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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 753/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, a seguito dello scambio di memorie scritte depositate in atti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 753/2021 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(CF e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Luigi Bosco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere Traversa Mario Fiore 32;
-RICORRENTE-
CONTRO
Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: ricorso in opposizione avverso diffida prot. n. 00454 del 7 gennaio 2021 adottata dal comune di ai sensi dell'art. 23, comma 13 bis, del Dlgs. n. 258/1992. CP_1
Conclusioni: come da note depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare.
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso in opposizione ex artt. 205 C.d.S. e 6 del D.Lgs. n.150/2011 ritualmente notificato, la
P a g . 1 | 5 in persona del legale rappresentante pro tempore, sulla premessa di aver ricevuto, con Parte_1
nota Prot. 21689 del 05.07.2019 resa dal Comune di 6° Settore Comando Polizia Municipale, CP_1 parere favorevole per l'installazione di paline fermata autobus su suolo pubblico, ha convenuto in giudizio il deducendo che in data 07.01.2021 con provvedimento prot. n. 00454, Controparte_1 quest'ultimo lo aveva diffidato alla rimozione della pubblicità sulle paline per fermate bus di cui all'autorizzazione prot. n. 34620 del 12.11.2019.
In particolare, l'odierna ricorrente – destinataria, altresì, di verbali sanzionatori emessi dal
Comando di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 23 commi 4 e 11 del Dlgs. n. 258/1992 e dalla stessa impugnati innanzi alla competente il cui procedimento è Controparte_2
dichiaratamente tuttora pendente – ha assunto l'illegittimità della diffida medio tempore adottata dal sulla scorta dell'asserita illegittimità dei citati verbali di accertamento ancora sub Controparte_1
iudice, chiedendo all'intestato Tribunale, previa sospensione inaudita altera parte dell'esecutorietà,
l'annullamento della diffida de quo, con vittoria di spese di lite.
2. Non si è, invece, costituito in giudizio il pertanto, accertata la ritualità della Controparte_1
notifica, il giudice ne dichiara la contumacia.
3. Con provvedimento datato 27.01.2021, il giudice istruttore allora titolare del presente procedimento, riscontrata l'assenza dei presupposti di legge, ha rigettato l'istanza di sospensione, rinviando l causa all'udienza del 06.10.2022.
Indi, nel subentro dello scrivente magistrato, insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022, la causa, a seguito di taluni rinvii dovuti alla mancata comparizione delle parti, con provvedimento del
13.11.2023 è stata rinviata nuovamente (per periodo di assenza da lavoro per congedo per maternità) all'udienza del 26.09.2024, all'esisto della quale, lo scrivente magistrato, ai sensi dell'art. 101, comma 2 c.p.c., ha sollevato d'ufficio la questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, invitando il ricorrente a dedurre in ordine a tale profilo. La causa è stata, così, rinviata all'odierna udienza e, sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore costituito di parte ricorrente a mezzo dell'autorizzato deposito di memorie cartolari, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. Il Tribunale, lette le osservazioni svolte dal ricorrente sulla questione del difetto di giurisdizione del giudice adito, ritiene le stesse incoferenti al caso de quo e in consapevole adesione
P a g . 2 | 5 all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 34583/2021 ritiene che debba essere declinata la propria giurisdizione in favore del Giudice amministrativo.
1.1. In diritto, giova premettere che l'art 7, comma I del D.Lgs 104/10 stabilisce che “Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio
o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni…”.
Inoltre, al IV comma della medesima disposizione è previsto che “Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma”.
1.2 Ciò posto, si osserva che la posizione giuridica del privato successiva alla autorizzazione prevista dall'art. 23 C.d.S. è da qualificarsi come di interesse legittimo oppositivo in quanto, il rilascio della stessa consente l'installazione dell'impianto pubblicitario o di propaganda richiesto, sulla base di una valutazione di rispondenza all'interesse pubblico tutelato. A fronte della ratio sottesa al divieto posto dall'art. 23 C.d.S., rappresentata dalla necessità di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e l'incolumità di persone e cose, è la Pubblica Amministrazione
(rectius: l'ente proprietario della strada) ad essere deputata al rilascio della suddetta autorizzazione, la quale, in adempimento alla funzione ad essa demandata, deve, non solo previamente valutare l'impatto visivo e le potenzialità di disturbo degli impianti di pubblicità o propaganda, ma anche assicurare che la rispondenza all'interesse tutelato della sicurezza della circolazione, persista successivamente al rilascio della primigenia autorizzazione (ragione per cui si esclude l'applicabilità dell'istituto del silenzio-assenzo al regime di rinnovo delle autorizzazioni de quibus).
1.3 L'articolazione delle conseguenze sanzionatorie dettate dallo stesso art. 23 C.d.S. per le ipotesi di violazione delle prescrizioni ivi contenute, pone l'esigenza di evidenziare l'autonomia sanzionatoria delle fattispecie delineate, rispettivamente, ai commi 11 e 13 bis dello stesso articolo.
Ed invero, coma autorevolmente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione “la sanzione prevista dall'art. 23 C.d.S. comma 13-bis, per l'omessa rimozione di cartelli pubblicitari nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della diffida dell'ente titolare della strada, è autonoma e non accessoria rispetto alla diversa sanzione amministrativa di cui al citato dall'art. 23 C.d.S., comma 11, relativa
P a g . 3 | 5 all'abusiva installazione di detti cartelli, trattandosi di condotte differenti e a carico di soggetti diversi, rispettivamente il diffidato inadempiente all'obbligo di rimozione e l'installatore abusivo, sicché, nel primo caso, la sanzione può essere applicata al soggetto inadempiente alla diffida, senza necessità della preventiva contestazione della condotta di installazione abusiva” (cfr. Cass.
Civ. 167/2016).
In motivazione, sulla scorta dell'indirizzo ermeneutico offerto dalla giurisprudenza amministrativa,
i giudici di legittimità hanno in particolare precisato che l'art. 23 C.d.S., comma 13 bis, non dispone una sanzione accessoria, ma è un'espressione del potere di autotutela riconosciuto all'ente proprietario onde assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nello stesso art. 23, che variamente limitano e disciplinano la pubblicità sulle strade per armonizzarla con le esigenze di sicurezza e di ordine del traffico: ciò in considerazione del tenore delle disposizioni che attribuiscono direttamente e immediatamente all'amministrazione proprietaria della strada (senza necessità di una pronuncia giudiziale che accerti la commissione dell' illecito) il potere di imporre la rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo o irregolare (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord.,
16/11/2021, n. 34583; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord. 11/02/2016, n. 2712; Tar Marche, Ancona, 12 agosto 2005, n. 957).
Trasponendo siffatte coordinate ermeneutiche al caso di specie, si osserva che il ricorso spiegato dalla ha ad oggetto, non già la sanzione conseguente all'inottemperanza dell'ordine di Parte_1 rimozione disposto con la diffida, né l'impugnazione congiunta del provvedimento sanzionatorio e della previa diffida, bensì il solo provvedimento amministrativo di diffida alla rimozione della pubblicità - che si pone a monte della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 23, comma 13 bis Cds – tipicamente espressione di un potere di autotutela dell'ente proprietario onde assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nello stesso art. 23 C.d.S., che variamente limitano e disciplinano la pubblicità sulle strade per armonizzarla con le esigenze di sicurezza e di ordine del traffico, e che, pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
1.4 Va, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita, dovendo conoscere della lite il giudice amministrativo, dinanzi al quale la controversia va riassunta nel termine di 3 mesi dalla comunicazione del deposito della presente sentenza.
2. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, in ragione della contumacia del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente
P a g . 4 | 5 pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo dinanzi al quale la controversia va riassunta nel termine di 3 mesi dalla comunicazione del deposito della presente sentenza;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Nola, il 27.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
P a g . 5 | 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, a seguito dello scambio di memorie scritte depositate in atti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 753/2021 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(CF e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Luigi Bosco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere Traversa Mario Fiore 32;
-RICORRENTE-
CONTRO
Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: ricorso in opposizione avverso diffida prot. n. 00454 del 7 gennaio 2021 adottata dal comune di ai sensi dell'art. 23, comma 13 bis, del Dlgs. n. 258/1992. CP_1
Conclusioni: come da note depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare.
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso in opposizione ex artt. 205 C.d.S. e 6 del D.Lgs. n.150/2011 ritualmente notificato, la
P a g . 1 | 5 in persona del legale rappresentante pro tempore, sulla premessa di aver ricevuto, con Parte_1
nota Prot. 21689 del 05.07.2019 resa dal Comune di 6° Settore Comando Polizia Municipale, CP_1 parere favorevole per l'installazione di paline fermata autobus su suolo pubblico, ha convenuto in giudizio il deducendo che in data 07.01.2021 con provvedimento prot. n. 00454, Controparte_1 quest'ultimo lo aveva diffidato alla rimozione della pubblicità sulle paline per fermate bus di cui all'autorizzazione prot. n. 34620 del 12.11.2019.
In particolare, l'odierna ricorrente – destinataria, altresì, di verbali sanzionatori emessi dal
Comando di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 23 commi 4 e 11 del Dlgs. n. 258/1992 e dalla stessa impugnati innanzi alla competente il cui procedimento è Controparte_2
dichiaratamente tuttora pendente – ha assunto l'illegittimità della diffida medio tempore adottata dal sulla scorta dell'asserita illegittimità dei citati verbali di accertamento ancora sub Controparte_1
iudice, chiedendo all'intestato Tribunale, previa sospensione inaudita altera parte dell'esecutorietà,
l'annullamento della diffida de quo, con vittoria di spese di lite.
2. Non si è, invece, costituito in giudizio il pertanto, accertata la ritualità della Controparte_1
notifica, il giudice ne dichiara la contumacia.
3. Con provvedimento datato 27.01.2021, il giudice istruttore allora titolare del presente procedimento, riscontrata l'assenza dei presupposti di legge, ha rigettato l'istanza di sospensione, rinviando l causa all'udienza del 06.10.2022.
Indi, nel subentro dello scrivente magistrato, insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022, la causa, a seguito di taluni rinvii dovuti alla mancata comparizione delle parti, con provvedimento del
13.11.2023 è stata rinviata nuovamente (per periodo di assenza da lavoro per congedo per maternità) all'udienza del 26.09.2024, all'esisto della quale, lo scrivente magistrato, ai sensi dell'art. 101, comma 2 c.p.c., ha sollevato d'ufficio la questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, invitando il ricorrente a dedurre in ordine a tale profilo. La causa è stata, così, rinviata all'odierna udienza e, sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore costituito di parte ricorrente a mezzo dell'autorizzato deposito di memorie cartolari, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. Il Tribunale, lette le osservazioni svolte dal ricorrente sulla questione del difetto di giurisdizione del giudice adito, ritiene le stesse incoferenti al caso de quo e in consapevole adesione
P a g . 2 | 5 all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 34583/2021 ritiene che debba essere declinata la propria giurisdizione in favore del Giudice amministrativo.
1.1. In diritto, giova premettere che l'art 7, comma I del D.Lgs 104/10 stabilisce che “Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio
o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni…”.
Inoltre, al IV comma della medesima disposizione è previsto che “Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma”.
1.2 Ciò posto, si osserva che la posizione giuridica del privato successiva alla autorizzazione prevista dall'art. 23 C.d.S. è da qualificarsi come di interesse legittimo oppositivo in quanto, il rilascio della stessa consente l'installazione dell'impianto pubblicitario o di propaganda richiesto, sulla base di una valutazione di rispondenza all'interesse pubblico tutelato. A fronte della ratio sottesa al divieto posto dall'art. 23 C.d.S., rappresentata dalla necessità di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e l'incolumità di persone e cose, è la Pubblica Amministrazione
(rectius: l'ente proprietario della strada) ad essere deputata al rilascio della suddetta autorizzazione, la quale, in adempimento alla funzione ad essa demandata, deve, non solo previamente valutare l'impatto visivo e le potenzialità di disturbo degli impianti di pubblicità o propaganda, ma anche assicurare che la rispondenza all'interesse tutelato della sicurezza della circolazione, persista successivamente al rilascio della primigenia autorizzazione (ragione per cui si esclude l'applicabilità dell'istituto del silenzio-assenzo al regime di rinnovo delle autorizzazioni de quibus).
1.3 L'articolazione delle conseguenze sanzionatorie dettate dallo stesso art. 23 C.d.S. per le ipotesi di violazione delle prescrizioni ivi contenute, pone l'esigenza di evidenziare l'autonomia sanzionatoria delle fattispecie delineate, rispettivamente, ai commi 11 e 13 bis dello stesso articolo.
Ed invero, coma autorevolmente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione “la sanzione prevista dall'art. 23 C.d.S. comma 13-bis, per l'omessa rimozione di cartelli pubblicitari nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della diffida dell'ente titolare della strada, è autonoma e non accessoria rispetto alla diversa sanzione amministrativa di cui al citato dall'art. 23 C.d.S., comma 11, relativa
P a g . 3 | 5 all'abusiva installazione di detti cartelli, trattandosi di condotte differenti e a carico di soggetti diversi, rispettivamente il diffidato inadempiente all'obbligo di rimozione e l'installatore abusivo, sicché, nel primo caso, la sanzione può essere applicata al soggetto inadempiente alla diffida, senza necessità della preventiva contestazione della condotta di installazione abusiva” (cfr. Cass.
Civ. 167/2016).
In motivazione, sulla scorta dell'indirizzo ermeneutico offerto dalla giurisprudenza amministrativa,
i giudici di legittimità hanno in particolare precisato che l'art. 23 C.d.S., comma 13 bis, non dispone una sanzione accessoria, ma è un'espressione del potere di autotutela riconosciuto all'ente proprietario onde assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nello stesso art. 23, che variamente limitano e disciplinano la pubblicità sulle strade per armonizzarla con le esigenze di sicurezza e di ordine del traffico: ciò in considerazione del tenore delle disposizioni che attribuiscono direttamente e immediatamente all'amministrazione proprietaria della strada (senza necessità di una pronuncia giudiziale che accerti la commissione dell' illecito) il potere di imporre la rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo o irregolare (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord.,
16/11/2021, n. 34583; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord. 11/02/2016, n. 2712; Tar Marche, Ancona, 12 agosto 2005, n. 957).
Trasponendo siffatte coordinate ermeneutiche al caso di specie, si osserva che il ricorso spiegato dalla ha ad oggetto, non già la sanzione conseguente all'inottemperanza dell'ordine di Parte_1 rimozione disposto con la diffida, né l'impugnazione congiunta del provvedimento sanzionatorio e della previa diffida, bensì il solo provvedimento amministrativo di diffida alla rimozione della pubblicità - che si pone a monte della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 23, comma 13 bis Cds – tipicamente espressione di un potere di autotutela dell'ente proprietario onde assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nello stesso art. 23 C.d.S., che variamente limitano e disciplinano la pubblicità sulle strade per armonizzarla con le esigenze di sicurezza e di ordine del traffico, e che, pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
1.4 Va, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita, dovendo conoscere della lite il giudice amministrativo, dinanzi al quale la controversia va riassunta nel termine di 3 mesi dalla comunicazione del deposito della presente sentenza.
2. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, in ragione della contumacia del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente
P a g . 4 | 5 pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo dinanzi al quale la controversia va riassunta nel termine di 3 mesi dalla comunicazione del deposito della presente sentenza;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Nola, il 27.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
P a g . 5 | 5