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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 250/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
REALE ANDREA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1371/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Vittoria - Via Bixio 34 97019 Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29780202500006069000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29780202500006069000 TARSU/TIA 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29780202500006069000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 23.5.2025, depositato il 19.6.2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (sul veicolo Suzuki, targato Targa_1) n. 29780202500006069000/fascicolo n. 2024/000020982, recapitata il 28.3.2025 ed emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Ragusa, avente ad oggetto il recupero delle somme portate, tra le altre, da tre cartelle di pagamento che si riferivano a tassa smaltimento rifiuti, anni 2010 e 2012, nonché a tassa auto anno 2018.
Le cartelle in questione erano state emesse per il recupero coattivo rispettivamente di € 310,60, € 348,76,
e di € 181,40, compresi oneri di riscossione e spese di notifica.
Parte ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per inesistenza del titolo per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte relative alla tassa comunale, nonché l'avvenuto pagamnto della tassa auto 2018, infine la prescrizione dei tributi locali per decorso di oltre cinque anni.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, che, previa sospensione dell'atto, venisse dichiarata la nullità, l'illegittimità
e l'infondatezza del provvedimento impugnato, con condanna alle spese, da liquidare in favore del difensore antistatario.
Il Comune di Vittoria si costituiva, deducendo il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza.
Il 6.11.2025 il giudice monocratico accoglieva l'istanza di sospensione.
In data 15.1.2026 la controversia veniva discussa in camera di consiglio e, quindi, posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come provato da parte ricorrente, nella contumacia dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione, la tassa auto del 2018 risulta pagata dal ricorrente in data 17.4.2025, con versamento tardivo, in virtù di provvedimento di “sanatoria” (c. d. straccia bolli), tale da determinare la caducazione della suddetta pretesa tributaria.
Con riferimento alla tassa comunale sullo smaltimento dei rifiuti, anni 2010 e 2012, né l'ente impositore né la società concessionaria hanno dato prova della regolare notifica delle cartelle presupposte e/o di successivi atti interruttivi.
Dal 27.5.2011 (data della presunta notifica della cartella di pagamento n. 29720110004246371000) e dal
19.3.2015 (data della presunta notifica della cartella esattoriale n. 29720140012584776000) sino al
24.10.2024 (data di notifica dell'intimazione di pagamento) sono trascorsi abbondantemente i termini previsti dalla legge.
Da quanto sopra esposto, consegue che il Concessionario, per conto dell'Ente impositore, avrebbe dovuto notificare l'intimazione di pagamento opposta, successiva alla presunta notifica delle sottese cartelle di pagamento, relative a tributi locali, entro e non oltre il termine di prescrizione quinquennale e non invece a distanza di quasi un decennio dalla presunta notifica delle stesse cartelle.
Ne consegue la dichiarazione di illegittimità dell'atto impugnato nella parte relativa alle pretese tributarie. Ciò determina la caducazione del presupposto di emissione del provvedimento di fermo amministrativo.
Ne discende la dichiarazione di nullità parziale della comunicazione oggi impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei minimi edittali previsti dalle tabelle ed esclusa la fase istruttoria, valutate anche quelle della fase cautelare (per la quale va condannata parte resistente al pagamento della somma di € 100,00).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Annulla il preavviso di fermo impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione di Ragusa al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario di parte ricorrente, che si liquidano in € 333,00, oltre rimborso spese forfettarie IVA e CPA come per legge, di cui € 100,00 a titolo di spese per la fase cautelare, nonchè al rimborso del contributo unificato.
Ragusa , 15.1.2026.
Il giudice monocratico
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
REALE ANDREA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1371/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Vittoria - Via Bixio 34 97019 Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29780202500006069000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29780202500006069000 TARSU/TIA 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29780202500006069000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 23.5.2025, depositato il 19.6.2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (sul veicolo Suzuki, targato Targa_1) n. 29780202500006069000/fascicolo n. 2024/000020982, recapitata il 28.3.2025 ed emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Ragusa, avente ad oggetto il recupero delle somme portate, tra le altre, da tre cartelle di pagamento che si riferivano a tassa smaltimento rifiuti, anni 2010 e 2012, nonché a tassa auto anno 2018.
Le cartelle in questione erano state emesse per il recupero coattivo rispettivamente di € 310,60, € 348,76,
e di € 181,40, compresi oneri di riscossione e spese di notifica.
Parte ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per inesistenza del titolo per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte relative alla tassa comunale, nonché l'avvenuto pagamnto della tassa auto 2018, infine la prescrizione dei tributi locali per decorso di oltre cinque anni.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, che, previa sospensione dell'atto, venisse dichiarata la nullità, l'illegittimità
e l'infondatezza del provvedimento impugnato, con condanna alle spese, da liquidare in favore del difensore antistatario.
Il Comune di Vittoria si costituiva, deducendo il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza.
Il 6.11.2025 il giudice monocratico accoglieva l'istanza di sospensione.
In data 15.1.2026 la controversia veniva discussa in camera di consiglio e, quindi, posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come provato da parte ricorrente, nella contumacia dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione, la tassa auto del 2018 risulta pagata dal ricorrente in data 17.4.2025, con versamento tardivo, in virtù di provvedimento di “sanatoria” (c. d. straccia bolli), tale da determinare la caducazione della suddetta pretesa tributaria.
Con riferimento alla tassa comunale sullo smaltimento dei rifiuti, anni 2010 e 2012, né l'ente impositore né la società concessionaria hanno dato prova della regolare notifica delle cartelle presupposte e/o di successivi atti interruttivi.
Dal 27.5.2011 (data della presunta notifica della cartella di pagamento n. 29720110004246371000) e dal
19.3.2015 (data della presunta notifica della cartella esattoriale n. 29720140012584776000) sino al
24.10.2024 (data di notifica dell'intimazione di pagamento) sono trascorsi abbondantemente i termini previsti dalla legge.
Da quanto sopra esposto, consegue che il Concessionario, per conto dell'Ente impositore, avrebbe dovuto notificare l'intimazione di pagamento opposta, successiva alla presunta notifica delle sottese cartelle di pagamento, relative a tributi locali, entro e non oltre il termine di prescrizione quinquennale e non invece a distanza di quasi un decennio dalla presunta notifica delle stesse cartelle.
Ne consegue la dichiarazione di illegittimità dell'atto impugnato nella parte relativa alle pretese tributarie. Ciò determina la caducazione del presupposto di emissione del provvedimento di fermo amministrativo.
Ne discende la dichiarazione di nullità parziale della comunicazione oggi impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei minimi edittali previsti dalle tabelle ed esclusa la fase istruttoria, valutate anche quelle della fase cautelare (per la quale va condannata parte resistente al pagamento della somma di € 100,00).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Annulla il preavviso di fermo impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione di Ragusa al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario di parte ricorrente, che si liquidano in € 333,00, oltre rimborso spese forfettarie IVA e CPA come per legge, di cui € 100,00 a titolo di spese per la fase cautelare, nonchè al rimborso del contributo unificato.
Ragusa , 15.1.2026.
Il giudice monocratico