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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUSACCA NICOLO', Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 516/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9011D01434 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 516/2025 proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Trapani, in persona del Direttore pro tempore, avverso avviso di accertamento n. TY9011D01434/2024 notificato il
11.02.2025 per IRPEF 2018.
La ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, l'Agenzia delle Entrate Direzione Prov. di Trapani risulta costituitasi in giudizio e ne chiede il rigetto.
OSSERVA
Il Giudice Monocratico
-Visto il Ricorso con i relativi allegati;
-Visto l'avviso di accertamento n. TY9011D01434/2024 notificato il 11.02.2025 per IRPEF 2018;
- Viste le controdeduzioni della resistente Agenzia delle Entrate costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Decidente rigetta il ricorso.
Non può che condividersi l'orientamento della Corte di Giustizia tributaria di Agrigento che, in merito ad avvisi similari emessi dall'A.d.E. territoriale nei confronti della medesima ricorrente, si è già espressa in senso a quest'ultima sfavorevole, con diverse pronunce.
Infatti l'elemento fondante della pretesa tributaria che ci occupa è che il contribuente che invoca le detrazioni abbia la residenza come abitazione principale nell'immobile oggetto di intervento di restauro e risanamento/ ristrutturazione edilizia.
Ora così non è nel caso di specie, poiché, per stessa ammissione della medesima ricorrente, quest'ultima aveva trasferito la propria domiciliazione in altro immobile dato che per i lavori che dovevano essere svolti si era reso necessario cambiare la residenza.
Indubbio, pertanto che, per potere fruire della detrazione era necessario che i lavori fossero eseguiti sull'abitazione principale, e detto requisito non risulta essere stato rispettato né tantomeno provato nel corso del presente giudizio, il ricorso va respinto e le spese seguono come in dispositivo.
Ne discende l'infondatezza del ricorso, e la definitività delle pretese avanzate con detto avviso impugnato, che invero appare legittimo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Le spese vengono liquidate a carico della ricorrente nella misura di euro 450,00 in favore della resistente costituita, oltre accessori di legge.
Trapani, li
Il Giudice
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUSACCA NICOLO', Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 516/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9011D01434 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 516/2025 proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Trapani, in persona del Direttore pro tempore, avverso avviso di accertamento n. TY9011D01434/2024 notificato il
11.02.2025 per IRPEF 2018.
La ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, l'Agenzia delle Entrate Direzione Prov. di Trapani risulta costituitasi in giudizio e ne chiede il rigetto.
OSSERVA
Il Giudice Monocratico
-Visto il Ricorso con i relativi allegati;
-Visto l'avviso di accertamento n. TY9011D01434/2024 notificato il 11.02.2025 per IRPEF 2018;
- Viste le controdeduzioni della resistente Agenzia delle Entrate costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Decidente rigetta il ricorso.
Non può che condividersi l'orientamento della Corte di Giustizia tributaria di Agrigento che, in merito ad avvisi similari emessi dall'A.d.E. territoriale nei confronti della medesima ricorrente, si è già espressa in senso a quest'ultima sfavorevole, con diverse pronunce.
Infatti l'elemento fondante della pretesa tributaria che ci occupa è che il contribuente che invoca le detrazioni abbia la residenza come abitazione principale nell'immobile oggetto di intervento di restauro e risanamento/ ristrutturazione edilizia.
Ora così non è nel caso di specie, poiché, per stessa ammissione della medesima ricorrente, quest'ultima aveva trasferito la propria domiciliazione in altro immobile dato che per i lavori che dovevano essere svolti si era reso necessario cambiare la residenza.
Indubbio, pertanto che, per potere fruire della detrazione era necessario che i lavori fossero eseguiti sull'abitazione principale, e detto requisito non risulta essere stato rispettato né tantomeno provato nel corso del presente giudizio, il ricorso va respinto e le spese seguono come in dispositivo.
Ne discende l'infondatezza del ricorso, e la definitività delle pretese avanzate con detto avviso impugnato, che invero appare legittimo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Le spese vengono liquidate a carico della ricorrente nella misura di euro 450,00 in favore della resistente costituita, oltre accessori di legge.
Trapani, li
Il Giudice