Articolo 2 della Legge 20 novembre 2017, n. 168
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 dicembre 2017
Art. 2. Competenza dello Stato 1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:
a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettivita' locali;
b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
c) componenti stabili del sistema ambientale;
d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettivita' locali degli aventi diritto.
2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare loro beni in conformita' dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.
3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:
a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilita' del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
b) essere riservato ai componenti della comunita', salvo diversa decisione dell'ente collettivo.
4. I beni di proprieta' collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettivita' titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facolta' delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 .
5. I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
Note all' art. 2:
La legge 17 aprile 1957, n. 278 , reca: «Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali».
Entrata in vigore il 13 dicembre 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente