Articolo 58 della Legge 11 febbraio 1963, n. 481
Articolo 57Articolo 59
Versione
2 maggio 1963
Art. 58.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle
entrate accertate per la competenza
propria dell'esercizio 1955-56
(articolo 54)......................... L. 99.900.269 -

Somme rimaste da riscuotere sui
residui degli esercizi precedenti
(articolo 56)......................... L. 975.579 -

Somme riscosse e non versate in
tesoreria (colonna s del riepilogo
dell'entrata)......................... L. 96.296 -
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Residui attivi al 30 giugno 1956... L. 100.779.552 -
Entrata in vigore il 2 maggio 1963