Art. 20. (Superstiti)
Hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilita' ai sensi degli articoli 18 e 19:
a) il coniuge superstite purche' non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso. Quando il superstite sia il marito, il suo diritto a pensione e' subordinato altresi' alle condizioni che egli sia stato convivente a carico della moglie e che, alla data della morte di quest'ultima, egli risulti inabile al lavoro; (3)
b) i figli di eta' inferiore ai 18 anni ed i figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro ed a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al momento del decesso di questo. Per i figli superstiti che risultino a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di eta' e' elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino l'universita'.
Si intendono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;
c) i genitori di eta' superiore ai 65 anni, che non siano titolari di pensione e che alla data della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino a suo carico, qualora alla data medesima non vi siano ne' coniuge, ne' figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione. Si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali l'agente o il rappresentante di commercio fu affidato;
d) i fratelli celibi e le sorelle nubili, qualora non vi siano genitori superstiti, sempreche' gli interessati non siano titolari di pensione e al momento della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino permanentemente inabili al lavoro ed a loro carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'agente o del rappresentante di commercio se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in modo continuativo. ((5)) Per l'accertamento dell'inabilita' dei superstiti si applicano le norme di cui all'art. 16.
Non ha diritto a pensione il coniuge quando, dopo la decorrenza della pensione, l'agente o il rappresentante di commercio abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni e il matrimonio sia durato meno di due anni.
Si prescinde dal requisito di eta' del pensionato e dalla durata del matrimonio quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio.
Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento:
1) il coniuge che passi a nuove nozze;
2) il vedovo quando cessi lo stato di inabilita';
3) i figli e le figlie al compimento del 18° anno di eta', ovvero al compimento del 21° anno di eta', qualora frequentino una scuola media o professionale, ovvero al compimento del 26° anno di eta' qualora siano regolarmente iscritti a corsi universitari; i medesimi, se maggiorenni, quando cessi lo stato di inabilita' o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;
4) le figlie, quando contraggono matrimonio, prima del 18° anno di eta'. (2) (4) ((5))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 23 aprile 1987, n. 145 (in G.U. 1a s.s. 29/4/1987, n. 18) ha dichirato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 , in quanto nega il diritto alla pensione di reversibilita' ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorche' a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio".
Con la stessa sentenza ha inoltre dichiarato ", in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 , in quanto nega il diritto alla pensione indiretta ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorche' a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio".
Con la stessa sentenza ha infine dichiarato ", in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell' art. 20, settimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 , nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione indiretta o di reversibilita' ai figli maggiorenni inabili al lavoro "o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio".
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza del 26 ottobre-3 novembre 1988, n. 1009 (in G.U. 1a s.s. 9/11/1988, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, lettera a) del presente articolo, "nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilita' il coniuge superstite quando "sia stata pronunciata
sentenza di separazione legale per colpa dello stesso"."
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza del 20 - 22 gennaio 1992, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 29/1/1992, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del quinto comma del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza del 28 maggio-10 giugno 1993, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 16/6/1993, n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dei commi 3 e 7, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 , nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione di reversibilita' per i figli maggiorenni infraventiseienni che frequentino scuole o universita', quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, anziche' prevedere che dalla pensione di reversibilita' sia decurtata
la misura di tale reddito proprio."
Hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilita' ai sensi degli articoli 18 e 19:
a) il coniuge superstite purche' non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso. Quando il superstite sia il marito, il suo diritto a pensione e' subordinato altresi' alle condizioni che egli sia stato convivente a carico della moglie e che, alla data della morte di quest'ultima, egli risulti inabile al lavoro; (3)
b) i figli di eta' inferiore ai 18 anni ed i figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro ed a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al momento del decesso di questo. Per i figli superstiti che risultino a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di eta' e' elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino l'universita'.
Si intendono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;
c) i genitori di eta' superiore ai 65 anni, che non siano titolari di pensione e che alla data della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino a suo carico, qualora alla data medesima non vi siano ne' coniuge, ne' figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione. Si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali l'agente o il rappresentante di commercio fu affidato;
d) i fratelli celibi e le sorelle nubili, qualora non vi siano genitori superstiti, sempreche' gli interessati non siano titolari di pensione e al momento della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino permanentemente inabili al lavoro ed a loro carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'agente o del rappresentante di commercio se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in modo continuativo. ((5)) Per l'accertamento dell'inabilita' dei superstiti si applicano le norme di cui all'art. 16.
Non ha diritto a pensione il coniuge quando, dopo la decorrenza della pensione, l'agente o il rappresentante di commercio abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni e il matrimonio sia durato meno di due anni.
Si prescinde dal requisito di eta' del pensionato e dalla durata del matrimonio quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio.
Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento:
1) il coniuge che passi a nuove nozze;
2) il vedovo quando cessi lo stato di inabilita';
3) i figli e le figlie al compimento del 18° anno di eta', ovvero al compimento del 21° anno di eta', qualora frequentino una scuola media o professionale, ovvero al compimento del 26° anno di eta' qualora siano regolarmente iscritti a corsi universitari; i medesimi, se maggiorenni, quando cessi lo stato di inabilita' o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;
4) le figlie, quando contraggono matrimonio, prima del 18° anno di eta'. (2) (4) ((5))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 23 aprile 1987, n. 145 (in G.U. 1a s.s. 29/4/1987, n. 18) ha dichirato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 , in quanto nega il diritto alla pensione di reversibilita' ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorche' a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio".
Con la stessa sentenza ha inoltre dichiarato ", in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 , in quanto nega il diritto alla pensione indiretta ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorche' a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio".
Con la stessa sentenza ha infine dichiarato ", in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell' art. 20, settimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 , nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione indiretta o di reversibilita' ai figli maggiorenni inabili al lavoro "o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio".
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza del 26 ottobre-3 novembre 1988, n. 1009 (in G.U. 1a s.s. 9/11/1988, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, lettera a) del presente articolo, "nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilita' il coniuge superstite quando "sia stata pronunciata
sentenza di separazione legale per colpa dello stesso"."
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza del 20 - 22 gennaio 1992, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 29/1/1992, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del quinto comma del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza del 28 maggio-10 giugno 1993, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 16/6/1993, n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dei commi 3 e 7, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 , nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione di reversibilita' per i figli maggiorenni infraventiseienni che frequentino scuole o universita', quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, anziche' prevedere che dalla pensione di reversibilita' sia decurtata
la misura di tale reddito proprio."