Articolo 10 della Legge 22 luglio 1966, n. 614
Articolo 9Articolo 11
Versione
13 agosto 1966
Art. 10. Esecuzione e completamento di opere pubbliche

Nei territori montani di cui al precedente articolo 9, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvedono alla realizzazione di opere pubbliche indicate all'articolo 3 e al completamento - previo accertamento della loro funzionalita' - di quelle gia' iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647 , e successive modificazioni ed integrazioni, mediante programmi predisposti, ai sensi del precedente articolo 2, sulla base delle direttive fissate dai piani quinquennali ed approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo 1.
Entrata in vigore il 13 agosto 1966
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