Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00091/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01356/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1356 del 2025, proposto da Biomedical S.n.c. di AR CO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NC Chianese, Simonelli NC, CO Paolo Carpinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl 108 - PO 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Ambra, Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ricerche Diagnostiche di AR NO & C. S.a.s., non costituita in giudizio;
Per l'annullamento:
- della delibera della Giunta regionale della Campania n. 757 del 27.12.2024 – pubblicata sul BURC n. 3 del 13.01.2025 –, avente ad oggetto la “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica” per l'esercizio 2024 e, in via provvisoria, per l'esercizio 2025, nonché dei relativi allegati, nella parte relativa alla branca di “patologia clinica”;
- della nota prot. 0614134 del 23 dicembre 2024 e dell’allegato “Indicazioni operative per l’applicazione dell’allegato B alla DGRC 215/2022 e s.m.i.”, richiamati nella D.G.R.C. n. 757/2024;
- della delibera dell’ASL PO 3 Sud n. 88 del 24 gennaio 2025, avente ad oggetto “Presa d’atto della D.G.R.C. n. 757 del 27/12/2024 recante: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni”, nonché dei relativi allegati;
- di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti impugnati e comunque lesivi degli interessi della ricorrente, nonché di tutti gli atti interni richiamati negli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’Asl 108 - PO 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. NC CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 13.03.2025 e depositato il 18.03.2025, la società ricorrente impugnava gli atti suddetti, ed esponeva:
- di essere accreditata con il SSN e quindi tenuta ad erogare le prestazioni sanitarie nella forma ambulatoriale per la branca di patologia;
- che la Giunta regionale della Campania, con la delibera n. 757 del 27 dicembre 2024, aveva definito i limiti di spesa assegnati agli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2024 ed i budgets di spesa provvisori per l’esercizio 2025;
- che tale provvedimento seguiva alla delibera n. 800 del 29 dicembre 2023, che aveva definito i limiti di spesa per l’esercizio 2023 e, in via provvisoria, per il 2024, nonché alle delibere nn. 599/2021 e 215/2022, che avevano assegnato i limiti di spesa per gli esercizi 2021 e 2022, stabilendo il passaggio, dal 01.01.2022, ai tetti di spesa “di struttura”, mentre, fino al 2021, si era mantenuta la precedente impostazione del c.d. tetto “di branca”;
- che – in spregio ai cospicui investimenti in tecnologie, strumentistica e informatizzazione, effettuati dai centri privati accreditati al fine di conseguire un vantaggio competitivo sui concorrenti della macroarea di appartenenza, e quindi un’implementazione del tetto di spesa ad essi assegnato – le strutture convenzionate si erano viste riconoscere, per l’annualità 2023, il medesimo budget attribuito nel 2022 e, per l’annualità 2024 (in via provvisoria), un budget inferiore al 2023 (con un taglio medio di circa il 7%);
- che ciò era avvenuto a causa della mancata ultimazione delle attività propedeutiche alla definizione delle premialità/penalità da assegnare ai singoli soggetti accreditati;
- che, nei mesi precedenti all’approvazione della D.G.R.C. n. 757/2024, le AA.SS.LL. non avevano completato la ricognizione degli indicatori premiali e avevano svolto appositi confronti con le Associazioni di categoria;
- che l’ASL NA 3 SUD aveva invitato i centri privati accreditati a fornire al competente Tavolo Tecnico tutta la documentazione e le informazioni idonee alla compilazione degli indicatori premiali, stabilendo, fin da allora, di attribuire il punteggio minimo associato a tutti gli indicatori della griglia di valutazione alle strutture convenzionate che, se pur compulsate a più riprese, non avessero fornito i riscontri necessari nei termini prescritti;
- di avere sempre riscontrato tempestivamente le suddette richieste;
- che la Deliberazione n. 757/2024 aveva tradito le aspettative dei centri privati accreditati più virtuosi, poiché non aveva applicato le variazioni di cui alle premialità/penalità ex Allegato B) alla D.G.R.C. n. 215/2022 e ss.mm.ii.;
- che ciò aveva determinato, per l’esercizio 2024, il sostanziale cristallizzarsi dei volumi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa che la D.G.R.C. n. 800/2023, con riferimento all’anno 2024, aveva assegnato ai centri privati accreditati solo in via provvisoria;
- che la percentuale di incremento/decremento, conseguente alla valutazione degli indicatori di performance, era stata modificata dalla D.G.R.C. n. 757/2024, passando dal 3% al 5% del tetto di struttura assegnato.
2. Tanto premesso, la ricorrente proponeva le domande innanzi riportate sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione dei principi in materia di concorrenza e non discriminazione – Violazione art. 106 TFUE – Violazione pareri AGCM ”.
2.2. “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione del principio di trasparenza e del clare loqui - Violazione dei precetti costituzionali di trasparenza e buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. ”.
2.3. “ Violazione del principio tempus regit actum - Violazione del principio del legittimo affidamento ”.
2.4. “ Violazione e falsa applicazione artt. 8 e ss. del D.lgs. n. 502/1992 – Illogicità e irragionevolezza manifesta ”.
3. Con atti depositati rispettivamente in data 27.03 e 11.04.2025, si costituivano in giudizio la ASL PO 3 e la Regione Campania, per opporsi all’accoglimento del ricorso.
4. In data 21.10.2025 la ASL depositava il contratto sottoscritto con la società ricorrente in data 30.09.2025, recante la c.d. “clausola di salvaguardia”.
5. Con memoria depositata in data 31.10.2025, la ASL insisteva nelle proprie argomentazioni e conclusioni, eccependo l’inammissibilità del ricorso, per l’intervenuta sottoscrizione del contratto recante la clausola di salvaguardia.
6. Con memoria depositata in data 31.10.2025, la Regione Campania insisteva nelle proprie argomentazioni difensive e conclusioni, eccependo l’inammissibilità del ricorso per l’avvenuta sottoscrizione del contratto, con la relativa clausola di salvaguardia.
7. Con memoria di replica depositata in data 04.11.2025, la parte ricorrente insisteva nelle proprie argomentazioni difensive e conclusioni, eccependo in particolare l’inoperatività e l’illegittimità della c.d. “clausola di salvaguardia”.
8. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 il ricorso veniva discusso come da verbale e riservato per la decisione.
9. Il ricorso, come eccepito dalle amministrazioni resistenti, è inammissibile per sottoscrizione della clausola di salvaguardia. Risultano infatti depositati i contratti relativi all’anno 2023 e, in via provvisoria, al 2024, nonché all’anno 2024 e, in via provvisoria, al 2025.
Orbene, con la delibera impugnata la Regione ha approvato “i criteri per la programmazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa, da assegnare a ciascuna struttura privata accreditata per la specialistica ambulatoriale, in via definitiva, per l’esercizio 2024 e, in via provvisoria, per l’esercizio 2025”. Dunque, quanto ai limiti di spesa relativi agli anni 2024 e 2025, il ricorso è inammissibile.
Secondo il consolidato arresto del Tribunale, confermato anche dal giudice di appello, tale specifica clausola, introdotta dal Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro, si risolve in una dichiarazione con cui la struttura sanitaria, in sede contrattuale, accetta espressamente ed a monte i provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe (nonché ogni atto a questi collegati), quali parti integranti del contratto e presupposti del medesimo.
Tale clausola opera nella prospettiva del mantenimento dei rigorosi impegni di finanza pubblica e di destinazione delle risorse finanziarie a beneficio del settore sanitario, consentendo di intercettare e prevenire ogni ipotesi di conflitto, già in essere o potenziale, relativo a concrete e definite questioni che possano contrapporre l'amministrazione alla struttura privata operante nell'ambito della sanità pubblica (in termini, Cons. Stato, 11 dicembre 2023, n. 10652). E, in considerazione del particolare regime giuridico nel quale operano i soggetti accreditati con il SSR, non è possibile ravvisare alcun contrasto della disciplina contenuta negli artt. 8-bis, 8- quater e 8-quinquies, del d.lgs. 502/1992 con i principi di diritto unionale (principio di non discriminazione e divieto di limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti), stante la prevalenza degli interessi pubblici sottesi alla disciplina nazionale (così Tar Campania, PO, sez. IX, n. 213/2025). Pertanto, non sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del TFUE.
Inoltre, l'ipotetica nullità della clausola di salvaguardia per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. (violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.) potrebbe comportare la caducazione dell'intero contratto in base alla disciplina di cui all'art. 1419 c.c.; infatti, la parte pubblica, in difetto di una valida e incondizionata accettazione della clausola di salvaguardia da parte dell'altro contraente, non avrebbe più interesse alla conclusione dell'accordo, non potendo essa programmare efficacemente la spesa sanitaria, stante il rischio del permanere di contestazioni giudiziali sui tetti di spesa (Cons. Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8676; Cons. Stato Sez. III, 11 gennaio 2018, n. 137; da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 20 aprile 2023, n. 3997 e Cons. Stato, 7 luglio 2023, n. 6685).
In conclusione, deve ribadirsi l’orientamento secondo cui sono legittime le clausole di salvaguardia inserite nei contratti stipulati con le strutture private accreditate, la cui sottoscrizione priva il soggetto aderente della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che lo riguardano, con l'ulteriore conseguenza di rendere inammissibili le censure formulate.
10. Il Collegio è consapevole della circostanza che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, dapprima con ordinanza n. 130/2025 e successivamente con sentenza n. 650/2025, si è espresso in senso contrario alla legittimità della c.d. clausola di salvaguardia. Sul punto, dato il contrasto tra il Consiglio di Stato ed il Consiglio di giustizia amministrativa, sarebbe senza dubbio auspicabile un chiarimento da parte dell'Adunanza plenaria. Tuttavia, ai sensi dell'art. 99 c.p.a., non può essere il giudice di primo grado a sollevare la relativa questione.
Tra i due orientamenti, questa Sezione ritiene di dover aderire a quello espresso dal Consiglio di Stato.
Infatti, il C.g.a., nella sentenza n. 650 del 2025, ha ritenuto la clausola di salvaguardia nulla, in estrema sintesi, perché: a) violerebbe l’art. 1462 c.c.; b) l’oggetto sarebbe indeterminato; c) violerebbe gli artt. 24 e 113 Cost..
Sotto il primo profilo, secondo il C.g.a., poiché l’annullamento delle delibere sui c.d. tetti di spesa determinerebbe (in parte qua) la nullità del contratto sottoscritto dalla struttura accreditata, “ la rinuncia al contenzioso pendente o (a fortiori) futuro pretesa dall’Amministrazione sanitaria con la c.d. clausola di salvaguardia in esame implicherebbe per l’aderente l’impossibilità di far valere l’eventuale nullità del contratto di convenzionamento dipendente dall’annullamento dei predetti atti amministrativi presupposti”; e di conseguenza la clausola di salvaguardia, impedendo “di eccepire la nullità del contratto all’amministrazione che pretenda l’esecuzione della prestazione sanitaria oggetto della convenzione, viola l’art. 1462 c.c. e, pertanto, deve ritenersi nulla, quand’anche non esplicitamente espressa nella formula solve et repete ”.
Sotto il secondo profilo, la clausola di salvaguardia sarebbe nulla per indeterminatezza dell’oggetto: il C.g.a. richiama la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “ la rinuncia a un diritto futuro ed eventuale è stata ritenuta ammissibile, in quanto espressione tipica dell'autonomia negoziale privata, alla sola condizione che il suo oggetto risulti determinato o determinabile nel suo contenuto e nella sua estensione (cfr. Cass., Sez. 3, 18 febbraio 1977, n. 745; Cass. 1 giugno 1974, n. 1573; Cass., Sez. 2, 5 aprile 1975, n. 1222) ”. Secondo il C.g.a, la clausola di salvaguardia sarebbe eccessivamente ampia ed indeterminata, “ tale da non soddisfare i criteri restrittivi di determinatezza necessari per identificare nel suo esatto contenuto e nella sua esatta estensione il diritto futuro ad agire dell’operatore economico aderente, non potendo, infatti, preventivarsi con sufficiente certezza il nocumento alla sua sfera giuridica determinato dagli atti amministrativi dei quali la clausola di salvaguardia tende a precludere l’impugnazione ”.
Sotto il terzo profilo, la clausola sarebbe nulla per violazione degli artt. 24 e 113 Cost. perché “ la condotta dell’Amministrazione volta a imporre (mediante l’inserimento nello schema di un atto generale) la rinuncia ai contenziosi pendenti e futuri sugli atti amministrativi determinanti (anche) i prezzi delle prestazioni sanitarie in convenzione è illegittima per palese eccesso di potere; ossia, in termini più tradizionali, l’imposizione erga omnes della c.d. clausola di salvaguardia costituisce chiaro sintomo di sviamento del potere amministrativo, il quale – anziché essere correttamente esercitato per far accedere al settore tutti gli operatori accreditati o, tra essi, quelli che diano le maggiori garanzie di miglior espletamento del servizio – viene utilizzato per il diverso e illegittimo fine di far accedere al rapporto amministrativo di cui trattasi soltanto quei soggetti che rinuncino al proprio diritto di sottoporre ad un giudice le loro controversie, presenti e future, con l’Amministrazione contrattualizzante ”. Il C.g.a. esclude, ancora, che la necessità di assicurare la sostenibilità della spesa sanitaria legittimi la clausola di salvaguardia: la p.a. non sarebbe legittimata a precludere radicalmente alle strutture accreditate la possibilità di agire in giudizio, spettando “ soltanto all’organo giudiziario valutare l’ammissibilità e fondatezza di una certa azione dopo la sua proposizione ”. La clausola di salvaguardia, dunque, “ viola il riparto di attribuzione dei poteri, non potendo la pubblica amministrazione arrogarsi – neppure per via formalmente convenzionale – il potere (che è di esclusiva competenza giurisdizionale) di selezionare gli interessi meritevoli di tutela in virtù di una valutazione né ex ante (ossia antecedente alla proposizione dell’azione), né ex post (per le ragioni di sviamento supra evidenziate), in quanto l’ordinamento riserva detta valutazione al solo controllo ex post del giudice munito di giurisdizione ”.
Nonostante l’autorevolezza del precedente, si ritiene preferibile aderire al diverso orientamento, più volte confermato dal Consiglio di Stato, secondo cui la clausola di salvaguardia è invece legittima ed ammissibile.
Quanto alla nullità per violazione dell’art. 1462 c.c., il C.g.a. parte dal presupposto che l’annullamento della delibera che fissa i cd. tetti di spesa determini la nullità, in parte qua, del contratto: presupposto invero tutt’altro che pacifico, atteso che – secondo l’opinione preferibile – l’annullamento dell’atto amministrativo presupposto determina non la nullità bensì l’inefficacia del contratto. Tale orientamento è stato espressamente confermato, tanto dal legislatore unionale quanto da quello nazionale, in materia di annullamento di aggiudicazione della gara d’appalto (art. 121 e ss. c.p.a.) e non vi sono ragioni che inducano a ritenere diversamente quanto agli effetti dell’annullamento della delibera regionale sul contratto stipulato ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992. In secondo luogo, è dubbia l’applicabilità dell’art. 1462 c.c. al caso di specie, perché l’Amministrazione non impone l’esecuzione di prestazioni non dovute: tanto ciò vero che la struttura ben può esigere dal paziente l’intero prezzo della prestazione sanitaria una volta che il budget si sia esaurito.
Quanto alla nullità per indeterminatezza dell’oggetto, pure si ritengono non condivisibili le conclusioni cui è giunto il C.g.a.. La clausola di salvaguardia, infatti, prevede testualmente: " 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegati e/o presupposti, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso. 2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto la struttura privata rinuncia alle azioni /impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero a contenziosi istaurabili contro i provvedimenti già adottati o conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla annualità di erogazione delle prestazioni, regolata con il presente contratto ". Ritiene questa Sezione che l’oggetto della clausola sia sufficientemente determinato e comunque determinabile, atteso il riferimento ai “provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegati e/o presupposti”; anche al secondo comma la rinuncia è circoscritta “alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero a contenziosi istaurabili contro i provvedimenti già adottati o conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla annualità di erogazione delle prestazioni, regolata con il presente contratto”. Non può sostenersi che l’oggetto della clausola sia tale non permettere alla struttura accreditata di prevedere “ con sufficiente certezza il nocumento alla sua sfera giuridica determinato dagli atti amministrativi dei quali la clausola di salvaguardia tende a precludere l’impugnazione ”: l’oggetto della clausola è molto chiaro, e come rilevato in numerosi precedenti, anche di questa Sezione, ha l’effetto di precludere “quei rimedi processuali il cui intento sostanziale è di ribaltare gli atti generali di programmazione economica nel settore sanitario”.
Quanto, infine, alla pretesa nullità per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., questa Sezione aderisce all’orientamento – più volte ribadito dal Consiglio di Stato – secondo cui non vi è alcuna violazione dei predetti principi costituzionali. Infatti, "gli operatori privati - in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute - non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al piano di rientro, al cui rispetto la Regione è obbligata", tant'è che "chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute" (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27 dicembre 2019, n. 8879); pertanto, la clausola di salvaguardia non può ritenersi in contrasto con il diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), in ragione del superiore interesse pubblico (cfr. Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014) al contenimento della spesa nel settore della sanità pubblica, ed alla finalità di preservare il complessivo equilibrio finanziario del sistema sanitario (cfr. ex multis, Corte Costituzionale, sentenza n. 36 del 2021).
L'adesione volontaria all'accordo - e con esso alla clausola di salvaguardia - suggella, dunque, l’accettazione della posizione prioritaria che riveste l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, obiettivo che non è fine a se stesso, ma è del tutto funzionale a garantire continuità, anche per il futuro, all'erogazione di prestazioni sanitarie, con conseguente preclusione - per il soggetto accreditato - di esperire quei rimedi processuali il cui intento sostanziale è di ribaltare gli atti generali di programmazione economica nel settore sanitario. Pertanto, per gli operatori privati si pone unicamente l'alternativa se accettare le condizioni derivanti da esigenze programmatorie e finanziarie pubbliche (e dunque il budget assegnato alla propria struttura), restando nel campo della sanità pubblica, oppure se collocarsi esclusivamente nel mercato della sanità privata (così Tar Campania, PO, sez. I, n. 2475/2024).
Ai suddetti principi si può solo aggiungere che, per un verso, questa Sezione non ravvisa alcun vizio di eccesso di potere: la clausola non ha affatto l’obiettivo (illegittimo) “ di far accedere al rapporto amministrativo di cui trattasi soltanto quei soggetti che rinuncino al proprio diritto di sottoporre ad un giudice le loro controversie, presenti e future, con l’Amministrazione contrattualizzante ”, ma quello, del tutto legittimo e pienamente meritevole di tutela, di assicurare la sostenibilità della spesa sanitaria. Che alcune strutture sanitarie, magari eccellenti, preferiscano non aderire e collocarsi unicamente nel mercato della sanità privata è l’inevitabile conseguenza, da un lato, della libertà imprenditoriale di tali soggetti – che, con tutta evidenza, non possono essere costretti ad operare alle condizioni imposte dall’Amministrazione pubblica – e, dall’altro lato, della limitatezza delle risorse pubbliche, che impone l’“intangibilità del tetto di spesa”. Per altro verso, questa Sezione non ravvisa, nell’imposizione della clausola di salvaguardia, alcuna violazione del riparto di attribuzione dei poteri da parte della p.a.: tanto ciò vero che la legittimità della clausola di salvaguardia è stata contestata, più volte, in numerosissime sedi giurisdizionali, ed un organo giurisdizionale ha dovuto statuire in merito alla sua ammissibilità. Il controllo giurisdizionale, pertanto, non è stato escluso e non può sostenersi che, tramite la clausola di salvaguardia, la p.a. abbia privato il giudice del “ potere (che è di esclusiva competenza giurisdizionale) di selezionare gli interessi meritevoli di tutela in virtù di una valutazione né ex ante (ossia antecedente alla proposizione dell’azione), né ex post (per le ragioni di sviamento supra evidenziate) ”.
11. In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
12. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dalle amministrazioni resistenti, liquidate in € 1.500,00 per ciascuna di esse, oltre accessori dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GL PA Di PO, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
NC CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC CI | GL PA Di PO |
IL SEGRETARIO