Trib. Ragusa, sentenza 20/02/2025, n. 281
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Sentenza 20 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice dott. Giovanni Giampiccolo del Tribunale Ordinario di Ragusa, riguarda un'opposizione a decreto ingiuntivo. L'attore ha contestato la legittimazione attiva della società opposta, sostenendo che non avesse titolo per richiedere il pagamento di un debito di € 5.282,39, derivante da due contratti di finanziamento. Le questioni giuridiche sollevate dall'opponente includevano la mancanza di prova della cessione del credito, l'errata quantificazione del debito e l'incompletezza dei contratti sottostanti.

Il Giudice ha respinto tali eccezioni, ritenendo provata la legittimazione attiva della società opposta attraverso la documentazione relativa alle cessioni dei crediti, che includeva contratti di cessione e comunicazioni al debitore. Ha affermato che la prova della cessione non richiede forme particolari e può essere dimostrata anche tramite indizi. Inoltre, ha confermato la correttezza della quantificazione del debito, ritenendo infondate le contestazioni dell'opponente. Pertanto, l'opposizione è stata rigettata e il decreto ingiuntivo confermato, con condanna alle spese legali a carico dell'opponente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ragusa, sentenza 20/02/2025, n. 281
    Giurisdizione : Trib. Ragusa
    Numero : 281
    Data del deposito : 20 febbraio 2025

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