Sentenza 17 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/09/2003, n. 13672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13672 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA $1 3672 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 LA CORTE SU PRE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ☑ R.G.N.20181/99 Presidente Dott. Paolo VITTORIA + 326102 Cron. 27620 Dott. Francesco SABATINI Cons. Rel. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE 3584 Consigliere Rep. Dott. Ennio MALZONE Ud. 12/06/03 Consigliere Dott. Antonio SEGRETO oggetto: ha pronunciato la seguente SENTENZA Ueviaziom R nullità sentere diper difette de sui ricorsi proposti da elettivamente OM ZI e NT IU ' domiciliati in Roma via Otranto n. 18 ' presso l'avv. Pierluigi Panici CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ' e rappresentati e difesi UFFICIO COPIE TMASUH ONE giusta delega in atti dagli avv. Piergiovanni Alleva e Richiesta copia legale dal Sig. PAMIC Franco Boldrini;
per diritti € 8.26 11. 10.11.03 - ricorrenti IL CANCELLIERE
contro
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO s.p.a. ' in persona del presidente avv. Alberto Palma elettivamente domiciliata in Roma via Valnerina n. 40 ' presso che la rappresenta e difende l'avv. Matteo Dell'Olio ' Francesco De Minicis giusta delega unitamente all'avv. 1572 2003 1 in atti;
- controricorrente e ricorrente contro rappresentato e difeso anche MM ZI I come da delega in atti ' dagli disgiuntamente avv. Piergiovanni Alleva e Franco Boldrini e con ' loro elett. dom. in Roma via Otranto n. 18 ' presso lo studio dell'avv. Pierluigi Panici controricorrente nonché H NT IU intimata F rispettivamente le sentenze della Corte 'avverso d'appello di Ancona n. 114 del 17 aprile 1999 e n. 392 del 4 ottobre 2001 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2003 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini;
Udito l'avv. Matteo Dell'Olio per la Cassa che ha t ' - l'accoglimento del ricorso n. 326/02 ed il chiesto rigetto del ricorso n. 20181/99 ; ' per MM e MA udito l'avv. Alleva ' che ha chiesto la dichiarazione di nullità della sentenza n. 114/99 ed il rigetto del ricorso n. 326/02 ; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 2 ' che ha concluso per la Generale Dott. Santi Consolo nullità della sentenza n. 114/99 . il rigetto del primo " l'accoglimento del motivo del ricorso n. 326/02 assorbiti glisecondo motivo dello stesso ricorso altri motivi SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 18 ottobre 1991 , in un locale della Cassa di Risparmio di Fermo venne rinvenuta una cartellina ' portadocumenti che custodiva una relazione concernente i rapporti tra la stessa manoscritta Cassa e due clienti nonché fotocopie della documentazione interna relativa ai rapporti con uno di essi UN TT . ' - A seguito di denuncia del presidente della banca e delle conseguenti indagini ' LI MA e ' entrambi di essa dipendenti IO MM (furono imputati di concorso in ricettazione artt. 110 e 648 c.p. ) delle copie dei documenti riservati anzidetti provenienti da precedente P delitto www alternativamente individuato in quelli di furto , sottrazione di cose comuni appropriazione ' indebita e truffa commesSO in danno della - medesima Cassa Con sentenza del 12 maggio 1993 il Pretore di ritenne entrambi gli imputati responsabili Fermo 3 del delitto loro ascritto condannò ciascuno alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno da liquidare in separata sede ed al rimborso delle spese processuali in ' favore della Cassa costituitasi parte civile ' impugnata dagli In riforma di tale decisione imputati con sentenza del 30 novembre 1993 la ' Corte di Appello mandò assolti entrambi perché il fatto non sussiste e dichiarò interamente compensate le spese processuali tra i predetti e la parte civile : secondo la Corte ' i reati di cui avendo ad oggetto beni agli artt. 621 e 622 c.p. ' immateriali non potevano fungere da presupposti ' della ricettazione il furto d'uso era caduto ' ' e le relativesugli originali dei documenti fotocopie non potevano essere considerate prodotto o profitto di tale reato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p. Proposero ricorso per cassazione sia gli imputati che si dolsero della mancata condanna della parte civile alle spese ed ai danni che la Cassa la quale ' ai soli effetti civili dedusse ' l'erronea applicazione dell'art. 648 c.p. Con sentenza del 19 aprile 1994 questa erano ما Corte Suprema ritenuto ' che le fotocopie 4 qualificabili come prodotto del reato presupposto di furto d'uso accolse l'impugnazione della parte ' civile annullò la decisione gravata e dispose il ' rinvio della causa alla medesima Corte territoriale in sede civile la quale con sentenza pubblicata il 17 aprile 1999 condannò la MA e lo MM ' in solido al ' ' risarcimento del danno da ' liquidare in separata sede in favore della stessa ' ' nonché al rimborso delle spese del parte procedimento La Corte premesso che non poteva essere posto in discussione il principio di diritto secondo il quale le fotocopie costituiscono prodotto del reato di furto d'uso degli originali ' talché la rappresenta condotta penalmente ricezione loro ha affermato che il giudicato si era illecita ' altresì formato sulla sussistenza storica del ha ritenuto ampiamente reato presupposto;
sufficienti le prove della responsabilità di entrambi gli imputati in ordine alla ricezione delle fotocopie stesse osservando tra l'altro che la cartellina ' che custodiva la documentazione ' apparteneva allo MM e che il manoscritto era stato dalla MA riconosciuto come proprio e ' dando rilievo probatorio alla lettera dello stesso S MM del 7.6.1991 ; parimenti provati erano la piena consapevolezza della illecita provenienza delle fotocopie ed il dolo specifico richiesto dall'art. 648 c.p. ; il fatto era idoneo ad arrecare turbamento all'ordinario svolgimento dell'attività della Cassa ed a lederne l'immagine ; la potenzialità dannosa della condotta ' sufficiente a fondare una pronuncia di condanna generica , non era esclusa dal giudicato formatosi tra le stesse parti ( sentenza in data 8.5.1995 del ' confermata nei successivi giudice del lavoro gradi di giudizio ) per effetto del quale era ' stato annullato il licenziamento dei predetti dipendenti che era stato loro intimato per gli ' stessi fatti di cui è causa i la relativa decisione affermava infatti che la detenzione delle fotocopie non costituiva di per sé motivo di licenziamento e che mancava del tutto la prova della divulgazione del contenuto dei documenti e ' con essa del correlativo danno della Cassa ma ' tale divulgazione non rappresentava l'unico evento di danno probabile Con atti separati la MA e lo MM chiesero la revocazione della pronuncia ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c. nonché sulla base di undici ' 6 : ricorso motivi la cassazione della stessa ' quest'ultimo cui la Cassa resiste con controricorso Con sentenza depositata il ottobre 2001 la stessa Corte ha revocato la precedente decisione ed ha condannato la Cassa al pagamento delle spese processuali • ritenuta ammissibile la domanda di La Corte revocazione osservando tra l'altro che lo MM e la MA sollevarono l'eccezione di giudicato esterno solo in comparsa conclusionale e che pertanto la sentenza revocanda di natura civile e non penale incontrovertibilmente ' ' sul punto ' nel irritualmente -pronunciò merito l'ha ritenuta fondata così motivando : il pretore del lavoro ritenne non necessario accertare il fatto storico della acquisizione o ricezione dei documenti non concretando esso giusta causa di ' licenziamento;
il giudice di appello affermò però la totale carenza di prove di tale condotta , ed il giudicato si formò su tale motivazione;
e poiché la domanda proposta in sede penale dalla Cassa e proseguita in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p. presupposto il solo reato diaveva quale ricettazione nessun rilievo poteva esplicare la 7 distinta condotta di divulgazione del contenuto dei documenti Per la cassazione di quest'ultima pronuncia ha proposto ricorso la Cassa ' basato su quattro motivi e ad esso resiste lo MM con ' La MA non ha invece riguardocontroricorso ad esso svolto attività difensiva La Cassa ha • depositato due memorie difensive . MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi devono essere riuniti essendo connessi in quanto investono due strettamente concernenti la medesima controversia sentenze definita con una prima decisione poi revocata ' dalla seconda 2. Preliminare è l'esame del ricorso n. 326/02 , proposto dalla Cassa di risparmio di Fermo La sentenza da esso investita nel respingere preliminari eccezioni di rito sollevate le dall'attuale ricorrente I ebbe tra l'altro ad Osservare che il vago accenno ad una audizione camerale era evidentemente frutto di un lapsus calami che la citazione era stata tempestivamente notificata ' del pari e poi tempestivamente ' depositata in cancelleria ' talché risultava osservato il termine posto a pena 8 di improcedibilità dell'art. 399 primo comma c.p.c. Con il primo motivo del ricorso in esame la ' nel dedurre la violazione degli ricorrente artt. 112 164 171 e 399 c.p.c. nonché vizi di ' ' motivazione afferma che in realtà nessuna eccezione essa aveva sollevato in ordine al termine edi cui al primo comma dell'art. 399 c.p.c lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla eccepita inosservanza dell'art. 163 n. 7 c.p.c. nella ' norma dispone che la citazione parte in cui tale deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre i termini indicati implica le decadenze di cui all'art. 167 Il motivo è infondato : come infatti ' esattamente osserva il MMcontroricorrente esso trascura di considerare che la dedotta nullità anche se verificatasi era rimasta ' ' sanata a norma dell'art. 164 terzo comma c.p.c. T ' convenuta nel dalla costituzione della Cassa giudizio di revocazione talché legittimamente la sentenza impugnata ha omesso di provvedere nel senso da essa preteso Fondato è , invece F il secondo motivo dello stesso ricorso con il quale la ricorrente allega ' la violazione degli artt. 324 345 , 352 , 366 , r 394 e 395 c.p.c. nonché vizi di motivazione . Con la sentenza oggetto del ricorso in esame ' ' appello ha respinto l'eccezione di la Corte di della impugnazione per inammissibili revocazione sollevata dalla convenuta Cassa : ' pur dando atto che la precedente sentenza n. 114/99 della stessa Corte aveva pronunciato sull'eccezione di giudicato esterno sollevata dallo MM e dalla ' ha ritenuto nondimeno ammissibile la MA revocazione con il rilievo che l'eccezione era stata irritualmente sollevata solo in comparsa conclusionale . In contrasto con tali argomentazioni la ricorrente con il motivo in esame insiste ' ' nell'affermare che l'istanza per revocazione doveva essere dichiarata inammissibile per avere la sentenza impugnata pronunciato sulla relativa eccezione , afferma che quella di giudicato esterno è un'eccezione in senso lato come tale rilevabile senza preclusioni , anche d'ufficio , in appello ed in sede di rinvio - ed aggiunge che l'irritualità della pronuncia poteva essere rilevata dal giudice non della revocazione ma della ' legittimità Tali rilievi devono essere condivisi : invero ' 10 la condizione negativa , posta dall'art. 395 n. 5 c.p.c. ricorre tutte le volte in cui il giudice ' che ha emesso la sentenza della quale si chiede ' la revocazione abbia pronunciato ' sull'eccezione di giudicato mentre la questione della ritualità della proposizione di tale eccezione rileva solo in sede di impugnazione ordinaria avverso la pronuncia stessa • la sentenza , poi revocata osservò che OR ' l'inesistenza di un qualsiasi danno non può ་་ come pretende la difesa dei convenuti cogliersi dai contenuti del giudicato formatosi tra le parti per effetto della sentenza 24.4 - 8.5.1995 del Pretore di Fermo quale giudice del lavoro ( confermata prima dal Tribunale e poi dalla Corte di cassazione ) sentenza portante declaratoria di annullamento dei licenziamenti intimati agli odierni convenuti per i fatti di cui è causa 11 svolgendo al riguardo ulteriori considerazioni Ne deriva che la sentenza n. 392/01 della Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda di revocazione in considerazione della insussistenza della condizione negativa posta dal citato art. 395 n. 5 ultima parte Quanto alla contestata ritualità della 11 proposizione della relativa eccezione , a parte il diverso e già rilevato sindacato consentito al riguardo e rettamente denunciato dalla ricorrente ' deve aggiungersi che come questa C.S. ( sez. E unite n. 226 del 2001 ) ha affermato a " composizione del contrasto al riguardo insorto tra le sezioni semplici il giudicato esterno rilevabile d'ufficio ed ' il giudice è tenuto а pronunciare su di esso quando il giudicato risulti da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito L'accoglimento del secondo esaminato motivo comporta l'assorbimento degli altri motivi dello stesso ricorso ' pertanto la impugnata sentenza n. Cassata 392/01 e non essendo necessari ulteriori ' per quanto sopra osservato -accertamenti , deve - essere dichiarata inammissibile l'impugnazione per revocazione con compensazione per giusti motivi ' delle spese del relativo giudizio .
3. Passando ad esaminare il ricorso n. 20181/99 proposto dallo MM e dalla MA deve ' d'ufficio essere dichiarata la nullità della ' sentenza n. 114/99 della Corte anconetana Dall'epigrafe di essa che trova preciso 12 riscontro nel verbale dell'udienza collegiale del 3 febbraio 1999 ' di passaggio in decisione ' talché deve escludersi che l'epigrafe stessa sia frutto di errore materiale la sentenza risulta infatti deliberata da un collegio giudicante 'composto tra gli altri dal presidente dott. Raniero Gaggiotti : che però non ebbe a sottoscriverla come avrebbe dovuto a norma ' risultando essadell'art. 132 terzo comma c.p.c. sottoscritta invece da altro presidente ( il dott. Emanuele Petraccone ) " Deve al riguardo ribadirsi che la sottoscrizione del presidente ( e o di altro componente ) del collegio giudicante è un requisito essenziale della sentenza che solo con essa acquista giuridica esistenza e ' pertanto la sua mancanza ' pur involontaria rende di per sé nulla insanabilmente ' medesima per difetto di un elemento la sentenza costitutivo senza che possa ovviarsi né con il procedimento di correzione degli errori materiali né tanto meno con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo il quale ' .emessa la pronuncia ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale ( Cass. n. 7275/01 e n. 1268/03 ) 13 Le parti vanno conseguentemente rimesse dinanzi alla stessa Corte per l'esame e la decisione dell'appello della Cassa 4. Atteso l'esito dei due giudizi riuniti in uno dei quali è risultata vincitrice la Cassa e sostanzialmente lo MM e la nell'altro ' ' le spese relative possono essere MA ' interamente compensate
p.q.m.
1 La Corte rigetta il primo motivo del riuniti i ricorsi Iricorso n. 326/02 accoglie il secondo dichiara ' assorbiti gli altri motivi dello stesso ricorso ' nel cassa la sentenza impugnata e decidendo merito dichiara inammissibile l'impugnazione per " revocazione e compensate le spese del relativo giudizio;
provvedendo sul ricorso n. 20181/99 ' dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette la causa alla stessa Corte di Appello di compensa le spese del giudizio di Ancona cassazione Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte il 12 giugno 2003 Il Consigliere est. Il Presidente Fa asa subution • 14 FU NKO ?