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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 3936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3936 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13169/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice,
dott. GI NT, ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a R.G.N. 13169/2015 avente ad oggetto: impugnazione di delibere assembleari, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Francesca Diviccaro Parte_1
ATTRICE
E
in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Liguori Biagio
CONVENUTO
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1 – Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 25.9.2015, Parte_1
, in qualità di proprietaria di otto unità immobiliari situate all'interno del Condominio di via
[...]
NT AL n. 476 in Bari, conveniva in giudizio il suddetto , chiedendo di accertare CP_1
la nullità, l'annullabilità o l'invalidità della delibera assembleare del 14.7.2015 relativamente ai punti uno, due, tre e quattro.
1 Con comparsa depositata in data 22.12.2015, si costituiva in giudizio il
[...]
il quale, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda Controparte_1
per mancato esperimento del tentativo di mediazione e, nel merito, instava per il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
All'udienza di prima comparizione del 18.1.2016, le parti chiedevano termine per attivare la procedura di mediazione, che si concludeva, tuttavia, con esito negativo.
Con ordinanza depositata il 29.6.2016, il precedente Giudice designato rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata.
Il giudizio veniva istruito con produzione documentale, prova orale e Ctu.
All'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 – La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta nei limiti di seguito precisati.
2.1 – Col primo motivo di impugnazione l'attrice ha dedotto che: - “tra le voci di spesa del
bilancio consuntivo della gestione 01.01.20014-31.12.2014 è inserita la spesa inerente la pulizia
delle scale e del portone ripartita tra tutti i condomini”; - con missiva del 2.1.2014 comunicava all'amministratore del “che non avrebbe più partecipato alle spese di pulizia scale e CP_1
portone condominiali date le scarse condizioni igienico-sanitarie e, l'assunzione di un'impresa di
pulizia che avrebbe provveduto a pulire le scale relative al primo e secondo piano dello stabile in
oggetto ed il portone”; - il condominio non contestava il contenuto di tale comunicazione;
- ragion per cui “sussiste da oltre un anno una compensazione di fatto delle spese in questione, nel senso che
la condomina Sig.ra non partecipa alle spese della ditta di pulizie del Parte_1
Condominio e gli altri Condomini non partecipano alle spese di pulizia […] della ditta della Sig.ra
”. Parte_1
In sostanza, secondo parte attrice, nulla dovrebbe a titolo di spese di pulizia delle scale Pt_1
e del portone in quanto, stanti le “scarse condizioni igienico-sanitarie” dei suddetti luoghi, avrebbe
2 atteso autonomamente -tramite una ditta all'uopo incaricata- a tale servizio relativamente al portone e ai primi due piani dell'edificio condominiale.
L'assunto non merita condivisione.
Come noto, le scale sono elementi strutturali necessari di un condominio e un mezzo indispensabile per accedere agli appartamenti, al tetto, al terrazzo.
Si tratta, con tutta evidenza, di parti comuni, come indicato nell'art. 1117 c.c.
Ai sensi dell'art. 1118 c.c., il condomino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni.
Come rammentato anche di recente dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 5068/2023), le spese per la pulizia delle scale non configurano spese per la conservazione delle parti comuni, tendenti cioè a preservare l'integrità e a mantenere il valore capitale delle cose (art. 1123 c.c., comma 1, e art. 1124 c.c., comma 1), bensì spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie;
con la conseguenza che ad esse i condomini sono tenuti a contribuire, non già in base ai valori millesimali di comproprietà, ma sulla scorta dell'uso che ciascuno di essi può fare delle parti comuni (scale) in questione, secondo il criterio fissato dall'art. 1123 c.c.,
comma 2.
Tanto premesso, valgano le seguenti considerazioni.
non ha in alcun modo provato natura, entità e gravità delle “scarse condizioni igienico Pt_1
sanitarie” che avrebbero costituito la ragione di tale “distacco” in autotutela.
La compagine assembleare non risulta aver mai autorizzato la condomina a provvedere autonomamente alla pulizia di una parte delle scale e del portone condominiali e al conseguente
“distacco” dei relativi servizi forniti (anche) all'odierna attrice.
D'altronde, ribadito che il diritto-dovere di ciascun condomino, ex art. 1118 c.c., di provvedere alla manutenzione delle cose comuni comporta certamente non solo l'obbligo di sostenere le spese, ma anche tutti gli obblighi di facere e di pati connessi alle modalità esecutive dell'attività
manutentiva, va evidenziato che è affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini espresso in apposita convenzione, si modifichino a
3 maggioranza i criteri legali o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune (quale quello di pulizia delle scale), venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso l'imposizione, come nelle specie, di un obbligo di facere, ovvero di un comportamento personale, spettante in egual misura a ciascun partecipante e tale da esaurire il contenuto dell'obbligo di contribuzione.
A fortiori, non può ritenersi in alcun modo ammissibile che il singolo condomino -senza, si ribadisce, alcuna autorizzazione da parte della compagine assembleare- possa, di fatto, modificare in via unilaterale il riparto delle spese necessarie alla prestazione di servizi comuni e al miglior godimento della cosa comune.
Né è stata, nel caso di specie, allegata la violazione, da parte di altri condomini, dei diritti di sugli spazi comuni del . Pt_1 CP_1
Sicché, appare destituito di fondamento e giustificazione il contegno tenuto dalla condomina che, in maniera del tutto arbitraria e unilaterale, ha deciso di non contribuire più alle spese di pulizia delle scale e del portone, in tal modo -peraltro- potendo cagionare un potenziale aggravio di spese per gli altri condomini.
Conseguentemente, atteso che le censure attoree afferenti a questa voce di spesa sono circoscritte a tale aspetto, non si ravvisa alcun vizio del bilancio consuntivo in questione e della delibera assembleare che lo ha approvato.
2.2 – Col secondo motivo di impugnazione ha dedotto che: - “tra le voci di spesa del Pt_1
bilancio consuntivo gestione 01.01.2014-31.12.2014, rientrano le spese inerenti al consumo
dell'AQP, anch'esse approvate”; - la condomina istante ha già “pagato il consumo dell'AQP di tutte
le sue unità immobiliari per l'anno 2014, direttamente sul conto corrente dell' . 1620731 CP_2
la somma pari ad €404,79 in data 14.02.2015 (all. nn. 6 e 7) in quanto il Controparte_3
risultava e risulta tutt'oggi moroso nel pagamento delle spese dell'AQP, ciò è
[...]
quanto affermato dall'Ente . CP_2
4 In altri termini, le spese afferenti al consumo idrico non sarebbero dovute in quanto già
sostenute dalla la quale ha provveduto al pagamento dei relativi importi “per l'intero CP_4
anno 2014” direttamente ad ”. CP_2
Invero, stando a quanto emerso dalla documentazione versata in atti, Parte_1
risulta aver corrisposto ad “AQP” esclusivamente la somma di € 404,79 a titolo di “consumo acqua anno 2014”.
Nondimeno, dall'esame del bilancio consuntivo per l'annualità 2014 si evince che il totale dovuto dall'odierna attrice a titolo di “conguaglio AQP al 31 dicembre 2014” ammonta a complessivi
€ 1.523,63.
Il bilancio non ha costituito oggetto di censura con riguardo al calcolo di siffatto conguaglio e, dunque, alla determinazione di tale importo.
Pertanto, non si comprende il motivo per cui non dovrebbe corrisponderlo nella sua Pt_1
interezza.
Infatti, dalla causale delle ricevute di versamento e accredito dell'anzidetto importo sul conto corrente di ” non è possibile evincere neppure a quale delle otto unità abitative facenti CP_2
parte dello stabile condominiale di cui è proprietaria si riferisca l'anzidetto pagamento. Pt_1
Sicché, alla luce della scarna documentazione in atti, non è possibile stabilire se l'odierna attrice abbia corrisposto direttamente ad “AQP” l'intera debenza, nulla potendo, di conseguenza,
pretendere il CP_1
Peraltro, a monte, va rimarcato che non v'è in atti documentazione comprovante l'avvenuto distacco dell'attrice dall'impianto idrico condominiale;
la stessa, infatti, si è limitata ad asserire (cfr.
pag. 3 dell'atto di citazione) di aver “avviato la richiesta di allaccio di contatori di AQP per le sue
unità immobiliari”, senza null'altro aggiungere e, soprattutto, dimostrare.
Donde la reiezione di tale motivo di impugnazione.
2.3 – L'attrice ha lamentato che: - “tra le voci di bilancio consuntivo gestione 01.01.2014-
31.12.2014, è stata approvata la voce inerente i “lavori straordinari fogna” per un importo pari ad
5 € 4.758,00”; - tali lavori – che “inerivano al tratto fognario con l'innesto al terzo piano dell'immobile
sito al secondo piano di proprietà dell'istante Sig.ra ” – “erano urgenti perché Parte_1
le infiltrazioni maleodoranti e copiose si erano propagate nei vani cucina, bagno e corridoio
dell'appartamento in oggetto, rendendo precarie le condizioni igienico-sanitarie per l'inquilino che
abitava nell'appartamento”; - “ci fu l'intervento dell'Ing. del Comune di Bari, il quale emise Per_1
un'Ordinanza con la quale intimava sia l'amministratore che la proprietaria Sig.ra Parte_1
, a ripristinare urgentemente lo stato dei luoghi”; - “pertanto, l'istante […] ha provveduto al
[...]
ripristino ed al risanamento dello stato dei luoghi, sopportando personalmente ed interamente tutte
le spese occorse per l'esecuzione di detti lavori, dei quali si allega fattura n.07/2025 del 30.03.2015
a firma della ditta “Gale Costruzioni S.r.L. (all.n.9)”; - “l'amministrazione condominiale fu
informata dell'esecuzione di tali lavori urgenti con telegramma del 24.07.2014”.
Orbene, è la stessa attrice ad aver dedotto che (i) gli interventi di manutenzione straordinaria sull'anzidetto tratto di fogna erano urgenti e (ii) il Comune di Bari aveva ordinato sia al CP_1
sia a , “ognuno per i doveri connessi al proprio stato”, di eseguire i lavori. Pt_1
In ragione di ciò, il , con delibera del 24.7.2014, adottata all'unanimità dei CP_1
presenti, ha deciso di costituire un fondo cassa “montante fogna” di € 4.758,00, da cui detrarre
“l'importo liquidato e da liquidarsi da parte dell'assicurazione”.
Nondimeno, siffatti lavori non sono mai stati eseguiti dal (che è rimasto inerte CP_1
nonostante le diffide del Comune di Bari) e non ha neanche corrisposto a la somma liquidata Pt_1
a titolo di risarcimento del danno da parte della “UnipolSai Assicurazione SpA”.
Quindi, secondo l'attrice, tale voce di spesa è stata indebitamente riportata a bilancio per l'annualità 2014, in quanto non corrispondente a un esborso effettivamente sostenuto dal
CP_1
Il non ha né allegato né provato che i lavori in questione sono stati in concreto CP_1
eseguiti.
6 Nondimeno, il suddetto importo relativo al fondo cassa costituito nel 2014 è stato riportato a bilancio e ripartito tra i condomini e, dunque, preteso anche nei confronti di . Pt_1
Inoltre, al riguardo l'ausiliare del giudice ha evidenziato che: - “L'importo coincide con quello
riportato alla voce del passivo “Accantonamento LavStraordFogna” e dovrebbe trovare una
contropartita costituita da crediti nei confronti dei condomini per lavori straordinari, ma tanto non
si rileva e, conseguentemente, il rendiconto presentato per l'approvazione palesa, quantomeno, un
errore nelle sommatorie”; - “La situazione patrimoniale medesima non evidenzia, inoltre, il saldo del
conto corrente postale acceso dal alla data del 31/12/2014. In merito non viene in CP_1
soccorso la documentazione contabile acquisita in sede di apertura delle operazioni peritali (all. E),
dove l'ultimo estratto conto reperito è quello alla data del 30/11/2014 recante un saldo attivo di euro
35,74”; - “Dall'esposizione che precede emerge che anche alcune voci di debito non sono esposte
con chiarezza e non sono immediatamente verificabili”; - “Si consideri quanto già detto in relazione
alle voci “debiti v/UnipolSai” per euro 229,08 e “debito v/ing. ” per euro 1.187,13: è di Pt_2
tutta evidenza che tali voci non dovrebbero esistere ove già incluse tra le uscite ed al loro posto
dovrebbe essere rilevato un credito verso i condomini”.
Il motivo va, quindi, accolto.
2.4 – L'attrice ha, inoltre, lamentato che “Tra le voci del bilancio consuntivo gestione
01.01.2014-31.12.2014, nella sezione passivo è compresa la voce “ debito amministratore ” CP_5
€ 1.961,45, anch'essa approvata”; avendo ella “pagato tutte le spese che le sono state addebitate
riguardanti i lavori straordinari eseguiti al terrazzo dello stabile in questione dalla ditta
“Pugliasfalti” e il rendiconto condominiale per il periodo 01.01.2008 – 30.09.2008, per ben due
volte, si allega la fattura n. 13 a firma dell'avv. P. Iacobino per la somma pari ad € 3.500,00,
attestanti gli avvenuti pagamenti”. Sicché, null'altro sarebbe dovuto con riferimento a tale voce di spesa.
7 In proposito, il si è limitato ad asserire che siffatte quote “si riferiscono a CP_1
conguagli a bilancio per gli anni 2006/2007/2008, periodo nel quale era amm.re il sig. , che CP_5
la non ha mai versato e di cui è ancora debitrice”. Parte_1
Giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito e ribadito che - a fortiori
con l'introduzione nell'ordito codicistico dell'art. 1130-bis c.c., ai sensi del quale ogni rendiconto condominiale deve, inderogabilmente, contenere non soltanto “le voci di entrata e di uscita” ma anche
“ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del , ai fondi disponibili ed alle CP_1
eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica”, e deve per questo essere composto, inderogabilmente, “di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario,
nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso
e delle questioni pendenti” - “la deliberazione di approvazione del rendiconto è contraria alla legge
quando si accerti, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla
violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art. 1130bis c.c. discenda una divaricazione tra
il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del
, e quelli di cui il bilancio invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di CP_1
contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile
realizzare l'interesse di ciascun alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili” CP_1
(Cass. III 28257/2023).
In altri termini, se è vero che “per la validità della deliberazione di approvazione del
rendiconto condominiale non è comunque necessaria la presentazione all'assemblea di una
contabilità redatta con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società”,
essendo “sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di
spesa, con le quote di ripartizione (Cass. n. 1370 del 2023)”, è del pari vero che “la documentazione
allegata deve, però, dare prova delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli
esborsi fatti, e di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con
cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito” (Cass. n. 14428/2025).
8 Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione,
con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, che compongono il rendiconto, sono pertanto ispirati dallo scopo di realizzare l'interesse del condomino a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili ivi recati dal bilancio, e sono, quindi, orientati dall'esigenza di informazione dei partecipanti, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato.
Orbene, con riguardo alla fattispecie in rassegna è opportuno evidenziare quanto segue.
Nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014 del bilancio consuntivo afferente all'annualità 2014 tra le voci iscritte al passivo è riportata la dicitura “Debito Amministratore
”. CP_5
Null'altro è specificato al riguardo nel bilancio né spiegazioni o chiarimenti risultano essere stati forniti dall'amministratore nel corso dell'assemblea che ha approvato il bilancio in parola o, in corso di causa, negli scritti difensivi di parte convenuta, atteso che il , come visto, (i) si è CP_1
limitato ad asserire che tali quote si riferiscono a non meglio precisati “conguagli a bilancio per gli anni 2006/2007/2008” e (ii) non ha versato in atti alcun documento giustificativo di questa spesa.
Non è possibile, dunque, offrire un riscontro a quella voce di spesa, non essendo possibile evincere e comprendere a quali importi essa, in concreto, si riferisca.
D'altronde, in tal senso militano le conclusioni rassegnate dal nominato Ctu, secondo cui,
nella redazione del bilancio, non è stato rispettato il criterio di imputazione “per cassa” e “le voci patrimoniali non sono indicate con chiarezza, non sono intellegibili e non sono immediatamente verificabili”.
2.5 – L'attrice ha, altresì, stigmatizzato il fatto che l'amministratore al momento Per_2
della riconferma nella carica di amministratore del de quo (statuita con la delibera in CP_1
questa sede impugnata – cfr. punto n. 3 all'odg), non avrebbe comunicato “i suoi riferimenti fiscali e
l'ubicazione dei luoghi di tenuta registri contabili e quant'altro utile alla gestione condominiale”.
9 In proposito, va rammentato che l'art. 1129, comma 2, c.c. prevede che “contestualmente
all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri
dati anagrafici e professionali, il codice fiscale o, se si tratta di società, anche la sede legale e la
denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 1130 nonché i giorni
e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente
visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”.
La comunicazione omessa, incompleta o inesatta di tali dati costituisce una grave irregolarità
sanzionata con la revoca del mandato (art. 1129, comma 12, n. 8 c.c.).
Questo obbligo, tuttavia, non precede la fase della nomina e, pertanto, non deve essere assolto ai fini della validità della delibera assembleare che provvede alla designazione del nuovo amministratore.
Si tratta, infatti, di un dovere informativo imposto dalla legge che rileva nella fase esecutiva del mandato.
Peraltro, fermi restando gli esposti rilievi, considerato che, con la delibera avversata, è stato riconfermato l'incarico in precedenza già conferito al non essendosi, dunque, in presenza Per_2
di una nomina ex novo, deve ritenersi che l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1129 comma 2
non sia operante allorché i dati dell'amministratore non abbiano subito, in costanza di mandato,
modifiche o aggiornamenti.
Ebbene, nel caso di specie parte attrice -a sostegno delle proprie doglianze- non ha neanche allegato tale circostanza.
Ne discende l'infondatezza di tale motivo di impugnazione.
2.6 – ha censurato la delibera adottata il 14.7.2015 anche con riferimento al punto 4 Pt_1
dell'odg, ossia nella parte in cui è stata disposta la nomina, in sostituzione del precedente rinunciatario, del tecnico direttore dei lavori straordinari ordinati dal Comune di Bari.
La delibera sarebbe, a suo dire, “nulla, annullabile o invalida” perché il condominio “non ha
costituito alcun fondo spese e non si è nemmeno riservato di costituirlo in futuro”.
10 Anche tale doglianza non coglie nel segno.
Ai sensi dell'art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tra le attribuzioni dell'assemblea dei condomini rientra anche quella di provvedere “alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni,
costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori […]”.
La disposizione testé citata, “imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale "di
importo pari all'ammontare dei lavori", ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i
pagamenti man mano dovuti, "in base a un contratto", correlati alla contabilizzazione
dell'avanzamento dei lavori, configura, pertanto, una ulteriore condizione di validità della delibera
di approvazione delle opere indicate, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di
impugnazione ex art. 1137 c.c. La norma in esame è quindi volta alla tutela dell'interesse collettivo
al corretto funzionamento della gestione condominiale, nonché dell'interesse del singolo condomino
a veder escluso il proprio rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai
morosi, secondo quanto ora dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. Una deliberazione maggioritaria
dell'assemblea non può, pertanto, avere un contenuto contrario all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.,
decidendo di soprassedere dall'allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalità di
costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell'appaltatore, in quanto
potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione
condominiale, e perciò nulla” (Cass. n. 9388/2023).
Ribaditi e condivisi in questa sede gli illustrati principi di diritto, va sottolineato che la delibera avversata, ossia quella adottata dal convenuto in seconda convocazione il 14.7.2015, non CP_1
ha in alcun modo deliberato l'esecuzione di lavori e opere di manutenzione straordinaria.
La compagine assembleare, cioè, non risulta aver adottato alcuna determinazione in tal senso con la delibera in questa sede impugnata.
L'assemblea, infatti, si è limitata a disporre la sostituzione del precedente direttore dei lavori,
che aveva rinunciato all'incarico, con altro tecnico, nominato, appunto, con la delibera in rassegna.
Null'altro è stato deciso.
11 Non ha, per converso, deliberato l'esecuzione dei lavori straordinari ordinati dal Comune di
Bari, i quali -con tutta evidenza- erano già stati disposti con altra, precedente, delibera, che non ha costituito oggetto del presente giudizio, il cui petitum è, ovviamente, circoscritto alla delibera avversata e ai vizi della stessa denunciati dall'attrice.
Conseguentemente, non si ravvisa -in proposito- alcun vizio per contrarietà con l'art. 1135,
comma 1, n. 4 cit. della delibera in questa sede impugnata.
3 – In ragione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, venendo a configurarsi una situazione di (parziale) soccombenza reciproca tra le parti, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione, nella misura del 50%, delle spese di lite.
La residua metà va posta a carico del convenuto. CP_1
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022),
facendo applicazione degli onorari minimi, in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, previsti per le cause di valore indeterminabile (da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
Per le medesime ragioni, le spese di Ctu, per come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sulla domanda proposta da disattesa ogni Parte_1
diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, annulla la delibera assembleare del 14.7.2015 in riferimento al punto 2 all'odg limitatamente ai motivi illustrati in motivazione ai capi 2.3 e 2.4;
2) rigetta nel resto la domanda attorea;
3) compensa parzialmente, nella misura del 50%, le spese di lite e pone a carico di parte convenuta la residua metà, che si liquida in complessivi € 66,22 per esborsi ed € 1.269,25,
oltre accessori di legge, per compenso professionale;
12 4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di Ctu, per come liquidate in corso di causa con decreto del 22.10.2019.
Così deciso in Bari il 4 novembre 2025
Il Giudice
GI NT
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice,
dott. GI NT, ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a R.G.N. 13169/2015 avente ad oggetto: impugnazione di delibere assembleari, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Francesca Diviccaro Parte_1
ATTRICE
E
in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Liguori Biagio
CONVENUTO
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1 – Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 25.9.2015, Parte_1
, in qualità di proprietaria di otto unità immobiliari situate all'interno del Condominio di via
[...]
NT AL n. 476 in Bari, conveniva in giudizio il suddetto , chiedendo di accertare CP_1
la nullità, l'annullabilità o l'invalidità della delibera assembleare del 14.7.2015 relativamente ai punti uno, due, tre e quattro.
1 Con comparsa depositata in data 22.12.2015, si costituiva in giudizio il
[...]
il quale, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda Controparte_1
per mancato esperimento del tentativo di mediazione e, nel merito, instava per il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
All'udienza di prima comparizione del 18.1.2016, le parti chiedevano termine per attivare la procedura di mediazione, che si concludeva, tuttavia, con esito negativo.
Con ordinanza depositata il 29.6.2016, il precedente Giudice designato rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata.
Il giudizio veniva istruito con produzione documentale, prova orale e Ctu.
All'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 – La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta nei limiti di seguito precisati.
2.1 – Col primo motivo di impugnazione l'attrice ha dedotto che: - “tra le voci di spesa del
bilancio consuntivo della gestione 01.01.20014-31.12.2014 è inserita la spesa inerente la pulizia
delle scale e del portone ripartita tra tutti i condomini”; - con missiva del 2.1.2014 comunicava all'amministratore del “che non avrebbe più partecipato alle spese di pulizia scale e CP_1
portone condominiali date le scarse condizioni igienico-sanitarie e, l'assunzione di un'impresa di
pulizia che avrebbe provveduto a pulire le scale relative al primo e secondo piano dello stabile in
oggetto ed il portone”; - il condominio non contestava il contenuto di tale comunicazione;
- ragion per cui “sussiste da oltre un anno una compensazione di fatto delle spese in questione, nel senso che
la condomina Sig.ra non partecipa alle spese della ditta di pulizie del Parte_1
Condominio e gli altri Condomini non partecipano alle spese di pulizia […] della ditta della Sig.ra
”. Parte_1
In sostanza, secondo parte attrice, nulla dovrebbe a titolo di spese di pulizia delle scale Pt_1
e del portone in quanto, stanti le “scarse condizioni igienico-sanitarie” dei suddetti luoghi, avrebbe
2 atteso autonomamente -tramite una ditta all'uopo incaricata- a tale servizio relativamente al portone e ai primi due piani dell'edificio condominiale.
L'assunto non merita condivisione.
Come noto, le scale sono elementi strutturali necessari di un condominio e un mezzo indispensabile per accedere agli appartamenti, al tetto, al terrazzo.
Si tratta, con tutta evidenza, di parti comuni, come indicato nell'art. 1117 c.c.
Ai sensi dell'art. 1118 c.c., il condomino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni.
Come rammentato anche di recente dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 5068/2023), le spese per la pulizia delle scale non configurano spese per la conservazione delle parti comuni, tendenti cioè a preservare l'integrità e a mantenere il valore capitale delle cose (art. 1123 c.c., comma 1, e art. 1124 c.c., comma 1), bensì spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie;
con la conseguenza che ad esse i condomini sono tenuti a contribuire, non già in base ai valori millesimali di comproprietà, ma sulla scorta dell'uso che ciascuno di essi può fare delle parti comuni (scale) in questione, secondo il criterio fissato dall'art. 1123 c.c.,
comma 2.
Tanto premesso, valgano le seguenti considerazioni.
non ha in alcun modo provato natura, entità e gravità delle “scarse condizioni igienico Pt_1
sanitarie” che avrebbero costituito la ragione di tale “distacco” in autotutela.
La compagine assembleare non risulta aver mai autorizzato la condomina a provvedere autonomamente alla pulizia di una parte delle scale e del portone condominiali e al conseguente
“distacco” dei relativi servizi forniti (anche) all'odierna attrice.
D'altronde, ribadito che il diritto-dovere di ciascun condomino, ex art. 1118 c.c., di provvedere alla manutenzione delle cose comuni comporta certamente non solo l'obbligo di sostenere le spese, ma anche tutti gli obblighi di facere e di pati connessi alle modalità esecutive dell'attività
manutentiva, va evidenziato che è affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini espresso in apposita convenzione, si modifichino a
3 maggioranza i criteri legali o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune (quale quello di pulizia delle scale), venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso l'imposizione, come nelle specie, di un obbligo di facere, ovvero di un comportamento personale, spettante in egual misura a ciascun partecipante e tale da esaurire il contenuto dell'obbligo di contribuzione.
A fortiori, non può ritenersi in alcun modo ammissibile che il singolo condomino -senza, si ribadisce, alcuna autorizzazione da parte della compagine assembleare- possa, di fatto, modificare in via unilaterale il riparto delle spese necessarie alla prestazione di servizi comuni e al miglior godimento della cosa comune.
Né è stata, nel caso di specie, allegata la violazione, da parte di altri condomini, dei diritti di sugli spazi comuni del . Pt_1 CP_1
Sicché, appare destituito di fondamento e giustificazione il contegno tenuto dalla condomina che, in maniera del tutto arbitraria e unilaterale, ha deciso di non contribuire più alle spese di pulizia delle scale e del portone, in tal modo -peraltro- potendo cagionare un potenziale aggravio di spese per gli altri condomini.
Conseguentemente, atteso che le censure attoree afferenti a questa voce di spesa sono circoscritte a tale aspetto, non si ravvisa alcun vizio del bilancio consuntivo in questione e della delibera assembleare che lo ha approvato.
2.2 – Col secondo motivo di impugnazione ha dedotto che: - “tra le voci di spesa del Pt_1
bilancio consuntivo gestione 01.01.2014-31.12.2014, rientrano le spese inerenti al consumo
dell'AQP, anch'esse approvate”; - la condomina istante ha già “pagato il consumo dell'AQP di tutte
le sue unità immobiliari per l'anno 2014, direttamente sul conto corrente dell' . 1620731 CP_2
la somma pari ad €404,79 in data 14.02.2015 (all. nn. 6 e 7) in quanto il Controparte_3
risultava e risulta tutt'oggi moroso nel pagamento delle spese dell'AQP, ciò è
[...]
quanto affermato dall'Ente . CP_2
4 In altri termini, le spese afferenti al consumo idrico non sarebbero dovute in quanto già
sostenute dalla la quale ha provveduto al pagamento dei relativi importi “per l'intero CP_4
anno 2014” direttamente ad ”. CP_2
Invero, stando a quanto emerso dalla documentazione versata in atti, Parte_1
risulta aver corrisposto ad “AQP” esclusivamente la somma di € 404,79 a titolo di “consumo acqua anno 2014”.
Nondimeno, dall'esame del bilancio consuntivo per l'annualità 2014 si evince che il totale dovuto dall'odierna attrice a titolo di “conguaglio AQP al 31 dicembre 2014” ammonta a complessivi
€ 1.523,63.
Il bilancio non ha costituito oggetto di censura con riguardo al calcolo di siffatto conguaglio e, dunque, alla determinazione di tale importo.
Pertanto, non si comprende il motivo per cui non dovrebbe corrisponderlo nella sua Pt_1
interezza.
Infatti, dalla causale delle ricevute di versamento e accredito dell'anzidetto importo sul conto corrente di ” non è possibile evincere neppure a quale delle otto unità abitative facenti CP_2
parte dello stabile condominiale di cui è proprietaria si riferisca l'anzidetto pagamento. Pt_1
Sicché, alla luce della scarna documentazione in atti, non è possibile stabilire se l'odierna attrice abbia corrisposto direttamente ad “AQP” l'intera debenza, nulla potendo, di conseguenza,
pretendere il CP_1
Peraltro, a monte, va rimarcato che non v'è in atti documentazione comprovante l'avvenuto distacco dell'attrice dall'impianto idrico condominiale;
la stessa, infatti, si è limitata ad asserire (cfr.
pag. 3 dell'atto di citazione) di aver “avviato la richiesta di allaccio di contatori di AQP per le sue
unità immobiliari”, senza null'altro aggiungere e, soprattutto, dimostrare.
Donde la reiezione di tale motivo di impugnazione.
2.3 – L'attrice ha lamentato che: - “tra le voci di bilancio consuntivo gestione 01.01.2014-
31.12.2014, è stata approvata la voce inerente i “lavori straordinari fogna” per un importo pari ad
5 € 4.758,00”; - tali lavori – che “inerivano al tratto fognario con l'innesto al terzo piano dell'immobile
sito al secondo piano di proprietà dell'istante Sig.ra ” – “erano urgenti perché Parte_1
le infiltrazioni maleodoranti e copiose si erano propagate nei vani cucina, bagno e corridoio
dell'appartamento in oggetto, rendendo precarie le condizioni igienico-sanitarie per l'inquilino che
abitava nell'appartamento”; - “ci fu l'intervento dell'Ing. del Comune di Bari, il quale emise Per_1
un'Ordinanza con la quale intimava sia l'amministratore che la proprietaria Sig.ra Parte_1
, a ripristinare urgentemente lo stato dei luoghi”; - “pertanto, l'istante […] ha provveduto al
[...]
ripristino ed al risanamento dello stato dei luoghi, sopportando personalmente ed interamente tutte
le spese occorse per l'esecuzione di detti lavori, dei quali si allega fattura n.07/2025 del 30.03.2015
a firma della ditta “Gale Costruzioni S.r.L. (all.n.9)”; - “l'amministrazione condominiale fu
informata dell'esecuzione di tali lavori urgenti con telegramma del 24.07.2014”.
Orbene, è la stessa attrice ad aver dedotto che (i) gli interventi di manutenzione straordinaria sull'anzidetto tratto di fogna erano urgenti e (ii) il Comune di Bari aveva ordinato sia al CP_1
sia a , “ognuno per i doveri connessi al proprio stato”, di eseguire i lavori. Pt_1
In ragione di ciò, il , con delibera del 24.7.2014, adottata all'unanimità dei CP_1
presenti, ha deciso di costituire un fondo cassa “montante fogna” di € 4.758,00, da cui detrarre
“l'importo liquidato e da liquidarsi da parte dell'assicurazione”.
Nondimeno, siffatti lavori non sono mai stati eseguiti dal (che è rimasto inerte CP_1
nonostante le diffide del Comune di Bari) e non ha neanche corrisposto a la somma liquidata Pt_1
a titolo di risarcimento del danno da parte della “UnipolSai Assicurazione SpA”.
Quindi, secondo l'attrice, tale voce di spesa è stata indebitamente riportata a bilancio per l'annualità 2014, in quanto non corrispondente a un esborso effettivamente sostenuto dal
CP_1
Il non ha né allegato né provato che i lavori in questione sono stati in concreto CP_1
eseguiti.
6 Nondimeno, il suddetto importo relativo al fondo cassa costituito nel 2014 è stato riportato a bilancio e ripartito tra i condomini e, dunque, preteso anche nei confronti di . Pt_1
Inoltre, al riguardo l'ausiliare del giudice ha evidenziato che: - “L'importo coincide con quello
riportato alla voce del passivo “Accantonamento LavStraordFogna” e dovrebbe trovare una
contropartita costituita da crediti nei confronti dei condomini per lavori straordinari, ma tanto non
si rileva e, conseguentemente, il rendiconto presentato per l'approvazione palesa, quantomeno, un
errore nelle sommatorie”; - “La situazione patrimoniale medesima non evidenzia, inoltre, il saldo del
conto corrente postale acceso dal alla data del 31/12/2014. In merito non viene in CP_1
soccorso la documentazione contabile acquisita in sede di apertura delle operazioni peritali (all. E),
dove l'ultimo estratto conto reperito è quello alla data del 30/11/2014 recante un saldo attivo di euro
35,74”; - “Dall'esposizione che precede emerge che anche alcune voci di debito non sono esposte
con chiarezza e non sono immediatamente verificabili”; - “Si consideri quanto già detto in relazione
alle voci “debiti v/UnipolSai” per euro 229,08 e “debito v/ing. ” per euro 1.187,13: è di Pt_2
tutta evidenza che tali voci non dovrebbero esistere ove già incluse tra le uscite ed al loro posto
dovrebbe essere rilevato un credito verso i condomini”.
Il motivo va, quindi, accolto.
2.4 – L'attrice ha, inoltre, lamentato che “Tra le voci del bilancio consuntivo gestione
01.01.2014-31.12.2014, nella sezione passivo è compresa la voce “ debito amministratore ” CP_5
€ 1.961,45, anch'essa approvata”; avendo ella “pagato tutte le spese che le sono state addebitate
riguardanti i lavori straordinari eseguiti al terrazzo dello stabile in questione dalla ditta
“Pugliasfalti” e il rendiconto condominiale per il periodo 01.01.2008 – 30.09.2008, per ben due
volte, si allega la fattura n. 13 a firma dell'avv. P. Iacobino per la somma pari ad € 3.500,00,
attestanti gli avvenuti pagamenti”. Sicché, null'altro sarebbe dovuto con riferimento a tale voce di spesa.
7 In proposito, il si è limitato ad asserire che siffatte quote “si riferiscono a CP_1
conguagli a bilancio per gli anni 2006/2007/2008, periodo nel quale era amm.re il sig. , che CP_5
la non ha mai versato e di cui è ancora debitrice”. Parte_1
Giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito e ribadito che - a fortiori
con l'introduzione nell'ordito codicistico dell'art. 1130-bis c.c., ai sensi del quale ogni rendiconto condominiale deve, inderogabilmente, contenere non soltanto “le voci di entrata e di uscita” ma anche
“ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del , ai fondi disponibili ed alle CP_1
eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica”, e deve per questo essere composto, inderogabilmente, “di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario,
nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso
e delle questioni pendenti” - “la deliberazione di approvazione del rendiconto è contraria alla legge
quando si accerti, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla
violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art. 1130bis c.c. discenda una divaricazione tra
il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del
, e quelli di cui il bilancio invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di CP_1
contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile
realizzare l'interesse di ciascun alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili” CP_1
(Cass. III 28257/2023).
In altri termini, se è vero che “per la validità della deliberazione di approvazione del
rendiconto condominiale non è comunque necessaria la presentazione all'assemblea di una
contabilità redatta con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società”,
essendo “sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di
spesa, con le quote di ripartizione (Cass. n. 1370 del 2023)”, è del pari vero che “la documentazione
allegata deve, però, dare prova delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli
esborsi fatti, e di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con
cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito” (Cass. n. 14428/2025).
8 Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione,
con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, che compongono il rendiconto, sono pertanto ispirati dallo scopo di realizzare l'interesse del condomino a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili ivi recati dal bilancio, e sono, quindi, orientati dall'esigenza di informazione dei partecipanti, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato.
Orbene, con riguardo alla fattispecie in rassegna è opportuno evidenziare quanto segue.
Nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014 del bilancio consuntivo afferente all'annualità 2014 tra le voci iscritte al passivo è riportata la dicitura “Debito Amministratore
”. CP_5
Null'altro è specificato al riguardo nel bilancio né spiegazioni o chiarimenti risultano essere stati forniti dall'amministratore nel corso dell'assemblea che ha approvato il bilancio in parola o, in corso di causa, negli scritti difensivi di parte convenuta, atteso che il , come visto, (i) si è CP_1
limitato ad asserire che tali quote si riferiscono a non meglio precisati “conguagli a bilancio per gli anni 2006/2007/2008” e (ii) non ha versato in atti alcun documento giustificativo di questa spesa.
Non è possibile, dunque, offrire un riscontro a quella voce di spesa, non essendo possibile evincere e comprendere a quali importi essa, in concreto, si riferisca.
D'altronde, in tal senso militano le conclusioni rassegnate dal nominato Ctu, secondo cui,
nella redazione del bilancio, non è stato rispettato il criterio di imputazione “per cassa” e “le voci patrimoniali non sono indicate con chiarezza, non sono intellegibili e non sono immediatamente verificabili”.
2.5 – L'attrice ha, altresì, stigmatizzato il fatto che l'amministratore al momento Per_2
della riconferma nella carica di amministratore del de quo (statuita con la delibera in CP_1
questa sede impugnata – cfr. punto n. 3 all'odg), non avrebbe comunicato “i suoi riferimenti fiscali e
l'ubicazione dei luoghi di tenuta registri contabili e quant'altro utile alla gestione condominiale”.
9 In proposito, va rammentato che l'art. 1129, comma 2, c.c. prevede che “contestualmente
all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri
dati anagrafici e professionali, il codice fiscale o, se si tratta di società, anche la sede legale e la
denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 1130 nonché i giorni
e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente
visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”.
La comunicazione omessa, incompleta o inesatta di tali dati costituisce una grave irregolarità
sanzionata con la revoca del mandato (art. 1129, comma 12, n. 8 c.c.).
Questo obbligo, tuttavia, non precede la fase della nomina e, pertanto, non deve essere assolto ai fini della validità della delibera assembleare che provvede alla designazione del nuovo amministratore.
Si tratta, infatti, di un dovere informativo imposto dalla legge che rileva nella fase esecutiva del mandato.
Peraltro, fermi restando gli esposti rilievi, considerato che, con la delibera avversata, è stato riconfermato l'incarico in precedenza già conferito al non essendosi, dunque, in presenza Per_2
di una nomina ex novo, deve ritenersi che l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1129 comma 2
non sia operante allorché i dati dell'amministratore non abbiano subito, in costanza di mandato,
modifiche o aggiornamenti.
Ebbene, nel caso di specie parte attrice -a sostegno delle proprie doglianze- non ha neanche allegato tale circostanza.
Ne discende l'infondatezza di tale motivo di impugnazione.
2.6 – ha censurato la delibera adottata il 14.7.2015 anche con riferimento al punto 4 Pt_1
dell'odg, ossia nella parte in cui è stata disposta la nomina, in sostituzione del precedente rinunciatario, del tecnico direttore dei lavori straordinari ordinati dal Comune di Bari.
La delibera sarebbe, a suo dire, “nulla, annullabile o invalida” perché il condominio “non ha
costituito alcun fondo spese e non si è nemmeno riservato di costituirlo in futuro”.
10 Anche tale doglianza non coglie nel segno.
Ai sensi dell'art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tra le attribuzioni dell'assemblea dei condomini rientra anche quella di provvedere “alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni,
costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori […]”.
La disposizione testé citata, “imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale "di
importo pari all'ammontare dei lavori", ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i
pagamenti man mano dovuti, "in base a un contratto", correlati alla contabilizzazione
dell'avanzamento dei lavori, configura, pertanto, una ulteriore condizione di validità della delibera
di approvazione delle opere indicate, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di
impugnazione ex art. 1137 c.c. La norma in esame è quindi volta alla tutela dell'interesse collettivo
al corretto funzionamento della gestione condominiale, nonché dell'interesse del singolo condomino
a veder escluso il proprio rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai
morosi, secondo quanto ora dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. Una deliberazione maggioritaria
dell'assemblea non può, pertanto, avere un contenuto contrario all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.,
decidendo di soprassedere dall'allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalità di
costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell'appaltatore, in quanto
potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione
condominiale, e perciò nulla” (Cass. n. 9388/2023).
Ribaditi e condivisi in questa sede gli illustrati principi di diritto, va sottolineato che la delibera avversata, ossia quella adottata dal convenuto in seconda convocazione il 14.7.2015, non CP_1
ha in alcun modo deliberato l'esecuzione di lavori e opere di manutenzione straordinaria.
La compagine assembleare, cioè, non risulta aver adottato alcuna determinazione in tal senso con la delibera in questa sede impugnata.
L'assemblea, infatti, si è limitata a disporre la sostituzione del precedente direttore dei lavori,
che aveva rinunciato all'incarico, con altro tecnico, nominato, appunto, con la delibera in rassegna.
Null'altro è stato deciso.
11 Non ha, per converso, deliberato l'esecuzione dei lavori straordinari ordinati dal Comune di
Bari, i quali -con tutta evidenza- erano già stati disposti con altra, precedente, delibera, che non ha costituito oggetto del presente giudizio, il cui petitum è, ovviamente, circoscritto alla delibera avversata e ai vizi della stessa denunciati dall'attrice.
Conseguentemente, non si ravvisa -in proposito- alcun vizio per contrarietà con l'art. 1135,
comma 1, n. 4 cit. della delibera in questa sede impugnata.
3 – In ragione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, venendo a configurarsi una situazione di (parziale) soccombenza reciproca tra le parti, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione, nella misura del 50%, delle spese di lite.
La residua metà va posta a carico del convenuto. CP_1
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022),
facendo applicazione degli onorari minimi, in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, previsti per le cause di valore indeterminabile (da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
Per le medesime ragioni, le spese di Ctu, per come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sulla domanda proposta da disattesa ogni Parte_1
diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, annulla la delibera assembleare del 14.7.2015 in riferimento al punto 2 all'odg limitatamente ai motivi illustrati in motivazione ai capi 2.3 e 2.4;
2) rigetta nel resto la domanda attorea;
3) compensa parzialmente, nella misura del 50%, le spese di lite e pone a carico di parte convenuta la residua metà, che si liquida in complessivi € 66,22 per esborsi ed € 1.269,25,
oltre accessori di legge, per compenso professionale;
12 4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di Ctu, per come liquidate in corso di causa con decreto del 22.10.2019.
Così deciso in Bari il 4 novembre 2025
Il Giudice
GI NT
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