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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4789/2019
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 4789/2019 rg promosso da:
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dall'Avv. Antonietta Di Cola e domiciliate presso lo studio legale sito in Roma
Via Appia Nuova n. 519………………….……………………………….………..……………….Attrici
contro c.f. c.f. e CP_1 C.F._3 Controparte_2 CodiceFiscale_4 CP_3
c.f. rappresentate e difese dall'Avv. Domenico Di Tano ed elettivamente
[...] C.F._5
domiciliate presso lo studio del nominato procuratore, sito in Castelforte Via Garibaldi 95….Convenute
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 30 ottobre
2024 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ed hanno Parte_1 Parte_2
esposto di essere proprietarie di due distinti appartamenti situati a Castelforte (LT), in via Alfredo
Fusco 108. Nello specifico esse hanno esposto che al primo piano, censito nella banca dati del Catasto
Fabbricati al foglio 34, particella 1203, sub 2 abita mentre al secondo piano, Parte_2 pagina 1 di 9 registrato nel Catasto Fabbricati al foglio 34, particella 1203, sub 6 abita e il piano Parte_1
seminterrato S1 si trova un altro appartamento di proprietà della citata , che Parte_1
comprende anche una cantina situata al piano seminterrato S2, una corte esclusiva esterna e una scala esterna che dà accesso a via Alfredo Fusco: tale unità immobiliare è registrata nel Catasto Fabbricati al foglio 34, particella 1203, sub 5 . Le attrici hanno riferito che questi immobili sono stati acquisiti da esse tramite un atto di compravendita redatto dal Notaio in data 04/10/2004, con il Persona_1
Repertorio n°58127 e Raccolta n°18159 per la OR , e con il Repertorio n°58128 Parte_1
e Raccolta n°18160 per la OR . Le germane hanno riferito altresì Parte_2 Pt_1
che al piano terra dello stesso edificio di Castelforte, in via Alfredo Fusco 110, registrato nel Catasto
Fabbricati al foglio 34, particella 1203, sub 1, risiede , che è comproprietaria insieme a CP_1
e dell'immobile predetto. Al riguardo le attrici hanno lamentato che la Controparte_2 CP_3
e le hanno assunto nel corso del tempo atteggiamenti molesti nei loro confronti e che è CP_1 CP_2
stato instaurato un procedimento per ATP innanzi al Tribunale di Cassino recante R.G. n. 435/2019 che ha accertato diverse irregolarità provenienti dalla proprietà delle convenute. Sul fondamento delle predette irregolarità perpetrate dalle convenute le hanno lamentato lesione del diritto di Pt_1
godimento dell'abitazione, immissioni illegittime nella loro proprietà, danni da pregiudizio ex art. 907
cc. e sul fondamento di tali presupposti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…A) Accertare e
Dichiarare la sig.ra in solido con le sig.re e responsabili CP_1 CP_4 CP_3
di tutti i danni lamentati dalle sig.re e così come riscontrati Parte_1 Parte_2
nella TU di cui al giudizio RG 435/2019, nonché come meglio descritti nella CTP di parte e di cui
alle parti in diritto su citate, nello specifico per le perdite di liquami dal tubo di scarico, per le
infiltrazioni relativamente al mancato assenso per il rifacimento del marciapiede ed alla CP_5
mancata eliminazione della cortina come meglio descritta in TU, ed, infine, responsabili dei danni
causati all'intradosso del balcone della sig.ra ed alla violazione delle distanze Parte_2
legali relative alla tettoia posizionata in violazione delle norme urbanistiche nei confronti di entrambe
pagina 2 di 9 le proprietà attrici. Per l'effetto ordinare con provvedimento immediatamente esecutivo alla sig.ra
e alle sig.re e l'immediata rimozione del tubo di scarico della CP_1 CP_4 CP_3
fogna insistente sulla proprietà della , nonché l'esecuzione dei lavori meglio Parte_1
descritti nella TU espletata nel procedimento RG 435/2019 e precisamente rimettendo il medesimo
TU ogni altra decisione al Magistrato: - Rimozione della tettoia per mancato rispetto delle norme
urbanistiche motivo per il quale il medesimo TU nel procedimento per ATP ha rimesso ogni decisione
a codesto Giudice di merito e/o riposizionamento a regola d'arte di altra idonea all'uso nel rispetto
delle distanze legali, norme urbanistiche e con le necessarie gronde di scolo al fine di evitare lo
stillicidio; per l'effetto condannare la sig.ra e le sig.re e in solido CP_1 CP_4 CP_3
al rifacimento dell'intradosso del balcone della SI.ra ; - Nonché ad ogni altra Parte_2
opera ritenuta necessaria all'eliminazione dei danni e delle turbative lamentate dalle sorelle . Pt_1
- Accertate e dichiarate le responsabilità in solido delle convenute per i danni lamentati e motivati in
diritto in violazione di diritti fondamentali della persona, e nel merito B) Condannare la sig.ra CP_1
e le sig.re e in solido al pagamento delle seguenti somme: 1) in favore
[...] CP_4 CP_3
della un totale complessivo di € 6.900,00 calcolate come sopra descritto e nello Parte_1
specifico: -€ 4.000,00 a titolo di risarcimento dei danni ex art 2043 per la violazione dell'art. 844 cc,
art. 2 e 32 cost., art. 907 cc e per ogni altro danno e/o turbativa giuridicamente tutelato per le quali le
siggr.e e non hanno mai posto alcun rimedio -€ 2.000,00 per il mancato libero utilizzo CP_1 CP_2
della rispettiva proprietà in violazione dell'art. 42 cost. e dell'art 832 cc e per lo stillicidio sino ad
oggi subito;
-€ 300,00 a titolo di risarcimento dai danni per le infiltrazioni provocate dal marciapiede
esterno così some calcolate dal TU;
€ 600,00 quale quota parte per il rifacimento del marciapiede
esterno così come descritto dal TU;
2) in favore della un totale complessivo Parte_2
di € 3.914,34 così calcolate: - € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 2043 cc per la
limitazione all'utilizzo della proprietà in violazione dell'art. 42 cost. e dell'art 832 cc, il diritto
all'ambiente salubre così come meglio motivato in diritto;
- € 1189,34 oltre oneri di legge a titolo di
pagina 3 di 9 rifusione delle spese del TU poste provvisoriamente a suo carico;
- € 600,00 quale quota parte al
rifacimento del marciapiede esterno condominiale così come descritto nella TU - € 125,00 a titolo di
contributo unificato del procedimento per ATP nonché alla rifusione delle spese competenze ed onorari
del giudizio per ATP per il calcolo delle quali ci si rimette all'equo apprezzamento dell'Ill.mo sig.
Giudice ed ulteriori spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio con attribuzione al
sottoscritto procuratore”.
Si sono costituite e che hanno impugnato e contestato CP_6 Controparte_2 CP_3
le avverse domande e la ricostruzione dei fatti così come operata dalle attrici e hanno dichiarato che, in seguito agli accertamenti effettuati dal consulente dell'ATP, erano disponibili a compiere le opere che,
secondo quanto accertato, competevano loro, tuttavia, le attrici vietavano l'ingresso nella loro proprietà
anche per il solo fine di eseguire quanto ritenuto dal TU e hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via pregiudiziale in rito, dichiarare le
domande formulate dalle attrici improcedibili, per non avere esperito la mediazione obbligatoria ex L.
28/2010 per tutti i motivi di cui in narrativa;
In via principale, nel merito, respingere tutte le domande
formulate dalle attrici in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque
integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
In via
riconvenzionale, nel merito: - accertare e dichiarare la intervenuta usucapione in favore delle
convenute della servitù avente a oggetto la sporgenza della tettoia di circa 30/40 cm rispetto alla
proiezione verticale del balcone di cui è copertura (Cfr. Relazione pag. 7 – doc. 4); - ritenuta la mora
delle creditrici ex artt. 1206, 1207, 1217 c.c., e la legittimità delle offerte non formali ex art. 1220 c.c.
formulate dalla sig.ra per ciò che attiene le seguenti opere: a) sostituzione dell'intero CP_1
tratto a vista del tubo di scarico del bagno di proprietà delle convenute (Cfr. TU, pag. 10, punto 1);
b) “…sistemazione della grondaia mediante lo smontaggio e il riposizionamento della stessa con
idonea pendenza, l'installazione di scossaline laterali atte ad evitare la caduta di acqua direttamente
sulla corte del piano S1 e il collegamento del relativo discendente a quello principale, posto sulla
pagina 4 di 9 facciata Sud del fabbricato”; dichiarare esse attrici obbligate a consentire alle convenute di compiere
le opere di cui ai precedenti punti a) e b) accedendo nella proprietà delle stesse sigg.re Parte_1
e;
- condannare le sigg.re e
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_2
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., quanto meno ultimo comma, al risarcimento dei danni da “lite
[...]
temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.
Il Giudice ha concesso i termini per la proposizione del procedimento della domanda di mediazione,
che si è concluso con esito negativo e all'udienza del 15 luglio 2021 ha disposto l'acquisizione del fascicolo dell'ATP recante rg. n. 435/2019. Nelle more del procedimento le attrici hanno proposto un ricorso ex art.700 cpc in corso di causa ove è stato nominato il TU GE , già Persona_2
TU dell'ATP e, dopo il deposito della consulenza il precedente Giudice Istruttore con ordinanza del
30 dicembre 2021 depositata il 3 gennaio 2022 ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di sostituzione del tubo fecale di proprietà delle resistenti.
Con ordinanza del 6 febbraio 2024 il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione.
All'udienza virtuale del 25 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni: le attrici si sono riportate a quelle degli scritti difensivi già depositati mentre parte convenuta anche sull'evoluzione che ha avuto il giudizio per le vicende correlate al procedimento cautelare e alla consulenza lì svolta ha così concluso:”… In via pregiudiziale - dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per
ciò che attiene la domanda di rimozione della tettoia, ricadendo essa nella giurisdizione del giudice
amministrativo; In via principale, nel merito, respingere tutte le domande formulate dalle attrici in
quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova;
In via riconvenzionale, nel merito: I - accertare e dichiarare la intervenuta usucapione in favore delle
convenute della servitù costituita dalla sporgenza della tettoia di circa 30/40 cm rispetto alla
proiezione verticale del balcone di cui è copertura (Cfr. doc. 4 – Fascicolo di parte convenuta –
Relazione TU pag. 7); II - ritenuta la mora delle attrici o comunque della sig.ra Parte_1
ex artt. 1206, 1207, 1217 c.c., e la legittimità della offerta non formale ex art. 1220 c.c. formulata dalla
pagina 5 di 9 sig.ra e delle plurime comunicazioni (inviate dalle convenute e correttamente ricevute CP_1
da controparte) a mezzo delle quali le manifestavano congiuntamente il loro intento di CP_7
eseguire le opere de quibus, invitando la sig.ra a cooperare, per ciò che attiene le Parte_1
seguenti opere: a) sostituzione dell'intero tratto a vista del tubo di scarico del bagno di proprietà delle
convenute (Cfr. Relazione TU, pag. 10, punto 1); b) “…sistemazione della grondaia mediante lo
smontaggio e il riposizionamento della stessa con idonea pendenza, l'installazione di scossaline
laterali atte ad evitare la caduta di acqua direttamente sulla corte del piano S1 e il collegamento del
relativo discendente a quello principale, posto sulla facciata Sud del fabbricato”; - dichiarare cessata
la materia del contendere in riferimento ai lavori di cui al precedente punto a), attese le opere
compiute in contraddittorio tra le parti sotto la supervisione del TU, come accertato con il
provvedimento del 30.12. 2021; - dichiarare la sig.ra obbligata a consentire alle Parte_1
convenute di compiere le opere di cui al precedente punto b) accedendo nella di lei proprietà per il
tempo strettamente necessario alla esecuzione delle stesse;
III condannare le sigg.re Parte_1
e ai sensi dell'art. 96 c.p.c., quanto meno ultimo comma ante D.lgs.
[...] Parte_2
149/2022, al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
IV
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del sub procedimento N. 4789-1/2019 R.G.,
anche con riferimento alla domanda ex art. 96 c.p.c. proposta nel procedimento cautelare.”.
Per questo Giudice le domande di entrambe le parti meritano il rigetto.
Preliminarmente l'eccezione di improcedibilità è stata superata dall'esperimento del tentativo di mediazione avutosi nel corso del giudizio che ha avuto esito negativo. Ancora, in via preliminare è
fondata l'eccezione delle convenute sulla carenza di giurisdizione circa la rimozione della tettoia abusiva: il giudice civile non può ordinare la rimozione dell'opera abusiva, trattandosi di illecito che solo il magistrato amministrativo può sanzionare riguardando i rapporti fra il privato e la Pubblica
Amministrazione (Trib. Pavia n. 567/2023). Peraltro, per la accertata abusività non è possibile neanche pronunciarsi sulla richiesta di ripristino circa la violazione di distanze tra costruzioni, essendo tale pagina 6 di 9 richiesta strettamente correlata al carattere abusivo del manufatto e una decisione in tal senso dipende dalla decisione del Giudice amministrativo sulla demolizione o no della tettoia e solo a seguito di tale pronuncia è possibile accogliere o rigettare la relativa domanda in separata sede. Allo stato, le condizioni urbanistiche e catastali della tettoia precludono a questo Giudice la pronuncia di qualsiasi provvedimento. La perizia (pienamente condivisa da questo Giudice, come dagli altri giudicanti che si sono occupati delle questioni riguardanti questo contenzioso oggetto di altri giudizi) svolta nel procedimenti per ATP, ha accertato che la tettoia è abusiva e che essa è oggetto di domanda di sanatoria prot 10723 del 15 novembre 2019 inoltrata dalle al Comune di Castelforte, successiva Parte_3
all'instaurazione del procedimento per ATP. In tale procedimento il consulente ha anche accertato che la tettoia risulta essere sporgente per circa 30/40 cm rispetto alla proiezione verticale del balcone di cui era copertura: al riguardo le convenute hanno formulato domanda di usucapione: tale richiesta deve essere rigettata. Le nelle memorie 183 II comma cpc hanno articolato capitoli di prova Parte_3
non idonei a suffragare la loro domanda, manca la richiesta di provare il dies a quo circa l'inizio del possesso utile ad usucapire la richiesta di prova sulla modalità di esercizio del possesso ad usucapionem, la richiesta di prova sulla continuità nel tempo della permanenza della sporgenza della tettoia etc. Inoltre, le stesse convenute hanno esposto che negli anni il manufatto è stato oggetto di lavori di sostituzione poiché danneggiato dalla caduta di calcinacci durante la ristrutturazione che ha interessato i piani superiori ma non ha chiarito in che misura e in quali tempi la tettoia ha avuto la dimensione attuale né ha chiesto prova orale finalizzata a dimostrare le suddette circostanze.
Circa la domanda di esecuzione dei lavori di sostituzione del tubo fecale, poiché tale tubo è stato sostituito nel corso delle operazioni peritali, durante il sub procedimento cautelare 4789/2019-1, ci si riporta a quanto statuito dal primo Giudice nell'ordinanza depositata 3 gennaio 2022, nel richiamato sub procedimento che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
La domanda di risarcimento delle attrici circa il danno lamentato dalla rottura del tubo di scarico non
è accoglibile: al riguardo, il TU ha escluso che la rottura è stata determinata da una naturale usura del pagina 7 di 9 materiale riferendo che la curva ove si presenta la predetta rottura è risultata interessata da un urto con successivo tentativo di riparazione e la zona ove è ubicata la parte di tubo lievemente danneggiata era ed è inaccessibile alle convenute per essere ubicata nella proprietà delle attrici. Queste ultime hanno opposto diversi ostacoli alla soluzione e hanno mostrato, pur nel rispetto delle loro ragioni, scarso spirito conciliativo: le convenute hanno sin dall'instaurarsi di questo giudizio offerto la loro disponibilità a sostituire il tubo ma le attrici pur dopo la sistemazione dello stesso hanno continuato a richiedere verifiche ed accertamenti. Tale considerazione è suffragata dagli altri giudizi intrapresi dalle che riguardano le stesse vicende, in cui le loro domande sono state puntualmente rigettate. Pt_1
Inoltre, le non hanno provato l'entità e la qualità dei danni subiti e si sono limitate ad allegare Pt_1
un generico atto notorio in cui hanno dichiarato che per un periodo si sono trasferite presso l'abitazione materna, senza però indicare una precisa ubicazione: non hanno dimostrato in alcun modo le perdite economiche subite a seguito del trasferimento né hanno allegato prove circa i disagi affrontati né
hanno affidato la quantificazione e la descrizione delle suesposte circostanze a una perizia di parte.
Con riguardo al rimborso spese sostenute per il marciapiede, la TU ha accertato che “il sottofondo
del marciapiede, è risultato alquanto asciutto nonostante le ripetute piogge avvenute nei giorni
precedenti l'accertamento, pertanto le cause di dette infiltrazioni sono da ricercarsi altrove, in primis
nella risalita per capillarità dell'umidità trasmessa dalla muratura portante posta sul lato Nord del
fabbricato, a cui è addossato direttamente il terrapieno posto sotto la strada adiacente spese (…) la
parete di confine dell'appartamento della OR è posta completamente entro Parte_1
terra e per un lato a diretto contatto con il terrapieno presente sotto la sede stradale” e ha perciò
chiaramente escluso che le infiltrazioni provenissero dal marciapiede e, quindi, nulla è dovuto dalle convenute, non rientrando la fonte del danno nella proprietà delle stesse o in quella condominiale. Alle
stesse conclusioni, pienamente condivisibili, è peraltro pervenuto anche il precedente Giudice del cautelare che, sul fondamento della TU, ha rilevato che le cause delle infiltrazioni denunciate dalle attrici non appaiono riconducibili all'immobile di proprietà delle convenute.
pagina 8 di 9 Non può accogliersi la richiesta formulata dalle sulla richiesta di condanna ex art.96 Parte_3
cpc nei confronti delle attrici perché a questione ha richiesto una certa interpretazione.
Le spese di questo giudizio devono essere compensate per il reciproco rigetto delle domande e per la cessata materia del contendere avutasi in corso di causa su alcune questioni rilevanti.
Le spese di TU in virtù della riserva contenuta nell'ordinanza del 21.10.2022 nel sub procedimento
4789/19-1 possono liquidarsi con riferimento alla nota spese depositata ma tolte le voci relative agli artt. 51 e 52 perché non si è riscontrata alcuna complessità rientrando l'attività svolta nell'ordinarietà.
La somma da liquidare complessiva è pertanto pari a € 974,08 a carico di entrambe le parti in solido per la reciproca soccombenza.
Le altre questioni devono essere assorbite.
PQM
-definitivamente pronunciando;
DICHIARA
il proprio difetto di giurisdizione per ciò che attiene la domanda di rimozione della tettoia, ricadendo essa nella giurisdizione del TAR Lazio-Latina.
RIGETTA
le domande proposte da ed di Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
e . CP_2 CP_3
Dichiara la compensazione delle spese.
Pone definitivamente le spese della consulenza dell'ATP a carico di tutte le parti in solido.
Liquida a favore del geom. la somma di € 974,08 a carico di tutte le parti in solido. Persona_2
Cassino, 15 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 4789/2019 rg promosso da:
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dall'Avv. Antonietta Di Cola e domiciliate presso lo studio legale sito in Roma
Via Appia Nuova n. 519………………….……………………………….………..……………….Attrici
contro c.f. c.f. e CP_1 C.F._3 Controparte_2 CodiceFiscale_4 CP_3
c.f. rappresentate e difese dall'Avv. Domenico Di Tano ed elettivamente
[...] C.F._5
domiciliate presso lo studio del nominato procuratore, sito in Castelforte Via Garibaldi 95….Convenute
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 30 ottobre
2024 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ed hanno Parte_1 Parte_2
esposto di essere proprietarie di due distinti appartamenti situati a Castelforte (LT), in via Alfredo
Fusco 108. Nello specifico esse hanno esposto che al primo piano, censito nella banca dati del Catasto
Fabbricati al foglio 34, particella 1203, sub 2 abita mentre al secondo piano, Parte_2 pagina 1 di 9 registrato nel Catasto Fabbricati al foglio 34, particella 1203, sub 6 abita e il piano Parte_1
seminterrato S1 si trova un altro appartamento di proprietà della citata , che Parte_1
comprende anche una cantina situata al piano seminterrato S2, una corte esclusiva esterna e una scala esterna che dà accesso a via Alfredo Fusco: tale unità immobiliare è registrata nel Catasto Fabbricati al foglio 34, particella 1203, sub 5 . Le attrici hanno riferito che questi immobili sono stati acquisiti da esse tramite un atto di compravendita redatto dal Notaio in data 04/10/2004, con il Persona_1
Repertorio n°58127 e Raccolta n°18159 per la OR , e con il Repertorio n°58128 Parte_1
e Raccolta n°18160 per la OR . Le germane hanno riferito altresì Parte_2 Pt_1
che al piano terra dello stesso edificio di Castelforte, in via Alfredo Fusco 110, registrato nel Catasto
Fabbricati al foglio 34, particella 1203, sub 1, risiede , che è comproprietaria insieme a CP_1
e dell'immobile predetto. Al riguardo le attrici hanno lamentato che la Controparte_2 CP_3
e le hanno assunto nel corso del tempo atteggiamenti molesti nei loro confronti e che è CP_1 CP_2
stato instaurato un procedimento per ATP innanzi al Tribunale di Cassino recante R.G. n. 435/2019 che ha accertato diverse irregolarità provenienti dalla proprietà delle convenute. Sul fondamento delle predette irregolarità perpetrate dalle convenute le hanno lamentato lesione del diritto di Pt_1
godimento dell'abitazione, immissioni illegittime nella loro proprietà, danni da pregiudizio ex art. 907
cc. e sul fondamento di tali presupposti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…A) Accertare e
Dichiarare la sig.ra in solido con le sig.re e responsabili CP_1 CP_4 CP_3
di tutti i danni lamentati dalle sig.re e così come riscontrati Parte_1 Parte_2
nella TU di cui al giudizio RG 435/2019, nonché come meglio descritti nella CTP di parte e di cui
alle parti in diritto su citate, nello specifico per le perdite di liquami dal tubo di scarico, per le
infiltrazioni relativamente al mancato assenso per il rifacimento del marciapiede ed alla CP_5
mancata eliminazione della cortina come meglio descritta in TU, ed, infine, responsabili dei danni
causati all'intradosso del balcone della sig.ra ed alla violazione delle distanze Parte_2
legali relative alla tettoia posizionata in violazione delle norme urbanistiche nei confronti di entrambe
pagina 2 di 9 le proprietà attrici. Per l'effetto ordinare con provvedimento immediatamente esecutivo alla sig.ra
e alle sig.re e l'immediata rimozione del tubo di scarico della CP_1 CP_4 CP_3
fogna insistente sulla proprietà della , nonché l'esecuzione dei lavori meglio Parte_1
descritti nella TU espletata nel procedimento RG 435/2019 e precisamente rimettendo il medesimo
TU ogni altra decisione al Magistrato: - Rimozione della tettoia per mancato rispetto delle norme
urbanistiche motivo per il quale il medesimo TU nel procedimento per ATP ha rimesso ogni decisione
a codesto Giudice di merito e/o riposizionamento a regola d'arte di altra idonea all'uso nel rispetto
delle distanze legali, norme urbanistiche e con le necessarie gronde di scolo al fine di evitare lo
stillicidio; per l'effetto condannare la sig.ra e le sig.re e in solido CP_1 CP_4 CP_3
al rifacimento dell'intradosso del balcone della SI.ra ; - Nonché ad ogni altra Parte_2
opera ritenuta necessaria all'eliminazione dei danni e delle turbative lamentate dalle sorelle . Pt_1
- Accertate e dichiarate le responsabilità in solido delle convenute per i danni lamentati e motivati in
diritto in violazione di diritti fondamentali della persona, e nel merito B) Condannare la sig.ra CP_1
e le sig.re e in solido al pagamento delle seguenti somme: 1) in favore
[...] CP_4 CP_3
della un totale complessivo di € 6.900,00 calcolate come sopra descritto e nello Parte_1
specifico: -€ 4.000,00 a titolo di risarcimento dei danni ex art 2043 per la violazione dell'art. 844 cc,
art. 2 e 32 cost., art. 907 cc e per ogni altro danno e/o turbativa giuridicamente tutelato per le quali le
siggr.e e non hanno mai posto alcun rimedio -€ 2.000,00 per il mancato libero utilizzo CP_1 CP_2
della rispettiva proprietà in violazione dell'art. 42 cost. e dell'art 832 cc e per lo stillicidio sino ad
oggi subito;
-€ 300,00 a titolo di risarcimento dai danni per le infiltrazioni provocate dal marciapiede
esterno così some calcolate dal TU;
€ 600,00 quale quota parte per il rifacimento del marciapiede
esterno così come descritto dal TU;
2) in favore della un totale complessivo Parte_2
di € 3.914,34 così calcolate: - € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 2043 cc per la
limitazione all'utilizzo della proprietà in violazione dell'art. 42 cost. e dell'art 832 cc, il diritto
all'ambiente salubre così come meglio motivato in diritto;
- € 1189,34 oltre oneri di legge a titolo di
pagina 3 di 9 rifusione delle spese del TU poste provvisoriamente a suo carico;
- € 600,00 quale quota parte al
rifacimento del marciapiede esterno condominiale così come descritto nella TU - € 125,00 a titolo di
contributo unificato del procedimento per ATP nonché alla rifusione delle spese competenze ed onorari
del giudizio per ATP per il calcolo delle quali ci si rimette all'equo apprezzamento dell'Ill.mo sig.
Giudice ed ulteriori spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio con attribuzione al
sottoscritto procuratore”.
Si sono costituite e che hanno impugnato e contestato CP_6 Controparte_2 CP_3
le avverse domande e la ricostruzione dei fatti così come operata dalle attrici e hanno dichiarato che, in seguito agli accertamenti effettuati dal consulente dell'ATP, erano disponibili a compiere le opere che,
secondo quanto accertato, competevano loro, tuttavia, le attrici vietavano l'ingresso nella loro proprietà
anche per il solo fine di eseguire quanto ritenuto dal TU e hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via pregiudiziale in rito, dichiarare le
domande formulate dalle attrici improcedibili, per non avere esperito la mediazione obbligatoria ex L.
28/2010 per tutti i motivi di cui in narrativa;
In via principale, nel merito, respingere tutte le domande
formulate dalle attrici in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque
integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
In via
riconvenzionale, nel merito: - accertare e dichiarare la intervenuta usucapione in favore delle
convenute della servitù avente a oggetto la sporgenza della tettoia di circa 30/40 cm rispetto alla
proiezione verticale del balcone di cui è copertura (Cfr. Relazione pag. 7 – doc. 4); - ritenuta la mora
delle creditrici ex artt. 1206, 1207, 1217 c.c., e la legittimità delle offerte non formali ex art. 1220 c.c.
formulate dalla sig.ra per ciò che attiene le seguenti opere: a) sostituzione dell'intero CP_1
tratto a vista del tubo di scarico del bagno di proprietà delle convenute (Cfr. TU, pag. 10, punto 1);
b) “…sistemazione della grondaia mediante lo smontaggio e il riposizionamento della stessa con
idonea pendenza, l'installazione di scossaline laterali atte ad evitare la caduta di acqua direttamente
sulla corte del piano S1 e il collegamento del relativo discendente a quello principale, posto sulla
pagina 4 di 9 facciata Sud del fabbricato”; dichiarare esse attrici obbligate a consentire alle convenute di compiere
le opere di cui ai precedenti punti a) e b) accedendo nella proprietà delle stesse sigg.re Parte_1
e;
- condannare le sigg.re e
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_2
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., quanto meno ultimo comma, al risarcimento dei danni da “lite
[...]
temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.
Il Giudice ha concesso i termini per la proposizione del procedimento della domanda di mediazione,
che si è concluso con esito negativo e all'udienza del 15 luglio 2021 ha disposto l'acquisizione del fascicolo dell'ATP recante rg. n. 435/2019. Nelle more del procedimento le attrici hanno proposto un ricorso ex art.700 cpc in corso di causa ove è stato nominato il TU GE , già Persona_2
TU dell'ATP e, dopo il deposito della consulenza il precedente Giudice Istruttore con ordinanza del
30 dicembre 2021 depositata il 3 gennaio 2022 ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di sostituzione del tubo fecale di proprietà delle resistenti.
Con ordinanza del 6 febbraio 2024 il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione.
All'udienza virtuale del 25 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni: le attrici si sono riportate a quelle degli scritti difensivi già depositati mentre parte convenuta anche sull'evoluzione che ha avuto il giudizio per le vicende correlate al procedimento cautelare e alla consulenza lì svolta ha così concluso:”… In via pregiudiziale - dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per
ciò che attiene la domanda di rimozione della tettoia, ricadendo essa nella giurisdizione del giudice
amministrativo; In via principale, nel merito, respingere tutte le domande formulate dalle attrici in
quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova;
In via riconvenzionale, nel merito: I - accertare e dichiarare la intervenuta usucapione in favore delle
convenute della servitù costituita dalla sporgenza della tettoia di circa 30/40 cm rispetto alla
proiezione verticale del balcone di cui è copertura (Cfr. doc. 4 – Fascicolo di parte convenuta –
Relazione TU pag. 7); II - ritenuta la mora delle attrici o comunque della sig.ra Parte_1
ex artt. 1206, 1207, 1217 c.c., e la legittimità della offerta non formale ex art. 1220 c.c. formulata dalla
pagina 5 di 9 sig.ra e delle plurime comunicazioni (inviate dalle convenute e correttamente ricevute CP_1
da controparte) a mezzo delle quali le manifestavano congiuntamente il loro intento di CP_7
eseguire le opere de quibus, invitando la sig.ra a cooperare, per ciò che attiene le Parte_1
seguenti opere: a) sostituzione dell'intero tratto a vista del tubo di scarico del bagno di proprietà delle
convenute (Cfr. Relazione TU, pag. 10, punto 1); b) “…sistemazione della grondaia mediante lo
smontaggio e il riposizionamento della stessa con idonea pendenza, l'installazione di scossaline
laterali atte ad evitare la caduta di acqua direttamente sulla corte del piano S1 e il collegamento del
relativo discendente a quello principale, posto sulla facciata Sud del fabbricato”; - dichiarare cessata
la materia del contendere in riferimento ai lavori di cui al precedente punto a), attese le opere
compiute in contraddittorio tra le parti sotto la supervisione del TU, come accertato con il
provvedimento del 30.12. 2021; - dichiarare la sig.ra obbligata a consentire alle Parte_1
convenute di compiere le opere di cui al precedente punto b) accedendo nella di lei proprietà per il
tempo strettamente necessario alla esecuzione delle stesse;
III condannare le sigg.re Parte_1
e ai sensi dell'art. 96 c.p.c., quanto meno ultimo comma ante D.lgs.
[...] Parte_2
149/2022, al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
IV
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del sub procedimento N. 4789-1/2019 R.G.,
anche con riferimento alla domanda ex art. 96 c.p.c. proposta nel procedimento cautelare.”.
Per questo Giudice le domande di entrambe le parti meritano il rigetto.
Preliminarmente l'eccezione di improcedibilità è stata superata dall'esperimento del tentativo di mediazione avutosi nel corso del giudizio che ha avuto esito negativo. Ancora, in via preliminare è
fondata l'eccezione delle convenute sulla carenza di giurisdizione circa la rimozione della tettoia abusiva: il giudice civile non può ordinare la rimozione dell'opera abusiva, trattandosi di illecito che solo il magistrato amministrativo può sanzionare riguardando i rapporti fra il privato e la Pubblica
Amministrazione (Trib. Pavia n. 567/2023). Peraltro, per la accertata abusività non è possibile neanche pronunciarsi sulla richiesta di ripristino circa la violazione di distanze tra costruzioni, essendo tale pagina 6 di 9 richiesta strettamente correlata al carattere abusivo del manufatto e una decisione in tal senso dipende dalla decisione del Giudice amministrativo sulla demolizione o no della tettoia e solo a seguito di tale pronuncia è possibile accogliere o rigettare la relativa domanda in separata sede. Allo stato, le condizioni urbanistiche e catastali della tettoia precludono a questo Giudice la pronuncia di qualsiasi provvedimento. La perizia (pienamente condivisa da questo Giudice, come dagli altri giudicanti che si sono occupati delle questioni riguardanti questo contenzioso oggetto di altri giudizi) svolta nel procedimenti per ATP, ha accertato che la tettoia è abusiva e che essa è oggetto di domanda di sanatoria prot 10723 del 15 novembre 2019 inoltrata dalle al Comune di Castelforte, successiva Parte_3
all'instaurazione del procedimento per ATP. In tale procedimento il consulente ha anche accertato che la tettoia risulta essere sporgente per circa 30/40 cm rispetto alla proiezione verticale del balcone di cui era copertura: al riguardo le convenute hanno formulato domanda di usucapione: tale richiesta deve essere rigettata. Le nelle memorie 183 II comma cpc hanno articolato capitoli di prova Parte_3
non idonei a suffragare la loro domanda, manca la richiesta di provare il dies a quo circa l'inizio del possesso utile ad usucapire la richiesta di prova sulla modalità di esercizio del possesso ad usucapionem, la richiesta di prova sulla continuità nel tempo della permanenza della sporgenza della tettoia etc. Inoltre, le stesse convenute hanno esposto che negli anni il manufatto è stato oggetto di lavori di sostituzione poiché danneggiato dalla caduta di calcinacci durante la ristrutturazione che ha interessato i piani superiori ma non ha chiarito in che misura e in quali tempi la tettoia ha avuto la dimensione attuale né ha chiesto prova orale finalizzata a dimostrare le suddette circostanze.
Circa la domanda di esecuzione dei lavori di sostituzione del tubo fecale, poiché tale tubo è stato sostituito nel corso delle operazioni peritali, durante il sub procedimento cautelare 4789/2019-1, ci si riporta a quanto statuito dal primo Giudice nell'ordinanza depositata 3 gennaio 2022, nel richiamato sub procedimento che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
La domanda di risarcimento delle attrici circa il danno lamentato dalla rottura del tubo di scarico non
è accoglibile: al riguardo, il TU ha escluso che la rottura è stata determinata da una naturale usura del pagina 7 di 9 materiale riferendo che la curva ove si presenta la predetta rottura è risultata interessata da un urto con successivo tentativo di riparazione e la zona ove è ubicata la parte di tubo lievemente danneggiata era ed è inaccessibile alle convenute per essere ubicata nella proprietà delle attrici. Queste ultime hanno opposto diversi ostacoli alla soluzione e hanno mostrato, pur nel rispetto delle loro ragioni, scarso spirito conciliativo: le convenute hanno sin dall'instaurarsi di questo giudizio offerto la loro disponibilità a sostituire il tubo ma le attrici pur dopo la sistemazione dello stesso hanno continuato a richiedere verifiche ed accertamenti. Tale considerazione è suffragata dagli altri giudizi intrapresi dalle che riguardano le stesse vicende, in cui le loro domande sono state puntualmente rigettate. Pt_1
Inoltre, le non hanno provato l'entità e la qualità dei danni subiti e si sono limitate ad allegare Pt_1
un generico atto notorio in cui hanno dichiarato che per un periodo si sono trasferite presso l'abitazione materna, senza però indicare una precisa ubicazione: non hanno dimostrato in alcun modo le perdite economiche subite a seguito del trasferimento né hanno allegato prove circa i disagi affrontati né
hanno affidato la quantificazione e la descrizione delle suesposte circostanze a una perizia di parte.
Con riguardo al rimborso spese sostenute per il marciapiede, la TU ha accertato che “il sottofondo
del marciapiede, è risultato alquanto asciutto nonostante le ripetute piogge avvenute nei giorni
precedenti l'accertamento, pertanto le cause di dette infiltrazioni sono da ricercarsi altrove, in primis
nella risalita per capillarità dell'umidità trasmessa dalla muratura portante posta sul lato Nord del
fabbricato, a cui è addossato direttamente il terrapieno posto sotto la strada adiacente spese (…) la
parete di confine dell'appartamento della OR è posta completamente entro Parte_1
terra e per un lato a diretto contatto con il terrapieno presente sotto la sede stradale” e ha perciò
chiaramente escluso che le infiltrazioni provenissero dal marciapiede e, quindi, nulla è dovuto dalle convenute, non rientrando la fonte del danno nella proprietà delle stesse o in quella condominiale. Alle
stesse conclusioni, pienamente condivisibili, è peraltro pervenuto anche il precedente Giudice del cautelare che, sul fondamento della TU, ha rilevato che le cause delle infiltrazioni denunciate dalle attrici non appaiono riconducibili all'immobile di proprietà delle convenute.
pagina 8 di 9 Non può accogliersi la richiesta formulata dalle sulla richiesta di condanna ex art.96 Parte_3
cpc nei confronti delle attrici perché a questione ha richiesto una certa interpretazione.
Le spese di questo giudizio devono essere compensate per il reciproco rigetto delle domande e per la cessata materia del contendere avutasi in corso di causa su alcune questioni rilevanti.
Le spese di TU in virtù della riserva contenuta nell'ordinanza del 21.10.2022 nel sub procedimento
4789/19-1 possono liquidarsi con riferimento alla nota spese depositata ma tolte le voci relative agli artt. 51 e 52 perché non si è riscontrata alcuna complessità rientrando l'attività svolta nell'ordinarietà.
La somma da liquidare complessiva è pertanto pari a € 974,08 a carico di entrambe le parti in solido per la reciproca soccombenza.
Le altre questioni devono essere assorbite.
PQM
-definitivamente pronunciando;
DICHIARA
il proprio difetto di giurisdizione per ciò che attiene la domanda di rimozione della tettoia, ricadendo essa nella giurisdizione del TAR Lazio-Latina.
RIGETTA
le domande proposte da ed di Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
e . CP_2 CP_3
Dichiara la compensazione delle spese.
Pone definitivamente le spese della consulenza dell'ATP a carico di tutte le parti in solido.
Liquida a favore del geom. la somma di € 974,08 a carico di tutte le parti in solido. Persona_2
Cassino, 15 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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