Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 723/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. SIRTORI LUIGI Parte_1
contro
– con Avv. PEREGO Controparte_1
NADIA; oggi 26/02/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. SIRTORI LUIGI , per la parte resistente l' Avv. PEREGO NADIA.
Il Giudice invita le parti alla discussione,
Entrambi i procuratori si riportano ai rispettivi atti.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Federica Trovò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 723/2024, avente per oggetto “opposizione all'ordinanza-ingiunzione”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. LUIGI Parte_1 C.F._1
SIRTORI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 21.11.2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, l Controparte_1
proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-
[...]
002197251, notificatagli in data 21.10.2024, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 817,50, nella sua qualità di legale rappresentante e responsabile della
[...]
d a titolo di sanzione amministrativa emessa in base all'articolo 2, comma 1- Parte_2
bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, adducendo i seguenti motivi: l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società; l'omessa notifica dell'atto di accertamento;
la carenza di motivazione;
l'insussistenza della violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983; il fatto che egli fosse una cd. testa di legno.
Si è costituito in giudizio l , Controparte_1
producendo la copia notificata dell'atto di accertamento ed assumendo l'irrilevanza della procedura di liquidazione giudiziale della società rispetto alla materia del contendere, nonché respingendo la contestazione di insufficienza della motivazione dell'ordinanza ingiunzione.
2. Trattasi, come spiegato dall di sanzione comminata a seguito della diffida CP_2
accertativa prot. .2401.22/06/2021.0122655 del 22.06.2021, notificata al ricorrente, quale CP_2
legale rappresentante della società il quale la ritirava personalmente Pt_2 Parte_2
in data 14.7.2021 (doc. n. 1 di parte resistente) ed avente ad oggetto la contestazione del mancato versamento delle quote contributive a carico dei lavoratori dipendenti della società, trattenute dalle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2017.
La circostanza che la diffida non sia stata notifica al sig. è quindi smentita dalle Pt_1
produzioni documentali dell . CP_1
L'odierno ricorrente ha ammesso (e, del resto, è documentato, cfr. visura sub doc. n. 3 dell di essere stato legale rappresentante della società all'epoca cui si riferisce la CP_2
contestazione. La deduzione che egli sarebbe stato “inconsapevole” della carica ed una mera testa di legno è un'affermazione apodittica, non supportata da alcuna giustificazione, né da richieste istruttorie, sicchè è del tutto inidonea a respingere la contestazione di illecito amministrativo.
Sul punto è quindi sufficiente osservare che la disciplina degli illeciti amministrativi, di cui alla legge 689/1981, è imperniata sul principio della responsabilità personale, di guisa che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa” (art. 3 della legge cit.).
Autore della violazione e quindi destinatario dell'ordinanza-ingiunzione (che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento) può quindi essere soltanto una persona fisica. La circostanza che tale persona abbia agito come dipendente o rappresentante di un ente comporta soltanto che all'obbligazione individuale si aggiunga quella in via solidale dell'ente, a norma dell'art. 6, comma terzo, della legge 689/1981. Il carattere personale della responsabilità per l'illecito amministrativo rende irrilevante la circostanza che nel frattempo sia sopravvenuta la procedura di liquidazione giudiziale della società.
La Suprema Corte, in proposito, ha stabilito che in materia di sanzioni amministrative, mentre nell'ipotesi di fallimento dell'ingiunto il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza ingiunzione a norma dell'art. 18 l. 689/81, viceversa, nell'ipotesi di violazione commessa dalla persona fisica dell'amministratore di società di capitali poi dichiarata fallita, la sanzione può essere adottata per il carattere personale della responsabilità ai sensi dell'art. 6, legge 689/81 ( cfr. Cass. I Civ.
n. 26274/05; principio ribadito nella successiva ord. Cass. n. 19371 /2023).
3. Infondato è anche il motivo di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione, consistente nell'asserita violazione dell'art. 3, legge 241/1990.
Come si legge nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28587/2022 (con ampio richiamo ai precedenti di legittimità), “l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 14489 del 26/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n.
16316 del 30/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 1393 del 23/01/2007; Sez. 2, Sentenza n. 8649 del
13/04/2006)”. Sicchè i giudici di legittimità hanno ritenuto che, laddove l'ordinanza ingiunzione impugnata sia dotata di motivazione, sia pure per relationem (come nel caso in esame), avendo richiamato gli atti del procedimento amministrativo ed, in particolare, per ciò che concerneva "la specificazione della condotta addebitata", il verbale di accertamento, incontestabilmente già noto al trasgressore, “deve ritenersi che il trasgressore sia giunto tempestivamente a conoscenza delle specifiche connotazioni della contestazione rivoltagli, in ordine ai termini dell'infrazione addebitata (ossia agli elementi identificativi della violazione, in senso qualitativo, quantitativo, logistico e cronologico), ai fini dell'esercizio del diritto di difesa. D'altronde, l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21924 del 30/07/2021; Sez. U, Sentenza n. 2145 del 29/01/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 25124 del
10/10/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 16285 del 20/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 2959 del
16/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 11280 del 10/05/2010; Sez. U, Sentenza n. 1786 del
28/01/2010)”.
3.1. In definitiva, la motivazione dell'ordinanza può essere fatta per relationem, tramite richiamo dell'avviso di accertamento, che ne costituisce l'atto prodromico, il quale consente all'interessato di comprendere le ragioni poste a fondamento dell'ingiunzione.
Anche nel caso di specie, la diffida accertativa (doc. n. 1 della resistente), testualmente richiamata nell'ordinanza ingiunzione (allegata al ricorso), assolve alla funzione di motivazione del provvedimento sanzionatorio, dato che risulta indirizzata al sig. n qualità Parte_1
di rappresentante legale della società d in essa si legge: “da una Parte_2
verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato
Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle CP_2
retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.
8. Ai sensi della predetta norma, al datore di lavoro, in caso di omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 per un importo non superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa. (…). Se il versamento delle ritenute non viene effettuato entro la scadenza del suddetto termine di tre mesi verrà applicata la sanzione amministrativa, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Dal prospetto allegato alla diffida sono poi evincibili i periodi e gli importi delle ritenute omesse.
L'infondatezza di tutti i motivi dell'odierna opposizione ne determina il rigetto, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti dell , ogni Controparte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
conferma l'ordinanza ingiunzione n. OI-002197251; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese del giudizio, che liquida in € 600,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 26 febbraio 2025.
Il Giudice
Federica Trovò