citata prevede, invero, che la decisione non può essere riconosciuta se la domanda giudiziale o atto equivalente non sia stato notificato o comunicato al contumace in tempo utile e in modo tale da potere presentare le proprie difese “…eccetto, qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia
impugnato la decisione……….”.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che il , con memoria Parte_1
datata 6 maggio 2024, dando atto di avere ricevuto in data 23 aprile 2024 la notifica della comunicazione di fissazione di termine per la presentazione di osservazioni sulla domanda di
, assumendola a protocollo n. 21042/2024, si è difeso, negando la CP_1
giurisdizione del Giudice Svizzero, contestando il credito asseritamente ceduto alla attrice e negando la validità nei suoi confronti della cessione del credito fatta valere in giudizio, per non averla autorizzata e, anzi, espressamente rifiutata, come da atto protocollo 3868 del 24 gennaio
2024.
Successivamente, con memoria datata 19 luglio 2024, il , dando Parte_1
atto di avere ricevuto, in data 15 luglio 2024, la notifica della comunicazione di fissazione di termine per la presentazione di “ ” alla replica della controparte, e richiamando la Pt_2
precedente memoria, ha sviluppato ampie difese, sia con riferimento alla questione della giurisdizione del Giudice di Pace di Lugano che con riferimento alle questioni di merito attinenti al credito azionato da . Alla successiva udienza del 12 settembre CP_1
pag. 7/10 2024, il non è comparso e il GIUDICE DI PACE DI GA Parte_1
ST, notificata seduta stante la “DUPLICA” datata 19 luglio 2024 a e CP_1
acquisita la memoria finale di quest'ultima, ha pronunciato la sentenza in relazione alla quale è
stata in questa sede chiesta la dichiarazione di efficacia nello Stato italiano.
Appare evidente che sia stato pienamente garantito il contraddittorio, posto che il Parte_1
è stato posto in condizione di svolgere le proprie difese, che ha espletato sia in
[...]
rito che con riferimento al merito della controversia.
In ogni caso, pur avendone avuto la possibilità, il non ha Parte_1
provveduto ad impugnare la sentenza della quale si tratta, come emerge dalla documentazione in atti, acquisita sia nel procedimento principale che nei subprocedimenti instaurati dall
[...]
per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di questa CP_5
Corte del 19 novembre 2024.
Tale sentenza è stata, del resto, notificata a mezzo raccomandata, consegnata il 25 settembre
2024, così come erano stati in precedenza notificati gli atti con i quali il GIUDICE di PACE di
GA ST aveva concesso termine per il deposito degli scritti difensivi ai quali si è
fatto in precedenza riferimento.
Tale modalità di notifica è senz'altro ammessa dall'art. 10 della Convenzione dell'AJA 15
novembre 1965, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 6 febbraio 1981 n.42 e ratificata dalla Svizzera nel novembre 1994. L'art. 10 citato stabilisce, infatti, che la Convenzione non è
di ostacolo alla facoltà di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero, salvo che lo Stato di destinazione dichiari di opporvisi. L'Italia, Stato
di destinazione nel caso che ci occupa, non si è opposto alla modalità di notifica in questione.
La Svizzera si è opposta, invece, alla notificazione diretta tramite posta, ma l'Italia ha rinunciato pag. 8/10 ad invocare il principio di reciprocità di cui all'art.21 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata dall'Italia con Legge 12 febbraio 1974 n.112, come emerge dalla documentazione che ha prodotto in allegato alle note scritte CP_1
depositate il 9 maggio 2025, le cui risultanze non sono state contestate dal Parte_1
.
[...]
Il GIUDICE d PACE di GA ST ha, quindi, potuto dichiarare, in data 10 ottobre
2024, che la sentenza in questione era “cresciuta in giudicato”.
8-Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso del deve Parte_1
essere senz'altro rigettato.
9- Le spese della presente fase devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione compreso tra
5.200,01 e 26.000,00 Euro), può essere liquidato, tenuto conto anche dei subprocedimenti di inibitoria, in 3.933,00 Euro (1.134,00 Euro per la fase di studio, 921,00 Euro per la fase introduttiva, 922,00 Euro per la fase di trattazione e 956,00 Euro per la fase decisionale).
Il compenso per la fase di trattazione e per quella decisionale è stato liquidato nella misura minima, in ragione della modesta attività difensiva propria di dette fasi.
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del CP_1
compenso liquidato.
Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.96 c. p. c., invocata da CP_6
[...]
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della
[...]
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'opponente Parte_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,
[...]
pag. 9/10 previsto per l'atto di opposizione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione assorbita o disattesa:
I-Rigetta il ricorso del;
Parte_1
Co II- Condanna il al rimborso, in favore di , Parte_1 CP_1
delle spese della presente fase, liquidate in 3.933,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge;
IIIO- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del , Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'atto di opposizione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 14 ottobre 2025
Il Presidente relatore
RI NE SI
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile
nelle persone dei Magistrati:
dott. RI NE SI Presidente relatore dott. Luisa Poppi Consigliere
dott. Susanna Zavaglia Consigliere
deliberando nella causa civile iscritta al n.1079 del Ruolo Generale Volontaria dell'anno
2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da
(P.IVA e CF ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Vittorio Amedeo Francois
Contro
, con il patrocinio dell'avv. Stefano Vanotti e dell'avv. Pasqualino Catale CP_1
IN PUNTO A: ricorso avverso il provvedimento di questa Corte n.4128/2024 del 19
novembre 2024
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. RI NE SI;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1-Con decreto del 19 novembre 2024, questa Corte ha dichiarato esecutiva nel territorio dello
Stato Italiano, ai sensi della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, la decisione del GDP
di GA ST, nella causa indicata come SE.2024.34 tra e il CP_1
. Parte_1
Avverso il provvedimento predetto ha proposto ricorso il , Parte_1
affidandolo ai seguenti motivi:
I-inapplicabilità della Convenzione di Lugano, posto che il provvedimento del Giudice Elvetico
era stato pronunciato nei confronti di un Ente pubblico e che esso ricorrente era un organo della
Pubblica Amministrazione italiana, in relazione alla quale trovava applicazione l'art. 25 c. p. c.,
che, nei confronti di una Amministrazione dello Stato, prevedeva la competenza inderogabile del Giudice del luogo sede dell'Avvocatura dello Stato del distretto ove era collocato il Giudice
competente in virtù delle regole ordinarie;
II-difetto di notifica della citazione introduttiva, dinanzi al Giudice Elvetico, ex art. 11 del
Regio Decreto 1611/1933, della Convenzione dell'AJA e della Convenzione di Lugano;
impossibilità di impugnazione del provvedimento del Giudice , in ragione delle CP_2
modalità di notificazione dello stesso.
Il , nel ricorso introduttivo, ha anche evidenziato che la Parte_1 [...]
aveva ottenuto la sentenza del GDP di GA ST sopra richiamata in CP_1
assenza di qualsiasi contratto con il , avendo la convenuta prodotto Parte_1
quello intercorso tra lo studio DI GERONIMO e nella persona dell'Avvocato CP_3
CATALE, e e non sussistendo, comunque, una valida cessione del credito dallo CP_4
studio DI GERONIMO e alla . CP_3 CP_1
pag. 2/10 Si è costituita in giudizio e ha resistito al ricorso del CP_1 Parte_1
.
[...]
Le parti hanno depositato, su autorizzazione della Corte, note scritte, rispettivamente in data 8 e
9 maggio 2025.
Il , nella memoria depositata in data 8 maggio 2025, ha eccepito Parte_1
che doveva considerarsi invalido il mandato alle liti prodotto in causa da CP_1
per ottenere la dichiarazione di esecutività della sentenza del Giudice di Pace di Lugano Ovest,
in precedenza meglio indicata. Ha rilevato, ancora, che la resistente non aveva eletto domicilio presso il distretto della Corte di Appello adita ex art.40 della Convenzione di Lugano e che il provvedimento del Giudice Elvetico prodotto in copia risultava carente dei requisiti prescritti dalla Convenzione dell'AJA del 5 ottobre 1961 (vale a dire della Apostille;
artt.3 e 4 della
Convenzione predetta) e dagli artt-54-58 della Convenzione di Lugano, stante la mancata autenticazione. La sentenza del Giudice di Pace di Lugano non poteva considerarsi passata in giudicato, posto che il proprio difensore svizzero aveva richiesto a detto Giudice le motivazioni del provvedimento per poter proporre impugnazione dinanzi alla Pretura di Lugano.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 16 settembre 2025.
, nel corso di tale udienza, ha espressamente rinunciato alla concessione di CP_1
ulteriore termine per note scritte. Il , d'altra parte, non si è opposto Parte_1
a che la causa venisse trattenuta in decisione, riportandosi ai propri scritti difensivi.
2-Fatte le superiori premesse, va, innanzitutto, rilevato che il presente giudizio, nonostante sia stato iscritto come procedimento di volontaria giurisdizione, è disciplinato dalle disposizioni in tema di rito semplificato di cognizione, come si evince dall'art. 30 bis comma 5 del D.lgs.
pag. 3/10 150/2011. L'erroneità della iscrizione a ruolo non è ostativa, comunque, all'ammissibilità del ricorso del . Parte_1
3-Va considerata, poi, inammissibile la produzione documentale operata dal Comune predetto il
10 ottobre 2025, essendo stata effettuata dopo l'udienza di discussione del 16 settembre 2025. I
documenti prodotti il 10 ottobre 2025 sono, pertanto, inutilizzabili, non essendo stato instaurato il contraddittorio sugli stessi.
4-Rileva, poi, la Corte che non possono essere esaminate le questioni sollevate dal Parte_1
, per la prima volta, con la memoria depositata in data 8 maggio 2025, posto che,
[...]
in caso contrario, verrebbe ad essere eluso il termine di un mese dalla notificazione del provvedimento del 19 novembre 2024, di cui all'art. 43 della Convenzione di Lugano, per la proposizione di ricorso contro la dichiarazione di esecutività della sentenza del GIUDICE DI
PACE DI GA ST del 12 settembre 2024. L'eventuale nullità del procedimento definito con il decreto del 19 novembre 2024 deve considerarsi, invero, sanata, non essendo stata fatta valere con il ricorso oggi in esame. D'altra parte, a pag. 4 dell'atto di opposizione, è
stato lo stesso ad allegare l'avvenuto passaggio in giudicato della Parte_1
menzionata sentenza del Giudice di Pace elvetico. Va, ancora, sottolineato che la copia della sentenza suddetta presenta in calce l'attestato del Giudice di Pace di Lugano, redatto secondo il formulario di cui all'allegato V della Convenzione di Lugano (vedi artt.53, 54 e 55 della
Convenzione di Lugano), non essendo richiesta la legalizzazione o formalità analoga (vedi art. 56 della Convenzione di Lugano). E', poi, del tutto priva di rilievo la circostanza, evidenziata
Co dal , che non abbia eletto domicilio nel Parte_1 CP_1
distretto di questa Corte di Appello. A seguito della introduzione del cd. domicilio digitale,
conseguente alla modifica apportata dall'art. 45-bis, comma 1, del d. l. n. 90 del 2014, convertito pag. 4/10 con modificazioni dalla l. n. 114 del 2014, all'art. 125 c.p.c., non sussiste, per il difensore medesimo, né l'obbligo di eleggere domicilio né quello di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC "comunicato al proprio ordine", trattandosi di dato già risultante dal "Re. G. Ind.
E", in virtù della trasmissione effettuata dall'Ordine di appartenenza, in base alla comunicazione eseguita dall'interessato ex art. 16-sexies del d. l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221 del 2012, e neppure è concessa a quest'ultimo la facoltà di indicare un indirizzo
PEC diverso da quello ovvero di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria
(Cass. Sez. Lav. n. 33806/2021). Del resto, il paragrafo 2 dell'art. 40 della Convenzione di
Lugano prevede espressamente l'ipotesi che lo Stato richiesto della dichiarazione di esecutività
non preveda l'elezione di domicilio nella circoscrizione del Giudice adito.
5- Sgombrato il campo dalle questioni sollevate nella memoria depositata in data 8 maggio
2025, il ricorso del deve considerarsi senz'altro infondato. Parte_1
Non possono essere, innanzitutto, esaminate le censure di merito rivolte dal Parte_1
alla decisione del GIUDICE di PACE di GA ST, ostandovi il
[...]
divieto di cui all'art. 45 paragrafo 2 della Convenzione di Lugano.
Non può, d'altra parte, affermarsi che il riconoscimento della sentenza in precedenza meglio indicata, anche se per ipotesi errata, sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello
“Stato richiesto” (vedi art.34 Convenzione di Lugano), avendo ad oggetto il pagamento di una modesta somma di denaro.
In tema di riconoscimento delle sentenze straniere, il limite dell'ordine pubblico deve essere applicato solo con riguardo agli effetti dell'atto straniero nell'ordinamento, mentre è preclusa al giudice qualsiasi valutazione sul merito del rapporto giuridico dedotto. Va escluso, pertanto,
qualsiasi sindacato contenutistico o di merito, nonché di correttezza della soluzione adottata alla pag. 5/10 luce dell'ordinamento straniero o di quello italiano. Non può costituire un ostacolo al riconoscimento il fatto che la sentenza straniera applichi una disciplina difforme rispetto a norme interne imperative o inderogabili. In caso contrario, le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove conducessero all'applicazione di norme materiali aventi contenuto simile a quelle italiane, cancellando la diversità tra sistemi giuridici e rendendo inutili le regole del diritto internazionale privato (vedi Cassazione civile, sez. I, 14/08/2020, n. 17170).
Il parametro da prendere in considerazione nel caso in cui una parte chieda che sia negato il riconoscimento di una sentenza straniera per la sua manifesta contrarietà all'ordine pubblico nello Stato richiesto, non è, comunque, quello dell'ordine pubblico interno, bensì quello dell'ordine pubblico internazionale, che, ricomprendendo le norme che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti, svolge una funzione di sbarramento rispetto all'ingresso nell'ordinamento interno di valori incompatibili con i suoi princìpi ispiratori (vedi Cassazione civile sez. I - 07/03/2023, n.
6723).
6-Va, ancora, rilevato che è infondata la tesi del secondo cui, nel Parte_1
caso di specie, non potrebbe operare la Convenzione di Lugano, essendo esso ricorrente un organo della Pubblica Amministrazione Italiana, con la conseguenza che la competenza inderogabile a decidere sulla controversia oggetto del procedimento svoltosi dinanzi al Giudice
di Pace di Lugano sarebbe spettata al Giudice individuato dall'artt. 25 del codice di procedura civile, per l'ipotesi in cui fosse parte una amministrazione dello Stato.
pag. 6/10 Orbene, il è un Ente pubblico territoriale e non un organo Parte_1
dell'Amministrazione Statale ed è, pertanto, del tutto fuori luogo il richiamo all'art.25 del
Codice di Procedura Civile.
7-Non sussiste, poi, l'ipotesi ostativa al riconoscimento della decisione del Giudice elvetico di cui all'art. 34 n.2 della Convenzione di Lugano. La disposizione citata prevede, invero, che la decisione non può essere riconosciuta se la domanda giudiziale o atto equivalente non sia stato notificato o comunicato al contumace in tempo utile e in modo tale da potere presentare le proprie difese “…eccetto, qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia
impugnato la decisione……….”.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che il , con memoria Parte_1
datata 6 maggio 2024, dando atto di avere ricevuto in data 23 aprile 2024 la notifica della comunicazione di fissazione di termine per la presentazione di osservazioni sulla domanda di
, assumendola a protocollo n. 21042/2024, si è difeso, negando la CP_1
giurisdizione del Giudice Svizzero, contestando il credito asseritamente ceduto alla attrice e negando la validità nei suoi confronti della cessione del credito fatta valere in giudizio, per non averla autorizzata e, anzi, espressamente rifiutata, come da atto protocollo 3868 del 24 gennaio
2024.
Successivamente, con memoria datata 19 luglio 2024, il , dando Parte_1
atto di avere ricevuto, in data 15 luglio 2024, la notifica della comunicazione di fissazione di termine per la presentazione di “ ” alla replica della controparte, e richiamando la Pt_2
precedente memoria, ha sviluppato ampie difese, sia con riferimento alla questione della giurisdizione del Giudice di Pace di Lugano che con riferimento alle questioni di merito attinenti al credito azionato da . Alla successiva udienza del 12 settembre CP_1
pag. 7/10 2024, il non è comparso e il GIUDICE DI PACE DI GA Parte_1
ST, notificata seduta stante la “DUPLICA” datata 19 luglio 2024 a e CP_1
acquisita la memoria finale di quest'ultima, ha pronunciato la sentenza in relazione alla quale è
stata in questa sede chiesta la dichiarazione di efficacia nello Stato italiano.
Appare evidente che sia stato pienamente garantito il contraddittorio, posto che il Parte_1
è stato posto in condizione di svolgere le proprie difese, che ha espletato sia in
[...]
rito che con riferimento al merito della controversia.
In ogni caso, pur avendone avuto la possibilità, il non ha Parte_1
provveduto ad impugnare la sentenza della quale si tratta, come emerge dalla documentazione in atti, acquisita sia nel procedimento principale che nei subprocedimenti instaurati dall
[...]
per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di questa CP_5
Corte del 19 novembre 2024.
Tale sentenza è stata, del resto, notificata a mezzo raccomandata, consegnata il 25 settembre
2024, così come erano stati in precedenza notificati gli atti con i quali il GIUDICE di PACE di
GA ST aveva concesso termine per il deposito degli scritti difensivi ai quali si è
fatto in precedenza riferimento.
Tale modalità di notifica è senz'altro ammessa dall'art. 10 della Convenzione dell'AJA 15
novembre 1965, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 6 febbraio 1981 n.42 e ratificata dalla Svizzera nel novembre 1994. L'art. 10 citato stabilisce, infatti, che la Convenzione non è
di ostacolo alla facoltà di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero, salvo che lo Stato di destinazione dichiari di opporvisi. L'Italia, Stato
di destinazione nel caso che ci occupa, non si è opposto alla modalità di notifica in questione.
La Svizzera si è opposta, invece, alla notificazione diretta tramite posta, ma l'Italia ha rinunciato pag. 8/10 ad invocare il principio di reciprocità di cui all'art.21 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata dall'Italia con Legge 12 febbraio 1974 n.112, come emerge dalla documentazione che ha prodotto in allegato alle note scritte CP_1
depositate il 9 maggio 2025, le cui risultanze non sono state contestate dal Parte_1
.
[...]
Il GIUDICE d PACE di GA ST ha, quindi, potuto dichiarare, in data 10 ottobre
2024, che la sentenza in questione era “cresciuta in giudicato”.
8-Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso del deve Parte_1
essere senz'altro rigettato.
9- Le spese della presente fase devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione compreso tra
5.200,01 e 26.000,00 Euro), può essere liquidato, tenuto conto anche dei subprocedimenti di inibitoria, in 3.933,00 Euro (1.134,00 Euro per la fase di studio, 921,00 Euro per la fase introduttiva, 922,00 Euro per la fase di trattazione e 956,00 Euro per la fase decisionale).
Il compenso per la fase di trattazione e per quella decisionale è stato liquidato nella misura minima, in ragione della modesta attività difensiva propria di dette fasi.
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del CP_1
compenso liquidato.
Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.96 c. p. c., invocata da CP_6
[...]
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della
[...]
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'opponente Parte_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,
[...]
pag. 9/10 previsto per l'atto di opposizione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione assorbita o disattesa:
I-Rigetta il ricorso del;
Parte_1
Co II- Condanna il al rimborso, in favore di , Parte_1 CP_1
delle spese della presente fase, liquidate in 3.933,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge;
IIIO- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del , Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'atto di opposizione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 14 ottobre 2025
Il Presidente relatore
RI NE SI
pag. 10/10