Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2001, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR02303 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZI PROMESSA DI 'Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: VENDITA SPADONEDott. Mario Presidente R.G.N. 20483/98 Dott. Antonio EL Consigliere Cron.4780 Rep. 734 Dott. Alfredo - Rel. Consigliere MENSITIERI Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 10/11/00 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente 602 S EN TENZA - sul ricorso proposto da: LI IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA s peole lanetlere delle carte di cassion, difuso u ORTO DEL LIMONI 46, presso lo studio ll'avvocato GIOVANNI, che la difende, giusta delega in A GURRIERI atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- ricorrente -
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio contro dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L3000 elettivamente domiciliato in ROMA, VIAMOTTA CARMELO, 16 FER 2001. MARCO POLO 43, presso lo studio dell'avvocato SERRA S, IL CANCELLIERE difeso dagli avvocati EL ERNESTO, LI LIRE 3000 FRANCESCA, giusta delega in atti;
CANCELLERIA 2000 controricorrente nonchè contro 1823 CG068967 + -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LI NI, UN WALTER;
Richiesta copia studio моттаintimati - dal Sig. per diritti 300 26 APR. 2001 avverso la sentenza n. 380/98 della Corte d'Appello di IL CANCELLIERE CATANIA, depositata il 02/05/98; DIRITTI udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/00 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Giovanni GURRIERI, difensore del LIRE 5000 l'accoglimentoricorrente che ha chiesto del CANCELLERIA ricorso;
udits qu'Avvocate ER EL e SC LI, difensori del resistente che hanno chiesto il rigetto AT973554 del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo motivo. C a legale DIRITTI DI DIRITTI LI 136000+3 16.5 a 3 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 27 ed il 28 ottobre 1988 RM MO conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, DO LI, AR LI e AL UN, quale curatore della predetta, inabilitata, e premesso che con epreliminare del 10.4.87 IN RA DO LI gli avevano promesso in vendita, per il prezzo di L.100.000.000, già pagato, un cantinato sito nella via Antonello da Messina di Acicastello, obbligandosi a stipulare l'atto epubblico a semplice richiesta del promissario, premesso altresì che in data 8.11.87 era deceduta la RA, alla quale erano succeduti i figli DO LI e AR LI e che, mentre quest'ultima si era dichiarata disponibile alla stipula dell'atto di trasferimento, tanto da chiedere la relativa autorizzazione al Tribunale di Roma, il LI DO, nonostante i reiterati inviti, non aveva voluto adempiere l'obbligazione assunta, chiedeva emettersi sentenza che tenesse luogo del contratto non concluso e condannarsi il LI DO in suo favore al risarcimento dei danni conseguenti al ritardato adempimento ed al rimborso delle spese giudiziali. 3 Nella contumacia dei convenuti l'adito Tribunale, con sentenza 26.6-13.10.92, premesso che, nonostante l'uso di alcune espressioni che avrebbero potuto far ravvisare nella scrittura del 10.4.87 una vera e propria vendita e non una promessa di vendita, una interpretazione letterale e logica della detta scrittura induceva a qualificarla un preliminare di vendita, accoglieva la domanda di esecuzione specifica di tal preliminare, mentre rigettava, per mancanza di Ан prova dell'asserito danno, la domanda risarcitoria proposta dall'attore e poneva le spese processuali a carico del solo DO LI, in conformità della richiesta formulata dall'attore. Proposti gravami (principale) da LI AR e LI DO e (incidentale) dal MO, integrato il contraddittorio nei confronti di UN curatore della LI, espletati AL, l'interrogatorio formale dello stesso MO nonché prova testimoniale, la Corte d'Appello di Catania, sentenza 4.3-2.5.98, rigettava l'appello con incidentale, compensava tra il MO e LI DO le spese del giudizio di primo grado nonché, interamente, tra le parti quelle d'appello. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione AR LI sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso RM MO. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia falsa ed errata applicata dell'art. 7 della L. 20.11.82 n.890 nel valutare la validità della notifica del 28.10.88 dell'atto introduttivo del у н giudizio nei confronti di LI AR. о Rileva la ricorrente che la Corte del merito erroneamente aveva rigettato l'eccezione di nullità di tale notifica, eseguita in Roma, a mezzo del servizio postale, a persona qualificatasi, nella cartolina di ritorno, "moglie convivente di LI AR", affermando che in realtà l'atto era stato ricevuto dal marito convivente della destinataria. Sostiene che tale assunto era insostenibile sia perché il marito di essa ricorrente mai aveva risieduto a Roma sia perché alla data della notifica (31.10.88) l'asserita convivenza non era di certo possibile posto che essa LI si era separata dal coniuge sin dal 9.3.83 come risultava dalla parte motiva della sentenza di divorzio del 5 31.3.90. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c. nel valutare la validità della notifica del 28.10.88 dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti della LI AR con omessa motivazione su punto essenziale della controversia. Osserva la ricorrente che la Corte territoriale aveva omesso di pronunziarsi sulla relativa eccezione da essa proposta in sede di gravame di merito per essere stata la notifica in discorso eseguita in luogo diverso da quello di residenza destinataria, Roma e non Acicastello, ove della risiedeva sin dal 14.7.88 come da prodotta essa documentazione. I due motivi, involgenti l'eccepita nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di LI AR, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, conducono all'accoglimento delle doglianze esposte dalla ricorrente. In sede di gravame di merito, come riassunto dalla Corte catanese a pag. 10 della qui impugnata sentenza, la LI aveva dedotto la nullità l'inesistenza della notificazione a mezzo posta 6 dell'originario atto di citazione avanti al Tribunale non essendo risiedendo essa né domiciliata in Roma, luogo della notifica, avendo trasferito la sua residenza in Acicastello e risultando comunque dalla ricevuta di ritorno della raccomandata che il plico era stato consegnato a persona qualificatasi come "moglie convivente". Il giudice del gravame di merito ha respinto tali rilievi affermando che la regolarità della notificazione della attuale ricorrente era A dimostrata dall'attestata avvenuta consegna del M plico a persona legata da rapporto di convivenza A con la destinataria, a nulla rilevando l'impropria espressione contenuta nell'avviso di ricevimento ("moglie convivente"), che evidentemente era riferita non già al sottoscrittore della ricevuta, bensì al destinatario della notificazione, avendo chiaramente il notificatore inteso certificare che, secondo quanto riferitogli dal consegnatario, la LI AR era moglie convivente di quest'ultimo. Ritiene il Collegio che tale assunto non possa esser condiviso. Innanzi tutto è evidente che la LI (e sul punto la Corte del merito non si è pronunciata) non è stata ricercata nella sua casa di abitazione sita in Acicastello alla via Antonello da Messina n.57 (ove al tempo anagraficamente risiedeva come da certificato storico di residenza rilasciato da quel Comune, prodotto in seconde cure e che non risulta contestato da controparte), bensì in Roma alla via Poggio Moiano n.11. Ma, in ogni caso, quel che non convince è il ragionamento del giudice d'appello espressione contenutasecondo cui l'impropria nell'avviso di ricevimento "moglie convivente" non escluderebbe la chiarezza della certificazione del notificatore nel senso che, secondo quanto riferitogli dal consegnatario, la LI era moglie convivente di quest'ultimo. Invero, a parte che i coniugi AR-LI risultavano separati sin dal 9.3.83, come da sentenza di divorzio del 31.3.90 e che in sede di esame testimoniale in sede d'appello il AR, coniuge della LI, aveva precisato di esser residente in [...], posto che sottoscrizione del consegnatario erala stessa illeggibile, non esisteva nell'avviso di ricevimento in discorso alcun elemento che potesse autorizzare la identificazione in una persona (non si sa se di sesso maschile ○ femminile), 8 qualificata nell'atto come "moglie convivente di LI AR", di quel soggetto cui ai sensi dell'art. 7 L. n.890/82, legittimamente, può esser fatta la consegna dell'atto da notificare in quanto persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario, o addetta alla casa ovvero al servizio di quest'ultimo, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dia affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza. Non essendo pertanto state osservate le disposizioni circa il luogo dove doveva esser eseguita la notifica ed in ogni caso quelle circa la persona alla quale doveva esser consegnate il plico contenente l'atto da notificare, evidente era la nullità ai sensi dell'art. 160 c.p.c./ della introduttivonotifica dell'atto del giudizio nei confronti della LI AR e come tale essa doveva esser rilevata dal giudice d'appello il quale avrebbe dovuto provvedere а rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 primo comma stesso codice, affinchè il giudizio avesse luogo a contraddittorio integro. Si impone, pertanto, l'annullamento della 9 gravata pronuncia ed il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 383 ultimo comma c.p.c., rimanendo assorbiti gli altri motivi di ricorso in quanto involgenti questioni di merito e relative al regolamento delle spese giudiziali. Detto giudice provvederà anche in ordine alle t u spese del giudizio di cassazione. A
P.Q.M.
La Corte, accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 383 ultimo comma c.p.c. e rimette la causa al Tribunale di Catania anche per le spese del giudizio di 69000 cassazione. 310000 Roma 10.XI.2000 Alfredo Martin stemme SP A 1 0 IL CANCELLIERE C1 0 2 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 16 FEB 2001 IL CANCEL C1 10