Sentenza 21 maggio 1984
Massime • 2
Nel vigente ordinamento il datore di lavoro non è tenuto inderogabilmente a garantire ai propri dipendenti una uguale retribuzione e pertanto il lavoratore non può pretendere di essere retribuito per lo svolgimento di mansioni attinenti alla categoria o qualifica superiore mediante una comparazione delle mansioni da lui in concreto esercitate con quelle svolte da altro lavoratore avente la categoria e la qualifica vantate. ( V 2783/79, mass n 399090; ( Conf 248/80, mass n 403642).*
A norma dell'art. 429 cod. proc. civ. e dell'art. 150 disp. Att. Cod. proc. civ., i crediti di lavoro devono essere rivalutati con esclusivo riferimento agli indici dei prezzi calcolati dall'ISTAT su base nazionale per la scala mobile per i lavoratori dell'industria e non in misura forfettaria, che non consente alcun controllo sulla esattezza del calcolo e tanto meno con valutazione equitativa, prevista dall'art. 432 cod. proc. civ., solo per le ipotesi di oggettiva impossibilità di determinare le somme dovute. Solo per il periodo precedente la rilevazione statistica da parte dell'ISTAT il giudice deve cercare di determinare l'indice di rivalutazione applicabile utilizzando gli stessi criteri fissati per la formazione di detti indici e, fare, infine, ricorso, ove detta operazione risulti obiettivamente impossibile, alla liquidazione equitativa ex art. 432 cod. proc. civ., avvalendosi di criteri per quanto possibili analoghi a quelli che ispirano la formazione dell'indice ISTAT. ( V 4052/81, mass n 414710, sulla seconda parte; ( V 3093/80, mass n 406868, sulla seconda parte; ( Conf 3656/82, mass n 421628, sulla prima parte; ( Conf 3335/82, mass n 421312, sulla prima parte).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/1984, n. 3128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3128 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1984 |
Testo completo
Nel vigente ordinamento il datore di lavoro non è tenuto inderogabilmente a garantire ai propri dipendenti una uguale retribuzione e pertanto il lavoratore non può pretendere di essere retribuito per lo svolgimento di mansioni attinenti alla categoria o qualifica superiore mediante una comparazione delle mansioni da lui in concreto esercitate con quelle svolte da altro lavoratore avente la categoria e la qualifica vantate. ( V 2783/79, mass n 399090; ( Conf 248/80, mass n 403642).*