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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 8723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8723 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 10.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°45260\2024 del r.g. lav. e vertente
TRA in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dagli avv.ti Parte_2
E. Napoletano e M. Esposito in virtù di procura in calce al ricorso opponente
E rapp.to e difeso dagli avv.ti M.F. Bifano e C. Controparte_1
Babusci in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto
[...] ingiuntivo n.7013\2024 avente ad oggetto il pagamento in favore dell'opposto della somma ivi indicata, oltre accessori di legge e spese, a titolo di t.f.r. e retribuzioni non corrisposte nel periodo dedotto eccependo che nell'anno 2018 l'opponente aveva anticipato all'opposto il t.f.r. nella misura di E.141.000,00, che in data
29.3.2024 aveva corrisposto la somma lorda di E.7633,00 a titolo di retribuzione oggetto del prospetto retributivo di febbraio 2024, che l'opposto aveva svolto attività lavorativa quale responsabile sanitario della struttura per un monte-ore effettivo CP_2 inferiore a quello dichiarato e per il quale era stato retribuito, che ciò era stato accertato a mezzo delle annotazioni conseguenti all'uso del telepass aziendale sui veicoli da egli utilizzati per raggiungere il luogo di lavoro, che le retribuzioni non spettanti sono pari alla somma di E.577511,35, che l'opposto aveva lavorato per un orario inferiore a quello contrattuale pari a 38 ore settimanali configurandosi per l'effetto un debito di banca ore pari ad E.318881,32, che l'opposto in qualità di presidente nazionale di dispone di un proprio ccnl, che tale conflitto di interessi CP_3 ha cagionato un ulteriore danno all'opponente quantificabile forfettariamente nella somma di E.150.000,00, che l'opposto negli anni ha trascurato la sua funzione determinando gravi carenze dei servizi offerti dalla struttura, che il danno risarcibile è pari alla somma di E.166296,00; ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opposto, in via riconvenzionale, al pagamento delle somme di E.577511,35, di
E.150.000,00, di E.318881,32 e di E.166296,00 maturate per i titoli dedotti, con vittoria di spese.
Si è costituito eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione e deducendo che la documentazione prodotta non è idonea a provare il pagamento dell'anticipo sul tfr e la retribuzione del mese di febbraio 2024, che l'importo del tfr è indicato nei modelli cud emessi dalla stessa opponente, che l'ulteriore somma riconosciuta in sede monitoria era stata richiesta non già quale retribuzione del mese di febbraio 2024 bensì per ulteriori emolumenti di fine rapporto indicati nel prospetto retributivo, che nessun inadempimento era mai stato contestato all'opposto, che l'opponente aveva richiesto di permanere in servizio, che la documentazione prodotta a sostegno della domanda riconvenzionale è priva di rilevanza probatoria, che l'opposto non utilizzava mezzi aziendali e che il proprio ciclomotore e privo di telepass aziendale, che le fatture prodotte dalla opponente sono relative ad apparati telepass intestati a soggetti diversi dalla opponente, che le relazioni ed i prospetti afferenti l'attività dell'opposto sono stati formati dalla stessa opponente, che l'opponente in quanto struttura accreditata con il SSN aveva l'obbligo di vigilare sull'attività dell'opposto, che quest'ultimo ha adempiuto correttamente alla prestazione lavorativa come attestato dalla firma dei fogli presenza e dai prospetti retributive, che il ccnl Aiop non prevede l'istituto della banca ore, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, delle domande dell'opponente e, in subordine, condannare quest'ultima al pagamento della somma di E.49241,12 maturata per i titoli dedotti,in ogni caso la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temerario, vinte le spese.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione avendo l'opponente a fronte della eccezione medesima prodotto copia del ricorso e del decreto ingiuntivo notificati in data 30.10.2024
L'opposizione è in parte fondata.
A fronte della specifica contestazione del pagamento nel mese di giugno 2018 della somma di E. 141.000,00 a titolo di anticipazione del t.f.r. la società opponente non ha prodotto idonea documentazione comprovante il pagamento medesimo essendosi limitata a depositare ordine di bonifico all'Istituto di credito per il pagamento della somma di E.97632,00 e non già documentazione relativa all'effettivo accredito di tale somma sul conto corrente del destinatario (Cass. sent.n.8046\2023). Peraltro nei modelli cud successivi al 2018
l'intera somma maturata a titolo di t.f.r. viene indicata come rimasta in azienda;
e ancora, nel prospetto retributivo relativo al mese di giugno 2018 sono indicati nella colonna relativa alle competenze la somma di E.141.000,00 a titolo di anticipazione del t.f.r. e nella colonna relativa alle trattenute la somma di
E.97632,00 a titolo di “recupero acconto”, relativamente al quale la società opponente nulla ha dedotto, con la conseguenza che dallo stesso documento emerge la sostanziale omessa corresponsione della somma a titolo di anticipo tfr.
Diversamente, è pacifico tra le parti il pagamento della somma lorda di E.7633,00 maturata quale retribuzione del mese di febbraio 2024 riportata nel relativo prospetto retributivo al quale nel decreto ingiuntivo opposto viene fatto espresso riferimento quale prova documentale dell'an e del quantum dei relativi titoli;
deve, infatti, escludersi che oggetto del decreto ingiuntivo siano ulteriori titoli oltre alla retribuzione del mese di febbraio 2024 oggetto del documento, si ribadisce, espressamente richiamato nel provvedimento monitorio e ciò considerato, altresì, che gli ulteriori titoli quali quota trf del mese, saldo ferie e permessi non sono quantificati e, pertanto, per espressa esclusione in difetto dei requisiti di certezza e liquidità non hanno formato oggetto dell'ingiunzione.
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato e la società opponente
è condannata al pagamento della somma di E.182.608,12 maturata a titolo di t.f.r. alla data dell'1.12.2023, oltre interessi legali sulla somma rivalutata come per legge.
Rimangono assorbite le domande avanzate in via subordinata.
Va respinta la domanda di risarcimento del danno non essendo stata in alcun modo provata la dedotta temerarietà della lite posta a fondamento della domanda medesima ex art. 96 co. 1 c.p.c.; dovendo, infatti, escludersi che la mera prospettazione di tesi giuridiche disattese dal giudice integri tale ipotesi di responsabilità, grava sulla parte che assume la temerarietà della lite allegare e provare le circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il dolo ovvero la colpa grave nella condotta processuale della controparte.
(Cass.ord. n.21570\2012).
Le domande riconvenzionali devono essere respinte.
Quanto alla somma di E.577511,35 che la società opponente assume dovuta a titolo di differenza tra la retribuzione corrisposta e la minore retribuzione effettivamente spettante per effetto delle ore lavorate inferiori a quelle dichiarate, va rilevato che l'opponente non ha fornito prova idonea dello svolgimento da parte dell'opposto dell'attività lavorativa per un orario inferiore rispetto a quello indicato nei prospetti paga e retribuito;
in particolare, i dati estratti dal sistema Telepass non possono ritenersi idonei a provare la presenza poiché dalla documentazione in atti relativa ai passaggi presso i caselli autostradali con pagamento mediante tessera viacard ovvero non emerge l'identificazione del veicoli che avrebbero effettuato i passaggi registrati e ciò, altresì, a fronte della eccepita mancata installazione sul proprio motoveicolo dell'apparato telepass e del mancato utilizzo di veicolo aziendale. In proposito, inoltre, l'opponente ha omesso di identificare i veicoli aziendali posseduti e di provare che essi o taluno di essi fossero in uso all'opposto.
In difetto di prova del minore orario di lavoro effettuato da quest'ultimo va, altresì, respinta la domanda avente ad oggetto il pagamento della somma di E.318.881,32 a titolo di debito banca ore.
Quanto ai gravi inadempimenti che avrebbero caratterizzato l'attività lavorativa dell'opposto in qualità di Direttore Sanitario della struttura in oggetto non può ritenersi prova idonea degli stessi la relazione in atti a firma della dr.ssa Controparte_4
Anzitutto, tale relazione risale al 12.11.2024 e, perciò è notevolmente posteriore alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel mese di febbraio 2024 nonché successiva alla notifica del decreto ingiuntivo opposto sicchè in mancanza di ulteriori riscontri probatori non può affermarsi che le criticità della struttura evidenziate siano attribuibili all'opposto. Quest'ultimo, inoltre, non ha mai ricevuto alcuna contestazione in ordine ad eventuali inadempimenti nello svolgimento della propria funzione né sono state rilevate omissioni ovvero carenze della struttura all'esito delle ispezioni degli organi pubblici addetti al controllo delle strutture in regime di accreditamento.
Ancora, le relazioni prodotte in atti sono state redatte da dipendenti della opponente medesima e non riportano dati relativi al numero di protocollo ed all'autorità destinataria né risulta che siano state trasmesse per conoscenza agli organi pubblici demandati al controllo della struttura accreditata.
Da ultimo va rilevata l'estrema genericità della richiesta di risarcimento del danno quantificato forfettariamente nella somma di
E.150.000,00 che l'opposto avrebbe cagionato nella qualità di presidente nazionale di;
non viene, invero, in alcun modo CP_3 circostanziato il conflitto di interesse che sarebbe derivato dalla asserita circostanza che l'opposto avrebbe disposto “di un proprio ccnl” né vengono identificati i “vantaggi contributivi e retributivi del contratto Aiop” in danno della società né viene specificato il diverso ccnl che la società avrebbe potuto applicare in luogo del ccnl Aiop né vengono dedotte eventuali pressioni sulla società da parte dell'opposto per indurre l'applicazione di tale ccnl.
Le spese sono compensate tra le parti nella misura di 1\3 e la società opponente è condannata al pagamento dei restanti 2\3.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.7013\2024 e condanna la società in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento della somma di E.182.608,12 maturata a titolo di t.f.r., oltre interessi legali sulla somma rivalutata come per legge;
rigetta la domanda dell'opposto nella restante parte;
rigetta le domande riconvenzionali.
Compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1\3 e condanna la società opponente al pagamento dei restanti 2\3 liquidati, in misura così ridotta, nella somma di E.3600,00 oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 10.9.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 10.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°45260\2024 del r.g. lav. e vertente
TRA in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dagli avv.ti Parte_2
E. Napoletano e M. Esposito in virtù di procura in calce al ricorso opponente
E rapp.to e difeso dagli avv.ti M.F. Bifano e C. Controparte_1
Babusci in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto
[...] ingiuntivo n.7013\2024 avente ad oggetto il pagamento in favore dell'opposto della somma ivi indicata, oltre accessori di legge e spese, a titolo di t.f.r. e retribuzioni non corrisposte nel periodo dedotto eccependo che nell'anno 2018 l'opponente aveva anticipato all'opposto il t.f.r. nella misura di E.141.000,00, che in data
29.3.2024 aveva corrisposto la somma lorda di E.7633,00 a titolo di retribuzione oggetto del prospetto retributivo di febbraio 2024, che l'opposto aveva svolto attività lavorativa quale responsabile sanitario della struttura per un monte-ore effettivo CP_2 inferiore a quello dichiarato e per il quale era stato retribuito, che ciò era stato accertato a mezzo delle annotazioni conseguenti all'uso del telepass aziendale sui veicoli da egli utilizzati per raggiungere il luogo di lavoro, che le retribuzioni non spettanti sono pari alla somma di E.577511,35, che l'opposto aveva lavorato per un orario inferiore a quello contrattuale pari a 38 ore settimanali configurandosi per l'effetto un debito di banca ore pari ad E.318881,32, che l'opposto in qualità di presidente nazionale di dispone di un proprio ccnl, che tale conflitto di interessi CP_3 ha cagionato un ulteriore danno all'opponente quantificabile forfettariamente nella somma di E.150.000,00, che l'opposto negli anni ha trascurato la sua funzione determinando gravi carenze dei servizi offerti dalla struttura, che il danno risarcibile è pari alla somma di E.166296,00; ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opposto, in via riconvenzionale, al pagamento delle somme di E.577511,35, di
E.150.000,00, di E.318881,32 e di E.166296,00 maturate per i titoli dedotti, con vittoria di spese.
Si è costituito eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione e deducendo che la documentazione prodotta non è idonea a provare il pagamento dell'anticipo sul tfr e la retribuzione del mese di febbraio 2024, che l'importo del tfr è indicato nei modelli cud emessi dalla stessa opponente, che l'ulteriore somma riconosciuta in sede monitoria era stata richiesta non già quale retribuzione del mese di febbraio 2024 bensì per ulteriori emolumenti di fine rapporto indicati nel prospetto retributivo, che nessun inadempimento era mai stato contestato all'opposto, che l'opponente aveva richiesto di permanere in servizio, che la documentazione prodotta a sostegno della domanda riconvenzionale è priva di rilevanza probatoria, che l'opposto non utilizzava mezzi aziendali e che il proprio ciclomotore e privo di telepass aziendale, che le fatture prodotte dalla opponente sono relative ad apparati telepass intestati a soggetti diversi dalla opponente, che le relazioni ed i prospetti afferenti l'attività dell'opposto sono stati formati dalla stessa opponente, che l'opponente in quanto struttura accreditata con il SSN aveva l'obbligo di vigilare sull'attività dell'opposto, che quest'ultimo ha adempiuto correttamente alla prestazione lavorativa come attestato dalla firma dei fogli presenza e dai prospetti retributive, che il ccnl Aiop non prevede l'istituto della banca ore, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, delle domande dell'opponente e, in subordine, condannare quest'ultima al pagamento della somma di E.49241,12 maturata per i titoli dedotti,in ogni caso la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temerario, vinte le spese.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione avendo l'opponente a fronte della eccezione medesima prodotto copia del ricorso e del decreto ingiuntivo notificati in data 30.10.2024
L'opposizione è in parte fondata.
A fronte della specifica contestazione del pagamento nel mese di giugno 2018 della somma di E. 141.000,00 a titolo di anticipazione del t.f.r. la società opponente non ha prodotto idonea documentazione comprovante il pagamento medesimo essendosi limitata a depositare ordine di bonifico all'Istituto di credito per il pagamento della somma di E.97632,00 e non già documentazione relativa all'effettivo accredito di tale somma sul conto corrente del destinatario (Cass. sent.n.8046\2023). Peraltro nei modelli cud successivi al 2018
l'intera somma maturata a titolo di t.f.r. viene indicata come rimasta in azienda;
e ancora, nel prospetto retributivo relativo al mese di giugno 2018 sono indicati nella colonna relativa alle competenze la somma di E.141.000,00 a titolo di anticipazione del t.f.r. e nella colonna relativa alle trattenute la somma di
E.97632,00 a titolo di “recupero acconto”, relativamente al quale la società opponente nulla ha dedotto, con la conseguenza che dallo stesso documento emerge la sostanziale omessa corresponsione della somma a titolo di anticipo tfr.
Diversamente, è pacifico tra le parti il pagamento della somma lorda di E.7633,00 maturata quale retribuzione del mese di febbraio 2024 riportata nel relativo prospetto retributivo al quale nel decreto ingiuntivo opposto viene fatto espresso riferimento quale prova documentale dell'an e del quantum dei relativi titoli;
deve, infatti, escludersi che oggetto del decreto ingiuntivo siano ulteriori titoli oltre alla retribuzione del mese di febbraio 2024 oggetto del documento, si ribadisce, espressamente richiamato nel provvedimento monitorio e ciò considerato, altresì, che gli ulteriori titoli quali quota trf del mese, saldo ferie e permessi non sono quantificati e, pertanto, per espressa esclusione in difetto dei requisiti di certezza e liquidità non hanno formato oggetto dell'ingiunzione.
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato e la società opponente
è condannata al pagamento della somma di E.182.608,12 maturata a titolo di t.f.r. alla data dell'1.12.2023, oltre interessi legali sulla somma rivalutata come per legge.
Rimangono assorbite le domande avanzate in via subordinata.
Va respinta la domanda di risarcimento del danno non essendo stata in alcun modo provata la dedotta temerarietà della lite posta a fondamento della domanda medesima ex art. 96 co. 1 c.p.c.; dovendo, infatti, escludersi che la mera prospettazione di tesi giuridiche disattese dal giudice integri tale ipotesi di responsabilità, grava sulla parte che assume la temerarietà della lite allegare e provare le circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il dolo ovvero la colpa grave nella condotta processuale della controparte.
(Cass.ord. n.21570\2012).
Le domande riconvenzionali devono essere respinte.
Quanto alla somma di E.577511,35 che la società opponente assume dovuta a titolo di differenza tra la retribuzione corrisposta e la minore retribuzione effettivamente spettante per effetto delle ore lavorate inferiori a quelle dichiarate, va rilevato che l'opponente non ha fornito prova idonea dello svolgimento da parte dell'opposto dell'attività lavorativa per un orario inferiore rispetto a quello indicato nei prospetti paga e retribuito;
in particolare, i dati estratti dal sistema Telepass non possono ritenersi idonei a provare la presenza poiché dalla documentazione in atti relativa ai passaggi presso i caselli autostradali con pagamento mediante tessera viacard ovvero non emerge l'identificazione del veicoli che avrebbero effettuato i passaggi registrati e ciò, altresì, a fronte della eccepita mancata installazione sul proprio motoveicolo dell'apparato telepass e del mancato utilizzo di veicolo aziendale. In proposito, inoltre, l'opponente ha omesso di identificare i veicoli aziendali posseduti e di provare che essi o taluno di essi fossero in uso all'opposto.
In difetto di prova del minore orario di lavoro effettuato da quest'ultimo va, altresì, respinta la domanda avente ad oggetto il pagamento della somma di E.318.881,32 a titolo di debito banca ore.
Quanto ai gravi inadempimenti che avrebbero caratterizzato l'attività lavorativa dell'opposto in qualità di Direttore Sanitario della struttura in oggetto non può ritenersi prova idonea degli stessi la relazione in atti a firma della dr.ssa Controparte_4
Anzitutto, tale relazione risale al 12.11.2024 e, perciò è notevolmente posteriore alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel mese di febbraio 2024 nonché successiva alla notifica del decreto ingiuntivo opposto sicchè in mancanza di ulteriori riscontri probatori non può affermarsi che le criticità della struttura evidenziate siano attribuibili all'opposto. Quest'ultimo, inoltre, non ha mai ricevuto alcuna contestazione in ordine ad eventuali inadempimenti nello svolgimento della propria funzione né sono state rilevate omissioni ovvero carenze della struttura all'esito delle ispezioni degli organi pubblici addetti al controllo delle strutture in regime di accreditamento.
Ancora, le relazioni prodotte in atti sono state redatte da dipendenti della opponente medesima e non riportano dati relativi al numero di protocollo ed all'autorità destinataria né risulta che siano state trasmesse per conoscenza agli organi pubblici demandati al controllo della struttura accreditata.
Da ultimo va rilevata l'estrema genericità della richiesta di risarcimento del danno quantificato forfettariamente nella somma di
E.150.000,00 che l'opposto avrebbe cagionato nella qualità di presidente nazionale di;
non viene, invero, in alcun modo CP_3 circostanziato il conflitto di interesse che sarebbe derivato dalla asserita circostanza che l'opposto avrebbe disposto “di un proprio ccnl” né vengono identificati i “vantaggi contributivi e retributivi del contratto Aiop” in danno della società né viene specificato il diverso ccnl che la società avrebbe potuto applicare in luogo del ccnl Aiop né vengono dedotte eventuali pressioni sulla società da parte dell'opposto per indurre l'applicazione di tale ccnl.
Le spese sono compensate tra le parti nella misura di 1\3 e la società opponente è condannata al pagamento dei restanti 2\3.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.7013\2024 e condanna la società in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento della somma di E.182.608,12 maturata a titolo di t.f.r., oltre interessi legali sulla somma rivalutata come per legge;
rigetta la domanda dell'opposto nella restante parte;
rigetta le domande riconvenzionali.
Compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1\3 e condanna la società opponente al pagamento dei restanti 2\3 liquidati, in misura così ridotta, nella somma di E.3600,00 oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 10.9.2025 Il Giudice