TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 412/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 412/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliati presso lo studio dell'avv. Rosario Calabrese del Foro di Ragusa, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata in atti
OPPONENTE contro
(già , con sede legale in Venezia-Mestre, Via Controparte_1 Controparte_1
Terraglio n. 63, p.i. in persona del suo rappresentante pro tempore, e per essa quale P.IVA_1 mandataria, (già , con sede in Venezia-Mestre, via Controparte_2 CP_3
Terraglio n. 63, p.i. , elettivamente domiciliata in Verona, V.lo S. Bernardino n. 5A, P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Marco Rossi che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1552/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa il
28.10.2021/2.11.2021 (R.G. 3578/2021), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, in favore di la somma di €. 5.282,39, oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“PIACCIA ALL'ON.LE GIUDICE ADITO respinta ogni avversa istanza, replica, ed eccezione:
- accertare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società opposta in ordine al diritto di credito oggetto di opposizione, per tutti motivi sopra esposti, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, che va revocato;
pagina 1 di 4 - accertare, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto per i rapporti contrattuali sottesi al d.i. opposto, per tutto quanto sopra eccepito, con revoca dello stesso;
- in ogni caso revocare e/o annullare con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi”.
Parte opposta:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc;
Nel merito:
- Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, CP_ accertare che è creditrice nei confronti di parte opponente di € 5.282,39 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come da decreto, con condanna al pagamento.
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 1552/2021 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa il 28.10.2021/2.11.2021
(proc. n. 3578/2021 R.G.), su ricorso di per il pagamento della complessiva Controparte_1 somma di €. 5.282,39, oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di saldo debitorio complessivamente dovuto in forza di due diversi rapporti bancari intrattenuti dal debitore, e precisamente per €. 1.841,98 derivante dal finanziamento n. 10816204, stipulato il 4.04.2012, con la società finanziaria Compass S.p.a., e per €. 3.440,41 quale saldo debitorio del contratto di apertura di linea di credito revolving con carta n. 20168034777101, stipulato con Findomestic Banca S.p.a. il
28.07.2015.
L'opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepiva: 1) la carenza di legittimazione attiva di
[...]
sia con riferimento al contratto di finanziamento n. 10816204 che in merito al Controparte_1 contratto di apertura di linea di credito revolving con carta, nonché la mancata ricezione da parte del destinatario delle comunicazioni di cessione del credito del 19.11.2019 e dell'8.06.2020; 2) l'errata indicazione della somma ingiunta per il finanziamento n. 10816204 nonché l'assenza di specifiche indicazioni negli addebiti per interessi di mora;
3) la mancanza di prova dell'effettivo accredito della somma oggetto di finanziamento in favore del presunto debitore con il contratto di apertura di credito;
4) infine il contratto posto alla base della ingiunzione di pagamento risulterebbe incompleto per la mancata indicazione del numero delle rate e del piano di ammortamento. L'opponente chiedeva pertanto che venissero accertate le nullità denunziate e dichiarata la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, invocava in via preliminare la concessione della Controparte_1 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nel merito il rigetto della proposta opposizione siccome generica ed infondata, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti al pagamento delle spese del procedimento monitorio e del presente giudizio.
Alla prima udienza del 22.02.2023, ad un sommario esame della documentazione in atti, il G.I. riteneva di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. richiesti dalle parti. Successivamente il giudizio è stato rinviato all'udienza del 20.11.2024. Avendo le parti precisato le conclusioni, la causa è stata posta pagina 2 di 4 in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle note conclusive e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza della eccepita carenza di legittimazione attiva di
[...]
in quanto risulta provato che e Findomestic Banca S.p.a. hanno Controparte_1 Parte_2 ceduto alla Società opposta la titolarità dei crediti oggetto di ingiunzione, rispettivamente con i contratti di cessione del 19.11.2019 e dell'8.06.2020 prodotti nel procedimento monitorio. Parte opposta ha altresì prodotto gli estratti degli elenchi dei crediti ceduti e le comunicazioni delle cedenti indirizzate al debitore , ed anche allo stesso cessionario, con l'espressa indicazione del credito Parte_1 ceduto, del numero di riferimento del rapporto oggetto di cessione e dell'importo del credito. Risultano infine agli atti gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB di e Findomestic Banca Parte_2
S.p.a. attestanti gli importi dei crediti relativi al rapporto di finanziamento n. 10816204 (con l'indicazione del saldo scaduto al 19.11.2019) e al contratto di apertura di credito n. 20168034777101 (con l'indicazione del saldo scaduto all'8.06.2020); la materiale disponibilità, da parte di
[...]
della predetta documentazione di pertinenza delle creditrici cedenti, costituisce un Controparte_1 ulteriore elemento di valutazione a favore della prova delle cessioni.
Sul punto, valga richiamare l'ormai consolidato principio di diritto, alla cui stregua: “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22/06/2023, n. 17944, vedi anche Cass. Civ. n. 9412/2023). Posto che nel caso in esame le due cessioni dei crediti risultano già individuate dalla produzione dei contratti di cessione e degli estratti degli elenchi dei crediti;
si evidenziano altresì altri elementi indiziari, quali in primo luogo, la disponibilità della documentazione afferente al credito ceduto (trattandosi di documentazione di cui l'opposta non avrebbe potuto avere la disponibilità se non quale effettiva cessionaria del credito) e la dichiarazione della cedente di avvenuta cessione del credito al soggetto poi dichiaratosi cessionario
[cfr. ordinanza Cass. Civ. n. 10200/2021, alla cui stregua “la dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass. SS. UU.
4.5.2017 n. 10790)”].
Ed ancora, in tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare «a persona di famiglia», secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula tra l'altro il requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la «persona di famiglia» consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (cfr. Cass. Civ. n. 5729/2012). La Suprema Corte ha inoltre confermato anche recentemente che ai fini della comunicazione della cessione: fermo l'onere di “dare la prova del negozio di cessione”, è sufficiente al riguardo qualunque “comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio)”, quand'anche proveniente dal cessionario, che risulti “idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass. Civ. n. 12734/2021). Ciò posto nel caso in esame le cessioni dei crediti risultano comunicate al debitore con le comunicazioni del cessionario prodotte in atti o comunque, successivamente, con la notifica del D.I. avvenuta in data 16.12.2021; a nulla rileva, pertanto, il disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla attestazione di consegna della raccomandata del 3.08.2020.
In merito alle contestazioni di parte opponente sulla quantificazione del saldo debitorio pagina 3 di 4 complessivamente dovuto in forza del contratto di finanziamento n. 10816204, stipulato con Compass S.p.a. il 4.04.2012, si evidenzia che il pagamento relativo al bollettino postale pagato dall'opponente in data 1.08.2014 (doc. 7 allegato all'atto di citazione) risulta regolarmente contabilizzato nell'estratto conto della creditrice. Inoltre, l'addebito di interessi di mora e di spese risulta contrattualmente pattuito all'art. 3 del contratto di finanziamento e le contestazioni sollevate sul punto dall'opponente risultano generiche e comunque non provate (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001). Per quanto riguarda invece il contratto di apertura di linea di credito revolving con carta n. 20168034777101 stipulato con Findomestic Banca S.p.a. il 28.07.2015, questo ne contiene al suo interno disciplina e condizioni;
dal relativo estratto conto allegato è possibile, tra l'altro, verificare i prelievi effettuati dal debitore per il tramite del circuito.
Per tutto quanto argomentato ed esposto, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 412/2022: rigetta l'opposizione proposta dall'attore avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1552/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 28.10.2021/2.11.2021 (proc. n. 3578/2021 R.G.), che dichiara esecutivo;
condanna l'opponente a pagare a e per Parte_1 Controparte_1 essa a le spese di lite, che liquida nell'importo di €. 2.000,00 Controparte_2 complessivi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario.
Ragusa, 20/02/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 412/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliati presso lo studio dell'avv. Rosario Calabrese del Foro di Ragusa, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata in atti
OPPONENTE contro
(già , con sede legale in Venezia-Mestre, Via Controparte_1 Controparte_1
Terraglio n. 63, p.i. in persona del suo rappresentante pro tempore, e per essa quale P.IVA_1 mandataria, (già , con sede in Venezia-Mestre, via Controparte_2 CP_3
Terraglio n. 63, p.i. , elettivamente domiciliata in Verona, V.lo S. Bernardino n. 5A, P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Marco Rossi che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1552/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa il
28.10.2021/2.11.2021 (R.G. 3578/2021), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, in favore di la somma di €. 5.282,39, oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“PIACCIA ALL'ON.LE GIUDICE ADITO respinta ogni avversa istanza, replica, ed eccezione:
- accertare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società opposta in ordine al diritto di credito oggetto di opposizione, per tutti motivi sopra esposti, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, che va revocato;
pagina 1 di 4 - accertare, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto per i rapporti contrattuali sottesi al d.i. opposto, per tutto quanto sopra eccepito, con revoca dello stesso;
- in ogni caso revocare e/o annullare con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi”.
Parte opposta:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc;
Nel merito:
- Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, CP_ accertare che è creditrice nei confronti di parte opponente di € 5.282,39 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come da decreto, con condanna al pagamento.
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 1552/2021 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa il 28.10.2021/2.11.2021
(proc. n. 3578/2021 R.G.), su ricorso di per il pagamento della complessiva Controparte_1 somma di €. 5.282,39, oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di saldo debitorio complessivamente dovuto in forza di due diversi rapporti bancari intrattenuti dal debitore, e precisamente per €. 1.841,98 derivante dal finanziamento n. 10816204, stipulato il 4.04.2012, con la società finanziaria Compass S.p.a., e per €. 3.440,41 quale saldo debitorio del contratto di apertura di linea di credito revolving con carta n. 20168034777101, stipulato con Findomestic Banca S.p.a. il
28.07.2015.
L'opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepiva: 1) la carenza di legittimazione attiva di
[...]
sia con riferimento al contratto di finanziamento n. 10816204 che in merito al Controparte_1 contratto di apertura di linea di credito revolving con carta, nonché la mancata ricezione da parte del destinatario delle comunicazioni di cessione del credito del 19.11.2019 e dell'8.06.2020; 2) l'errata indicazione della somma ingiunta per il finanziamento n. 10816204 nonché l'assenza di specifiche indicazioni negli addebiti per interessi di mora;
3) la mancanza di prova dell'effettivo accredito della somma oggetto di finanziamento in favore del presunto debitore con il contratto di apertura di credito;
4) infine il contratto posto alla base della ingiunzione di pagamento risulterebbe incompleto per la mancata indicazione del numero delle rate e del piano di ammortamento. L'opponente chiedeva pertanto che venissero accertate le nullità denunziate e dichiarata la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, invocava in via preliminare la concessione della Controparte_1 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nel merito il rigetto della proposta opposizione siccome generica ed infondata, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti al pagamento delle spese del procedimento monitorio e del presente giudizio.
Alla prima udienza del 22.02.2023, ad un sommario esame della documentazione in atti, il G.I. riteneva di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. richiesti dalle parti. Successivamente il giudizio è stato rinviato all'udienza del 20.11.2024. Avendo le parti precisato le conclusioni, la causa è stata posta pagina 2 di 4 in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle note conclusive e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza della eccepita carenza di legittimazione attiva di
[...]
in quanto risulta provato che e Findomestic Banca S.p.a. hanno Controparte_1 Parte_2 ceduto alla Società opposta la titolarità dei crediti oggetto di ingiunzione, rispettivamente con i contratti di cessione del 19.11.2019 e dell'8.06.2020 prodotti nel procedimento monitorio. Parte opposta ha altresì prodotto gli estratti degli elenchi dei crediti ceduti e le comunicazioni delle cedenti indirizzate al debitore , ed anche allo stesso cessionario, con l'espressa indicazione del credito Parte_1 ceduto, del numero di riferimento del rapporto oggetto di cessione e dell'importo del credito. Risultano infine agli atti gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB di e Findomestic Banca Parte_2
S.p.a. attestanti gli importi dei crediti relativi al rapporto di finanziamento n. 10816204 (con l'indicazione del saldo scaduto al 19.11.2019) e al contratto di apertura di credito n. 20168034777101 (con l'indicazione del saldo scaduto all'8.06.2020); la materiale disponibilità, da parte di
[...]
della predetta documentazione di pertinenza delle creditrici cedenti, costituisce un Controparte_1 ulteriore elemento di valutazione a favore della prova delle cessioni.
Sul punto, valga richiamare l'ormai consolidato principio di diritto, alla cui stregua: “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22/06/2023, n. 17944, vedi anche Cass. Civ. n. 9412/2023). Posto che nel caso in esame le due cessioni dei crediti risultano già individuate dalla produzione dei contratti di cessione e degli estratti degli elenchi dei crediti;
si evidenziano altresì altri elementi indiziari, quali in primo luogo, la disponibilità della documentazione afferente al credito ceduto (trattandosi di documentazione di cui l'opposta non avrebbe potuto avere la disponibilità se non quale effettiva cessionaria del credito) e la dichiarazione della cedente di avvenuta cessione del credito al soggetto poi dichiaratosi cessionario
[cfr. ordinanza Cass. Civ. n. 10200/2021, alla cui stregua “la dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass. SS. UU.
4.5.2017 n. 10790)”].
Ed ancora, in tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare «a persona di famiglia», secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula tra l'altro il requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la «persona di famiglia» consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (cfr. Cass. Civ. n. 5729/2012). La Suprema Corte ha inoltre confermato anche recentemente che ai fini della comunicazione della cessione: fermo l'onere di “dare la prova del negozio di cessione”, è sufficiente al riguardo qualunque “comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio)”, quand'anche proveniente dal cessionario, che risulti “idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass. Civ. n. 12734/2021). Ciò posto nel caso in esame le cessioni dei crediti risultano comunicate al debitore con le comunicazioni del cessionario prodotte in atti o comunque, successivamente, con la notifica del D.I. avvenuta in data 16.12.2021; a nulla rileva, pertanto, il disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla attestazione di consegna della raccomandata del 3.08.2020.
In merito alle contestazioni di parte opponente sulla quantificazione del saldo debitorio pagina 3 di 4 complessivamente dovuto in forza del contratto di finanziamento n. 10816204, stipulato con Compass S.p.a. il 4.04.2012, si evidenzia che il pagamento relativo al bollettino postale pagato dall'opponente in data 1.08.2014 (doc. 7 allegato all'atto di citazione) risulta regolarmente contabilizzato nell'estratto conto della creditrice. Inoltre, l'addebito di interessi di mora e di spese risulta contrattualmente pattuito all'art. 3 del contratto di finanziamento e le contestazioni sollevate sul punto dall'opponente risultano generiche e comunque non provate (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001). Per quanto riguarda invece il contratto di apertura di linea di credito revolving con carta n. 20168034777101 stipulato con Findomestic Banca S.p.a. il 28.07.2015, questo ne contiene al suo interno disciplina e condizioni;
dal relativo estratto conto allegato è possibile, tra l'altro, verificare i prelievi effettuati dal debitore per il tramite del circuito.
Per tutto quanto argomentato ed esposto, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 412/2022: rigetta l'opposizione proposta dall'attore avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1552/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 28.10.2021/2.11.2021 (proc. n. 3578/2021 R.G.), che dichiara esecutivo;
condanna l'opponente a pagare a e per Parte_1 Controparte_1 essa a le spese di lite, che liquida nell'importo di €. 2.000,00 Controparte_2 complessivi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario.
Ragusa, 20/02/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4