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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/11/2024, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.11.24 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3648/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to Maria Carbone, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Azzano, CP_1 giusta procura generale alle liti, come in atti.
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 09.06.23, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2022 00011013 54 000 formato il 24/14/2023 e notificato in CP_1 data 9/5/23. Ha dedotto che con l'atto impugnato l' comunicava di aver CP_1 proceduto al controllo della posizione contributiva dell'istante relativamente al periodo dal 10/21 al 01/22, rilevando la debenza di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti, chiedendone contestualmente il pagamento, da effettuarsi nel termine di 60gg giorni, per la complessiva somma di € 1445,63 di cui € 1294,62 per contributi non versati, € 146,90 per sanzioni;
detti contributi erano presuntivamente richiesti in relazione alla sua qualità di “produttore” di agenzia assicurativa. Ha rilevato che la pretesa avanzata dall' con il citato avviso di addebito era CP_1 nulla, illegittima ed infondata per violazione dei requisiti di legge, in quanto i produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo, beneficiavano di un'agevolazione contributiva in base alla quale erano tenuti al versamento dei contributi previdenziali solo ed esclusivamente in percentuale al reddito effettivamente prodotto. Su tali premesse ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “ accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con espressa pronuncia di annullamento, della nota impugnata, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento CP_1 presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
per l'effetto, accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' con contestuale cancellazione della illegittima iscrizione CP_1
d'ufficio alla gestione commercianti disposta dall' o comunque, in subordine, CP_1 dichiarare non dovute le somme pretese dall' a titolo di contributo fisso IVS;
4) CP_1
In via subordinata, annullare altresì le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti di legge;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario” Si è ritualmente costituito in giudizio l' , resistendo all'avversa domanda e CP_2 chiedendone il rigetto.
Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza questo giudicante designato per la trattazione del presente procedimento, ha deciso la causa.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per la argomentazioni di seguito esposte.
In data 12/03/21, come da documentazione in atti (doc 2), il sig. veniva Pt_1 autorizzato ad operare in qualità di produttore di Agenzia assicurativa;
in tale documento si legge espressamente: “La autorizziamo ad operare in qualità di produttore di Agenzia assicurativa di IV gruppo... Lei è autorizzato, in qualità di produttore di Agenzia assicurativa di 4 gruppo a segnalare nominativi di persone interessate a stipulare contratti assicurativi... il suo incarico non costituisce esclusiva nella zona stessa... lei svolgerà la Sua attività senza vincolo di subordinazione e determinado e organizzando liberamente tempi, luoghi e modalità di svolgimento”.
Risulta, poi, documentato che il suo compenso annuo risultava inferiore ad € 5000,00. Nello specifico, il totale delle provvigioni ammontava ad € 3.094,00 lordi, corrispondenti ad € 2350,00 netti. (doc 4) ; inoltre in data 23/02/2022 il ricorrente provvedeva alla cancellazione della partita iva (doc 5).
Ciò posto, occorre esaminare la disciplina della “intermediazione assicurativa”. Tale istituto trova la sua fonte nel contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenti e produttori di assicurazione del 25/05/39 recepito, per la disciplina d'interesse dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2 conv. in L. n. 326 del 2003 . Il contratto collettivo corporativo richiamato, definisce tali produttori nel seguente modo: “Art. I. - L'intera categoria dei produttori delle agenzie e sub agenzie seguenti gruppi: I. II. . III.- Produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia o sub-agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina e per i rami dalla stessa eserciti, ed hanno anche obbligo di un determinato minimo di produzione che sono compensati con provvigioni, anche se corrisposte medianti anticipazioni;
IV. Produttori liberi di piazza o di zona e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione, compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione.....”. A sua volta l'art. 44 comma 2 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, individua í soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione commercianti, dal primo gennaio 2004, nei
“produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939”.
L'art. 109 del codice delle assicurazioni, in particolare, dispone che sono produttori diretti - da iscriversi nella sezione c) del registro unico degli intermediari a cura dell'impresa che se ne avvale - quei soggetti che «anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima».
In effetti, il “produttore” è un intermediario non obbligato a promuovere affari, bensì autorizzato a raccogliere proposte ed in ciò sta la differenza con la figura dell'agente
(e del subagente), che, invece, assume un preciso obbligo promozionale ai sensi dell'art. 1742 c.c.. La giurisprudenza della Corte di legittimità definisce tale figura come «colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale» (Cass.
n. 18737/2003)
La Corte di legittimità ha precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n.
335/1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n.
30554/2018 ; Cass 6779.2020).
La stessa circolare n. n. 22 del 8/2/22 chiarisce che “....i produttori di terzo e CP_1 quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (...); di conseguenza, gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità...” In definitiva, vanno dichiarate non dovuti i contributi oggetto dell'avviso di CP_1 addebito impugnato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, così provvede: accoglie l'opposizione e dichiara non dovuti i contributi oggetto dell'avviso di CP_1 addebito impugnato;
condanna l al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, CP_1 liquidate in complessivi euro 1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 12.11.2024
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.11.24 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3648/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to Maria Carbone, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Azzano, CP_1 giusta procura generale alle liti, come in atti.
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 09.06.23, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2022 00011013 54 000 formato il 24/14/2023 e notificato in CP_1 data 9/5/23. Ha dedotto che con l'atto impugnato l' comunicava di aver CP_1 proceduto al controllo della posizione contributiva dell'istante relativamente al periodo dal 10/21 al 01/22, rilevando la debenza di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti, chiedendone contestualmente il pagamento, da effettuarsi nel termine di 60gg giorni, per la complessiva somma di € 1445,63 di cui € 1294,62 per contributi non versati, € 146,90 per sanzioni;
detti contributi erano presuntivamente richiesti in relazione alla sua qualità di “produttore” di agenzia assicurativa. Ha rilevato che la pretesa avanzata dall' con il citato avviso di addebito era CP_1 nulla, illegittima ed infondata per violazione dei requisiti di legge, in quanto i produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo, beneficiavano di un'agevolazione contributiva in base alla quale erano tenuti al versamento dei contributi previdenziali solo ed esclusivamente in percentuale al reddito effettivamente prodotto. Su tali premesse ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “ accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con espressa pronuncia di annullamento, della nota impugnata, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento CP_1 presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
per l'effetto, accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' con contestuale cancellazione della illegittima iscrizione CP_1
d'ufficio alla gestione commercianti disposta dall' o comunque, in subordine, CP_1 dichiarare non dovute le somme pretese dall' a titolo di contributo fisso IVS;
4) CP_1
In via subordinata, annullare altresì le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti di legge;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario” Si è ritualmente costituito in giudizio l' , resistendo all'avversa domanda e CP_2 chiedendone il rigetto.
Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza questo giudicante designato per la trattazione del presente procedimento, ha deciso la causa.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per la argomentazioni di seguito esposte.
In data 12/03/21, come da documentazione in atti (doc 2), il sig. veniva Pt_1 autorizzato ad operare in qualità di produttore di Agenzia assicurativa;
in tale documento si legge espressamente: “La autorizziamo ad operare in qualità di produttore di Agenzia assicurativa di IV gruppo... Lei è autorizzato, in qualità di produttore di Agenzia assicurativa di 4 gruppo a segnalare nominativi di persone interessate a stipulare contratti assicurativi... il suo incarico non costituisce esclusiva nella zona stessa... lei svolgerà la Sua attività senza vincolo di subordinazione e determinado e organizzando liberamente tempi, luoghi e modalità di svolgimento”.
Risulta, poi, documentato che il suo compenso annuo risultava inferiore ad € 5000,00. Nello specifico, il totale delle provvigioni ammontava ad € 3.094,00 lordi, corrispondenti ad € 2350,00 netti. (doc 4) ; inoltre in data 23/02/2022 il ricorrente provvedeva alla cancellazione della partita iva (doc 5).
Ciò posto, occorre esaminare la disciplina della “intermediazione assicurativa”. Tale istituto trova la sua fonte nel contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenti e produttori di assicurazione del 25/05/39 recepito, per la disciplina d'interesse dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2 conv. in L. n. 326 del 2003 . Il contratto collettivo corporativo richiamato, definisce tali produttori nel seguente modo: “Art. I. - L'intera categoria dei produttori delle agenzie e sub agenzie seguenti gruppi: I. II. . III.- Produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia o sub-agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina e per i rami dalla stessa eserciti, ed hanno anche obbligo di un determinato minimo di produzione che sono compensati con provvigioni, anche se corrisposte medianti anticipazioni;
IV. Produttori liberi di piazza o di zona e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione, compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione.....”. A sua volta l'art. 44 comma 2 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, individua í soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione commercianti, dal primo gennaio 2004, nei
“produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939”.
L'art. 109 del codice delle assicurazioni, in particolare, dispone che sono produttori diretti - da iscriversi nella sezione c) del registro unico degli intermediari a cura dell'impresa che se ne avvale - quei soggetti che «anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima».
In effetti, il “produttore” è un intermediario non obbligato a promuovere affari, bensì autorizzato a raccogliere proposte ed in ciò sta la differenza con la figura dell'agente
(e del subagente), che, invece, assume un preciso obbligo promozionale ai sensi dell'art. 1742 c.c.. La giurisprudenza della Corte di legittimità definisce tale figura come «colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale» (Cass.
n. 18737/2003)
La Corte di legittimità ha precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n.
335/1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n.
30554/2018 ; Cass 6779.2020).
La stessa circolare n. n. 22 del 8/2/22 chiarisce che “....i produttori di terzo e CP_1 quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (...); di conseguenza, gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità...” In definitiva, vanno dichiarate non dovuti i contributi oggetto dell'avviso di CP_1 addebito impugnato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, così provvede: accoglie l'opposizione e dichiara non dovuti i contributi oggetto dell'avviso di CP_1 addebito impugnato;
condanna l al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, CP_1 liquidate in complessivi euro 1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 12.11.2024
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Molè