Articolo 17 della Legge 2 agosto 1975, n. 393
Articolo 16Articolo 18
Versione
7 settembre 1975
Art. 17.
Nei due mesi successivi alla data di comunicazione della deliberazione del CIPE, le regioni, d'intesa con i comuni interessati e sentito l'ENEL, scelgono l'area destinata alla costruzione o all'ampliamento delle centrali turbogas tra quelle indicate dall'ENEL.
Qualora le regioni non provvedano nel termine indicato nel comma precedente, la localizzazione degli impianti e' effettuata dal CIPE.
Entrata in vigore il 7 settembre 1975