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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2024, n. 12001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12001 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 cc. 8 d.lgs. 137/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Messina del 26 ottobre 2021 procedendo alla rideterminazione in riduzione della pena, previa concessione della attenuante del danno di particolare tenuità, ma confermando la condanna dell'imputato per il reato di truffa. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato formulando quattro motivi con cui si contestano promiscuamente inosservanza di norme processuali o penali nonché vizi motivazionali in relazione ai seguenti profili: (1) la nullità della notifica presso il difensore d'ufficio del decreto di citazione a giudizio avanti alla corte d'appello effettuata ex articolo 161 comma 4 c.p.p. ed in subordine la mancata conoscenza effettiva dell'imputato della pendenza del giudizio di appello;
(2) l'insussistenza delle prove poste a fondamento della sentenza;
(3) la mancata applicazione dell'articolo 131 bis c.p.; (4) la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12001 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 13/12/2023 3. Con memorie inviate per PEC il sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso mentre il difensore, Avvocato Marcello Iantorno ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi sui quali esso si fonda. Esaminandoli nell'ordine sopra riportato, si rileva quanto segue. 4.1 La dedotta nullità incorsa nella sub-procedura di notificazione del decreto di citazione in appello (che, come si legge nel ricorso -pg.2-, 'comporta la regressione del procedimento al giudice di primo grado) non sussiste, attesa la validità e permanenza dell'elezione di domicilio, mai revocata né mutata e nemmeno posta nel nulla dall'eventuale temporanea assenza dell'imputato. Ciò che emerge dagli atti (cui questa Corte ha facoltà di accedere per risolvere questioni di natura processuale, essendo in tal caso giudice del 'merito processuale' - Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, più recentemente, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) è la permanenza della elezione di domicilio mentre non risulta in alcun modo che l'imputato abbia inteso abbandonarlo. L.a stessa circostanza che le notifiche inviate dal difensore nel corso del giudizio con raccomandata risultino non ritirate per compiuta giacenza attesta piuttosto la validità dell'indirizzo che l'abbandono del domicilio. Nemmeno risultano o son state dedotte circostanze impeditive della partecipazione al giudizio o ostative della comunicazione del mutamento di domicilio, di cui sarebbe stato onerato. Va pertanto ribadito il principio, richiamato correttamente dal Procuratore Generale, per cui la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, Rv. 282848 - 02). 4.2 Il secondo motivo introduce il tema della errata valutazione indiziaria da parte del giudice d'appello. Si sostiene che la semplice titolarità da parte dell'imputato della carta su sui sono stati spediti da parte della persona offesa Ivana Giorgianni i denari per l'acquisto online non andato a buon fine, è circostanza insufficiente a superare Io standard dell'oltre il ragionevole dubbio. Né a 'puntellare' la tesi accusatoria soccorrerebbe la circostanza che l'imputato abbia denunciato lo smarrimento della carta medesima solo in epoca successiva alla identificazione. La Corte rileva che il motivo pretende in questa sede la rivalutazione di elementi indiziari già ritenuti sufficienti nel giudizio di merito (primo e secondo grado) ma denunciati come insufficienti e carenti nonché contraddittori ed illogici. In sostanza la difesa, pur evocando cumulativarnente vizi della motivazione, ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). A ciò si aggiunge in concreto che le valutazioni espresse dai giudici di merito (in relazione alla affermazione di responsabilità ci troviamo di fronte ad una 'doppia conforme') non presentano i vizi denunciati nel ricorso. I due indizi sopra menzionati sono infatti gravi e precisi indicatori della riferibilità della operazione fraudolenta all'imputato; e sono altresì concordanti poiché è stato adeguatamente valorizzato che solo la querela della persona offesa ha portato alla denuncia di smarrimento di due carte Postepay da parte dell'imputato. In tale collegamento indiziario non si ravvisa la denunciata contraddittorietà né, per vero, alcuna illogicità (tanto meno manifesta, come pure sarebbe richiesto dall'art.606 let. e, c.p.p.), corrispondendo esso ad una deduzione inevitabile delle conseguenze dalle premesse date. 4.3 Anche il terzo motivo contesta il merito della valutazione giudiziale, questa volta in relazione alla condizione di esclusione della punibilità disciplinata dall'art.131 bis c.p.. Il motivo è manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello congruamente collega la non applicabilità dell'istituto alla sussistenza delle condizioni (descritte nel capo di imputazione) per configurare la minorata difesa per le modalità online di realizzazione dell'offerta commerciale, intese a rendere più difficile la rintracciabilità dell'autore della condotta. Altrettanto corretta ed opportuna, e pertanto inattaccabile in questa sede, la considerazione per cui la eventuale ingenuità della persona non attenui il carattere genuinamente predatorio' della azione attuata dall'imputato. 4.4 Quanto all'ultimo motivo, la applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione dell'entità della pena sono giudizi che richiedono valutazioni di merito ed esprimono un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Il motivo non è pertanto consentito in questa sede. Infatti, specificamente con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato (come nel caso a pg.4) dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/1)2/2017, Starace, Rv. 270986). Infine, sull'entità della pena, osservato che la Corte ha già proceduto ad una significativa riduzione della pena base ed alla concessione della attenuante dell'art.62 n. 4 c.p., va comunque ribadito l'insegnamento per cui una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. espressioni sintetiche (Sez. Il, n. 36245 del 26/6/2009, rv. 245596; Sez. IV, n. 46412 del 5/11/2015, rv. 265283) che facciano riferimento alla concretezza del caso, come avviene nello specifico a pg.4 della sentenza di secondo grado. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 dicembre 2023 Il Consi liere relatore Il Presid nte
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 cc. 8 d.lgs. 137/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Messina del 26 ottobre 2021 procedendo alla rideterminazione in riduzione della pena, previa concessione della attenuante del danno di particolare tenuità, ma confermando la condanna dell'imputato per il reato di truffa. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato formulando quattro motivi con cui si contestano promiscuamente inosservanza di norme processuali o penali nonché vizi motivazionali in relazione ai seguenti profili: (1) la nullità della notifica presso il difensore d'ufficio del decreto di citazione a giudizio avanti alla corte d'appello effettuata ex articolo 161 comma 4 c.p.p. ed in subordine la mancata conoscenza effettiva dell'imputato della pendenza del giudizio di appello;
(2) l'insussistenza delle prove poste a fondamento della sentenza;
(3) la mancata applicazione dell'articolo 131 bis c.p.; (4) la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12001 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 13/12/2023 3. Con memorie inviate per PEC il sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso mentre il difensore, Avvocato Marcello Iantorno ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi sui quali esso si fonda. Esaminandoli nell'ordine sopra riportato, si rileva quanto segue. 4.1 La dedotta nullità incorsa nella sub-procedura di notificazione del decreto di citazione in appello (che, come si legge nel ricorso -pg.2-, 'comporta la regressione del procedimento al giudice di primo grado) non sussiste, attesa la validità e permanenza dell'elezione di domicilio, mai revocata né mutata e nemmeno posta nel nulla dall'eventuale temporanea assenza dell'imputato. Ciò che emerge dagli atti (cui questa Corte ha facoltà di accedere per risolvere questioni di natura processuale, essendo in tal caso giudice del 'merito processuale' - Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, più recentemente, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) è la permanenza della elezione di domicilio mentre non risulta in alcun modo che l'imputato abbia inteso abbandonarlo. L.a stessa circostanza che le notifiche inviate dal difensore nel corso del giudizio con raccomandata risultino non ritirate per compiuta giacenza attesta piuttosto la validità dell'indirizzo che l'abbandono del domicilio. Nemmeno risultano o son state dedotte circostanze impeditive della partecipazione al giudizio o ostative della comunicazione del mutamento di domicilio, di cui sarebbe stato onerato. Va pertanto ribadito il principio, richiamato correttamente dal Procuratore Generale, per cui la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, Rv. 282848 - 02). 4.2 Il secondo motivo introduce il tema della errata valutazione indiziaria da parte del giudice d'appello. Si sostiene che la semplice titolarità da parte dell'imputato della carta su sui sono stati spediti da parte della persona offesa Ivana Giorgianni i denari per l'acquisto online non andato a buon fine, è circostanza insufficiente a superare Io standard dell'oltre il ragionevole dubbio. Né a 'puntellare' la tesi accusatoria soccorrerebbe la circostanza che l'imputato abbia denunciato lo smarrimento della carta medesima solo in epoca successiva alla identificazione. La Corte rileva che il motivo pretende in questa sede la rivalutazione di elementi indiziari già ritenuti sufficienti nel giudizio di merito (primo e secondo grado) ma denunciati come insufficienti e carenti nonché contraddittori ed illogici. In sostanza la difesa, pur evocando cumulativarnente vizi della motivazione, ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). A ciò si aggiunge in concreto che le valutazioni espresse dai giudici di merito (in relazione alla affermazione di responsabilità ci troviamo di fronte ad una 'doppia conforme') non presentano i vizi denunciati nel ricorso. I due indizi sopra menzionati sono infatti gravi e precisi indicatori della riferibilità della operazione fraudolenta all'imputato; e sono altresì concordanti poiché è stato adeguatamente valorizzato che solo la querela della persona offesa ha portato alla denuncia di smarrimento di due carte Postepay da parte dell'imputato. In tale collegamento indiziario non si ravvisa la denunciata contraddittorietà né, per vero, alcuna illogicità (tanto meno manifesta, come pure sarebbe richiesto dall'art.606 let. e, c.p.p.), corrispondendo esso ad una deduzione inevitabile delle conseguenze dalle premesse date. 4.3 Anche il terzo motivo contesta il merito della valutazione giudiziale, questa volta in relazione alla condizione di esclusione della punibilità disciplinata dall'art.131 bis c.p.. Il motivo è manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello congruamente collega la non applicabilità dell'istituto alla sussistenza delle condizioni (descritte nel capo di imputazione) per configurare la minorata difesa per le modalità online di realizzazione dell'offerta commerciale, intese a rendere più difficile la rintracciabilità dell'autore della condotta. Altrettanto corretta ed opportuna, e pertanto inattaccabile in questa sede, la considerazione per cui la eventuale ingenuità della persona non attenui il carattere genuinamente predatorio' della azione attuata dall'imputato. 4.4 Quanto all'ultimo motivo, la applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione dell'entità della pena sono giudizi che richiedono valutazioni di merito ed esprimono un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Il motivo non è pertanto consentito in questa sede. Infatti, specificamente con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato (come nel caso a pg.4) dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/1)2/2017, Starace, Rv. 270986). Infine, sull'entità della pena, osservato che la Corte ha già proceduto ad una significativa riduzione della pena base ed alla concessione della attenuante dell'art.62 n. 4 c.p., va comunque ribadito l'insegnamento per cui una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. espressioni sintetiche (Sez. Il, n. 36245 del 26/6/2009, rv. 245596; Sez. IV, n. 46412 del 5/11/2015, rv. 265283) che facciano riferimento alla concretezza del caso, come avviene nello specifico a pg.4 della sentenza di secondo grado. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 dicembre 2023 Il Consi liere relatore Il Presid nte