Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 01029/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00136/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2022, proposto da
Immobiliare Spina s.n.c. di CA ER SE & C. – Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Conti, Stefano Fiore, SE Greppi e Giorgio Razeto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Fiore in Torino, corso De Gasperi 21;
contro
Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato SE Piccarreta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota del 29 novembre 2021 con la quale la Regione Piemonte - Direzione Agricoltura ha comunicato alla ricorrente “ la non ammissione al finanziamento della domanda di pagamento presentata ”;
- della comunicazione dei motivi ostativi del 4 ottobre 2021 della Regione Piemonte;
- della comunicazione del 13 aprile 2021, prot. siap 86209, della Regione Piemonte;
- di ogni altro atto, presupposto conseguente o comunque connesso con i provvedimenti citati, ed in particolare, per quanto di ragione, della DGR n. 24-3010 del 19 marzo 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 17 maggio 2017 la società ricorrente ha presentato alla Regione Piemonte domanda per accedere al finanziamento previsto a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali avvenuti tra il 21 e il 26 novembre 2016 nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Vercelli.
Con provvedimento del 23 luglio 2020, la Regione Piemonte – “ viste le risultanze del verbale di istruttoria in cui è stata verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’ammissione al finanziamento della domanda di sostegno presentata ” – ha comunicato alla ricorrente “ che è stata verificata positivamente l’ammissione al finanziamento della domanda di sostegno…” , specificando l’elenco degli interventi ammessi e il termine di realizzazione e rendicontazione degli stessi (“ entro 12 mesi dalla data di Comunicazione di Ammissione a Finanziamento ”).
In data 23 luglio 2021 la ricorrente ha presentato la domanda di pagamento degli interventi realizzati.
Con la nota del 29 novembre 2021 indicata in epigrafe, la Regione Piemonte - Direzione Agricoltura, previa comunicazione del preavviso di rigetto, ha comunicato alla ricorrente “ la non ammissione al finanziamento della domanda di pagamento presentata ”. In particolare, la decisione della Regione è stata adottata sulla scorta della seguente motivazione: “ […] con comunicazione del 13.04.2021 n. 86209-SIAP inviata via pec è stato stabilito che la Domanda di SA (Richiesta erogazione contributi) doveva essere presentata entro la data perentoria del 17 Maggio 2021 pena il decadimento della domanda di sostegno. La richiesta di saldo è pervenuta in data 21.07.2021 pertanto fuori dai temini stabiliti come sopra indicato. Dall'archivio documentale della domanda risulta inoltre che la PEC ha regolare ricevuta di consegna e accettazione in data 13.04.2021 e dalle controdeduzioni non risultano interruzioni del servizio di Pec. Per tali motivazioni la richiesta di saldo non può essere accolta […] ”.
Avverso tale provvedimento, la società ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte resistendo al ricorso.
All’udienza pubblica del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione Piemonte.
L’eccezione è fondata.
2.1. Secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “ …il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Ne consegue che: (a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, e il quomodo dell’erogazione; (b) qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo; in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione; (c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario ” (Cass., sez. un., sent. n. 1946/2024, par. 7 della motivazione, cfr. nello stesso senso Cons. di Stato, sent. n. 4273/2023) .
2.2. In applicazione di tali principi, deve ritenersi che la controversia oggetto di causa rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto il contestato inadempimento del beneficiario agli obblighi relativi alla fase di erogazione del finanziamento, successiva a quella di ammissione dello stesso.
Ed invero, come sopra rilevato nella parte in fatto, la ricorrente era stata in precedenza ammessa al finanziamento con provvedimento del 23 luglio 2020 della Regione Piemonte, nel quale viene espressamente dato atto della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’ammissione, viene indicato l’importo del contributo per ciascuno degli interventi di ripristino e investimento previsti e vengono dettate una serie di prescrizioni cui è subordinata l’effettiva erogazione del finanziamento, tra le quali, per quanto rileva nel presente giudizio, la realizzazione e rendicontazione dei lavori nel termine assegnato.
La decisione assunta dalla Regione con il successivo provvedimento impugnato non è quindi espressione di esercizio del potere – essendo gli interventi di ripristino e investimento proposti dalla società ricorrente già stati ritenuti (nella precedente fase di ammissione) rispondenti all’interesse pubblico perseguito con il finanziamento – ma è la conseguenza del contestato inadempimento di quest’ultima all’obbligo di presentazione della domanda di pagamento nel termine indicato, cui era subordinata l’effettiva erogazione del contributo.
Pertanto, la posizione della società ricorrente a fronte della decisione della Regione gravata in questa sede non è di interesse legittimo ma di diritto soggettivo, e come tale, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
3. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nelle forme e nei termini di legge.
4. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Pietro Buzano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro Buzano | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO