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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/03/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel.
all'esito della camera di consiglio del 13/03/2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11204/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NEGRO WILLIAM -
RICORRENTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA P.IVA_2
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato in data 05/09/2023, la ricorrente, cittadina peruviana, nata il [...], ha tempestivamente impugnato il decreto della Questura di adottato in data 01/08/2023 e CP_2 notificato in data 22/08/2023 di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo, in via preliminare, la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato e, nel merito, il riconoscimento del suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, TUI nella formulazione di cui al DL 130/2020. A supporto della domanda la ricorrente ha dichiarato di essere entrata in Italia nell'agosto 2022; di svolgere attività lavorativa regolare e di essere autosufficiente. Il si è costituito in data 08/11/2023 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1 Nel corso dell'udienza del 19/02/2025, tenutasi davanti ad un GOP, delegato al compimento dell'attività istruttoria, si è svolta l'audizione della ricorrente che, in lingua italiana, dimostrandone una eccellente conoscenza, ha dichiarato: pagina 1 di 5 ““D. Parla italiano? R. Si D. Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano? R. Certo. D. Da quanto tempo è in Italia? R. In agosto saranno tre anni. ha svolto attività di studio e di CP_3 formazione? R. Si quando sono arrivata ho studiato italiano qui a in una parrocchia e poi ho CP_2 imparato da sola. Non ho fatto corsi di formazione. D. Ha conseguito qualche tipo di patente? R. No, ho quella peruviana. D. Quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quali sta svolgendo attualmente? Specifichi i periodi lavorati dall'arrivo in Italia, il settore di occupazione, se l'attività è stata svolta presso lo stesso o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, quale è la sua paga mensile. Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente.R. Lavoro come badante notturna qua a . Ho un contratto a tempo indeterminato. Sono stata assunta in dicembre. CP_2
Guadagno circa 1.800,00 euro al mese. Prima ho lavorato in una azienda di pulizie. Prima avevo fatto la badante, sempre in regola, tutti lavori con contratto a tempo indeterminato, salvo quello presso l'impesa di pulizie che si rinnovava dopo tre mesi. D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile? R. No, avrei voluto ma non ho avuto tempo perché ho cercato la scuola di mio figlio e di mia NI poi ho trovato subito un lavoro. D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc..)R. Partecipo all'attività della chiesa, andiamo ogni domenica. ha familiari? R. Si, mio figlio di 6 anni, mia NI di CP_3
19 anni, figlia di mia sorella, mia mamma e mio fratello. ha una relazione affettiva? R. No. CP_3
D. Ha relazioni sociali stabili? Ha altri legami o contatti in Italia?R. Si, ho amici. Sia amici che conoscevo già in Perù che persone che ho conosciuto in Italia. D. Dove vive e con chi? Chiarisca se in accoglienza oppure no ed in quest'ultimo caso quando ne è uscito. Se vive autonomia, chiarisca se in locazione e con che canone. Se invece è ospite chiarisca da chi è ospitato, se con dichiarazione alla Questura oppure ospite precario, e quanto paga per l'alloggio.R. Vivo a con mio figlio, mia CP_2 NI, mia mamma e il suo compagno. Mio fratello ha una compagna e una bambina e vivono da un'altra parte. Viviamo in un appartamento in affitto al compagno di mia mamma. Ho una dichiarazione di ospitalità. Sono in trattativa perché vorrei spostarmi e avere una sistemazione autonoma dove andare con mio figlio e mia NI. Spero di riuscire a breve a sottoscrivere il contratto di locazione. contribuisce alle spese?R. Si pago circa 300,00-350,00 euro al mese a seconda Pt_2 dei consumi domestici.D. Quanti anni ha?R. 36 anni, compiti l'8 febbraio.D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto i contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai. R.
Mio padre e due sorelle. Ci sentiamo regolarmente. D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine? R. Ho degli amici ma li sento poco. D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni di salute)R. No.” Nel corso dell'udienza del 13/03/2025 fissata per la discussione orale, la difesa della ricorrente, riportandosi ai propri scritti, ha insistito nella richiesta di riconoscimento della protezione speciale della sua assistita. Udita la discussione orale, il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda merita accoglimento
Preliminarmente deve dirsi che la domanda va valutata secondo la disciplina di cui all'art. 19 TUI come modificato dal DL 130/2020, applicabile ratione temporis considerata la proposizione della domanda amministrativa del richiedente il 19.01.2023, dunque precedentemente all'entrata in vigore del DL 20/2023.
Nella fattispecie, dagli atti non emerge alcun rischio ex art. 19, comma 1, TUI che a seguito del suo allontanamento la ricorrente possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. Nemmeno sono configurabili fondati motivi di ritenere, ai sensi della prima parte dell'art. 19, comma pagina 2 di 5 1.1, TUI, che la ricorrente corra un concreto e attuale rischio di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti oppure che il suo allontanamento comporti la violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano contemplati dall'art. 5, comma 6, TUI.
Ad avviso del Collegio sussistono, invece, le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' [...]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia [...] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione.
pagina 3 di 5 Ebbene, venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano. Infatti, la ricorrente ha provato l'inserimento lavorativo a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, depositando numerosa documentazione a supporto del suo attuale inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese, ove è giunto nel 2022.
In Italia ha dimostrato di aver svolto attività lavorativa in maniera regolare a partire dall'aprile 2023.
Dalla documentazione allegata (cfr. doc. nn. 13-14-18-19-32-33-34) si evince che egli negli ultimi anni ha regolarmente lavorato, come risulta altresì dall'estratto conto previdenziale INPS aggiornato al 16.01.2025 (doc. n. 39). La ricorrente è attualmente assunta con contratto a tempo indeterminato del
22/11/2024 come assistente notturna in favore di soggetti autosufficienti, con retribuzione mensile al lordo dei contributi di euro di euro 1.700,00, con orario di 54 ore settimanali (doc. n. 34). Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento.
La ricorrente ha documentato di disporre di idonea sistemazione abitativa (doc. n. 17). Ad oggi, unitamente al figlio minore e alla NI, figlia della sorella, entrambi venuti in Italia con lei, è ospitata dal compagno convivente della madre. In sede di audizione ha dichiarato di essere prossima a sottoscrivere un contratto di locazione per trasferirsi con il figlio e la NI. Il figlio minore frequenta la scuola primaria (doc. n. 40).
Circa la conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente, egli ha reso le dichiarazioni innanzi a questo Tribunale in lingua italiana, mostrandone un ottima conoscenza.
Pertanto, è indubbio che nei quasi 3 anni trascorsi dal suo arrivo sul territorio italiano la ricorrente vi abbia costruito una propria identità sociale, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e per le relazioni
– affettive, sociali, economiche – da lei inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra- lavorativo in cui ha vissuto.
Infatti, va considerato che è nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania, “There appears, furthermore, to be no reason Per_1 of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Lo svolgimento di attività di lavoro regolare, il conseguimento di un'autonomia economica, la conoscenza della lingua italiana, la presenza di riferimenti affettivi sul territorio sono indici di una sua consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita, ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte della ricorrente.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato anni addietro, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti, è ravvisabile la necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
In merito, infine, all'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, in sede di audizione giudiziale la ricorrente ha dichiarato di avere il padre e due sorelle, con i quali è in contatto regolarmente. Legami, questi, che tuttavia non rilevano negativamente nella valutazione imposta dall'art. 19 comma 1.1 TUI nella formulazione applicabile ratione temporis, in quanto pagina 4 di 5 subvalenti rispetto all'accertato consolidamento in Italia della vita privata del ricorrente, trattandosi di legami che la giurisprudenza della Corte EDU riconduce alla nozione di famiglia solo qualora sussistano – e nel caso di specie non sussistono – “further elements of dependency, involving more than the normal, emotional ties” (si vedano inter alia le sentenze della Corte EDU: 7 novembre 2000 e c. Paesi Bassi, App. n. 31519/96; 13 febbraio 2001 c. , App. n. Per_2 Per_3 CP_4 Per_4
47160/99, par. 34; 10 luglio 2003 c. , App. n. 53441/99, par. 36; (GC) 9 ottobre 2003 Per_5 Per_4
Slivenko c. Lettonia, App. n. 48321/99, par. 97; 17 settembre 2013 F.N. c. Regno Unito, App. n. 3202/09, par. 36; 30 giugno 2015 A.S. c. Svizzera, App. n. 39350/13, par. 49).
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 DLgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 13/03/2025
Giudice rel. Presidente dott.ssa Emanuela Romano dott. Luca Minniti
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel.
all'esito della camera di consiglio del 13/03/2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11204/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NEGRO WILLIAM -
RICORRENTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA P.IVA_2
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato in data 05/09/2023, la ricorrente, cittadina peruviana, nata il [...], ha tempestivamente impugnato il decreto della Questura di adottato in data 01/08/2023 e CP_2 notificato in data 22/08/2023 di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo, in via preliminare, la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato e, nel merito, il riconoscimento del suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, TUI nella formulazione di cui al DL 130/2020. A supporto della domanda la ricorrente ha dichiarato di essere entrata in Italia nell'agosto 2022; di svolgere attività lavorativa regolare e di essere autosufficiente. Il si è costituito in data 08/11/2023 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1 Nel corso dell'udienza del 19/02/2025, tenutasi davanti ad un GOP, delegato al compimento dell'attività istruttoria, si è svolta l'audizione della ricorrente che, in lingua italiana, dimostrandone una eccellente conoscenza, ha dichiarato: pagina 1 di 5 ““D. Parla italiano? R. Si D. Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano? R. Certo. D. Da quanto tempo è in Italia? R. In agosto saranno tre anni. ha svolto attività di studio e di CP_3 formazione? R. Si quando sono arrivata ho studiato italiano qui a in una parrocchia e poi ho CP_2 imparato da sola. Non ho fatto corsi di formazione. D. Ha conseguito qualche tipo di patente? R. No, ho quella peruviana. D. Quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quali sta svolgendo attualmente? Specifichi i periodi lavorati dall'arrivo in Italia, il settore di occupazione, se l'attività è stata svolta presso lo stesso o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, quale è la sua paga mensile. Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente.R. Lavoro come badante notturna qua a . Ho un contratto a tempo indeterminato. Sono stata assunta in dicembre. CP_2
Guadagno circa 1.800,00 euro al mese. Prima ho lavorato in una azienda di pulizie. Prima avevo fatto la badante, sempre in regola, tutti lavori con contratto a tempo indeterminato, salvo quello presso l'impesa di pulizie che si rinnovava dopo tre mesi. D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile? R. No, avrei voluto ma non ho avuto tempo perché ho cercato la scuola di mio figlio e di mia NI poi ho trovato subito un lavoro. D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc..)R. Partecipo all'attività della chiesa, andiamo ogni domenica. ha familiari? R. Si, mio figlio di 6 anni, mia NI di CP_3
19 anni, figlia di mia sorella, mia mamma e mio fratello. ha una relazione affettiva? R. No. CP_3
D. Ha relazioni sociali stabili? Ha altri legami o contatti in Italia?R. Si, ho amici. Sia amici che conoscevo già in Perù che persone che ho conosciuto in Italia. D. Dove vive e con chi? Chiarisca se in accoglienza oppure no ed in quest'ultimo caso quando ne è uscito. Se vive autonomia, chiarisca se in locazione e con che canone. Se invece è ospite chiarisca da chi è ospitato, se con dichiarazione alla Questura oppure ospite precario, e quanto paga per l'alloggio.R. Vivo a con mio figlio, mia CP_2 NI, mia mamma e il suo compagno. Mio fratello ha una compagna e una bambina e vivono da un'altra parte. Viviamo in un appartamento in affitto al compagno di mia mamma. Ho una dichiarazione di ospitalità. Sono in trattativa perché vorrei spostarmi e avere una sistemazione autonoma dove andare con mio figlio e mia NI. Spero di riuscire a breve a sottoscrivere il contratto di locazione. contribuisce alle spese?R. Si pago circa 300,00-350,00 euro al mese a seconda Pt_2 dei consumi domestici.D. Quanti anni ha?R. 36 anni, compiti l'8 febbraio.D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto i contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai. R.
Mio padre e due sorelle. Ci sentiamo regolarmente. D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine? R. Ho degli amici ma li sento poco. D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni di salute)R. No.” Nel corso dell'udienza del 13/03/2025 fissata per la discussione orale, la difesa della ricorrente, riportandosi ai propri scritti, ha insistito nella richiesta di riconoscimento della protezione speciale della sua assistita. Udita la discussione orale, il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda merita accoglimento
Preliminarmente deve dirsi che la domanda va valutata secondo la disciplina di cui all'art. 19 TUI come modificato dal DL 130/2020, applicabile ratione temporis considerata la proposizione della domanda amministrativa del richiedente il 19.01.2023, dunque precedentemente all'entrata in vigore del DL 20/2023.
Nella fattispecie, dagli atti non emerge alcun rischio ex art. 19, comma 1, TUI che a seguito del suo allontanamento la ricorrente possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. Nemmeno sono configurabili fondati motivi di ritenere, ai sensi della prima parte dell'art. 19, comma pagina 2 di 5 1.1, TUI, che la ricorrente corra un concreto e attuale rischio di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti oppure che il suo allontanamento comporti la violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano contemplati dall'art. 5, comma 6, TUI.
Ad avviso del Collegio sussistono, invece, le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' [...]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia [...] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione.
pagina 3 di 5 Ebbene, venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano. Infatti, la ricorrente ha provato l'inserimento lavorativo a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, depositando numerosa documentazione a supporto del suo attuale inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese, ove è giunto nel 2022.
In Italia ha dimostrato di aver svolto attività lavorativa in maniera regolare a partire dall'aprile 2023.
Dalla documentazione allegata (cfr. doc. nn. 13-14-18-19-32-33-34) si evince che egli negli ultimi anni ha regolarmente lavorato, come risulta altresì dall'estratto conto previdenziale INPS aggiornato al 16.01.2025 (doc. n. 39). La ricorrente è attualmente assunta con contratto a tempo indeterminato del
22/11/2024 come assistente notturna in favore di soggetti autosufficienti, con retribuzione mensile al lordo dei contributi di euro di euro 1.700,00, con orario di 54 ore settimanali (doc. n. 34). Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento.
La ricorrente ha documentato di disporre di idonea sistemazione abitativa (doc. n. 17). Ad oggi, unitamente al figlio minore e alla NI, figlia della sorella, entrambi venuti in Italia con lei, è ospitata dal compagno convivente della madre. In sede di audizione ha dichiarato di essere prossima a sottoscrivere un contratto di locazione per trasferirsi con il figlio e la NI. Il figlio minore frequenta la scuola primaria (doc. n. 40).
Circa la conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente, egli ha reso le dichiarazioni innanzi a questo Tribunale in lingua italiana, mostrandone un ottima conoscenza.
Pertanto, è indubbio che nei quasi 3 anni trascorsi dal suo arrivo sul territorio italiano la ricorrente vi abbia costruito una propria identità sociale, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e per le relazioni
– affettive, sociali, economiche – da lei inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra- lavorativo in cui ha vissuto.
Infatti, va considerato che è nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania, “There appears, furthermore, to be no reason Per_1 of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Lo svolgimento di attività di lavoro regolare, il conseguimento di un'autonomia economica, la conoscenza della lingua italiana, la presenza di riferimenti affettivi sul territorio sono indici di una sua consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita, ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte della ricorrente.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato anni addietro, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti, è ravvisabile la necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
In merito, infine, all'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, in sede di audizione giudiziale la ricorrente ha dichiarato di avere il padre e due sorelle, con i quali è in contatto regolarmente. Legami, questi, che tuttavia non rilevano negativamente nella valutazione imposta dall'art. 19 comma 1.1 TUI nella formulazione applicabile ratione temporis, in quanto pagina 4 di 5 subvalenti rispetto all'accertato consolidamento in Italia della vita privata del ricorrente, trattandosi di legami che la giurisprudenza della Corte EDU riconduce alla nozione di famiglia solo qualora sussistano – e nel caso di specie non sussistono – “further elements of dependency, involving more than the normal, emotional ties” (si vedano inter alia le sentenze della Corte EDU: 7 novembre 2000 e c. Paesi Bassi, App. n. 31519/96; 13 febbraio 2001 c. , App. n. Per_2 Per_3 CP_4 Per_4
47160/99, par. 34; 10 luglio 2003 c. , App. n. 53441/99, par. 36; (GC) 9 ottobre 2003 Per_5 Per_4
Slivenko c. Lettonia, App. n. 48321/99, par. 97; 17 settembre 2013 F.N. c. Regno Unito, App. n. 3202/09, par. 36; 30 giugno 2015 A.S. c. Svizzera, App. n. 39350/13, par. 49).
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 DLgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 13/03/2025
Giudice rel. Presidente dott.ssa Emanuela Romano dott. Luca Minniti
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