Art. 17.
Nei due mesi successivi alla data di comunicazione della deliberazione del CIPE, le regioni, d'intesa con i comuni interessati e sentito l'ENEL, scelgono l'area destinata alla costruzione o all'ampliamento delle centrali turbogas tra quelle indicate dall'ENEL.
Qualora le regioni non provvedano nel termine indicato nel comma precedente, la localizzazione degli impianti e' effettuata dal CIPE.
Nei due mesi successivi alla data di comunicazione della deliberazione del CIPE, le regioni, d'intesa con i comuni interessati e sentito l'ENEL, scelgono l'area destinata alla costruzione o all'ampliamento delle centrali turbogas tra quelle indicate dall'ENEL.
Qualora le regioni non provvedano nel termine indicato nel comma precedente, la localizzazione degli impianti e' effettuata dal CIPE.