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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/11/2024, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
1730 /2023 R.G.A.C.C.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1730 /2023 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASTROCARO TERME E TERRA DEL
SOLE in data 01/09/2001 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. GUSELLA ELISABETTA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 20/06/2023, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione, omologata con decreto/sentenza depositata il 26/11/2023;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASTROCARO
TERME E TERRA DEL SOLE in data 01/09/2001 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CASTROCARO
TERME E TERRA DEL SOLE al N. 13 P. 2 S. A anno 2001; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
20/06/2023 come sopra confermate, che integralmente si riportano:
1. La signora continuerà ad abitare insieme ai figli e presso Pt_1 Per_1 Per_2
l'abitazione coniugale sita in Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), via A.
Gramsci n. 28. Il signor a già trasferito la propria residenza altrove. CP_1
2. Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_2
come per Legge, e sarà collocato presso la madre rimanendo, quindi, presso l'abitazione coniugale. In considerazione dell'età del figlio il padre potrà Per_2
accordarsi direttamente con lui per il diritto di visita, che dovrà essere esercitato
2 sempre compatibilmente agli impegni scolastici e ludico-ricreativi del minore.
Entrambi i genitori provvederanno ad informarsi reciprocamente di ogni spostamento in altra località rispetto a quella di residenza, effettuato in compagnia del figlio minore.
3. Il signor corrisponderà alla signora l'importo mensile di €. 700,00, CP_1 Pt_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, entrambi ancora non economicamente autosufficienti, stabilendo sin d'ora la previsione dell'importo di €. 400,00 per il mantenimento di e di €. 300,00 per il mantenimento di , fino al raggiungimento della Per_2 Per_1
loro indipendenza economica;
l'importo complessivo suddetto dovrà essere versato mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato dalla signora Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese. Ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, ricreative e scolastiche, purché opportunamente concordate e documentate, sostenute per le necessità dei figli, fino a quando questi non saranno economicamente autosufficienti;
all'uopo si rimanda al Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale in ordine alla disciplina delle spese ordinarie e straordinarie. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla signora Pt_1
4. Le parti dichiarano di avere concordemente risolto ogni altro rapporto di natura patrimoniale tra loro esistente.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CASTROCARO TERME
E TERRA DEL SOLE per quanto di competenza.
Forlì, 05/11/2024 Il Presidente
Massimo Di Patria
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Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1730 /2023 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASTROCARO TERME E TERRA DEL
SOLE in data 01/09/2001 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. GUSELLA ELISABETTA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 20/06/2023, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione, omologata con decreto/sentenza depositata il 26/11/2023;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASTROCARO
TERME E TERRA DEL SOLE in data 01/09/2001 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CASTROCARO
TERME E TERRA DEL SOLE al N. 13 P. 2 S. A anno 2001; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
20/06/2023 come sopra confermate, che integralmente si riportano:
1. La signora continuerà ad abitare insieme ai figli e presso Pt_1 Per_1 Per_2
l'abitazione coniugale sita in Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), via A.
Gramsci n. 28. Il signor a già trasferito la propria residenza altrove. CP_1
2. Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_2
come per Legge, e sarà collocato presso la madre rimanendo, quindi, presso l'abitazione coniugale. In considerazione dell'età del figlio il padre potrà Per_2
accordarsi direttamente con lui per il diritto di visita, che dovrà essere esercitato
2 sempre compatibilmente agli impegni scolastici e ludico-ricreativi del minore.
Entrambi i genitori provvederanno ad informarsi reciprocamente di ogni spostamento in altra località rispetto a quella di residenza, effettuato in compagnia del figlio minore.
3. Il signor corrisponderà alla signora l'importo mensile di €. 700,00, CP_1 Pt_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, entrambi ancora non economicamente autosufficienti, stabilendo sin d'ora la previsione dell'importo di €. 400,00 per il mantenimento di e di €. 300,00 per il mantenimento di , fino al raggiungimento della Per_2 Per_1
loro indipendenza economica;
l'importo complessivo suddetto dovrà essere versato mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato dalla signora Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese. Ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, ricreative e scolastiche, purché opportunamente concordate e documentate, sostenute per le necessità dei figli, fino a quando questi non saranno economicamente autosufficienti;
all'uopo si rimanda al Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale in ordine alla disciplina delle spese ordinarie e straordinarie. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla signora Pt_1
4. Le parti dichiarano di avere concordemente risolto ogni altro rapporto di natura patrimoniale tra loro esistente.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CASTROCARO TERME
E TERRA DEL SOLE per quanto di competenza.
Forlì, 05/11/2024 Il Presidente
Massimo Di Patria
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