Ordinanza collegiale 24 aprile 2025
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 08/05/2026, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02951/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00364/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 364 del 2025, proposto da
NN TR, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune San Marcellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ
dell’inerzia serbata dall’Ente comunale sull’istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi, formulata a mezzo PEC in data 22.11.2024, avente ad oggetto la richiesta di visione e ostensione della seguente documentazione: “Copia del Decreto di esproprio con relazione di notifica; Ogni altro atto a esso allegato, preordinato, connesso e/o consequenziale.”
E, QUINDI, PER L’ACCERTAMENTO
del diritto della ricorrente all’accesso ai documenti e atti amministrativi di cui alla medesima istanza, con la conseguente condanna del Comune ad esibire tutta la documentazione ivi richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune San Marcellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 il dott. Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
Con il presente ricorso parte ricorrente ha chiesto l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di San Marcellino sulla sua istanza di accesso agli atti amministrativi, aventi ad oggetto il "Decreto di esproprio con relazione di notifica ed ogni altro atto a esso allegato, preordinato, connesso e/o consequenziale", relativa alla procedura espropriativa avviata con comunicazione del 12.09.2005.
In data 25 febbraio 2025, il Comune resistente ha depositato memoria difensiva in vista dell'udienza del 3 aprile 2025, contestando l'impugnativa e dando atto di aver provveduto a convocare la ricorrente per l'accesso agli atti con nota prot. n. 2564 del 18.02.2025;
Alla camera di consiglio del 7 maggio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, come da dichiarazione di parte ricorrente depositata agli atti del giudizio in data, è venuto meno ogni interesse alla definizione nel merito della presente controversia, con conseguenziale improcedibilità del ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO