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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1157 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (CF: ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli avv.ti Ester Perifano (CF: ) e (CF: CodiceFiscale_2 Controparte_1 [...]
) giusta procura in calce all'atto di appello e con loro elettivamente domiciliato in Napoli alla Via C.F._3
Toledo n. 156 presso lo studio legale dell'avv. Vincenzo Prisco.
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (CF: ) e nata a Controparte_2 CodiceFiscale_4 CP_3
Durazzano il 10.01.1949 (CF: ), entrambi elettivamente domiciliati in Benevento alla CodiceFiscale_5
via Napoli n. 53 presso l'avv. Mario Villani (CF: ) da cui sono rappresentati e difesi in CodiceFiscale_6
virtù di procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica.
APPELLATI
NONCHÈ
(CF: , P. Iva , in Controparte_4 CodiceFiscale_7 P.IVA_1
persona del Curatore (C.F. ), con domicilio eletto in Benevento alla Controparte_5 CodiceFiscale_8
pagina 1 di 12 Via F. Flora n. 31 presso il difensore costituito in primo grado avv. Antonella Di Modica.
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Con le presenti note, l'odierno appellante, come sopra rappresentato, domiciliato e
difeso, preliminarmente fa rilevare la mancata costituzione nel giudizio che ci occupa della
[...]
che, pertanto, deve ritenersi contumace. Inoltre, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, impugna e CP_6
contesta ancora una volta, estensivamente ed in ogni sua parte, la comparsa di costituzione e risposta versata in
atti dagli appellati, nonché tutto quanto ex adverso dichiarato, richiesto, esibito ed eccepito, chiedendone
l'integrale rigetto e la conseguente condanna alle spese di giudizio. In particolare, questa difesa, nel riportarsi
all'atto di appello ritualmente notificato, che qui, per brevità, deve intendersi integralmente ripetuto e trascritto,
chiede che l'Ecc.ma Corte D'appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia, in accoglimento
dell'appello proposto, riformare integralmente la sentenza n. 1433/2018 del tribunale di Benevento, ivi inclusa
la regolamentazione delle spese di lite, e così provvedere: In via preliminare ed istruttoria, A) disporre
l'acquisizione degli atti e documenti di causa, nonché dei verbali di udienza relativi al giudizio iscritto al RG n.
5284/13 del Tribunale di Benevento sez. lavoro, intercorso tra le medesime parti ed aventi ad oggetto lo
scioglimento dell'impresa familiare;
B) disporre l'ammissione delle prove ritualmente articolate nel corso del
giudizio di primo grado in sede di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., reiterate dapprima nel corso del
giudizio di primo grado e poi nell'atto di appello. Nel merito, C) rigettare l'opposizione all'ingiunzione di
consegna n. 231/2012 emessa dal tribunale di Benevento (ex sezione distaccata di Airola), con conseguente
conferma della medesima ingiunzione;
D) ordinare la restituzione di quanto eventualmente corrisposto agli
opponenti per effetto della sentenza che oggi si impugna. Con vittoria di spese e compensi professionali del
doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori, da distrarsi in favore dei difensori
costituiti, antistatari, come per legge. Limitatamente all'ipotesi in cui il Collegio decidesse di introitare in
decisione la causa che ci occupa, chiede concedersi i termini ex art.190 c.p.c.”.
PER E : “…parte appellata, a mezzo dello scrivente difensore, Controparte_2 CP_3
con le presenti note si riporta integralmente a tutto quanto già esposto, eccepito e dedotto nei propri scritti
difensivi e verbali di udienza, che si abbiano qui per ripetuti e trascritti integralmente, nonché alla
documentazione esibita e prodotta, chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex
pagina 2 di 12 adverso prodotto dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto. Tanto
detto, si chiede che la causa venga trattenuta in decisione e si insiste per l'accoglimento delle conclusioni tutte
rassegnate e già formulate in atti difensivi da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti, con vittoria di
spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. depositato il 22.10.2012 presso la Sezione Distaccata di Airola del
Tribunale di Benevento ha riferito che il cognato , titolare dell'omonima Parte_1 Persona_1
ditta edile, con scrittura privata del 21.11.2000 autenticata nelle firme dal notaio assumendo di Per_2
avvalersi per la sua attività della collaborazione continuativa del ricorrente, aveva costituito con lo stesso un'impresa familiare con decorrenza, ai fini fiscali, dall'01.01.2001 pattuendo una partecipazione agli utili nella rispettiva misura del 51% (il cognato) e del 49% (l'istante). Ha ancora riferito il di aver prestato Pt_1
regolare attività lavorativa in detta impresa familiare per i periodi di imposta dal 2001 al 2009 e che, essendo allo stato cessata la propria collaborazione, era suo intento ottenere la liquidazione di quanto previsto dall'art. 230 bis c.c. (saldo degli utili dell'impresa familiare, quota parte beni acquistati con detti utili e degli incrementi aziendali, ivi compreso l'avviamento, in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato).
La documentazione contabile relativa all'impresa familiare, occorrente per la corretta quantificazione delle proprie spettanze, era tuttavia nella disponibilità esclusiva del cognato che, pur ripetutamente sollecitato,
non aveva mai dato riscontro alle sue richieste. In data 08.11.2011 era poi deceduto sicché la Persona_1
ditta edile a lui facente capo era stata trasmessa iure hereditatis alla moglie ed ai figli CP_3 CP_2
e .
[...] Controparte_4
Ciò premesso l'istante ha chiesto al tribunale adito di ingiungere agli eredi di la Persona_1
consegna della documentazione contabile dell'impresa familiare relativa all'intero periodo di durata della propria collaborazione lavorativa, ossia dal 21.11.2000 al 31.12.2010, e precisamente, dei seguenti documenti: a)
registro Iva fatture emesse;
b) registro Iva fatture acquisti;
c) prima nota cassa;
d) libro degli inventari;
e)
rendiconti approvati;
f) quadri RG dell'impresa familiare;
g) estratti conto di tutti i c/c intestati all'impresa familiare;
h) contabili di versamento e di prelevamento su tutti i c/c; i) registro dei beni ammortizzabili.
Il provvedimento monitorio, emesso in forma provvisoriamente esecutiva in data 08.11.2012, veniva tempestivamente opposto dagli ingiunti che ne chiedevano la revoca deducendo che non Parte_1
pagina 3 di 12 poteva vantare alcun diritto alla consegna della documentazione contabile e fiscale dell'impresa familiare,
detenuta dal loro commercialista, avendo potuto regolarmente visionare la stessa nel corso del rapporto di collaborazione durante il quale aveva sempre ricevuto la quota annuale di utili di sua spettanza.
Gli opponenti, negata l'esistenza dei presupposti giustificanti l'emissione del decreto ingiuntivo, hanno inoltre dedotto che il loro dante causa aveva citato in giudizio per ottenere la restituzione Parte_1
delle somme da lui prelevate senza alcuna autorizzazione dal conto corrente dell'impresa familiare, su cui aveva ricevuto delega ad operare, ed al contempo aveva denunciato il cognato che, all'esito delle disposte indagini, era stato rinviato a giudizio.
, formalizzata la sua costituzione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con condanna Parte_1
avversaria al risarcimento dei danni da lite temeraria deducendo di essersi costituito nel giudizio civile menzionato da controparte in cui aveva proposto domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la liquidazione della sua quota di partecipazione all'impresa familiare facendo presente che le somme da lui prelevate dal c/c intestato all'impresa costituivano un mero acconto sulle proprie spettanza di ben più elevato ammontare.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., il tribunale ammetteva le prove testimoniali capitolate dalle parti che non venivano poi raccolte in quanto il nuovo assegnatario della causa, ritenendo la stessa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more di tale udienza veniva dichiarato il fallimento di ed interveniva nel Controparte_4
giudizio la curatela fallimentare chiedendo l'accoglimento dell'opposizione.
La causa veniva quindi decisa dal Tribunale di Benevento con sentenza pubblicata il 04.09.2018 e non notificata che così provvedeva : 1) in accoglimento della svolta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n
231/2012 dell'8 novembre 2012; 2) condanna parte opposta al pagamento, in favore di , Controparte_2
e , delle spese di lite, che quantifica in Euro 7.254,00 per compensi ed euro Controparte_4 CP_3
100,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
3) dichiara
nulla a provvedere quanto alle spese relative all'atto di intervento ex art.105 c.p.c., del fallimento della ditta
LI . CP_4 Pt_1
Tale decisione veniva in particolare così motivata: “…venendo al merito, è dunque opinione
dell'opposto , d'esser egli titolare di un “diritto”, quello “di percepire la propria quota per effetto Pt_1
della partecipazione nell'impresa familiare nella quale prestò la propria collaborazione lavorativa e,
pagina 4 di 12 contestualmente, il diritto di accedere alla pertinente documentazione contabile”.
Sennonché il diritto alla ostensione della documentazione contabile appare correlato non tanto alla
esistenza di una impresa familiare quanto, a voler tacer d'altro, alla effettiva esistenza di utili da spartire, dei
quali l'attore tuttavia giammai ha ammissibilmente offerto la dimostrazione… Con la conseguenza che il diritto
alla consegna deve essere negato in quanto riceve significato e forza sulla sua interrelazione ad un astratto
diritto alla liquidazione del quale non è stata fornita alcuna seria dimostrazione.
Del resto, merita segnalare l'utilizzo inappropriato dello strumento processuale selezionato. Invero gli è
che il procedimento per l'ingiunzione non è stato attivato al fine di conseguire - in forme più semplici e rapide -
la condanna alla consegna di una cosa o al pagamento di una somma di danaro, bensì al precipuo scopo di
ottenere il rilascio di una prova documentale, da utilizzare poi in procedimenti diversi da quello monitorio.
È chiaro, infatti, che l'eventuale opposizione del debitore non potrebbe avere mai ad oggetto le singole
poste contabili dell'estratto, ma soltanto il diritto dell'istante all'esibizione del documento. Per il che il decreto
ingiuntivo verrebbe, in buona sostanza, a concretare un mezzo per ottenere surrettiziamente un ordine di
esibizione (art. 210 c.p.c.) con decreto - anziché con ordinanza, ossia sentite le parti (ex art. 134 e 186 c.p.c.) -
in violazione di quanto dispone l'art. 176 c.p.c. per tutti i provvedimenti istruttori.
Nella fattispecie data, l'opponente ha intavolato almeno un ulteriore giudizio, al cospetto della sezione
lavoro di questo tribunale, nei confronti degli attuali opponenti, al fine del riconoscimento del diritto alla
percezione di asseriti utili, diritto per la dimostrazione del quale ha inteso valersi di una documentazione da
conseguire per decreto di consegna.
Sennonché, vale ribadire, la consegna di una cosa determinata implica l'adempimento di un mero
dovere di consegna di una entità già esistente, e non uno sforzo creativo di ricerca del documento. Con la
conseguenza che il destinatario dell'ordine di consegna non può essere chiamato, con lo strumento in parola, a
svolgere una attività di ricerca in archivio, formazione del duplicato, avendo altresì cura di dover adempiere.
Tali attività, implicate nell'ordine richiesto dall'opposto odierno, comporta(no) la configurabilità di un vero e
proprio facere attivo, che travalica le condizioni di ammissibilità del provvedimento monitorio, legislativamente
riferibili alla attuazione delle obbligazioni di dare e alla sola attività materiale della consegna (Trib. S. Angelo
dei Lombardi, 5 gennaio 2010).
Le considerazioni che or ora precedono appaiono, nella fattispecie in esame, ulteriormente animate
pagina 5 di 12 dalla considerazione che, ab imis, e quindi già nella fase monitoria, l'adesso opposto aveva specificato che i
documenti dei quali era a domandare la consegna si trovavano nella sfera di un terzo professionista.
Ciò che è stato ribadito anche in sede di opposizione, come si desume dalla circostanza che nel diverso
procedimento iscritto al R.G. n. 5284/13, è stato udito il rag. , commercialista e, per quel che Parte_2
adesso conta, in qualità di “custode delle scritture contabili dell'impresa familiare, il quale ha ammesso di non
aver mai consegnato la documentazione contabile al ” (…). Pt_1
Né si può piegare lo strumento processuale del d.i. per consegna di cosa determinata e/o il successivo
giudizio di opposizione al fine ultimo di conseguire l'accertamento del diritto (…) cui corrisponderebbe, in tesi,
l'obbligo degli opponenti di attivarsi nei confronti del terzo (il commercialista incaricato della custodia e tenuta
delle scritture contabili della ditta familiare, n.d.r.) per ottenere da questi la consegna della documentazione in
discorso. Ne discende, in definitiva, l'accoglimento della opposizione per difetto di legittimazione passiva degli
opponenti (…) e comunque per impossibilità oggettiva della prestazione della consegna, non essendo stato
dimostrato (ed anzi essendovi evidenze del contrario) che la documentazione sia nella sfera di materiale
disponibilità degli opponenti (è solo il caso di constatare che, pur avendo chiesto e conseguito la esecutività del
decreto opposto, il non è ancora, da quanto dedotto, rientrato nella disponibilità dell'incarto, sintomo Pt_1
che il presente giudizio è stato radicato su basi quanto mai precarie già in chiave di interesse concreto
all'azione)…”.
§§§§§§
Con atto notificato in data 01.03.19 ed iscritto a ruolo l'11.03.19 ha Parte_1
tempestivamente appellato tale decisione chiedendo l'accoglimento delle seguenti richieste e conclusioni: “1) in
via istruttoria, ove ritenuto opportuno, disporre l'acquisizione degli atti e documenti di causa e dei verbali di
udienza relativi al giudizio, tra le medesime parti, avente ad oggetto lo scioglimento della impresa familiare,
iscritto al RG n. 5284/13 del Tribunale di Benevento sez. Lavoro;
2) sempre in via istruttoria, disporre
l'ammissione delle prove ritualmente articolate nel corso del giudizio di primo grado in sede di memorie ex art.
183 comma VI c.p.c., dapprima ammesse e, poi, non espletate;
3) nel merito, rigettare l'opposizione alla
ingiunzione di consegna n. 231/2012 emessa dal Tribunale di Benevento sezione distaccata di Airola, con
conseguente conferma della medesima ingiunzione;
4) ordinare la restituzione di quanto eventualmente
corrisposto agli opponenti per effetto della sentenza che oggi si impugna”.
pagina 6 di 12 Si sono costituiti soltanto e i quali hanno chiesto il rigetto Controparte_2 Controparte_7
dell'appello e delle istanze istruttorie in esso contenute con integrale conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese processuali.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza successivamente sostituita dalla concessione di un termine per deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con il primo motivo di gravame deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente Parte_1
accolto l'opposizione per difetto di legittimazione passiva degli opponenti in quanto nel giudizio di primo di primo grado gli ingiunti non avevano mai contestato la propria qualità di eredi legittimi di , di Persona_1
cui sono rispettivamente la moglie ed i figli, con la conseguenza che tale circostanza doveva considerarsi pacifica. Ciò a maggior ragione se si considera che ha proseguito l'attività imprenditoriale Controparte_4
paterna, venendo poi dichiarato fallito, per cui non poteva nutrirsi alcun dubbio in merito al fatto che l'impresa familiare fosse stata trasmessa per via ereditaria agli attuali appellati.
In riforma della sentenza impugnata viene pertanto chiesto a questa Corte di dichiarare la legittimazione passiva, o più correttamente la titolarità del rapporto, in capo agli ingiunti erroneamente negata dal tribunale.
§§§§§§
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce che a torto l'autore della sentenza impugnata ha ravvisato una “impossibilità oggettiva della prestazione della consegna” in quanto i documenti richiesti si trovano “nella sfera di un terzo professionista” e risultano pertanto sottratti alla “sfera di materiale disponibilità
degli opponenti” in capo ai quali non sussisterebbe “l'obbligo … di attivarsi nei confronti del terzo per ottenere
da questi la consegna della documentazione in discorso”. La circostanza che la documentazione oggetto dell'ingiunzione di consegna sia stata consegnata al rag. , commercialista dell'impresa Parte_2
familiare incaricato di curarne l'aggiornamento, la conservazione e di effettuare tutti gli adempimenti di natura contabile, fiscale e tributaria, non vale infatti a privare i soggetti titolari di tale documentazione del diritto di disporne, potendo gli stessi ritirarla in ogni momento o revocare l'incarico conferito al professionista che la pagina 7 di 12 detiene al solo fine di svolgere le incombenze affidategli.
§§§§§§
Con il terzo motivo di gravame deduce che a torto il giudice di primo grado ha Parte_1
misconosciuto il proprio diritto alla consegna della documentazione contabile in quanto, ai sensi dell'art. 230-bis c.c., il familiare che presta il suo lavoro nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia, e partecipa agli utili realizzati dall'impresa, ai beni acquistati con detti utili e agli incrementi aziendali, compreso l'avviamento, in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Nel caso di specie, prosegue l'appellante, risulta provata per tabulas ed è anche pacifica la costituzione, in data 21.11.2000, di un'impresa familiare tra i cognati e perdurata sino al Parte_1 Persona_1
2010. Una volta cessato il rapporto collaborativo non potrebbe perciò negarsi il diritto dell'appellante di accedere alla documentazione contabile di un'impresa di cui ha fatto parte per un decennio, risultando lo stesso funzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimento dei propri diritti di compartecipazione ed essendo l'acquisizione di tale documentazione non solo necessaria per sorreggere le proprie pretese sul piano probatorio ma anche per verificare la corretta gestione dell'impresa edile da parte del suo defunto titolare.
In casi non dissimili da quello in esame la giurisprudenza di legittimità avrebbe infatti espressamente riconosciuto l'esistenza di un diritto alla consegna della documentazione contabile come può desumersi dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 19319/2016 emessa in tema di contratto di agenzia.
§§§§§§
Con il quarto ed ultimo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto
“inappropriato” lo strumento processuale prescelto per conseguire la documentazione contabile e fiscale, ossia l'ingiunzione di consegna ex art. 633 c.p.c., essendo stato il procedimento per ingiunzione utilizzato non già per ottenere la condanna della controparte alla consegna di una cosa determinata bensì per conseguire una prova documentale attraverso un'attività di facere (copiatura) che travalica il mero dovere di consegna.
Deduce al riguardo l'appellante che la disposizione normativa di cui all'art. 633 c.p.c. contempla espressamente l'ingiunzione di consegna di una cosa mobile determinata, ossia ben individuata, qualora sia fornita prova scritta del diritto del richiedente. Siffatte condizioni ricorrerebbero nel caso di specie in quanto il si è premurato di individuare esattamente e di indicare analiticamente la documentazione contabile Pt_1
oggetto della propria richiesta così elencata: “registro I.V.A. fatture emesse;
- registro I.V.A. fatture acquisti;
-
pagina 8 di 12 prima nota cassa;
- libro degli inventari;
- rendiconti approvati dagli associati;
- quadri RG dell'impresa
familiare o equivalenti;
- estratti conto di tutti i conti correnti relativi all'attività di impresa familiare;
-
contabili di versamento e di prelevamento di tutti i conti correnti relativi all'impresa familiare;
- registro dei
beni ammortizzabili”.
§§§§§§
L'appello deve essere rigettato in quanto la decisione impugnata, benché debba essere corretta nella motivazione, è suscettibile di conferma.
Sul punto occorre in primo luogo evidenziare come la domanda giudiziale introdotta nelle forme del procedimento di ingiunzione per consegna previsto dall'art. 633 c.p.c. presuppone l'esistenza di un'obbligazione di dare avente per oggetto una cosa mobile determinata e non può, di conseguenza, essere proposta in mancanza di una norma o di un atto di autonomia privata che sancisca il diritto del ricorrente di ottenere la consegna di un dato bene mobile e l'obbligo dell'ingiunto di eseguire una tale prestazione.
Tale indefettibile presupposto, nella fattispecie in esame, non ricorre poiché l'art. 230-bis c.c.,
disciplinante l'istituto dell'impresa familiare, non prevede, in caso di recesso o di esclusione dall'impresa familiare, un'obbligazione del titolare dell'impresa stessa o dei familiari che tuttora vi partecipano di consegnare al soggetto fuoriuscito una copia dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili alla cui tenuta l'imprenditore non può sottrarsi.
Non è d'altro canto pertinente il richiamo operato dell'appellante a quelle pronunzie di legittimità che hanno riconosciuto il diritto dell'agente ad ottenere dal preponente la consegna della documentazione contabile di cui all'art. 1749 c.c.
Detta disposizione codicistica regola, infatti, il diritto dell'agente di accedere alla documentazione contabile del preponente come una situazione giuridica che può essere azionata autonomamente in giudizio a prescindere dalla domanda giudiziale con cui vengano fatti valere i diritti patrimoniali al cui esercizio il diritto di informazione è strumentale (cfr. in termini cass. n. 20707/2018).
La norma in questione, dal titolo “Obblighi del preponente”, stabilisce infatti quanto segue: “Il
preponente…deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni e servizi
trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare deve avvertire
l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà
pagina 9 di 12 notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre
informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di
un affare procuratogli. Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi
l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica
gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni…
L'agente ha il diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare
l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. È nullo ogni patto contrario
alle disposizioni del presente articolo”.
Allo stesso modo non potrebbe essere richiamata, a supporto della pretesa azionata in via monitoria da
, quella giurisprudenza di legittimità che, in tema di rapporti bancari, ritiene di natura Parte_1
sostanziale il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate,
estendendolo all'intera documentazione negoziale, ivi compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica di questi ultimi, con l'unico limite costituito dalle operazioni compiute negli ultimi dieci anni (cfr. ad es. cass. n. 35039/2022).
Anche in tal caso l'esistenza di un tale diritto sostanziale, autonomamente esercitabile dal cliente, trova infatti fondamento in una norma di diritto positivo e cioè nell'art. 119, comma 4, D. lgs. n. 385 del 1993 che recita: “Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta
giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” mentre un analogo diritto non è previsto dagli artt. 230-bis e 230-ter c.c. che disciplinano l'istituto dell'impresa familiare.
Va peraltro sottolineato come quelle stesse pronunzie di legittimità le quali riconoscono la possibilità per l'agente di azionare in via autonoma il diritto di ricevere dal preponente la documentazione di cui all'art. 1749
c.c., a prescindere dall'azione giudiziale volta a far valere i diritti patrimoniali al cui esercizio il primo è
strumentale, evidenziano che il diritto in questione risulta viceversa assorbito dalle regole in tema di istruzione probatoria allorché, come nella fattispecie in esame, l'azione a cui è funzionalmente collegato sia iniziata.
Ciò in quanto, con l'avvio dell'azione giudiziale avente per oggetto i diritti patrimoniali, il diritto all'informazione riconosciuto all'agente non è più tutelato dall'art. 1749 c.c., ma dall'insieme degli strumenti istruttori propri del processo, senza che ciò comporti una minore tutela bensì una tutela arricchita dai mezzi pagina 10 di 12 istruttori ulteriori che il processo consente (prove orali, c.t.u., ordine di esibizione, etc.).
In tale prospettiva è stato ritenuto corretto il rigetto, da parte di una Corte di merito, di un'azione ex art. 1749 c.c. promossa dall'agente a tutela di diritti patrimoniali «già» azionati in separata sede sottolineando, al contempo, come ogni attività acquisitiva deve avere quale presupposto un inadempimento «ricostruibile», non potendosi ritenere perciò sufficiente una richiesta avanzata alla fine di un rapporto durato oltre dieci anni senza il supporto di qualsivoglia allegazione finalizzata a supportare una ben circostanziata pretesa e, dunque, per uno scopo puramente esplorativo (così cass. n. 20707/2018 cit.).
Tirando le fila del discorso fin qui condotto, deve dunque riconoscersi che: a) il non è titolare di Pt_1
un diritto alla consegna della documentazione contabile relativa all'impresa familiare in assenza di una norma positiva che glielo riconosca;
b) quand'anche tale diritto esistesse, lo stesso non potrebbe essere fatto valere in via autonoma restando assorbito dalle regole in tema di istruzione probatoria una volta che l'azione volta a far valere i diritti patrimoniali al cui esercizio è correlato è stata intentata;
c) anche a voler dare per esistente tale diritto, risultava necessario quanto meno indicare quali lavori sono stati appaltati durante la partecipazione del all'impresa familiare, il periodo in cui tali lavori si sono svolti con maturazione dei relativi utili, i Pt_1
nominativi dei committenti, l'epoca in cui sono stati acquistati beni strumentali all'esercizio dell'impresa, la loro natura, etc. venendo altrimenti in esame una pretesa avente finalità meramente esplorative.
In tale ottica l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui l'opposizione va accolta “per difetto
di legittimazione passiva degli opponenti” va dunque correttamente intesa come carenza di “legitimatio ad
causam”, ossia come insussistenza - già sul piano astratto ed in base alla stessa prospettazione dell'attore - della possibilità per il convenuto di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa (non essendo prevista dalla legge un'obbligazione di consegna della documentazione contabile relativa all'impresa familiare) e non come effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto controverso (per il distinguo cfr. ex multis
cass. n. 20819/2006). Allo stesso modo l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui l'opposizione va accolta “per impossibilità oggettiva dell'obbligazione di consegna” va intesa come assenza di quella condizione dell'azione rappresentata dalla “possibilità giuridica” non contemplando l'ordinamento un obbligo del titolare dell'impresa familiare di consegnare al soggetto fuoriuscito una copia delle proprie scritture contabili.
§§§§§§
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo riconoscendo i compensi pagina 11 di 12 medi previsti per le cause di valore indeterminato modesto dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 e distraendo la somma in favore dell'avv. Mario Villani per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. Parte_1
1433/2018 pubblicata il 04.09.2018 condannando l'appellante al rimborso delle spese processuali sostenute da e che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_2 CP_3
forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Mario Villani.
2) Dà atto dell'applicabilità, a carico di , di una sanzione pari al contributo unificato dovuto Parte_1
per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 17.02.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_8
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