Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione II civile
Specializzata in materia di impresa
R.G. 5529/2019
All'udienza collegiale del giorno 05/05/2025 ore 12:00
Dott.ssa Benedetta Orsetta Thellung De Presidente Relatrice
Courtelary
Dott.ssa Marina Tucci Giudice
Dott. Mario Montanaro Giudice
Chiamata la causa
Appellante
CP_1
Avv. DE NISCO ANTONIO Presente
Avv. DE NISCO NICOLA Presente
Appellato
CP_2
Avv. PROVERBIO MICHELE In sostituzione è presente l'Avv. Catia Gobbi
I difensori di parte appellante discutono oralmente la causa richiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto del decreto ingiuntivo.
La parte appellata si riporta a quanto già esposto per iscritto negli atti difensivi e chiede la conferma della sentenza.
La Corte, ritiene che la causa possa essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., trattiene la causa in decisione.
1
DOTT.SSA ANNA CIAGLIA
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA BENEDETTA THELLUNG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5529 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 05 maggio 2025 e vertente TRA
(P. IVA BG ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore , con gli Avvocati Parte_1
De Nisco Antonio e De Nisco Nicola, PARTE APPELLANTE E (c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'amministratore delegato Sig. , con l'Avvocato CP_3
Proverbio Michele, PARTE APPELLATA OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1127/2019 emessa dal Tribunale di Velletri, Seconda Civile, pubblicata in data 13.06.2019 in materia di vendita di cose mobili – opposizione a decreto ingiuntivo.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
2 § 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, la CP_2 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal
[...]
Tribunale di Velletri n. 1796/2017, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 17.561,30 quale saldo per il mancato pagamento di n. 2 fatture, relative alla fornitura di funghi congelati della famiglia CP_4 destinati alla consumazione, in favore della , rassegnando CP_1 le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere: 1) In via principale revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1796/2017 D.I. e n. 2332/2017 R.G., perché infondato in fatto ed in diritto e comunque per i motivi sopra tutti esposti;
2) In via riconvenzionale, accertare il grave inadempimento della , dichiarare Controparte_5 risolto il contratto di fornitura stipulato tra CP_2
e la società , avente ad oggetto la
[...] CP_1 fornitura di fungi congelati della famiglia CP_4 con destinazione a consumazione con riferimento alle fatture n.5 del 13/08/2014 e n.8 del 24.05.2014;
- conseguentemente condannare la società , in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, a restituire in favore di la somma di €56.840,70, corrispondente CP_2 all'importo indebitamente percepito dalla stessa Società opposta, oltre al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patiti dall'attore pari ad €29.800,00 o, comunque, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque ritenuta giusta ed equa.
4) In via subordinata ed in alternativa, ritenuto che i vizi che presenta la merce sono tali da determinarne la inutilizzabilità, neanche parziale, Voglia comunque dichiarare risolto il contratto di fornitura con obbligo della inadempiente, oltre al CP_1 risarcimento dei danni nei termini sopra indicati.
5) Sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice accerti la posizione debitoria della
[...] nei confronti della , ridurre la pretesa CP_2 CP_1 avversaria delle somme non dovute e comunque non provate fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto. 5) Il tutto oltre interessi, rivalutazione e con vittoria di spese e competenze di rito.»;
- in via istruttoria, è stato altresì richiesto di volersi ammettere prova per testi;
3 - con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione, la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto e la sua provvisoria esecuzione, rassegnando le seguenti conclusioni: «In Via istruttoria: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo nr. 1796/2017 - R.G. nr. 2332/2017 emesso in data 08/07/2017 dal Tribunale di Velletri (depositato in Cancelleria in data 18/07/2017), in favore della per la CP_1 somma di euro 17.561,30., oltre agli interessi di cui al decreto legislativo n. 231/02 calcolati sulla sorte capitale a decorrere dal giorno delle singole scadenze fino al giorno del saldo, e alle spese del procedimento monitorio liquidate in Euro 145,50 ed Euro 800,00 per compensi, oltre all'IVA ed al CAP e spese generali, decreto ingiuntivo notificato, unitamente a mezzo pec in data 24/07/2017, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- Ci si oppone alla richiesta di prova testimoniale articolata ex adverso con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo in quanto i capitoli di prova sono inammissibili ed ininfluenti ai fini della decisione della presente controversia e comunque vertenti su circostanze da provare documentalmente;
Con riserva di articolare i mezzi istruttori e depositare ulteriore documentazione nei termini di cui all'art. 183,VI° comma c.p.c. Nel merito:
1. rigettare la proposta opposizione, essendo la medesima assolutamente infondata in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare parte opponente al pagamento in favore della opposta delle medesime somme ingiunte con il decreto ingiuntivo;
2. rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni meglio dedotti in narrativa;
3. condannare la opponente al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.»;
- il Tribunale, previo accoglimento dell'istanza istruttoria di interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opposta con nomina di CTU interprete, e avendo ritenuta superflua l'ulteriore istruttoria della causa, ha rinviato all'udienza del 13.06.2019 per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso:
4 «- In accoglimento dell'opposizione proposta da CP_2
va revocato il decreto ingiuntivo opposto;
[...]
- In accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione parziale del contratto, dichiara risolto il contratto limitatamente alle forniture contestate;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione, condanna parte opposta a restituire alla opponente l'importo di 56.840,70 con gli interessi legali dalla domanda al saldo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno,
- Condanna parte opposta a rifondere parte opponente delle spese di lite che liquida in € 13.430,00 oltre spese forf., iva e cpa e spese vive per € 786,00.»
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- sulla natura di funghi edibili oggetto di fornitura
“Primariamente, deve osservarsi che in alcuno dei documenti prodotti dalle parti vi è menzione di una fornitura di funghi ad uso industriale, ma piuttosto si fa generico riferimento ad una fornitura di funghi LE DU, e dunque, specificamente, ad una specie di fungo porcino, naturalmente destinato al consumo alimentare umano.
Detta circostanza si deduce altresì da una serie di dati emersi durante l'istruttoria, per cui non può dubitarsi del fatto che la commessa richiesta dalla era relativa a funghi edibili. Controparte_2
Anzitutto, come anticipato, per quanto emerge da tutti i documenti prodotti dalle parti, la fornitura oggetto del contratto in questione riguardava la stessa specie di fungo, ossia il DU, il quale indica genericamente una CP_4 tipologia di fungo commestibile, mentre non è specificata in alcun modo la sua utilizzabilità ai soli fini industriali. Appare quindi chiaro che, se la merce avesse avuto la particolare caratteristica di non poter essere destinata al suo naturale utilizzo, ossia quello alimentare umano, ciò sarebbe dovuto essere specificato nei documenti della CP_1
Deve inoltre osservarsi che la risulta essere una società che CP_2 opera nel settore alimentare e si occupa esclusivamente del commercio di funghi destinati all'uso alimentare umano, che acquista all'ingrosso e commercializza presso le grandi catene di distribuzione.
La stessa società inoltre ha dichiarato che, anche prima della fornitura dell'agosto 2014, aveva già intrattenuto rapporti commerciali con la CP_1 aventi ad oggetto la fornitura di merci a destinazione alimentare, ed in particolare di funghi LE DU da destinarsi all'uso alimentare umano. Dette circostanze non sono mai state espressamente smentite né contraddette dalla CP_1
Ad ogni modo la circostanza è stata ammessa in sede di interrogatorio formale (vedi risposta capo 2, verbale del 21.3.19).
È altresì emerso, dai documenti prodotti da parte opponente, che Part all'esito dei controlli effettuati dalla soltanto alcune partite e dell'intera
5 fornitura erano state declassate al solo utilizzo industriale, mentre per la maggior parte della fornitura era stato rilasciato dalla stessa struttura il certificato di commestibilità. Appare dunque poco probabile che la , su CP_1 richiesta di una commessa di merce ad esclusivo uso industriale, avesse fornito per la maggior parte un prodotto idoneo all'uso alimentare umano e, solo per una modesta parte, un prodotto – certamente di minor valore – destinato al solo utilizzo industriale. Infine, sul punto va sottolineato come l'applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., così come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, impone alle parti di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'altra parte, in questo caso dall'opponente, a fondamento delle proprie richieste. Tuttavia, seppure sin dall'atto introduttivo dell'opposizione la aveva affermato che la fornitura richiesta Controparte_2 aveva ad oggetto merce commestibile ad uso alimentare umano, la non CP_1 contestava detta circostanza nella propria comparsa di costituzione e risposta, prendendo posizione sul punto solo nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c., peraltro senza fornirne alcuna prova.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi accertato che la fornitura, nella sua interezza, aveva ad oggetto un prodotto destinato all'uso alimentare umano.
- sull'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 1497 ovvero 1453 c.c.: la fattispecie della vendita di aliud pro alio e l'esperibilità dell'ordinaria azione di risoluzione del contratto per inadempimento Resta da comprendere quindi come possa qualificarsi, nel caso di specie, la vendita di un prodotto che riporti un vizio di tal genere, al fine di individuare l'applicabilità del regime particolare disposto dall'art. 1497 c.c., la cui azionabilità della pretesa è soggetta a più stringenti limiti decadenziali e prescrizionali, ovvero di quello generale ex art. 1453 c.c.
Sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale, ritiene configurabile la fattispecie della vendita di aliud pro alio ogni qualvolta la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incida sulla natura, sull'individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene al punto che esso appartenga ad un genere affatto diverso da quello che l'acquirente intendeva comprare, sancendo che “vizi redibitori e mancanza di qualità - le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 cc - si distinguono dall'ipotesi della consegna di aliud pro alio - che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cc - la quale ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto» (Cassazione civile, sez. I, sentenza 05/02/2016 n° 2313). Nel caso che ha originato la sentenza appena citata, una società, che aveva vinto una gara per la fornitura di pasta agli indigenti, conveniva in giudizio la propria controparte contrattuale per averle fornito grano duro ad uso zootecnico in luogo di quello previsto per il
6 consumo umano;
la Corte qualificava dunque la vendita quale episodio di aliud pro alio, in quanto la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incideva sulla natura, sull'individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene al punto che esso apparteneva di fatto ad un genere diverso da quello che l'acquirente intendeva comprare. Analoga vicenda si è venuta ad integrare nel caso che qui interessa, in quanto la fornitura di funghi, richiesta e destinata all'uso alimentare umano, si era in parte rivelata di un genere diverso da quello richiesto, in quanto declassata a mero utilizzo industriale. L'oggetto della vendita, quindi, difettava delle qualità necessarie ad assolvere alla sua naturale funzione economico- sociale, per come era stata individuata dalle parti del contratto.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi esperibile l'azione ordinaria di risoluzione del contratto, a fronte dell'inadempimento della , CP_1 limitatamente alla fornitura dei lotti di merce oggetto di declassamento, e dunque integranti una vendita di aliud pro alio. Da ciò consegue l'irrilevanza delle ulteriori contestazioni effettuate dalla In particolare, risulta ininfluente che non vi sia stata – o che CP_1 non vi sia prova – della contestazione per i vizi della cosa venduta entro i termini stabiliti dagli artt. 1497 e 1495 c.c., in quanto dovrà aversi riguardo del termine ordinario decennale di prescrizione per l'azione di risoluzione per inadempimento. Parimenti ininfluente – seppure in parte provato dalla
[...]
– risulta che la stessa si sia o meno riservata espressamente il CP_2 controllo sulla qualità e quantità della merce oggetto della fornitura da parte della Infine, altresì superfluo risulta stabilire se, come affermato dalla CP_1
e negato dalla un rappresentante di quest'ultima CP_1 Controparte_2 società abbia effettivamente presenziato a tutto il processo produttivo dell'intera fornitura di merce in questione, in quanto solo con il successivo controllo della
è emersa ed è stata accertata l'inidoneità della merce all'uso Parte_3 alimentare umano cui era destinata. Deve quindi essere accolta l'opposizione e, con essa, la domanda riconvenzionale di risoluzione parziale del contratto effettuata dall'odierna Part opponente, relativa cioè alle sole forniture di funghi degradate dalla a esclusivo utilizzo industriale, oggetto delle fatture n. 5 del 13.08.2014 e n. 8 del
25.08.2014, con conseguente condanna della opposta alla restituzione di quanto in acconto versato dalla stessa, pari alla somma di € 56.840,70.
- sulla richiesta di risarcimento danni Per ciò che invece specificamente attiene al richiesto risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla va rilevato come la parte si Controparte_2 sia limitata ad allegare le cifre oggetto dell'ipotetico danno, senza tuttavia in alcun modo specificarne né provarne le modalità di determinazione. In particolare, per quanto riguarda le spese del trasporto, non risulta provato che le stesse siano state sostenute dalla esclusivamente per lo Controparte_2 spostamento della merce declassata;
analoghe considerazioni devono farsi per ciò che attiene alla conservazione ed allo stoccaggio della suddetta merce nelle celle frigorifere, di cui non vengono specificati i criteri per la quantificazione di spesa (costi di energia, quantificabili, ad opinione della in € Controparte_2
20.000,00). Vengono allegate delle “spese per oneri finanziari” di cui non si specifica né la tipologia né la ragione né la quantificazione e neppure il nesso con l'inadempimento della La prova orale articolata, infine, appare CP_1 sul punto generica e dunque inidonea a fornire elementi utili all'esatta quantificazione.
7 Ad ogni modo non sono stati né allegati né dimostrati i presupposti per l'applicazione della disciplina della mora del creditore”.
- sulla decisione sulle spese Come da dispositivo
§ 4. — Ha proposto appello ed ha così concluso: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, in relazione ai punti di condanna in essa contenuti, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRELIMINARE IN RITO, riformare, in parte qua, la sentenza di primo grado, annullandone i capi di condanna per evidenti violazioni, da parte del giudfice di primo grado, in punto di legittimità; IN VIA PARIMENTI PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti, dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1127/2019 emessa dal Tribunale di Velletri, Sezione Civile, Giudice Unico Dott.ssa Francesca Aratari, nell'ambito del giudizio R.G. 6951/2017, pubblicata il 13.06.2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure sopra riportate e già in atti, precisate nel seguente modo:
1) In via istruttoria concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1796/2017 – R.G. nr. 1796/2017 – R.G. nr. 2332/2017 emesso in data 08.07.2017 dal Tribunale di Velletri (depositato in cancelleria in data 18.07.2017), in favore della per la somma di € 17.561,30, oltre agli interessi del CP_1 decreto legislativo 231/02, calcolati sulla sorte capitale a decorrere dal giorno delle rispettive scadenze fino al giorno del saldo, e alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 154,50 ed € 800,00 per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali, decreto ingiuntivo notificato, unitamente a mezzo PEC in data 24.07.2017, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Ancora, Nel merito: 2) rigettare la proposta opposizione, essendo la medesima assolutamente infondata in fatto e diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, condannare parte opponente al pagamento in favore della opposta delle medesime somme ingiunte con il decreto ingiuntivo;
8 3) Rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e diritto, per le ragioni meglio dedotte in narrativa;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio o, in subordine e se ritenuto di giustizia, con compensazione delle spese di primo grado e d'appello. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: a) Rinnovazione parziale del dibattimento in punto di ammissione della prova pretermessa di escussione testimoniale del sig. , con domicilio in Bulgaria Testimone_1 come da memoria di primo grado dell'opposta, ex afrt. 183, comma 6, n. 2; b) Ordinare l'esibizione documentale, ex art. 210 c.p.c., all'Azienda Asl Roma H e/o all'ufficio competente che li detenga o il deposito dei certificati di commestibilità funghi nn. 2 e 3, del 19/08/2014 e 29/08/2019, prodotti in sola copia dall'opponente in primo grado, in originale o copia resa conforme secondo legge, come da richiesta effettuata nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., dall'opposta; c) Ordinare l'esibizione documentale, ex art. 210 c.p.c., ai medesimi uffici, di copia conforme del registro di annotazione dei certificati suddetti, come da richiesta effettuata, a prova contraria, dall'opposta in sede di produzione della memoria ex aft. 183 comma 6, n. 3, c.p.c. e pretermessa dal giudice di prime cure. Prove, quelle qui sopra specificate, richieste in quanto ritenute indispensabili ai fini del decidere e tali da sostenere le ragioni di parte appellante e una diversa qualificazione del fatto rispetto a quanto ritenuto dal giudice emittente la sentenza gravata.”
ha resistito al gravame ed ha così Controparte_2 concluso: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1127/2019, pubblicata il CP_1
13/06/2019, Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Francesca Aratari, con conferma della sentenza impugnata.
9 In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e c.p.a. Nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla opposta, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati nelle memorie ex art. 183, 6° comma II e III termine cpc.”.
Con ordinanza del 29.01.2020 la Corte ha respinto l'istanza di sospensiva proposta da parte appellante, in mancanza del requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora, quest'ultimo dedotto del tutto genericamente, rinviando al merito la decisione sulle istanze istruttorie.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 28 aprile 2025, previa concessione dei termini anticipati al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, come da decreto di questa Corte pubblicato il 20.02.2025.
Con successivo decreto del 26.02.2025 la Corte, in accoglimento dell'istanza presentata da parte appellante, ha disposto la trattazione orale della causa, rinviando all'udienza del 05 maggio 2025 in ragione della corretta integrazione del Collegio giudicante.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- IN VIA PRELIMINARE E SEMPRE IN PUNTO DI LEGITTIMITA' Sulla necessità, in via eccezionale, della rinnovazione parziale del dibattimento. Sulle carenze istruttorie e mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti nel giudizio di primo grado e sugli errori compiuti nella ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata e della conseguente decisione basata su detti errati presupposti.
Con il primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha affermato che la società opposta “non avrebbe preso piena posizione circa la contestazione della non commestibilità dei funghi sostenuta da parte opponente limitandosi ad una contestazione generica nella comparsa di risposta, in violazione dell'art. 115 c.p.c., e
10 limitandosi a sostenere la destinazione ad uso industriale, nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.” Sostiene parte appellante che la documentazione prodotta da controparte, posta a fondamento della qualità dei funghi forniti, sarebbe carente e limitata esclusivamente ad alcune partite di merce consegnata. Invero, i due certificati di commestibilità prodotti presenterebbero una serie di elementi dubbi e poco credibili, a fronte dei quali l'appellante avrebbe più volte proposto istanza ex art. 210 c.p.c. in primo grado, peraltro rimasta disattesa senza alcuna motivazione. Inoltre, l'appellante sostiene di non essere stata tempestivamente messa a conoscenza del fatto che la Parte_3
H aveva sottoposto i funghi in questione ad esame, con successivo
[...] declassamento degli stessi, quanto meno fino alla missiva del 12.09.2016, peraltro inviata a distanza di due anni dall'accertamento e in assenza di contraddittorio. Parte appellante sostiene, infine, di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali, consegnando i funghi ordinati dal rappresentante della società appellata e in conformità ai prezzi applicati alle varie categorie. Tanto è vero che l'appellante sostiene di aver continuato ad agire secondo buona fede, sollecitando il pagamento del saldo mancante, fino al punto tale da essere costretta ad agire in via monitoria, determinando - a distanza di ben due anni - la contestazione scritta da parte della rifornita.
- Violazione degli art. 1362 c.c. sull'interpretazione del contratto;
del combinato disposto degli art. 1495 e 1497 c.c. in rapporto con l'art. 1453 c.c. Violazione di legge. Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha affermato che “per la contestazione dei vizi della cosa venduta non devono essere considerati i termini degli art. 1497 e 1495 c.c., in quanto dovrà aversi riguardo al termine decennale di prescrizione per l'azione di risoluzione per inadempimento” e “che sono con il successive controllo della è emersa ed è stata Parte_3 accertata l'inidoneità della merce all'uso alimentare”. Quanto al primo aspetto, relativo alla esclusione della applicabilità della disciplina dei vizi della cosa venduta in favore di quella della vendita di aliud pro alio, sostiene l'appellante che tale determinazione costituirebbe il frutto della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado al fine di verificare l'effettività del declassamento asseritamente operato
11 dalla , a fronte del quale il Tribunale ha stabilito Parte_3 che i funghi oggetto di fornitura non erano commestibili e, quindi, non idonei al consumo umano. Di conseguenza, parte appellante reitera e insiste nelle richieste istruttorie già articolate in primo grado, consistenti nella richiesta di esibizione della documentazione ex art. 210 c.p.c. e nella prova per testi. Quanto al secondo aspetto, la fornitrice ribadisce la piena commestibilità dei funghi commercializzati, indipendentemente dall'attribuzione della funzione alimentare diretta ovvero a seguito di manipolazione, per il cui accertamento sarebbe sufficiente un semplice esame del prodotto e non già più articolati e approfonditi esami di laboratorio.
- Violazione di legge, del DPR 376/95 e della normativa di settore, legislativa e regolamentare. Ancora, per il merito e sul conclamato error in iudicando, ovvero sulla qualificazione di un fatto determinante per la decisione. Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c. Con il terzo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice in tutte le parti in cui ha ritenuto che i funghi oggetto di fornitura, benché ad uso industriale, non possano essere utilizzati altresì per fini alimentari umani. A ben vedere, l'uso industriale non escluderebbe a priori la commestibilità dei funghi, in quanto gli stessi potrebbero comunque essere destinati all'uso alimentare umano previa elaborazione. Invero, dalla stessa normativa di settore si evincerebbe che la locuzione “funghi commestibili ad uso industriale” identificherebbe quelli destinati al consumo umano, finanche a seguito di manipolazione.
Inoltre, l'appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha affermato la violazione dell'art. 115 c.p.c. quanto all'obbligo di contestazione tempestiva e immediata. In realtà, l'opposta sostiene di aver correttamente adempiuto a tale onere, mediante la produzione della documentazione attestante la commestibilità dei funghi, deducendone l'uso “industrial- alimentare”.
- Ancora, alla luce del punto precedente, sulla erronea qualificazione della vertenza in esame quale vendita di aliud pro alio invece di eventuale “mancanza o vizio di qualità del prodotto” ex art. 1497 c.c. in combinato disposto con l'art. 1495 c.c. Violazione degli articoli sopra menzionati ed erronea applicazione dell'art. 1453 c.c.
12 Con il quarto motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha qualificato la fattispecie di vendita dei funghi oggetto di declassamento quale vendita di aliud pro alio, con conseguente esperibilità dell'azione ordinaria di risoluzione del contratto per inadempimento, anziché inquadrarla in quella di mancanza o vizi della qualità del prodotto ai sensi degli artt. 1497 e 1495 c.c. A tal proposito, ritiene l'appellante che anche tale censura derivi dell'erroneo convincimento del Tribunale circa la qualificazione dei funghi ad esclusivo uso industriale come non commestibili e non destinati al consumo alimentare umano. Invero, tale categoria di merce dovrebbe far propendere per l'applicazione al caso di specie della disciplina della vendita di prodotti difettosi, qualora tali difetti siano stati effettivamente riscontrati, con conseguente applicabilità degli artt. 1497 e 1495 c.c. Ciò in quanto i funghi effettivamente forniti appartengono alla categoria sono stati somministrati nella quantità CP_4 ordinata e sono conformi alla destinazione economico-sociale cui sono preposti. In base alla disciplina sopra richiamata, secondo la quale “I vizi devono essere denunciati entro otto giorni dalla scoperta… l'azione si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna”, sostiene l'appellante che nel caso di specie entrambi i termini erano già decorsi nel momento in cui la rifornita ha inviato la prima lettera di contestazione alla fornitrice (12.09.2016), a fronte dell'ultima consegna effettuata in data 25.08.2014. Di conseguenza, parte appellante chiede che venga rilevata la sussistenza di vizi nei prodotti forniti, con conseguente qualificazione dell'azione esperita quale redibitoria, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata in sede monitoria a causa del decorso termine decadenziale e/o per intervenuta prescrizione.
§ 5. — L'appello è infondato. Anzitutto è necessario sgombrare il campo dall'equivoco circa la destinazione del boletus edulis, ossia destinato ad uso alimentare umano, tanto dei quantitativi di cui alle fatture 4 e 6, che hanno ricevuto il certificato di commestibilità da parte della Parte competente (doc. 12 e 13 allegati alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 di parte opponente, odierna appellata), quanto dei quantitativi di cui alle fatture contestate n. 5 e 8, dichiarati dalla Parte competente commestibili ma declassati al solo uso
13 industriale (doc. 4 e 5 allegati all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo). E' evidente che entrambe le categorie sono destinate all'uso alimentare, diversamente non si tratterebbe di funghi edibili, ma mentre la prima consiste in un prodotto direttamente fruibile dal consumatore, previo scongelamento e cottura, la seconda non è destinata al consumatore finale ma è utilizzabile esclusivamente previa lavorazione industriale.
Ciò premesso, è palese che anche i quantitativi ordinati dalla di cui alle contestate fatture n. 5 e 8 avessero ad CP_2 oggetto funghi direttamente consumabili dal cliente finale (previo scongelamento e cottura) non giustificandosi, altrimenti, la suddivisione in diversi prezzi unitari per quantitativo (Fattura n. 8, doc. 3 allegata citazione: 3,50; 2,70; 2,00; 1,50; Fattura n. 5, doc. 9 memoria istruttoria parte opponente: 3,50; 2,70; 2,00; 1,50) ove fosse stata pattuita la fornitura di quantitativi di prodotto risultati destinati esclusivamente ad uso industriale. Né può sostenersi che l'ordinativo avesse ad oggetto funghi comunque edibili, sia per l'uso diretto da parte del consumatore, sia per uso industriale, come dimostrerebbe la differenza dei prezzi riscontrata nelle due fatture in questione (ossia i prezzi più bassi relativi ai funghi destinati ad uso industriale). Invero la circostanza Parte è esclusa dal fatto che il sanitario della ha ritenuto che tutti i prodotti di cui alle fatture 5 e 8, indipendentemente dai prezzi in esse esposti, fossero da destinarsi esclusivamente ad uso Parte industriale (certificati doc. 4 e 5 allegati all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo). Non solo, ma come allegato dall'opponente, oggi appellata, le parti intrattenevano rapporti commerciali nell'ambito dei quali si è inserita la fornitura in esame, di cui risultano contestate solo le menzionate fatture n. 5 e n. 8: deve quindi presumersi noto alla fornitrice, oggi appellante, che la commercializzasse CP_2 esclusivamente funghi destinati alla vendita al consumatore finale tramite grande distribuzione (Coop., Conad, ecc…) o al dettaglio, mentre non disponesse di attrezzature industriali atte alla trasformazione del prodotto, né fornisse gli stabilimenti industriali che lavorano e trasformano il prodotto, i quali come è noto, si riforniscono, a prezzi ben diversi, attraverso canali ad hoc. A fronte di tale situazione, non risulta contestato in modo idoneo il passaggio motivazionale in cui il Tribunale, a sostegno della tesi dell'aliud pro alio, ha ritenuto che i quantitativi di Parte prodotto di cui alle fatture n. 5 e 8 declassati dalla esclusivamente ad uso industriale (doc. 4 e 5 cit.) fossero di un
14 genere del tutto diverso da quelli ordinati dall'odierna appellata, in quanto inidonei ad assolvere la funzione economico-sociale, facendoli degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto. Invero non è in contestazione la circostanza che la CP_2 on potesse commercializzare i funghi di cui alle citate fatture
[...]
n. 5 e 8 come prodotti direttamente consumabili dal cliente finale, Parte in assenza del relativo certificato che ne attestasse la anzidetta qualità; né è contestato che la CP_2 commercializzasse esclusivamente funghi destinati direttamente al consumo da parte del cliente finale. Ne deriva, dunque, non una semplice mancanza di qualità essenziale (art. 1497 c.c.), ma la consegna di prodotti del tutto inidonei all'utilizzo diretto da parte del consumatore finale, trattandosi di prodotti appartenenti ad un genere diverso, in quanto destinati esclusivamente all'uso industriale. D'altra parte, non è neppure vero che l'appellata abbia accettato la merce senza contestazioni, atteso che, quanto meno in relazione ai prodotti di cui alla fattura n. 5, la ha CP_2 accettato la stessa con riserva del controllo di qualità. (doc. 9 memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c. parte opponente). Quanto al rinnovo delle istanze istruttorie, non risulta adeguatamente superato il condivisibile rilievo del primo giudice per il quale risulta superflua la circostanza dedotta dall'odierna appellante secondo la quale un addetto della società appellata avrebbe inviato un addetto a scegliere i funghi da inviare in Italia,
a presenziare a tutta la procedura dalla compravendita dei funghi presso i raccoglitori e distributori, alla selezione e congelazione degli stessi, nonché alla fase del loro caricamento sul camion per l'esportazione in Italia. Parte Si è visto, infatti, come la certificazione sanitaria fosse indispensabile per commercializzare i funghi destinati al diretto consumo da parte del cliente finale della grande distribuzione o dei venditori al dettaglio, e, d'altra parte, le fatture contestate sono riferite a funghi non certo destinati all'esclusivo uso industriale, ragion per cui il ruolo dell'addetto inviato dall'appellata non risulta decisivo per escludere la qualificazione della vicenda contrattuale come vendita aliud pro alio. Senza considerare che la fornitura di cui alle fatture 4,5,6 e 8 di cui solo due, ossia la 5 e la 8 contestate, riguardava grandi quantitativi di prodotto consegnati a più riprese, di talché appare poco verosimile che l'addetto della committente abbia assistito al ciclo produttivo di tutti i prodotti oggetto delle successive
15 consegne. In proposito, osserva la Corte, la genericità dei capitoli di prova (a) Vero che durante tutto il processo di produzione della merce indicata nella fatture che si rammostrano a partire dall'acquisto dei funghi dai raccoglitori, all'elaborazione e al processo fino all'esportazione in Italia era presente un rappresentante della b) Vero che il suddetto Controparte_2 rappresentante ha accettato ed approvato sia l'acquisto delle suddette materie prime sia il prodotto finale) non consente di focalizzare l'attenzione sui quantitativi di prodotti relativi alle fatture n. 5 e 8 contestate. Quanto poi all'ordine di esibizione degli originali dei Parte certificati della non risulta neppure specificato il soggetto al quale dovrebbe impartirsi l'ordine di esibizione: all'ispettore che Parte ha rilasciato la certificazione, o alla stessa non potendo evidentemente pretendersi l'originale dall'appellata, che ha prodotto in via telematica il certificato rilasciato dal funzionario certificatore. Né risultano fondate le motivazioni addotte a sostegno della richiesta esibizione, ossia il fatto che non vi sia sui documenti, tutti Parte sottoscritti dall'ispettore micologo demandato dalla alla certificazione, il numero di protocollo, e la dedotta impossibilità di esame da parte dell'ispettore indicato della grande quantità di prodotto oggetto della certificazione, in un solo giorno dall'arrivo a destinazione. Quanto al primo aspetto, non risultando sui documenti prodotti dall'opponente uno spazio dedicato al n. di protocollo, e non essendo neppure certo che l'originale vada protocollato agli Parte atti della non ritiene la Corte che la mancanza del numero indicato possa costituire motivo di sospetto sulla provenienza della certificazione prodotta in primo grado dall'opponente. Quanto al secondo aspetto, è evidente che la veridicità dell'esame dell'intero quantitativo di prodotto indicato nelle due fatture contestate non può accertarsi a seguito del semplice ordine di esibizione, atteso che, sulla base dei due certificati rilasciati Parte dall'ispettore micologo della specificatamente riferiti rispettivamente al prodotto di cui alla fattura n. 5 e a quello della fattura n. 8, il declassamento del prodotto ad uso esclusivamente industriale riguarda tutto il quantitativo indicato nelle due fatture contestate. Neppure può contestarsi che detta certificazione sia avvenuta in assenza del contraddittorio con la società fornitrice, oggi appellante. Trattandosi di certificazione sanitaria necessaria per la messa in commercio di prodotti alimentari provenienti da un
16 paese terzo, è evidente che la finalità è quella della sicurezza sanitaria del prodotto alimentare destinato a circolare nel territorio Parte italiano, mentre è del tutto irrilevante per la che procede alla certificazione la tutela delle ragioni del fornitore estero. In conclusione, l'impugnazione va respinta e la sentenza di primo grado va confermata.
6. — Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico della parte appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_1
nei confronti di contro la sentenza resa tra
[...] Controparte_2 le parti dal Tribunale di Velletri, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, Iva e CPA.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 05 maggio 2025. Il Presidente estensore
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