Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/04/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da
SARACINO dott. Nicola Presidente
MAURO PELLEGRINI dott. Gianluca Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3128/2021, posta in deliberazione all'udienza del 31.01.2025.
TRA
(C.F. ) –in persona del legale rappresentante pt Pt_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato
E
– rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Brunetti CP_1
Oggetto: Appello avverso l'ordinanzarep. 7528/2021 emessa dal Tribunale di
Roma del 19.04.2021 resa nell'ambito del procedimento n. R.G. 16506/2020 all'esito del giudizio celebrato ai sensi dell'art.702bis cpc avente ad oggetto: aiuti comunitari
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.01.2025 il Collegio, a seguito di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termine per il deposito delle note difensive conclusionali.
1
ha proposto gravame avverso la pronuncia in oggetto che aveva parzialmente Pt_1 accolto il ricorso di quale rappresentante dell'organizzazione di Persona_1 produttori agricoli, ordinando ad di pagare i danni derivanti dal rinnovo obbligatorio Pt_1 delle polizze fideiussorie per il periodo successivo alla comunicazione di chiusura favorevole del procedimento amministrativo per ogni annualità dal 2016 al 2018, quantificati in €84.700,00, oltre interessi legali, ed aveva rigettato la domanda relativa allo svincolo delle polizze.
Avverso l'ordinanza appellata, alla cui integrale lettura si rimanda per la comprensione delle questioni affrontate in primo grado, ha proposto le Pt_1 seguenti censure:
1.Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.: contesta che il Pt_1
Tribunale abbia erroneamente ritenuto "contestata" da la CP_1 circostanza che avesse richiesto la certificazione antimafia, mentre tale Pt_1 circostanza non era stata tempestivamente contestata.
2.Violazione dell'art. 112 c.p.c.: censura la sentenza per l'omessa Pt_1 pronuncia sull'eccezione relativa alla tardività della contestazione da parte di
[...]
riguardo alla richiesta della certificazione antimafia. CP_1
Si è costituita la società eccependo in ordine allo svincolo Controparte_2 delle fideiussioni di avere diritto allo svincolo delle polizze fideiussorie presentate a garanzia dei pagamenti degli anticipi relativi ai Programmi Operativi per gli anni
2016-2018, in quanto i procedimenti amministrativi di erogazione delle contribuzioni si erano conclusi favorevolmente e aveva erogato i saldi Pt_1 relativi, non sussistendo più alcuna esigenza di garanzia che giustifichi il mancato svincolo.
Sui danni derivanti dal mancato svincolo argomenta sui costi CP_1 sostenuti per il rinnovo obbligatorio delle polizze fideiussorie nel periodo successivo alla comunicazione di chiusura favorevole dei procedimenti amministrativi da parte di evidenziando la tardività della risposta di rispetto alla richiesta Pt_1 Pt_1 del certificato antimafia, atteso che tale certificato non può essere considerato una
2 condizione per lo svincolo delle polizze, soprattutto dopo l'avvenuto pagamento del saldo.
L'appello è infondato e merita di essere rigettato
A dire dell'appellante il Tribunale rilevava che non avrebbe documentato la richiesta Pt_1
o l'accesso ai dati antimafia.
Sotto tale profilo ha svolto la censura esclusivamente sul mancato rilievo ex art.115 Pt_1 cpc della non contestazione tra le parti della intervenuta richiesta dei dati antimafia sulla benificiaria , senza invece considerare l'ulteriore comportamento censurabile, ovvero CP_1 la mancata prova dell'accesso diretto, o in mancanza di dati presenti nella Pt_2 mediante richiesta di autocertificazione, ai fini della conclusione del procedimento certificatorio antimafia.
In sostanza la censura si appunta sulla circostanza che l'attore in primo grado non aveva contestato la circostanza che non avrebbe allegato la documentazione circa la Pt_1 richiesta di certificazione antimafia;
quindi non avendo formalizzato tale contestazione alla prima udienza non vi sarebbe stata necessità di fornire prova documentale.
Sul punto non può sottacersi preliminarmente che l'art.83 comma 3 del d.lgs 159/2011 non prescrive la documentazione antimafia per i soggetti che esercitano attività agricola non organizzata in forma di impresa;
Apoc è un'organizzazione di produttori agricoli non un'impresa con scopo di lucro.
Nel merito il procedimento disciplinato dagli artt.87 e 88 del d.lgs 159/2011 prevede che la richiesta di documentazione antimafia debba essere effettuata esclusivamente dalla PA ed acquisita di ufficio a mezzo consultazioni della banca dati nazionale contestualmente all'accesso, ed in mancanza di dati ottenuta ai sensi dell'art.88 comma 4 entro giorni 30 dalla richiesta;
e solo in subordine in mancanza di riscontro da parte della gli CP_3 enti provvedono ad acquisire autocertificazione.
Nella fattispecie non ha documentato né la richiesta, né l'accesso alla banca dati Pt_1 antimafia, né sulla richiesta di autocertificazione.
L'appello è pertanto infondato non solo perché non risulta impugnata la motivazione del
Tribunale sotto il profilo del mancato rispetto della procedura di acquisizione della documentazione antimafia ma anche per la mancata richiesta e mancata allegazione di prova documentale.
3 Il Tribunale correttamente ha rilevato che sebbene contestata non è stata provata la circostanza della effettiva richiesta del certificato antimafia.
Con il secondo motivo richiede di acquisire ex art.702 quater cpc n° 3 richieste Pt_1 effettuate tramite senza versarle in atti. Pt_2
L'istanza di acquisizione deve ritenersi inammissibile atteso che sebbene la produzione in grado di appello di documenti nuovi deve ritenersi consentita ove il Collegio lo ritenga indispensabile;
ed invero i nuovi documenti a cui si fa riferimento nel comma 3 dell'art.345 cpc , sono quelli non prodotti in primo grado ed il termine entro il quale debbono essere fatte le nuove produzioni documentali deve ancorarsi al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio con le formalità previste dall'art.87 delle disp.att.cpc.
Nella fattispecie l'appellante nulla ha prodotto.
Sulla statuizione concernente la quantificazione del danno nella misura pari al costo e al rinnovo delle polizze si condivide il percorso motivazionale del primo giudice, ovvero l'omissione ed il prolungato ritardo in ordine all'acquisizione della certificazione antimafia ha esposta la a sostenere dei costi derivanti dal mantenimento e dal rinnovo CP_1 automatico della polizza il cui quantum non è contestato.
L'appello è quindi infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna alla refusione delle spese del grado che liquida in € 7300,'' oltre accessori Pt_1 come per legge in favore di CP_1
Da Atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Roma il 04 aprile 2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLERE ESTENSORE
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