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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5275 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento di primo grado iscritto al n. R.G. 9835 dell'anno 2024 vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Palombi, Parte_1 C.F._1 giusta procura speciale in atti;
- ricorrente –
E
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Guido Perrotta, giusta CP_1 C.F._2 procura speciale in atti;
- resistente –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14.11.2024;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza
– premesso: di aver contratto matrimonio con e che da tale matrimonio Parte_1 CP_1 erano nati i figli (1997), e (2000); che con sentenza n. 5952/2022 il Tribunale Per_1 Per_2 Per_3 di Roma aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, prevedendo un contributo paterno per il loro mantenimento pari ad euro 400,0 per e ad euro 150,00 per Per_1
che i figli erano diventati economicamente autosufficienti e versavano in una condizione di Per_2
1 piena capacità lavorativa e reddituale ( lavorava dal gennaio presso una farmacia con Per_1 contratto a tempo indeterminato e percepiva una retribuzione mensile pari ad euro 1.200,00, mentre lavorava con contratto a tempo indeterminato part-time presso la Apple percependo una Per_2 retribuzione mensile pari ad euro 1.000,00 e frequentava al contempo la facoltà di giurisprudenza con ottimi risultati)-, tutto ciò premesso chiedeva revocarsi l'obbligo di mantenimento per i figli, o in subordine la riduzione del mantenimento dovuto.
Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza dell'avverso ricorso chiedendo di CP_1 confermare la sussistenza dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli, evidenziando che gli stessi non avevano raggiunto piena autonomia economica in quanto Per_1 era stato riconosciuto invalido al 78% e ricavava dall'attività lavorativa svolta una retribuzione pari ad euro 850,00 – e non 1.200,00 come indicato dal ricorrente-, mentre svolgeva un'attività Per_2 lavorativa part-time già nota al ricorrente al momento della determinazione delle conclusioni congiunte di divorzio e che non rappresentava la realizzazione delle sue aspirazioni lavorative.
Tutto ciò premesso la resistente chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza di comparizione delle parti del 2.10.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e il Giudice rinviava all'udienza del 14.11.2024 da tenersi in modalità cartolare, per consentire il deposito di conclusioni congiunte.
All'esito della disposta udienza, il Giudice riservava la decisione al Collegio. Pertanto, le parti hanno depositato il suddetto accordo, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di divorzio così come di seguito integralmente riportate:
“Con decorrenza dal mese di ottobre 2024 il IG. verserà alla IG.ra , a Parte_1 CP_1 titolo di concorso nel mantenimento dei figli e la complessiva somma Persona_4 Persona_5 di euro 250,00, di cui euro 200,00 per il figlio ed euro 50,00 per il figlio Persona_4 Per_5 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale in
[...] intestazione, oltre ISTAT come per legge.
Detti importi verranno versati sul c/c della IG.ra entro e non oltre il 10 di ogni mese CP_1 con decorrenza dal mese di ottobre 2024.
Le parti dichiarano di aver definito tutte questioni economiche precedenti alla sottoscrizione del presente accordo dichiarando di non avere più nulla a pretendere.
Spese legali compensate.”
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento essendo legittime e confacenti alle esigenze dei figli. Deve dunque procedersi all'accoglimento di esse, come da dispositivo. La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti le cui condizioni sono state riportate in parte motiva così decide:
- Dispone, a modifica della sentenza n. 5952/2022 del Tribunale di Roma, in conformità dell'accordo raggiunto tra le parti le cui condizioni sono state riportate in parte motiva;
- Spese di lite compensate.
Roma, 12.03.2025
2 Il Giudice rel.
Dott.ssa Paola Larosa
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
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