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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/03/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 353/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, alla Via Trav. Santa Ruba, Parte_1
23, presso lo studio dell'avv. Tarsitano Davide (PEC: , che lo rappresenta Email_1
e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Indennizzo ex D. Lgs. n. 38/2000 CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/03/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: a) di aver subito un infortunio il 09.05.2014 in occasione dello svolgimento della propria attività lavorativa quale falegname, riportando lesioni consistenti in “ferita da taglio flessibile coscia dx” per le quali si era necessario l'immediato ricovero presso il locale nosocomio di Serra San Bruno;
b) dopo una lunga degenza, di essere stato sottoposto a visita medico - legale presso la sede all'esito della quale il 24.06.2014, era valutata una menomazione all'integrità psicofisica per CP_1
l'infortunio del 09.05.2014 in misura pari al 3% e complessivamente, in forza dei precedenti infortuni subiti, una menomazione del 10%; c) che all'esito della visita di revisione, ex art.83 DPR n.1124/65, con lettera del 19.12.2017, l' aveva valutato complessivamente i postumi subiti dall'istante nella CP_1
1 misura del 6 %, e d) che opposta l'anzidetta valutazione, l' comunicava che, a seguito della visita CP_1 del 30.01.2019, la menomazione accertata, valutata unitamente ai pregressi traumi subiti in occasione degli infortuni sul lavoro del 23.07.2012 e dell'11.03.2013, era rivalutata in aumento con il riconoscimento di un grado complessivo di invalidità pari al 10 %.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, l'accertamento di un grado di menomazione – derivante dall'infortunio lavoro, occorso il 09.05.2014 – pari almeno al 16 %, o nella diversa e maggiore percentuale ritenuta giustizia con conseguente dichiarazione del diritto al riconoscimento dell'indennizzo o della rendita vitalizia derivante dal danno biologico patito. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare che, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 09.05.2014 e dei pregressi traumi subiti sempre in occasione dello svolgimento della propria attività lavorativa, il ricorrente ha riportato un danno biologico pari almeno al 16 %, secondo le attuali tabelle o nella diversa misura percentuale CP_1 che emergerà nel corso del giudizio, anche a mezzo di disponenda CTU medico – legale e, comunque, non inferiore all'11 %;
2) per l'effetto condannare l , in p.l.r.p.t., alla corresponsione della rendita da inabilità CP_1 permanente, di cui all'art. 13 DLT 23.02.2000, n.38, nella misura del 16 %, o nella diversa e maggiore percentuale che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) in subordine, nel caso sia accertata una inabilità permanente inferiore al 16 %, condannare l , in p.l.r.p.t., al pagamento dell'indennizzo in capitale per danno biologico, per come CP_1 accertato con la espletanda CTU medico – legale, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario che, all'uopo, dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari;
6) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti come per legge.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
2 4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che « In base all'esame clinico – anamnestico ed alla documentazione sanitaria agli atti, emerge che il sig.
, falegname da tanti anni, in data 09.05.14 riportava, in seguito ad infortunio, “ferita Parte_1 da taglio alla cosca dx” valutata con danno biologico del 3%, ma che unificando i precedenti infortuni, e più precisamente, amputazione 2-3 falange 2° dito e lesione estensore 3° dito mano dx del 23.07.12 e trauma contusivo 3° dito mano dx del 10.10.12, veniva assegnato un danno biologico complessivo del 10%. A seguito di revisione nel 11.10.16 il danno veniva valutato agli atti al 16%. Il 06.11.17, in seguito a revisione, veniva accertato un sensibile miglioramento delle condizioni psico-fisiche del periziando e quindi con lettera del 19.12.17, l comunicava di aver CP_1 valutato postumi nella misura del 6%, il periziando faceva opposizione avverso questo giudizio, e quindi l disponeva visita collegiale il giorno 30.01.19. In seguito, comunicava il CP_1 CP_1 riconoscimento dell'aumento del danno biologico con un grado complessivo d'invalidità pari al 10%. Corretta è la valutazione del danno biologico da parte dell anche se incompleta, infatti CP_1 il periziando, in base alle tabelle del D.M. 12/07/2000, presenta: cicatrice di circa 9 cm alla coscia dx 2%, parziale perdita 2° dito mano dx 5%, parziale del 3° dito mano dx 3%, parziale perdita 4° dito mano dx 1%, limitazione antalgica caviglia dx 1%. Per cui il danno biologico complessivo è di 12%. Sulla base di quanto sopra mi è possibile così rispondere ai quesiti postimi dal sig. Giudice: Il Sig,
svolge attività di falegname, e la tipologia di lavoro svolta è causa necessaria Parte_1 degli infortuni denunciati, per cui ricorre il nesso causale. Il danno biologico complessivo secondo le tabelle del D.M. 12/07/2000 è del 12%.». Tali affermazioni sono state ulteriormente confermate dal perito nominato convocato per chiarimenti all'odierna udienza come da verbale d intendersi in questa sede integralmente trascritto.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute
3 preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo. 10. Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni ed in accoglimento della domanda proposta con il ricorso, deve essere in questa sede affermato il diritto dell'odierno ricorrente a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 12% - ovverosia nella misura indicata dal C.T.U. nella relazione agli atti – con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ai soli interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dalla data della visita di revisione del 6.11.2017.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
12. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo richiesto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il diritto di a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del Parte_1
D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 12% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura CP_1 determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ad interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dalla data della visita di revisione del 6.11.2017;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, a CP_1 titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. Vibo Valentia, 20/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, alla Via Trav. Santa Ruba, Parte_1
23, presso lo studio dell'avv. Tarsitano Davide (PEC: , che lo rappresenta Email_1
e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Indennizzo ex D. Lgs. n. 38/2000 CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/03/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: a) di aver subito un infortunio il 09.05.2014 in occasione dello svolgimento della propria attività lavorativa quale falegname, riportando lesioni consistenti in “ferita da taglio flessibile coscia dx” per le quali si era necessario l'immediato ricovero presso il locale nosocomio di Serra San Bruno;
b) dopo una lunga degenza, di essere stato sottoposto a visita medico - legale presso la sede all'esito della quale il 24.06.2014, era valutata una menomazione all'integrità psicofisica per CP_1
l'infortunio del 09.05.2014 in misura pari al 3% e complessivamente, in forza dei precedenti infortuni subiti, una menomazione del 10%; c) che all'esito della visita di revisione, ex art.83 DPR n.1124/65, con lettera del 19.12.2017, l' aveva valutato complessivamente i postumi subiti dall'istante nella CP_1
1 misura del 6 %, e d) che opposta l'anzidetta valutazione, l' comunicava che, a seguito della visita CP_1 del 30.01.2019, la menomazione accertata, valutata unitamente ai pregressi traumi subiti in occasione degli infortuni sul lavoro del 23.07.2012 e dell'11.03.2013, era rivalutata in aumento con il riconoscimento di un grado complessivo di invalidità pari al 10 %.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, l'accertamento di un grado di menomazione – derivante dall'infortunio lavoro, occorso il 09.05.2014 – pari almeno al 16 %, o nella diversa e maggiore percentuale ritenuta giustizia con conseguente dichiarazione del diritto al riconoscimento dell'indennizzo o della rendita vitalizia derivante dal danno biologico patito. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare che, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 09.05.2014 e dei pregressi traumi subiti sempre in occasione dello svolgimento della propria attività lavorativa, il ricorrente ha riportato un danno biologico pari almeno al 16 %, secondo le attuali tabelle o nella diversa misura percentuale CP_1 che emergerà nel corso del giudizio, anche a mezzo di disponenda CTU medico – legale e, comunque, non inferiore all'11 %;
2) per l'effetto condannare l , in p.l.r.p.t., alla corresponsione della rendita da inabilità CP_1 permanente, di cui all'art. 13 DLT 23.02.2000, n.38, nella misura del 16 %, o nella diversa e maggiore percentuale che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) in subordine, nel caso sia accertata una inabilità permanente inferiore al 16 %, condannare l , in p.l.r.p.t., al pagamento dell'indennizzo in capitale per danno biologico, per come CP_1 accertato con la espletanda CTU medico – legale, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario che, all'uopo, dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari;
6) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti come per legge.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
2 4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che « In base all'esame clinico – anamnestico ed alla documentazione sanitaria agli atti, emerge che il sig.
, falegname da tanti anni, in data 09.05.14 riportava, in seguito ad infortunio, “ferita Parte_1 da taglio alla cosca dx” valutata con danno biologico del 3%, ma che unificando i precedenti infortuni, e più precisamente, amputazione 2-3 falange 2° dito e lesione estensore 3° dito mano dx del 23.07.12 e trauma contusivo 3° dito mano dx del 10.10.12, veniva assegnato un danno biologico complessivo del 10%. A seguito di revisione nel 11.10.16 il danno veniva valutato agli atti al 16%. Il 06.11.17, in seguito a revisione, veniva accertato un sensibile miglioramento delle condizioni psico-fisiche del periziando e quindi con lettera del 19.12.17, l comunicava di aver CP_1 valutato postumi nella misura del 6%, il periziando faceva opposizione avverso questo giudizio, e quindi l disponeva visita collegiale il giorno 30.01.19. In seguito, comunicava il CP_1 CP_1 riconoscimento dell'aumento del danno biologico con un grado complessivo d'invalidità pari al 10%. Corretta è la valutazione del danno biologico da parte dell anche se incompleta, infatti CP_1 il periziando, in base alle tabelle del D.M. 12/07/2000, presenta: cicatrice di circa 9 cm alla coscia dx 2%, parziale perdita 2° dito mano dx 5%, parziale del 3° dito mano dx 3%, parziale perdita 4° dito mano dx 1%, limitazione antalgica caviglia dx 1%. Per cui il danno biologico complessivo è di 12%. Sulla base di quanto sopra mi è possibile così rispondere ai quesiti postimi dal sig. Giudice: Il Sig,
svolge attività di falegname, e la tipologia di lavoro svolta è causa necessaria Parte_1 degli infortuni denunciati, per cui ricorre il nesso causale. Il danno biologico complessivo secondo le tabelle del D.M. 12/07/2000 è del 12%.». Tali affermazioni sono state ulteriormente confermate dal perito nominato convocato per chiarimenti all'odierna udienza come da verbale d intendersi in questa sede integralmente trascritto.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute
3 preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo. 10. Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni ed in accoglimento della domanda proposta con il ricorso, deve essere in questa sede affermato il diritto dell'odierno ricorrente a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 12% - ovverosia nella misura indicata dal C.T.U. nella relazione agli atti – con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ai soli interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dalla data della visita di revisione del 6.11.2017.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
12. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo richiesto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il diritto di a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del Parte_1
D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 12% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura CP_1 determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ad interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dalla data della visita di revisione del 6.11.2017;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, a CP_1 titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. Vibo Valentia, 20/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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