Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7400 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente tra
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. GIGLIA LUCIA LINDA;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. LANDA SALVATORE;
resistente
Avente per oggetto: attribuzione quota di pensione di reversibilità.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
7.04.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10/06/2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1 di quantificare, ai sensi dell'art. 9 comma 3 L. 898/1970, la quota di pensione di reversibilità a lei spettante a seguito del decesso del proprio coniuge,
, avvenuto il 10 febbraio 2023 e a fondamento ha esposto: Persona_1
- che il coniuge aveva contratto matrimonio concordatario in Roma il
13.5.1969 con la Sig.ra odierna resistente;
Controparte_1
1
- che con sentenza n. 4892 del 19 ottobre – 20 dicembre 2007 il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario tra. ed Persona_1 [...]
CP_1
- che in data 11 marzo 2011, il aveva contratto Persona_1 matrimonio civile, dopo una lunga convivenza, con l'odierna esponente, dalla quale ha avuto due figli prima del matrimonio.
2. , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
10.01.2025, ha chiesto di quantificare la quota di pensione di reversibilità alla stessa spettante in misura non inferiore al 60%.
3. All'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c., con ordinanza del 13/02/2025 il Giudice Delegato, sulla scorta delle risultanze della documentazione prodotta, delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, avuto riguardo alla durata della rispettiva convivenza, nonché alle attuali esigenze delle parti anche tenuto conto, per un verso, delle condizioni di salute della convenuta e, per altro verso, che i figli nati dalla seconda unione coniugale non sono in atto ancora economicamente indipendenti, nell'ottica della più celere definizione del giudizio, ha formulato la seguente proposta conciliativa: “ripartizione della pensione di reversibilità del de cuius nella misura del 60% in favore del coniuge superstite e del 40% in favore del coniuge divorziato”.
4. Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 7.04.2025, hanno dichiarato di aderire alla predetta proposta conciliativa.
5. In considerazione, infine, dell'esito del giudizio va disposta la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dispone la ripartizione della pensione di reversibilità del de cuius nella misura del 60% in favore del coniuge superstite e del 40% in favore del coniuge
2 divorziato;
2. dichiara la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, in data 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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