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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 30/06/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 26/2021 R.G.
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Gianfranco Placentino Presidente relatore dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere dr. Antonio Aprea Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritto al n. 26/21RG, al quale è riunito il procedimento n. 35/21 RG., in sede di rinvio dalla Cassazione, giusta ordinanza n. 24455/20, con cui veniva cassata la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 2/2018 depositata l'11/1/2018, resa nel procedimento n. 339/2011 R.G. di appello avverso la sentenza n. 192/2011 depositata il 28/5/2011 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica (proc. n. 142/1997 R.G.), avente ad oggetto: accertamento di credito ed opposizione all'esecuzione.
TRA
(c.f. ), in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Ruta (c.f. , PEC come da registri di giustizia;
C.F._1
- APPELLANTE – attore in riassunzione –
CONTRO
(c.f. Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Testa PEC come da registri di giustizia;
P.IVA_2
APPELLATA – convenuto in riassunzione –
E
(P.IVA ), già (p.i. Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
, in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_4
APPELLATA - convenuta in riassunzione contumace –
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/6/2024: il si è riportato alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta Parte_1 del 27/05/2021 (afferente al procedimento R.G. 35/2021, riunito al presente giudizio) insistendo per l'accoglimento di tutte le conclusioni, anche istruttorie, ivi rassegnate, alle successive note, memorie e verbali di udienza nonché al contenuto dell'atto di appello con cui è stato introdotto il procedimento R.G. n. 26/2021 ad alle conclusioni tutte ivi rassegnate, alle successive note, memorie e verbali di udienza come in atti;
l' (di seguito ) si è riportata alle Controparte_1 CP_1 deduzioni, eccezioni e domande, anche istruttorie, svolte con la comparsa di costituzione e risposta in riassunzione depositata nella presente causa n. 26/2021, con l'Atto di citazione in
Pag. 1 a 8 riassunzione proposto nella causa riunita n. 35/2021 e con gli scritti difensivi successivi, nelle quali tutte insiste, nonché alla documentazione prodotta nei diversi gradi di giudizio come in atti.
FATTI DI CAUSA CP_ 1. Con atto di citazione del 27/2/1997, il conveniva in giudizio l' (oggi Parte_1
) innanzi al Tribunale di Campobasso (R.G. n. 142/1997) chiedendo in via principale CP_1 l'accertamento della non debenza dell'importo di L. 1.281.912.232 (pari a € 662.052,42), di cui alla fattura n. 841 del 23/12/1996, relativo a un consumo idrico di mc 3.083.002 e sostenendo che il consumo effettivo dovesse ritenersi pari a mc 1.300.000; contestava altresì il debito di L. 45.000.000 (pari a € 23.230,26) per la fornitura effettuata nella zona di Castellone disconoscendo la titolarità della condotta idrica;
chiedeva, infine, l'accertamento dell'obbligo in capo all'ente convenuto di provvedere al rifacimento della rete idrica in cemento-amianto.
Nelle more del giudizio, la società avviava una procedura esecutiva presso terzi per Pt_2 il recupero di parte dell'importo recato dalla medesima fattura. Il Comune proponeva opposizione all'esecuzione con atto del 20/1/1998, poi riassunto e iscritto al n. 11/1999 del ruolo generale del Tribunale di Campobasso. Le due cause venivano riunite per connessione.
Con sentenza n. 192/2011, depositata il 28/3/2011, il Tribunale di Campobasso accertava che il credito vantato da per la fornitura idrica dell'anno 1996 era pari a L. 1.281.912.232 CP_1 relativo a un consumo idrico di mc 3.083.002 (pari a € 662.052,42). Il giudice di prime cure, richiamando la Convenzione stipulata il 30/10/1961 tra il e la , Pt_1 Parte_3 riteneva che, in forza degli artt. 1 e 2 di tale atto, il fosse tenuto alla gestione e Pt_1 manutenzione delle opere poste a valle dei serbatoi, comprese le condotte di avvicinamento e distribuzione. Secondo il Tribunale, le perdite idriche e le eventuali dispersioni dovute alla fatiscenza della rete ricadevano nella sfera di responsabilità dell'ente comunale;
il giudice di prime cure respingeva inoltre l'opposizione all'esecuzione promossa contro ritenendo legittima Pt_2 la cartella esattoriale emessa sul credito contestato;
il veniva infine condannato alla Pt_1 rifusione delle spese di lite in favore sia di che della società , nonché alla CP_1 Pt_2 refusione delle spese di consulenza tecnica.
2. Con atto di appello del 16/11/2011, il impugnava la sentenza n. 192/2011 Parte_1 del Tribunale di Campobasso lamentandone l'erroneità in ordine sia all'accertamento della debenza della somma di L. 1.281.912.232 (pari a € 662.052,42), sia al rigetto dell'opposizione all'esecuzione promossa dalla . In via preliminare, ai sensi dell'art. 37 c.p.c., deduceva il Pt_2 difetto di giurisdizione del giudice ordinario sostenendo che la controversia doveva rientrare nella competenza del Tribunale Regionale Superiore delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Nel merito, lamentava il mancato recepimento delle risultanze della consulenza tecnica CP_ d'ufficio in cui si evidenziava l'inattendibilità dei dati di consumo idrico comunicati da , oggi
. Si costituiva in giudizio l'appellata , la quale, con comparsa di CP_1 CP_1 costituzione e risposta, instava per il rigetto del gravame rilevando l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata.
Nel medesimo giudizio, con atto depositato il 10/3/2015, il si costituiva a Parte_1 mezzo degli avv.ti Di Giandomenico ed Izzi, in sostituzione dell'avv. Enrico Gentile. I nuovi difensori, oltre a richiamarsi alle difese già svolte, introducevano nuove allegazioni (con relativa documentazione) a supporto delle proprie ragioni. In particolare, chiedevano al collegio di tener conto della sentenza n. 8/1997 del Tribunale delle Acque di Napoli e della decisione della Corte di Cassazione n. 27457/2016, le quali avevano accertato la nullità della Convenzione stipulata il 30/10/1961, titolo giuridico posto a fondamento della pretesa creditoria.
Con sentenza n. 2/2018, pubblicata in data 11/1/2018, la Corte d'Appello di Campobasso rigettava l'impugnazione proposta dal e confermava integralmente la decisione Parte_1 assunta in primo grado. In particolare, alla infondatezza della questione di giurisdizione è seguito il rigetto delle ulteriori censure di merito, in quanto la Corte ha ritenuto che la pretesa creditoria di fosse fondata su consumi correttamente rilevati e non contestati e che la gestione CP_1
e manutenzione della rete idrica, a valle dei serbatoi, spettasse al ai sensi della Pt_1
Convenzione del 1961. La documentazione prodotta in appello, inclusa quella relativa alla dedotta
Pag. 2 a 8 nullità della Convenzione, è stata ritenuta inammissibile in quanto tardiva e non valorizzata in primo grado.
3. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 2/2018, il Parte_1 proponeva ricorso per Cassazione deducendo otto motivi di impugnazione. Resisteva con controricorso la società , chiedendo il rigetto del ricorso principale. Le altre parti CP_1 intimate non svolgevano attività difensiva.
Con ordinanza n. 24455/2020, la Corte di Cassazione accoglieva il secondo, il terzo e il sesto motivo di ricorso, dichiarava inammissibile il primo e assorbiva il quarto e il quinto.
In conseguenza dell'accoglimento dei motivi suddetti, la Corte cassava la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione, per nuovo esame.
Nello specifico, la Suprema Corte rilevava che il giudicato esterno, al pari di quello interno, rispondeva a finalità di interesse pubblico di rendere stabili le decisioni e non era subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 cpc per le nuove prove in appello;
riteneva fondate le censure sollevate dal e accoglieva i motivi attinenti al mancato riconoscimento dell'efficacia preclusiva del Pt_1 giudicato esterno. In particolare, la Corte osservava che la sentenza n. 8/1997 del Tribunale delle Acque di Napoli e la successiva decisione della Cassazione n. 27457/2016 — entrambe aventi ad oggetto l'accertamento della nullità della Convenzione stipulata il 30/10/1961 tra la Parte_3
e il — integravano un giudicato idoneo a precludere ogni ulteriore
[...] Parte_1 accertamento sulla validità di tale titolo negoziale. Di conseguenza, dichiarava la nullità della predetta Convenzione e, per l'effetto, escludeva che la stessa potesse costituire valido titolo giustificativo della pretesa creditoria avanzata nei confronti del . Tuttavia, Parte_1 precisava che detta nullità non incide sull'obbligo di pagamento relativo alla quota di fornitura idrica pari a mc 1.300.000, riconosciuta dallo stesso ente sin dall'atto introduttivo del giudizio;
la causa era rimessa alla Corte di Appello di Campobasso affinchè, tenuto conto dell'accertamento con efficacia di giudicato della nullità della convenzione del 1961, determinasse la somma dovuta dal per il consumo di acqua dell'anno 1996 pari a mc 1.300.000 di acqua e per Parte_1 le implicazioni relative all'efficacia del titolo esecutivo fatto valere dalla società per Parte_4 la somma eccedente il consumo di mc 1.300.000.
4. Con atto di citazione notificato in data 2/2/2021, ed iscritto a ruolo il 3/2/21 al n. 26/21 RG. il riassumeva il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Campobasso, in sede di Parte_1 rinvio, formulando le seguenti conclusioni:
“accogliere il presente atto di riassunzione e, per l'effetto, previo accoglimento della istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata sussistendone i presupposti di legge:
1. dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e/o competenza, essendo competente a decidere il Tribunale Regionale Superiore delle Acque pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli;
2. nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 192/2011, accogliendo le deduzioni, eccezioni e richieste formulate dal , rigettare tutte le averse richieste, eccezioni Parte_1
e deduzioni ovvero: CP_
- accertare e dichiarare come non dovuta dal , all' e quindi a Parte_1 CP_1 ed alla , la somma di cui alla fattura n.841 del 23.12.1996 di complessive L.
[...] CP_5
1.281.322,2, pari a mc 3.083.002 di acqua potabile, stante la nullità della convenzione - stipulata in data 30.10.1961 tra il e la – unitamente alla delibera di G.M. del Parte_1 CP_6
21.1.1961 ed a quella di Consiglio del 23.5.1961 – già accertata e dichiarata dalla Corte di Cassazione con sentenza n.27457/16 e stante la rilevabilità di tale eccezione in ogni stato e grado del giudizio;
CP_
- dichiarare non dovuta dal all' la somma di L.45.000.000,00 per la Parte_1 fornitura di acqua alla borgata Castellane di Bojano perché la condotta idrica venne disconosciuta dal Pt_1
- dichiarare cessata la materia del contendere per quanto riguarda il rifacimento della rete idrica in cement amianto di Castellane di Bojano avendol' provveduto nelle Parte_5 more del giudizio;
Pag. 3 a 8 - accertare e dichiarare che illegittimamente sono stati emessi il ruolo e la cartella esattoriale n. 7405337 e che essi non costituiscono titolo esecutivo;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura esecutiva presso terzi promossa da
[...] per negare alla stessa il potere di procedere a riscossione coattiva;
CP_4
- accertare e dichiarare l'impignorabilità delle somme ritenute dal Parte_6 perché vincolate a garantire l'attività dell'ente istituzionale.
3. in ogni caso: accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia diritto degli enti procedenti a conseguire il pagamento di quanto richiesto stante la titolarità del bene idrico in questione in capo alla Comunità di Bojano e, per essa, al stesso (ex art. art.2, comma quattro, della L. Pt_1 n.168/2017) in forza della natura civica delle sorgenti del Biferno (art.3, comma 1, legge 20 novembre 2017 n.168, ha invece definitivamente chiarito che: “Sono beni collettivi: …..f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici”,), situate nelle località
e nel Comune di contraddistinte, in catasto, ai fogli Pt_1 di mappa n. 61 p.lle n° 303, n. 62 p.lle n° 1455 e n. 65 p.lle n° 389;
4. dichiarare nullo (sotto il profilo della carenza di attribuzione) e/o disapplicare (ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della legge n.22248/1865 all.E) ogni titolo concessorio e/o esecutivo e/o richiesta di pagamento adottato e rilasciato, sine titulo, dai predetti enti, ai fini dello sfruttamento delle predette risorse idriche situate nelle località e nel Comune di in assenza di autorizzazione del Comune competente, incluso ogni altro titolo Pt_1 anche di pagamento adottato a carico della stessa amministrazione comunale di;
Pt_1CP_
5. accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e diretta dell' – oggi Controparte_7
- nella realizzazione, manutenzione e gestione, sine titolo, delle opere di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua poste in essere e/o effettuate nel Comune di;
Pt_1
6. per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal e, Parte_1 conseguentemente, ordinare la restituzione, in favore del , di ogni somma sino Parte_1 ad oggi riscossa e percepita dalla e/o da in forza dei titoli già CP_8 Controparte_7 dichiarati nulli e dell'assenza di qualsivoglia diritto con riguardo alla gestione delle predette risorse idriche ovvero all'utilizzo delle acque provenienti dalle sorgenti situate nelle località e nel , se del caso previa nomina di un CTU ai fini di Parte_1 una loro quantificazione;
7. ammettere tutte le richieste istruttorie sopra formulate;
8. con condanna delle società convenute al pagamento delle spese di lite anche dei precedenti gradi giudizio.
4.1 Con comparsa di costituzione e risposta del 3/5/2021 si costituiva nel CP_1 giudizio di rinvio e rassegnava le seguenti conclusioni:
1) dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande tutte del per Parte_1 le ragioni spiegate nella presente comparsa;
2) in esecuzione ed attuazione delle statuizioni dettate dalla Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza innanzi richiamata, accertare e determinare la somma dovuta, comprensiva di interessi, dal in favore dell' per il Parte_1 Controparte_1 consumo di acqua potabile per l'anno 1996;
3) disporre di conseguenza per le spese del giudizio di legittimità e di rinvio.
4.2 Con atto di citazione notificato il 2/2/2021 e iscritto a ruolo l'11/02/2021 con R.G. 35/2021 anche , a seguito della citata ordinanza della Cassazione, riassumeva il giudizio CP_1 dinanzi alla Corte d'Appello di Campobasso, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1) Accertare e determinare la somma dovuta dal in favore dell' Parte_1 [...]
per il consumo di mc.
3.083.022 di acqua potabile per l'anno 1996; Controparte_1
2) in via subordinata, determinare la somma comunque dovuta dal in favore Parte_1 dell' per il consumo di mc.
1.300.000 di acqua potabile CP_1 Controparte_1 per l'anno 1996;
3) disporre di conseguenza per le spese del giudizio di legittimità e di rinvio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27/5/2021, il , salvo Parte_1 una serie di questioni preliminari (istanza di riunione dei procedimenti, richiesta di inibitoria,
Pag. 4 a 8 istanza di sospensione del giudizio ex 295 cpc), peraltro definite in corso di causa, rassegnava le medesime conclusioni proposte con il proprio atto di citazione come innanzi esposte;
4.3 con ordinanza del 22/9/2021 veniva disposta la riunione del procedimento n. 35/21 R.G., di più recente iscrizione a ruolo, al procedimento n. 26/21 R.G.;
4.4 con ordinanza depositata il 31/1/2022, il Collegio, preso atto della contumacia della
, rigettava la richiesta di inibitoria del e le Controparte_9 Parte_1 richieste istruttorie e di CTU invocate dalle parti, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
4.5 con provvedimento del 23/2/2023, il Collegio rigettava l'istanza di sospensione del giudizio avanzata ex art. 295 cpc dall'appellante;
4.6 veniva disposto il mutamento di relatore con provvedimento in data 14/2/24; precisate le conclusioni all'udienza del 26/6/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la decisione è stata riservata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In premessa, occorre richiamare il perimetro entro cui si colloca il presente giudizio, instaurato a seguito dell'ordinanza n. 24455/2020 della Corte di Cassazione con cui è stata cassata la sentenza n. 2/2018 della Corte d'Appello di Campobasso, limitatamente ai motivi di ricorso accolti. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto fondate le censure attinenti all'omesso riconoscimento dell'efficacia preclusiva del giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 8/1997 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e dalla decisione della Cassazione n. 27457/2016, le quali avevano accertato la nullità della convenzione stipulata il 30/10/1961, posta a fondamento della pretesa creditoria di . Di conseguenza, ha rinviato la causa a questa Corte CP_1 d'Appello perché determini la somma dovuta per l'effettivo consumo idrico relativo all'anno 1996 e ne tragga le implicazioni anche relativamente all'inefficacia del titolo esecutivo fatto valere dalla società per la somma eccedente quella stabilita per il consumo di mc 1.300.000. Controparte_4
Il presente giudizio si svolge pertanto in sede di rinvio ai sensi degli artt. 384 e 394 c.p.c. e risulta vincolato alle statuizioni contenute nella pronuncia di legittimità. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, senza possibilità di riesaminare questioni di fatto o di diritto già decise, né di introdurre nuove domande, eccezioni, prove o allegazioni documentali (Cass. n. 29879/2023; Cass. n. 2467/2019; Cass. n. 27337/2019; Cass. n. 9398/1997). L'ambito del giudizio è dunque circoscritto alla sola parte della decisione cassata, con esclusione delle questioni coperte da giudicato interno o non investite dall'annullamento.
In ordine alla riunione dei giudizi disposta in corso di causa ai sensi dell'art. 335 c.p.c., occorre ribadire come essa non determina la fusione dei medesimi in un unico processo inscindibile, né altera l'autonomia strutturale delle singole azioni. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la sentenza che decide simultaneamente più cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve sostanzialmente in tante pronunce quante sono le cause decise” (Cass. n. 6951/2011; Cass. n. 12495/2005). Ne consegue che ciascuna domanda conserva la propria autonomia soggettiva e oggettiva, così come autonome restano le posizioni processuali delle parti.
Alla luce di tali principi, il Collegio procederà dapprima all'esame delle domande formulate dal nel giudizio R.G. n. 26/2021, quindi di quelle proposte da nel Parte_1 CP_1 giudizio R.G. n. 35/2021, trattando congiuntamente eventuali questioni comuni.
Va infine rilevato che la memoria di replica è un atto scritto avente il contenuto di una mera risposta alle deduzioni avversarie illustrando ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, sicché nelle memorie non possono essere esposte questioni nuove o formulare nuove conclusioni, motivo per cui la memoria di replica del verrà Parte_1 considerata unicamente nelle parti in cui viene data risposta alle deduzioni avversarie e viene illustrata la tesi difensiva già enunciata.
Pag. 5 a 8 2. In via preliminare va analizzata la questione sollevata del in ordine al Parte_1 difetto di giurisdizione/competenza del giudice ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
La domanda è inammissibile. Premesso che, il riparto tra Tribunale Civile ordinario e Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche attiene a una competenza per materia funzionale prevista per legge (art. 140 R.D. 1775/1933), non a un difetto di giurisdizione in senso tecnico, la Corte osserva che tale questione è stata già affrontata e decisa dalla Corte d'Appello di Campobasso nella sentenza n. 2/2018, la quale ha affermato la competenza del giudice ordinario. Poiché il Pt_1 non ha impugnato tale capo della sentenza con il ricorso per cassazione, si è formato il giudicato interno (implicito) ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c., che preclude la possibilità di riesaminare la questione nel presente giudizio di rinvio (Cass. 24883/2008; Cass. 5704/2012; Cass. 27094/2024). Tale orientamento giurisprudenziale è stato poi recepito a livello legislativo dalla cd. riforma IA (comunque non applicabile alla controversia in esame) che ha modificato l'art. 37 c.p.c. sul difetto di giurisdizione, impedendo all'attore di impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.
3. Nel merito, la domanda formulata dal , volta ad accertare e dichiarare la Parte_1 non debenza della somma di cui alla fattura n. 841 del 23/12/1996, può essere trattata congiuntamente alla domanda (sub 1) proposta da nel giudizio R.G. 35/2021, avente CP_1 ad oggetto l'accertamento e la determinazione della somma asseritamente dovuta per l'intero consumo idrico dell'anno 1996, pari a mc 3.083.002.
La definizione di tali istanze, infatti, presuppone la risoluzione della medesima questione giuridica, relativa all'incidenza della nullità della convenzione stipulata nel 1961 sulla fondatezza della pretesa creditoria. In particolare, il sostiene che la nullità della convenzione Pt_1 eliderebbe qualsiasi obbligo di pagamento;
per contro, assume l'integrale debenza CP_1 della somma fatturata.
Entrambe le domande devono essere rigettate alla luce dell'ordinanza n. 24455/2020 della Corte di Cassazione che ha chiaramente delimitato l'efficacia della nullità della convenzione rispetto alla pretesa creditoria oggetto del presente giudizio. La Suprema Corte ha affermato che la nullità della convenzione del 1961 non incide sulla quota di consumo pari a 1.300.000 metri cubi
– riconosciuta dallo stesso sin dall'atto introduttivo del giudizio – atteso che, per quanto Pt_1 ancora rilevante, l'oggetto della controversia si limita all'accertamento dei consumi del in Pt_1 rapporto alla popolazione di . (cfr. p. 8, ord. Cass. n. 24455/2020). Pt_1
3.1 Devono ritenersi inammissibili, le domande del volte ad ottenere l'accertamento Pt_1 negativo dell'obbligo di pagare la somma di L. 45.000.000 per la fornitura di acqua in contrada Castellone e la richiesta di cessazione della materia del contendere in ordine al rifacimento della rete idrica in cemento-amianto per avere l'ente erogatore provveduto in corso di causa.
Tali pretese, rigettate in primo grado, sebbene riproposte in appello, non sono state oggetto di trattazione nella Sentenza n. 2/2018 della Corte d'Appello, né oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione. Ne deriva, da un lato la formazione del giudicato interno ex art. 329, comma 2, c.p.c. che ne preclude ogni successivo scrutinio (Cass. n. 7490/2019); dall'altro, la natura del giudizio di rinvio, il cui oggetto è limitato alle sole questioni cassate, preclude l'analisi delle questioni non investite dalla sentenza della Suprema Corte (Cass. n. 24357/2023).
3.2 Con le domande proposte sub 3), 4), 5) e 6), il riassumente sostiene la nullità di ogni atto CP_ di utilizzazione o gestione delle risorse idriche adottato da terzi, compresa l'ex (oggi CP_1
, assumendo che la titolarità delle stesse appartenga al trattandosi di
[...] Parte_1 beni di uso civico ai sensi della L. 168/2017.
, richiamata la particolare natura del giudizio di rinvio, deduce l'inammissibilità CP_1 delle suddette domande in quanto nuove e mai proposte in corso di causa. Nel merito, sostiene che le sorgenti del Biferno, ricadenti nel territorio comunale di , non sarebbero classificabili Pt_1 come beni di uso civico quanto piuttosto come beni pubblici appartenenti al demanio idrico.
Tali domande sono inammissibili, in quanto riguardanti questioni sollevate per la prima volta nel presente giudizio;
il processo di rinvio, infatti, ai sensi dell'art. 394 c.p.c., è un “processo chiuso”
Pag. 6 a 8 destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice, nel quale alle parti è, in linea generale, preclusa ogni possibilità di nuove eccezioni, nuove prove, nuova documentazione (Cass. 2467/2019; Cass. 3320/2015), così come quella di rassegnare conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata (Cass. 29879/2023). Il giudice del rinvio è obbligato ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, senza alcuna possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo (Cass. 27337/2019; Cass. 6707/2004; Cass. 9398/1997), ed è vincolato non solo alle questioni esplicitamente trattate e decise, ma anche a quelle che costituiscono il presupposto logico- giuridico necessario della decisione, ancorché non affrontate espressamente (Cass. 7656/2011).
Nella fattispecie, il riconoscimento da parte della Corte di Cassazione del debito del
[...]
nei confronti di si configura come un vincolo incompatibile con la Parte_1 CP_1 successiva qualificazione, affermata dall'Ente locale, della risorsa idrica quale bene di uso civico. Tale questione non è mai stata introdotta nei precedenti gradi di giudizio e risulta inammissibile essendo preclusa nel giudizio di rinvio la proponibilità di domande ed eccezioni estranee al thema decidendum tracciato dalla Suprema Corte.
4. Deve essere accolta la domanda subordinata (sub 2) proposta da volta alla CP_1 CP_ determinazione della somma dovuta dal in favore dell'allora , ora Parte_1 CP_1
per il consumo di mc 1,3 milioni di acqua potabile per l'anno 1996 in conformità del decisum
[...] della Cassazione con l'ordinanza n. 24455/2020.
Con tale pronuncia la Suprema Corte ha affermato: CP_
- la nullità della convenzione del 1961 tra l'allora (oggi ) e il CP_1 Parte_1
– conformemente alle statuizioni del Tribunale delle acque di Napoli e Cass. Sez. Un. n.
[...] 27457/2016 – e, di conseguenza, l'inesistenza parziale del credito di fondato sul CP_1 medesimo titolo contrattuale;
- la sussistenza del debito del verso per mc 1,3 milioni come Parte_1 CP_1 peraltro riconosciuto dall'Ente locale fin dall'atto di citazione notificato il 7 marzo 1997 che ha introdotto il giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso e la non incidenza della nullità della Convenzione del 1961 su tale debito;
- il rinvio alla Corte d'Appello di Campobasso affinché determini, a carico del Parte_1
, la somma dovuta per il consumo di mc 1.300.000 di acqua nell'anno 1996 e ne tragga le
[...] implicazioni anche relativamente all'inefficacia del titolo esecutivo fatto valere dalla società
[...] per la somma eccedente quella stabilita per il consumo di mc 1.300.000. CP_4
Pertanto, come sollecitato dalla Suprema Corte deve farsi luogo alla determinazione della somma dovuta dal a in base al consumo effettivo di 1,3 milioni di Parte_1 CP_1 mc sulla scorta del costo unitario per metro cubo come risultante dalla fattura n. 841 del 23/12/1996 presente in atti (v. pag. 159 DOC4_FASCICOLO_DI_II_GRADO allegato alla citazione in riassunzione del ), pari a L. 378 oltre IVA. Parte_1
Ne consegue che il è debitore nei confronti di per L. Parte_1 CP_1
540.540.000 (IVA compresa) pari a € 279.165,61 in riferimento alla fornitura di acqua nell'anno 1996.
5. Restano infine da definire, in coerenza con l'ordinanza della Cassazione da cui è scaturito il presente giudizio, le domande proposte dal riferite alla illegittimità del titolo Parte_1 esecutivo e della conseguente azione esecutiva proposta da nonché Parte_4 all'impignorabilità delle somme ritenute dal Parte_6
Sul punto, la Suprema Corte ha accolto il sesto motivo di ricorso proposto dal Pt_1 censurando la sentenza n. 2/2018 della Corte d'Appello di Campobasso per aver rigettato l'opposizione all'esecuzione nonostante la sopravvenuta inefficacia, rilevabile anche d'ufficio, del titolo esecutivo. Al riguardo, la Cassazione ha prima specificato che “dato l'accertamento con efficacia di giudicato della nullità della Convenzione del 1961, il Comune risulta debitore solo della somma corrispondente al consumo di mc 1.300.000,00” e poi concluso affinché il giudice del rinvio
“tragga le implicazioni anche relativamente all'inefficacia del titolo esecutivo fatto valere dalla società per la somma eccedente quella stabilita per il consumo di mc 1.300.000.” Controparte_4
Pag. 7 a 8 Ne consegue che le domande del vanno parzialmente accolte nei termini Parte_1 che seguono. Il titolo esecutivo deve essere parzialmente caducato e per l'effetto dichiarato inefficace per la somma eccedente € 279.165,61 corrispondente al credito di verso CP_1 il accertato e quantificato in questa sede. Per l'effetto dell'art. 653, comma 2, Parte_1 c.p.c. e dell'effetto sostitutivo di cui all'art. 336 c.p.c., il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo per l'importo suddetto in luogo della menzionata cartella esattoriale, restando legittimi gli eventuali atti esecutivi già compiuti solo entro il limite di detto importo.
Sulla somma riconosciuta spettano gli interessi legali con decorrenza dalla domanda, come richiesto dalla azienda speciale;
non spetta la richiesta rivalutazione, trattandosi di CP_1 debito di valuta e non di valore.
6. Ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, secondo la valutazione unitaria e globale della lite, deve rilevarsi una soccombenza reciproca, in quanto è riconosciuta l'esistenza parziale del credito di nei confronti del (v. Cass. 15506/2018, CP_1 Parte_1 secondo cui il principio della soccombenza, nel giudizio di rinvio, va applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai singoli gradi e al loro risultato); ne consegue che ricorrono giusti motivi per dichiarare integramente compensate le spese del doppio grado di giudizio, di legittimità e di giudizio di rinvio;
spese di CTU per il 50% a carico del e per il residuo 50% a Parte_1 carico dell' . Controparte_1
P. Q. M.
la Corte di appello di Campobasso – collegio civile, quale Giudice di rinvio da Cassazione – giusta ordinanza n. 24455 del 03/11/2020, con la quale è stata cassata la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 2/2018, pubblicata l'11/01/2018; pronunciando definitivamente, sull'appello avverso la sentenza n. 192/2011 pronunciata il CP_ 24/4/2011 dal Tribunale di Campobasso, proposto dal nei confronti di , Parte_1 oggi , oggi Controparte_10 Controparte_3
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto:
- accerta e dichiara che il credito di nei riguardi del , ed CP_1 Parte_1 avente ad oggetto la fornitura di acqua potabile per l'anno 1996, è pari ad € 279.165,61 (comprensivo di IVA 10%) , relativo al consumo di mc 1,3 milioni di acqua, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- dichiara la parziale inefficacia del titolo esecutivo, limitatamente alla somma eccedente il credito accertato di € 279.165,61;
2) dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio;
spese di CTU per il 50% a carico del e per il Parte_1 residuo 50% a carico dell' Controparte_1
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 26/6/25
Il Presidente Estensore
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 8 a 8
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Gianfranco Placentino Presidente relatore dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere dr. Antonio Aprea Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritto al n. 26/21RG, al quale è riunito il procedimento n. 35/21 RG., in sede di rinvio dalla Cassazione, giusta ordinanza n. 24455/20, con cui veniva cassata la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 2/2018 depositata l'11/1/2018, resa nel procedimento n. 339/2011 R.G. di appello avverso la sentenza n. 192/2011 depositata il 28/5/2011 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica (proc. n. 142/1997 R.G.), avente ad oggetto: accertamento di credito ed opposizione all'esecuzione.
TRA
(c.f. ), in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Ruta (c.f. , PEC come da registri di giustizia;
C.F._1
- APPELLANTE – attore in riassunzione –
CONTRO
(c.f. Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Testa PEC come da registri di giustizia;
P.IVA_2
APPELLATA – convenuto in riassunzione –
E
(P.IVA ), già (p.i. Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
, in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_4
APPELLATA - convenuta in riassunzione contumace –
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/6/2024: il si è riportato alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta Parte_1 del 27/05/2021 (afferente al procedimento R.G. 35/2021, riunito al presente giudizio) insistendo per l'accoglimento di tutte le conclusioni, anche istruttorie, ivi rassegnate, alle successive note, memorie e verbali di udienza nonché al contenuto dell'atto di appello con cui è stato introdotto il procedimento R.G. n. 26/2021 ad alle conclusioni tutte ivi rassegnate, alle successive note, memorie e verbali di udienza come in atti;
l' (di seguito ) si è riportata alle Controparte_1 CP_1 deduzioni, eccezioni e domande, anche istruttorie, svolte con la comparsa di costituzione e risposta in riassunzione depositata nella presente causa n. 26/2021, con l'Atto di citazione in
Pag. 1 a 8 riassunzione proposto nella causa riunita n. 35/2021 e con gli scritti difensivi successivi, nelle quali tutte insiste, nonché alla documentazione prodotta nei diversi gradi di giudizio come in atti.
FATTI DI CAUSA CP_ 1. Con atto di citazione del 27/2/1997, il conveniva in giudizio l' (oggi Parte_1
) innanzi al Tribunale di Campobasso (R.G. n. 142/1997) chiedendo in via principale CP_1 l'accertamento della non debenza dell'importo di L. 1.281.912.232 (pari a € 662.052,42), di cui alla fattura n. 841 del 23/12/1996, relativo a un consumo idrico di mc 3.083.002 e sostenendo che il consumo effettivo dovesse ritenersi pari a mc 1.300.000; contestava altresì il debito di L. 45.000.000 (pari a € 23.230,26) per la fornitura effettuata nella zona di Castellone disconoscendo la titolarità della condotta idrica;
chiedeva, infine, l'accertamento dell'obbligo in capo all'ente convenuto di provvedere al rifacimento della rete idrica in cemento-amianto.
Nelle more del giudizio, la società avviava una procedura esecutiva presso terzi per Pt_2 il recupero di parte dell'importo recato dalla medesima fattura. Il Comune proponeva opposizione all'esecuzione con atto del 20/1/1998, poi riassunto e iscritto al n. 11/1999 del ruolo generale del Tribunale di Campobasso. Le due cause venivano riunite per connessione.
Con sentenza n. 192/2011, depositata il 28/3/2011, il Tribunale di Campobasso accertava che il credito vantato da per la fornitura idrica dell'anno 1996 era pari a L. 1.281.912.232 CP_1 relativo a un consumo idrico di mc 3.083.002 (pari a € 662.052,42). Il giudice di prime cure, richiamando la Convenzione stipulata il 30/10/1961 tra il e la , Pt_1 Parte_3 riteneva che, in forza degli artt. 1 e 2 di tale atto, il fosse tenuto alla gestione e Pt_1 manutenzione delle opere poste a valle dei serbatoi, comprese le condotte di avvicinamento e distribuzione. Secondo il Tribunale, le perdite idriche e le eventuali dispersioni dovute alla fatiscenza della rete ricadevano nella sfera di responsabilità dell'ente comunale;
il giudice di prime cure respingeva inoltre l'opposizione all'esecuzione promossa contro ritenendo legittima Pt_2 la cartella esattoriale emessa sul credito contestato;
il veniva infine condannato alla Pt_1 rifusione delle spese di lite in favore sia di che della società , nonché alla CP_1 Pt_2 refusione delle spese di consulenza tecnica.
2. Con atto di appello del 16/11/2011, il impugnava la sentenza n. 192/2011 Parte_1 del Tribunale di Campobasso lamentandone l'erroneità in ordine sia all'accertamento della debenza della somma di L. 1.281.912.232 (pari a € 662.052,42), sia al rigetto dell'opposizione all'esecuzione promossa dalla . In via preliminare, ai sensi dell'art. 37 c.p.c., deduceva il Pt_2 difetto di giurisdizione del giudice ordinario sostenendo che la controversia doveva rientrare nella competenza del Tribunale Regionale Superiore delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Nel merito, lamentava il mancato recepimento delle risultanze della consulenza tecnica CP_ d'ufficio in cui si evidenziava l'inattendibilità dei dati di consumo idrico comunicati da , oggi
. Si costituiva in giudizio l'appellata , la quale, con comparsa di CP_1 CP_1 costituzione e risposta, instava per il rigetto del gravame rilevando l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata.
Nel medesimo giudizio, con atto depositato il 10/3/2015, il si costituiva a Parte_1 mezzo degli avv.ti Di Giandomenico ed Izzi, in sostituzione dell'avv. Enrico Gentile. I nuovi difensori, oltre a richiamarsi alle difese già svolte, introducevano nuove allegazioni (con relativa documentazione) a supporto delle proprie ragioni. In particolare, chiedevano al collegio di tener conto della sentenza n. 8/1997 del Tribunale delle Acque di Napoli e della decisione della Corte di Cassazione n. 27457/2016, le quali avevano accertato la nullità della Convenzione stipulata il 30/10/1961, titolo giuridico posto a fondamento della pretesa creditoria.
Con sentenza n. 2/2018, pubblicata in data 11/1/2018, la Corte d'Appello di Campobasso rigettava l'impugnazione proposta dal e confermava integralmente la decisione Parte_1 assunta in primo grado. In particolare, alla infondatezza della questione di giurisdizione è seguito il rigetto delle ulteriori censure di merito, in quanto la Corte ha ritenuto che la pretesa creditoria di fosse fondata su consumi correttamente rilevati e non contestati e che la gestione CP_1
e manutenzione della rete idrica, a valle dei serbatoi, spettasse al ai sensi della Pt_1
Convenzione del 1961. La documentazione prodotta in appello, inclusa quella relativa alla dedotta
Pag. 2 a 8 nullità della Convenzione, è stata ritenuta inammissibile in quanto tardiva e non valorizzata in primo grado.
3. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 2/2018, il Parte_1 proponeva ricorso per Cassazione deducendo otto motivi di impugnazione. Resisteva con controricorso la società , chiedendo il rigetto del ricorso principale. Le altre parti CP_1 intimate non svolgevano attività difensiva.
Con ordinanza n. 24455/2020, la Corte di Cassazione accoglieva il secondo, il terzo e il sesto motivo di ricorso, dichiarava inammissibile il primo e assorbiva il quarto e il quinto.
In conseguenza dell'accoglimento dei motivi suddetti, la Corte cassava la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione, per nuovo esame.
Nello specifico, la Suprema Corte rilevava che il giudicato esterno, al pari di quello interno, rispondeva a finalità di interesse pubblico di rendere stabili le decisioni e non era subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 cpc per le nuove prove in appello;
riteneva fondate le censure sollevate dal e accoglieva i motivi attinenti al mancato riconoscimento dell'efficacia preclusiva del Pt_1 giudicato esterno. In particolare, la Corte osservava che la sentenza n. 8/1997 del Tribunale delle Acque di Napoli e la successiva decisione della Cassazione n. 27457/2016 — entrambe aventi ad oggetto l'accertamento della nullità della Convenzione stipulata il 30/10/1961 tra la Parte_3
e il — integravano un giudicato idoneo a precludere ogni ulteriore
[...] Parte_1 accertamento sulla validità di tale titolo negoziale. Di conseguenza, dichiarava la nullità della predetta Convenzione e, per l'effetto, escludeva che la stessa potesse costituire valido titolo giustificativo della pretesa creditoria avanzata nei confronti del . Tuttavia, Parte_1 precisava che detta nullità non incide sull'obbligo di pagamento relativo alla quota di fornitura idrica pari a mc 1.300.000, riconosciuta dallo stesso ente sin dall'atto introduttivo del giudizio;
la causa era rimessa alla Corte di Appello di Campobasso affinchè, tenuto conto dell'accertamento con efficacia di giudicato della nullità della convenzione del 1961, determinasse la somma dovuta dal per il consumo di acqua dell'anno 1996 pari a mc 1.300.000 di acqua e per Parte_1 le implicazioni relative all'efficacia del titolo esecutivo fatto valere dalla società per Parte_4 la somma eccedente il consumo di mc 1.300.000.
4. Con atto di citazione notificato in data 2/2/2021, ed iscritto a ruolo il 3/2/21 al n. 26/21 RG. il riassumeva il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Campobasso, in sede di Parte_1 rinvio, formulando le seguenti conclusioni:
“accogliere il presente atto di riassunzione e, per l'effetto, previo accoglimento della istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata sussistendone i presupposti di legge:
1. dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e/o competenza, essendo competente a decidere il Tribunale Regionale Superiore delle Acque pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli;
2. nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 192/2011, accogliendo le deduzioni, eccezioni e richieste formulate dal , rigettare tutte le averse richieste, eccezioni Parte_1
e deduzioni ovvero: CP_
- accertare e dichiarare come non dovuta dal , all' e quindi a Parte_1 CP_1 ed alla , la somma di cui alla fattura n.841 del 23.12.1996 di complessive L.
[...] CP_5
1.281.322,2, pari a mc 3.083.002 di acqua potabile, stante la nullità della convenzione - stipulata in data 30.10.1961 tra il e la – unitamente alla delibera di G.M. del Parte_1 CP_6
21.1.1961 ed a quella di Consiglio del 23.5.1961 – già accertata e dichiarata dalla Corte di Cassazione con sentenza n.27457/16 e stante la rilevabilità di tale eccezione in ogni stato e grado del giudizio;
CP_
- dichiarare non dovuta dal all' la somma di L.45.000.000,00 per la Parte_1 fornitura di acqua alla borgata Castellane di Bojano perché la condotta idrica venne disconosciuta dal Pt_1
- dichiarare cessata la materia del contendere per quanto riguarda il rifacimento della rete idrica in cement amianto di Castellane di Bojano avendol' provveduto nelle Parte_5 more del giudizio;
Pag. 3 a 8 - accertare e dichiarare che illegittimamente sono stati emessi il ruolo e la cartella esattoriale n. 7405337 e che essi non costituiscono titolo esecutivo;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura esecutiva presso terzi promossa da
[...] per negare alla stessa il potere di procedere a riscossione coattiva;
CP_4
- accertare e dichiarare l'impignorabilità delle somme ritenute dal Parte_6 perché vincolate a garantire l'attività dell'ente istituzionale.
3. in ogni caso: accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia diritto degli enti procedenti a conseguire il pagamento di quanto richiesto stante la titolarità del bene idrico in questione in capo alla Comunità di Bojano e, per essa, al stesso (ex art. art.2, comma quattro, della L. Pt_1 n.168/2017) in forza della natura civica delle sorgenti del Biferno (art.3, comma 1, legge 20 novembre 2017 n.168, ha invece definitivamente chiarito che: “Sono beni collettivi: …..f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici”,), situate nelle località
4. dichiarare nullo (sotto il profilo della carenza di attribuzione) e/o disapplicare (ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della legge n.22248/1865 all.E) ogni titolo concessorio e/o esecutivo e/o richiesta di pagamento adottato e rilasciato, sine titulo, dai predetti enti, ai fini dello sfruttamento delle predette risorse idriche situate nelle località
Pt_1CP_
5. accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e diretta dell' – oggi Controparte_7
- nella realizzazione, manutenzione e gestione, sine titolo, delle opere di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua poste in essere e/o effettuate nel Comune di;
Pt_1
6. per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal e, Parte_1 conseguentemente, ordinare la restituzione, in favore del , di ogni somma sino Parte_1 ad oggi riscossa e percepita dalla e/o da in forza dei titoli già CP_8 Controparte_7 dichiarati nulli e dell'assenza di qualsivoglia diritto con riguardo alla gestione delle predette risorse idriche ovvero all'utilizzo delle acque provenienti dalle sorgenti situate nelle località
7. ammettere tutte le richieste istruttorie sopra formulate;
8. con condanna delle società convenute al pagamento delle spese di lite anche dei precedenti gradi giudizio.
4.1 Con comparsa di costituzione e risposta del 3/5/2021 si costituiva nel CP_1 giudizio di rinvio e rassegnava le seguenti conclusioni:
1) dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande tutte del per Parte_1 le ragioni spiegate nella presente comparsa;
2) in esecuzione ed attuazione delle statuizioni dettate dalla Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza innanzi richiamata, accertare e determinare la somma dovuta, comprensiva di interessi, dal in favore dell' per il Parte_1 Controparte_1 consumo di acqua potabile per l'anno 1996;
3) disporre di conseguenza per le spese del giudizio di legittimità e di rinvio.
4.2 Con atto di citazione notificato il 2/2/2021 e iscritto a ruolo l'11/02/2021 con R.G. 35/2021 anche , a seguito della citata ordinanza della Cassazione, riassumeva il giudizio CP_1 dinanzi alla Corte d'Appello di Campobasso, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1) Accertare e determinare la somma dovuta dal in favore dell' Parte_1 [...]
per il consumo di mc.
3.083.022 di acqua potabile per l'anno 1996; Controparte_1
2) in via subordinata, determinare la somma comunque dovuta dal in favore Parte_1 dell' per il consumo di mc.
1.300.000 di acqua potabile CP_1 Controparte_1 per l'anno 1996;
3) disporre di conseguenza per le spese del giudizio di legittimità e di rinvio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27/5/2021, il , salvo Parte_1 una serie di questioni preliminari (istanza di riunione dei procedimenti, richiesta di inibitoria,
Pag. 4 a 8 istanza di sospensione del giudizio ex 295 cpc), peraltro definite in corso di causa, rassegnava le medesime conclusioni proposte con il proprio atto di citazione come innanzi esposte;
4.3 con ordinanza del 22/9/2021 veniva disposta la riunione del procedimento n. 35/21 R.G., di più recente iscrizione a ruolo, al procedimento n. 26/21 R.G.;
4.4 con ordinanza depositata il 31/1/2022, il Collegio, preso atto della contumacia della
, rigettava la richiesta di inibitoria del e le Controparte_9 Parte_1 richieste istruttorie e di CTU invocate dalle parti, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
4.5 con provvedimento del 23/2/2023, il Collegio rigettava l'istanza di sospensione del giudizio avanzata ex art. 295 cpc dall'appellante;
4.6 veniva disposto il mutamento di relatore con provvedimento in data 14/2/24; precisate le conclusioni all'udienza del 26/6/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la decisione è stata riservata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In premessa, occorre richiamare il perimetro entro cui si colloca il presente giudizio, instaurato a seguito dell'ordinanza n. 24455/2020 della Corte di Cassazione con cui è stata cassata la sentenza n. 2/2018 della Corte d'Appello di Campobasso, limitatamente ai motivi di ricorso accolti. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto fondate le censure attinenti all'omesso riconoscimento dell'efficacia preclusiva del giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 8/1997 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e dalla decisione della Cassazione n. 27457/2016, le quali avevano accertato la nullità della convenzione stipulata il 30/10/1961, posta a fondamento della pretesa creditoria di . Di conseguenza, ha rinviato la causa a questa Corte CP_1 d'Appello perché determini la somma dovuta per l'effettivo consumo idrico relativo all'anno 1996 e ne tragga le implicazioni anche relativamente all'inefficacia del titolo esecutivo fatto valere dalla società per la somma eccedente quella stabilita per il consumo di mc 1.300.000. Controparte_4
Il presente giudizio si svolge pertanto in sede di rinvio ai sensi degli artt. 384 e 394 c.p.c. e risulta vincolato alle statuizioni contenute nella pronuncia di legittimità. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, senza possibilità di riesaminare questioni di fatto o di diritto già decise, né di introdurre nuove domande, eccezioni, prove o allegazioni documentali (Cass. n. 29879/2023; Cass. n. 2467/2019; Cass. n. 27337/2019; Cass. n. 9398/1997). L'ambito del giudizio è dunque circoscritto alla sola parte della decisione cassata, con esclusione delle questioni coperte da giudicato interno o non investite dall'annullamento.
In ordine alla riunione dei giudizi disposta in corso di causa ai sensi dell'art. 335 c.p.c., occorre ribadire come essa non determina la fusione dei medesimi in un unico processo inscindibile, né altera l'autonomia strutturale delle singole azioni. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la sentenza che decide simultaneamente più cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve sostanzialmente in tante pronunce quante sono le cause decise” (Cass. n. 6951/2011; Cass. n. 12495/2005). Ne consegue che ciascuna domanda conserva la propria autonomia soggettiva e oggettiva, così come autonome restano le posizioni processuali delle parti.
Alla luce di tali principi, il Collegio procederà dapprima all'esame delle domande formulate dal nel giudizio R.G. n. 26/2021, quindi di quelle proposte da nel Parte_1 CP_1 giudizio R.G. n. 35/2021, trattando congiuntamente eventuali questioni comuni.
Va infine rilevato che la memoria di replica è un atto scritto avente il contenuto di una mera risposta alle deduzioni avversarie illustrando ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, sicché nelle memorie non possono essere esposte questioni nuove o formulare nuove conclusioni, motivo per cui la memoria di replica del verrà Parte_1 considerata unicamente nelle parti in cui viene data risposta alle deduzioni avversarie e viene illustrata la tesi difensiva già enunciata.
Pag. 5 a 8 2. In via preliminare va analizzata la questione sollevata del in ordine al Parte_1 difetto di giurisdizione/competenza del giudice ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
La domanda è inammissibile. Premesso che, il riparto tra Tribunale Civile ordinario e Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche attiene a una competenza per materia funzionale prevista per legge (art. 140 R.D. 1775/1933), non a un difetto di giurisdizione in senso tecnico, la Corte osserva che tale questione è stata già affrontata e decisa dalla Corte d'Appello di Campobasso nella sentenza n. 2/2018, la quale ha affermato la competenza del giudice ordinario. Poiché il Pt_1 non ha impugnato tale capo della sentenza con il ricorso per cassazione, si è formato il giudicato interno (implicito) ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c., che preclude la possibilità di riesaminare la questione nel presente giudizio di rinvio (Cass. 24883/2008; Cass. 5704/2012; Cass. 27094/2024). Tale orientamento giurisprudenziale è stato poi recepito a livello legislativo dalla cd. riforma IA (comunque non applicabile alla controversia in esame) che ha modificato l'art. 37 c.p.c. sul difetto di giurisdizione, impedendo all'attore di impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.
3. Nel merito, la domanda formulata dal , volta ad accertare e dichiarare la Parte_1 non debenza della somma di cui alla fattura n. 841 del 23/12/1996, può essere trattata congiuntamente alla domanda (sub 1) proposta da nel giudizio R.G. 35/2021, avente CP_1 ad oggetto l'accertamento e la determinazione della somma asseritamente dovuta per l'intero consumo idrico dell'anno 1996, pari a mc 3.083.002.
La definizione di tali istanze, infatti, presuppone la risoluzione della medesima questione giuridica, relativa all'incidenza della nullità della convenzione stipulata nel 1961 sulla fondatezza della pretesa creditoria. In particolare, il sostiene che la nullità della convenzione Pt_1 eliderebbe qualsiasi obbligo di pagamento;
per contro, assume l'integrale debenza CP_1 della somma fatturata.
Entrambe le domande devono essere rigettate alla luce dell'ordinanza n. 24455/2020 della Corte di Cassazione che ha chiaramente delimitato l'efficacia della nullità della convenzione rispetto alla pretesa creditoria oggetto del presente giudizio. La Suprema Corte ha affermato che la nullità della convenzione del 1961 non incide sulla quota di consumo pari a 1.300.000 metri cubi
– riconosciuta dallo stesso sin dall'atto introduttivo del giudizio – atteso che, per quanto Pt_1 ancora rilevante, l'oggetto della controversia si limita all'accertamento dei consumi del in Pt_1 rapporto alla popolazione di . (cfr. p. 8, ord. Cass. n. 24455/2020). Pt_1
3.1 Devono ritenersi inammissibili, le domande del volte ad ottenere l'accertamento Pt_1 negativo dell'obbligo di pagare la somma di L. 45.000.000 per la fornitura di acqua in contrada Castellone e la richiesta di cessazione della materia del contendere in ordine al rifacimento della rete idrica in cemento-amianto per avere l'ente erogatore provveduto in corso di causa.
Tali pretese, rigettate in primo grado, sebbene riproposte in appello, non sono state oggetto di trattazione nella Sentenza n. 2/2018 della Corte d'Appello, né oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione. Ne deriva, da un lato la formazione del giudicato interno ex art. 329, comma 2, c.p.c. che ne preclude ogni successivo scrutinio (Cass. n. 7490/2019); dall'altro, la natura del giudizio di rinvio, il cui oggetto è limitato alle sole questioni cassate, preclude l'analisi delle questioni non investite dalla sentenza della Suprema Corte (Cass. n. 24357/2023).
3.2 Con le domande proposte sub 3), 4), 5) e 6), il riassumente sostiene la nullità di ogni atto CP_ di utilizzazione o gestione delle risorse idriche adottato da terzi, compresa l'ex (oggi CP_1
, assumendo che la titolarità delle stesse appartenga al trattandosi di
[...] Parte_1 beni di uso civico ai sensi della L. 168/2017.
, richiamata la particolare natura del giudizio di rinvio, deduce l'inammissibilità CP_1 delle suddette domande in quanto nuove e mai proposte in corso di causa. Nel merito, sostiene che le sorgenti del Biferno, ricadenti nel territorio comunale di , non sarebbero classificabili Pt_1 come beni di uso civico quanto piuttosto come beni pubblici appartenenti al demanio idrico.
Tali domande sono inammissibili, in quanto riguardanti questioni sollevate per la prima volta nel presente giudizio;
il processo di rinvio, infatti, ai sensi dell'art. 394 c.p.c., è un “processo chiuso”
Pag. 6 a 8 destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice, nel quale alle parti è, in linea generale, preclusa ogni possibilità di nuove eccezioni, nuove prove, nuova documentazione (Cass. 2467/2019; Cass. 3320/2015), così come quella di rassegnare conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata (Cass. 29879/2023). Il giudice del rinvio è obbligato ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, senza alcuna possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo (Cass. 27337/2019; Cass. 6707/2004; Cass. 9398/1997), ed è vincolato non solo alle questioni esplicitamente trattate e decise, ma anche a quelle che costituiscono il presupposto logico- giuridico necessario della decisione, ancorché non affrontate espressamente (Cass. 7656/2011).
Nella fattispecie, il riconoscimento da parte della Corte di Cassazione del debito del
[...]
nei confronti di si configura come un vincolo incompatibile con la Parte_1 CP_1 successiva qualificazione, affermata dall'Ente locale, della risorsa idrica quale bene di uso civico. Tale questione non è mai stata introdotta nei precedenti gradi di giudizio e risulta inammissibile essendo preclusa nel giudizio di rinvio la proponibilità di domande ed eccezioni estranee al thema decidendum tracciato dalla Suprema Corte.
4. Deve essere accolta la domanda subordinata (sub 2) proposta da volta alla CP_1 CP_ determinazione della somma dovuta dal in favore dell'allora , ora Parte_1 CP_1
per il consumo di mc 1,3 milioni di acqua potabile per l'anno 1996 in conformità del decisum
[...] della Cassazione con l'ordinanza n. 24455/2020.
Con tale pronuncia la Suprema Corte ha affermato: CP_
- la nullità della convenzione del 1961 tra l'allora (oggi ) e il CP_1 Parte_1
– conformemente alle statuizioni del Tribunale delle acque di Napoli e Cass. Sez. Un. n.
[...] 27457/2016 – e, di conseguenza, l'inesistenza parziale del credito di fondato sul CP_1 medesimo titolo contrattuale;
- la sussistenza del debito del verso per mc 1,3 milioni come Parte_1 CP_1 peraltro riconosciuto dall'Ente locale fin dall'atto di citazione notificato il 7 marzo 1997 che ha introdotto il giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso e la non incidenza della nullità della Convenzione del 1961 su tale debito;
- il rinvio alla Corte d'Appello di Campobasso affinché determini, a carico del Parte_1
, la somma dovuta per il consumo di mc 1.300.000 di acqua nell'anno 1996 e ne tragga le
[...] implicazioni anche relativamente all'inefficacia del titolo esecutivo fatto valere dalla società
[...] per la somma eccedente quella stabilita per il consumo di mc 1.300.000. CP_4
Pertanto, come sollecitato dalla Suprema Corte deve farsi luogo alla determinazione della somma dovuta dal a in base al consumo effettivo di 1,3 milioni di Parte_1 CP_1 mc sulla scorta del costo unitario per metro cubo come risultante dalla fattura n. 841 del 23/12/1996 presente in atti (v. pag. 159 DOC4_FASCICOLO_DI_II_GRADO allegato alla citazione in riassunzione del ), pari a L. 378 oltre IVA. Parte_1
Ne consegue che il è debitore nei confronti di per L. Parte_1 CP_1
540.540.000 (IVA compresa) pari a € 279.165,61 in riferimento alla fornitura di acqua nell'anno 1996.
5. Restano infine da definire, in coerenza con l'ordinanza della Cassazione da cui è scaturito il presente giudizio, le domande proposte dal riferite alla illegittimità del titolo Parte_1 esecutivo e della conseguente azione esecutiva proposta da nonché Parte_4 all'impignorabilità delle somme ritenute dal Parte_6
Sul punto, la Suprema Corte ha accolto il sesto motivo di ricorso proposto dal Pt_1 censurando la sentenza n. 2/2018 della Corte d'Appello di Campobasso per aver rigettato l'opposizione all'esecuzione nonostante la sopravvenuta inefficacia, rilevabile anche d'ufficio, del titolo esecutivo. Al riguardo, la Cassazione ha prima specificato che “dato l'accertamento con efficacia di giudicato della nullità della Convenzione del 1961, il Comune risulta debitore solo della somma corrispondente al consumo di mc 1.300.000,00” e poi concluso affinché il giudice del rinvio
“tragga le implicazioni anche relativamente all'inefficacia del titolo esecutivo fatto valere dalla società per la somma eccedente quella stabilita per il consumo di mc 1.300.000.” Controparte_4
Pag. 7 a 8 Ne consegue che le domande del vanno parzialmente accolte nei termini Parte_1 che seguono. Il titolo esecutivo deve essere parzialmente caducato e per l'effetto dichiarato inefficace per la somma eccedente € 279.165,61 corrispondente al credito di verso CP_1 il accertato e quantificato in questa sede. Per l'effetto dell'art. 653, comma 2, Parte_1 c.p.c. e dell'effetto sostitutivo di cui all'art. 336 c.p.c., il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo per l'importo suddetto in luogo della menzionata cartella esattoriale, restando legittimi gli eventuali atti esecutivi già compiuti solo entro il limite di detto importo.
Sulla somma riconosciuta spettano gli interessi legali con decorrenza dalla domanda, come richiesto dalla azienda speciale;
non spetta la richiesta rivalutazione, trattandosi di CP_1 debito di valuta e non di valore.
6. Ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, secondo la valutazione unitaria e globale della lite, deve rilevarsi una soccombenza reciproca, in quanto è riconosciuta l'esistenza parziale del credito di nei confronti del (v. Cass. 15506/2018, CP_1 Parte_1 secondo cui il principio della soccombenza, nel giudizio di rinvio, va applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai singoli gradi e al loro risultato); ne consegue che ricorrono giusti motivi per dichiarare integramente compensate le spese del doppio grado di giudizio, di legittimità e di giudizio di rinvio;
spese di CTU per il 50% a carico del e per il residuo 50% a Parte_1 carico dell' . Controparte_1
P. Q. M.
la Corte di appello di Campobasso – collegio civile, quale Giudice di rinvio da Cassazione – giusta ordinanza n. 24455 del 03/11/2020, con la quale è stata cassata la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 2/2018, pubblicata l'11/01/2018; pronunciando definitivamente, sull'appello avverso la sentenza n. 192/2011 pronunciata il CP_ 24/4/2011 dal Tribunale di Campobasso, proposto dal nei confronti di , Parte_1 oggi , oggi Controparte_10 Controparte_3
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto:
- accerta e dichiara che il credito di nei riguardi del , ed CP_1 Parte_1 avente ad oggetto la fornitura di acqua potabile per l'anno 1996, è pari ad € 279.165,61 (comprensivo di IVA 10%) , relativo al consumo di mc 1,3 milioni di acqua, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- dichiara la parziale inefficacia del titolo esecutivo, limitatamente alla somma eccedente il credito accertato di € 279.165,61;
2) dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio;
spese di CTU per il 50% a carico del e per il Parte_1 residuo 50% a carico dell' Controparte_1
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 26/6/25
Il Presidente Estensore
Dr. Gianfranco Placentino
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