CA
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2691/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott.ssa Maria Elena Catalano Consigliere
Dott.ssa Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2691/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in RT C.F._1
VIALE VESPUCCI, 39 30173 VENEZIA MESTRE presso lo studio dell'avv.
CORNELIO ENRICO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
Avv. RE RA (C.F. ) in proprio elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in VIA F. DE SANCTIS, 1 30038 SPINEA pagina 1 di 13 APPELLATO
E
Avv. CI RA (C.F. ), in proprio elettivamente C.F._3
domiciliato presso il suo studio in VIA FRANCESCO DE SANCTIS 1 30038 SPINEA
APPELLATO
Nonché
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Largo Arturo Toscanini n. 1 MILANO presso lo studio dell'avv.
SERPETTI ANTONIO BRUNO GIAMPAOLO, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
E
GENERALE Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_4 P.IVA_2
TOLOMEO TRIVULZIO, 3 20146 MILANO presso lo studio dell'avv. CAMBIERI
CLAUDIO PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. DE PALMA
FURIO NICOLA IVO come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per RT
in totale riforma della sentenza impugnata, previa sospensione dell'esecutorietà della stessa,
pagina 2 di 13 rigettarsi la domanda riconvenzionale dell'avv. LU AR e accogliersi le conclusioni di 1° grado che qui si riportano:
“nel merito: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla deve l'opponente; e in via riconvenzionale: dichiararsi la risoluzione del contratto d'opera in generale e in particolare della convenzione posta a base del ricorso per ingiunzione con cui era stato concordato il pagamento di somme di denaro a fronte dell'impegno a presentare l'appello, che fu sì presentato, ma senza aver informato il cliente delle sue minime probabilità di successo e che in effetti non dimostra diligenza professionale al limite dell'inammissibilità; condannarsi gli opposti in solido al risarcimento dei danni subiti dal signor per il rigetto della sua azione e del Pt_1
mancato raggiungimento degli obbiettivi in essa contemplati
Vittoria di spese per i due gradi.
Per RE RA
NEL MERITO Rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado.
IN SUBORDINE In caso di accoglimento della domanda riconvenzionale attorea Contro condannare la compagnia a manlevare il convenuto RE AR da ogni conseguenza, fermi i limiti di polizza e di franchigia.
Per CI RA
NEL MERITO Rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado. Come scritto nel presente atto si ritiene sussistere gravi responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo a parte appellante, pertanto lo scrivente avvocato si rimette alla prudente valutazione del
Collegio in merito alla richiesta di condanna a tale titolo.
Per Controparte_1
pagina 3 di 13 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE − Respingere l'appello proposto dal Sig.
, confermando in toto la sentenza n. 2061/2024, datata 14.02.2024 e pubblicata Pt_1
in data 27.02.2024, emessa dal Tribunale di Milano in composizione collegiale, Pres. dr.ssa Paola Gandolfi, Giudice dott. RE Manlio Borrelli, Giudice Relatore dott.ssa
Marta Bianca de' Costanzo, pronunciata all'esito del giudizio avente R.G. n.
43872/2021, oggetto del presente gravame, per tutti gli ampi motivi dedotti nella narrativa del presente atto, nonchè degli atti e scritti difensivi del giudizio di prime cure, da intendersi qui per integralmente richiamati e ritrascritti unitamente ai documenti ivi prodotti in favore di;
− con vittoria di spese competenze Controparte_1
professionali del presente grado di giudizio ex D.M. n. 147 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%.
IN VIA SUBORDINATA
Nel denegato quanto non creduto caso in cui non venisse dichiarata l'inammissibilità dell'avverso gravame in ogni caso: - respingere tutte le domande svolte nei confronti dell'avv. LU AR perché infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di manleva ove eventualmente reiterata nel presente giudizio nei confronti della concludente;
- con vittoria di spese competenze professionali del presente grado di giudizio ex D.M.
n. 147 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nel denegato quanto non creduto caso in cui non venisse dichiarata l'inammissibilità dell'avverso gravame e dovesse essere accolto, in tutto o in parte l'appello promosso dal sig. ed unicamente nel caso in Pt_1
cui la domanda di manleva venisse reiterata nella presente sede di gravame ed accolta: - previo accertamento degli eventuali danni supposti patiti dal sig. , che risultino Pt_1
essere in nesso di causa con eventuali condotte colpose, denegatamente ritenute pagina 4 di 13 imputabili all'assicurato avv. LU AR – il tutto con relativo onere probatorio a carico dell'appellante- ed entro i limiti della sua domanda, nonché previo accertamento delle concorrenti responsabilità dell'avv. RE AR nonché della stessa parte appellante, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., per tutto quanto esposto in atti anche del giudizio di primo grado, per l'effetto limitare l'esposizione della conchiudente
Compagnia a quanto l'avv. LU AR dovesse essere eventualmente e denegatamente condannato a pagare in favore dell'appellante, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, nell'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza ed esclusivamente per la sola quota di danno che dovesse denegatamente ritenersi direttamente e personalmente imputabile all'assicurato stesso ed esclusivamente per la sola quota di danno che, all'esito del presente procedimento risultasse provato – con relativo onere in capo al sig. che risultasse essere in nesso di causa con Parte_2
una presunta responsabilità dell'avv. LU AR, sempre nei limiti della domanda, ed esclusa, in ogni caso, la parte dei compensi professionali che quest'ultimo dovesse essere denegatamente condannato a restituire, in quanto esclusi dalla garanzia per tutti i motivi esposti in atti;
il tutto, in ogni caso, entro i limiti del massimale indicato e dedotta la franchigia, nonché nel rispetto delle ulteriori condizioni di polizza meglio esposte in atti, anche nel giudizio di prime cure e, come da documenti prodotti e da condizioni polizza versate in atti, da intendersi qui tutte integralmente richiamate e ritrascritte, anche previa eventuale proporzionale riduzione dei ridetti importi, ai sensi dell'art. 1898
c.c., come meglio esposto in atti e per le motivazioni ivi dedotte, ai sensi dell'art.
7.12 delle condizioni di polizza come esposto nel giudizio di primo grado, il tutto dando, in ogni caso atto che la concludente non è tenuta al pagamento delle spese Parte_3
legali e peritali eventualmente sostenute dall per legali o tecnici che non siano Parte_4
da essa designati;
con compensazione, in detto denegato caso, delle spese di lite;
- in detto denegato e subordinato caso, con compensazione delle spese del presente giudizio. pagina 5 di 13
Per RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - Controparte_2
GIA' Controparte_4
Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: In via di merito: - rigettare l'appello e le domande tutte avanzate dall'Appellante nei confronti dell'Avv. RE AR in quanto infondate in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per i motivi tutti esposti in narrativa d'atti (anche del primo grado di giudizio) e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 2061/2024 del Tribunale di Milano.
In subordine e salvo gravame: in caso di riforma della sentenza impugnata, respingere, comunque ed in ogni caso, le domande così come formulate dall'Appellante perché infondate in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa d'atti (anche del primo grado di giudizio);
Sempre in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'odierno appello e conseguente riforma della sentenza impugnata, solo in caso di costituzione in giudizio dell'Assicurato odierno Appellato (Avv. RE AR), con contestuale riproposizione della domanda di manleva e garanzia formulata nei confronti della scrivente Compagnia Assicurativa - accertare e dichiarare l'inoperatività della
Polizza tra l'Avv. RE AR ed per tutti i motivi esposti in CP_2
narrativa d'atti (anche del primo grado di giudizio), e conseguentemente, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata e/o formulanda nei confronti della scrivente.
In via di ulteriore subordine: limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'Avv. RE AR nei confronti della scrivente Compagnia secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo a tutti i soggetti coinvolti, con particolare riferimento all'Avv. Lorenzo AR, e solo per la sua pagina 6 di 13 quota, detratto in ogni caso, l'importo previsto a titolo di franchigia (€ 250,00 ) e nei limiti del massimale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.10.2021 proponeva RT
opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore degli avv.ti LU ed RE AR della somma di € 6.405,54 oltre accessori, a titolo di compensi professionali, decreto emesso sulla base di un riconoscimento di debito sottoscritto dallo stesso . Pt_1
L'opponente domandava la risoluzione per inadempimento del contratto d'opera intercorrente con gli avv.ti RE e LU AR, imputando loro un comportamento professionale negligente ed imperito in entrambi i gradi della causa di lavoro, intentata dallo stesso unitamente a tale nei confronti della Pt_1 Parte_5 Parte_6
dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Venezia.
[...]
In particolare contestava agli avvocati LU e RE AR il RT
rigetto di tutte le domande proposte, deducendo che la domanda relativa all'accertamento del lavoro dipendente era stata rigettata per mancata allegazione di elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato;
quella relativa alle differenze retributive era stata rigettata perché la parte datoriale avrebbe superato la “presunzione di rapporto di lavoro subordinato” derivante dal contratto sottoscritto dalle parti il
4.11.13, provando la mancanza di subordinazione e l'autonomia operativa del ricorrente;
quella relativa alle differenze retributive per contratti conclusi e su cui non era stato pagato il corrispettivo era stata dichiarata nulla perché le prove dedotte sarebbero state inidonee a consentire di valutare la fondatezza della domanda.
Sulla base di tali presupposti, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo formulando, in via riconvenzionale, domanda di risoluzione per inadempimento della pagina 7 di 13 convenzione di riconoscimento di debito e di risoluzione per inadempimento del contratto d'opera professionale.
RE AR e LU AR si costituivano in giudizio, contestando l'avversa domanda.
LU AR formulava altresì domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento della somma di € 1.496,81 dovuta per l'assistenza professionale prestata in sede penale nel procedimento n. 2518/16 RGNR.
Entrambi i convenuti chiedevano inoltre l'autorizzazione alla chiamata in causa delle rispettive compagnie assicurative, e Controparte_2 Controparte_1
Le terze chiamate si costituivano in giudizio, previa autorizzazione del giudice istruttore, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Milano respingeva l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava al pagamento in favore di LU RT
AR della somma di euro 1.496,81 e alla rifusione delle spese processuali sostenute dai convenuti e dai terzi chiamati.
Il Giudice di prime cure, in particolare, respingeva l'opposizione, evidenziando che parte opponente non aveva provato che l'esito sfavorevole del giudizio era conseguente ad un inadempimento imputabile agli avv.ti LU e RE AR, atteso che dalla lettura della pronuncia del Tribunale di Venezia emergeva che la domanda, volta al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, era stata respinta al termine di un'ampia attività istruttoria.
Riteneva, per converso, adeguatamente provata l'attività professionale svolta da LU
AR in favore del e di nell'ambito del procedimento penale n. Pt_1 Parte_5
2518/16 RG.
pagina 8 di 13 ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di RT
seguito esaminati chiedendo, in sua integrale riforma, l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
Gli avv.ti RE e LU AR e le compagnie assicuratrici e CP_6 [...]
hanno resistito al gravame rinnovando le eccezioni e le deduzioni svolte nel CP_4
giudizio di primo grado.
La causa è stata decisa nelle forme di cui all'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 4 marzo
2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli atti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato “Supposta mancata identificazione e prova dell'inadempimento imputabile agli avv.ti AR”, l'appellante ha censurato la sentenza per aver respinto le istanze istruttorie, specificatamente il capitolo 5 della memoria istruttoria, così formulato: “Vero che entrambi i clienti fin dall'inizio della causa avevano sottolineato di non disporre di testimoni idonei a sostenere la tesi dell'eterodirezione dell'attività che essi svolgevano in maniera sostanzialmente discrezionale ed autonoma, ma che l'avv. LU AR aveva detto loro che era sufficiente per dimostrare il carattere subordinato del lavoro il fatto che essi dovessero rendere conto delle attività svolte e degli appuntamenti con la clientela concordati”
(teste ). Parte_5
Osserva in particolare che era onere di parte convenuta dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi e, quindi, di aver informato il cliente che – sulla base delle prove a sua disposizione - l'appello non aveva alcuna possibilità di accoglimento.
pagina 9 di 13 Lamenta poi che gli avv.ti AR avrebbero dovuto sostenere la tesi che l'effetto del contratto, ex artt. 1372 e 2094 c.c., era di costituire un rapporto di lavoro subordinato, tesi questa che non fu sostenuta né in primo grado né nell'atto d'appello.
Con il secondo motivo, rubricato “Supposta mancata prova della sussistenza del danno, della sua quantificazione e del nesso causale tra la condotta professionale ed il danno”,
l'appellante, dopo aver premesso di aver proposto domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e non domanda di risarcimento del danno, sostiene che la prova del danno non richiede alcuna dimostrazione, essendo evidente che “perdere una causa” sia nocivo.
Con il terzo motivo ha censurato la pronuncia nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale dell'avv. LU AR, lamentando che il professionista non aveva offerto alcuna prova dell'attività svolta.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Con il primo motivo l'appellante lamenta, per un verso, che i professionisti non avrebbero dimostrato di aver assolto gli obblighi informativi, su di loro gravanti e, per altro verso, sostiene che i convenuti avrebbero mal impostato la linea difensiva, in quanto avrebbero dovuto sostenere che il contratto intercorso tra e RT [...]
era idoneo a costituire un rapporto di lavoro subordinato. Pt_6
Va peraltro considerato che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Di conseguenza, è costantemente affermato nella giurisprudenza della Suprema Corte che, “non potendo il professionista garantire l'esito, comunque favorevole auspicato dal cliente […] il danno derivante da eventuali sue omissioni […] intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato pagina 10 di 13 sarebbe stato conseguito” (così Cass. sentenza n. 2836/2002 e in senso analogo Cass. sentenze nn. 5153/03, 16846/05, 20828/09).
Orbene, nel caso in esame le doglianze dell'appellante, secondo cui i convenuti avrebbero mal impostato la linea difensiva, non sono idonee a ravvisare l'inadempimento alle obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale, dal momento che – come evidenziato dal Giudice di prime cure con pronuncia non oggetto di censura – l'esito sfavorevole del giudizio non era dipeso da negligenza degli avv.ti
AR, ma dalle valutazioni delle prove testimoniali, espletate nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Venezia. Infatti, proprio l'esito delle prove testimoniali aveva condotto il Tribunale di Venezia ad affermare che: “Se dunque è vero che la conclusione di un contratto di lavoro subordinato costituisce presunzione in danno del datore di lavoro della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato è pur vero che nel caso in esame tale presunzione è stata ampiamente vinta, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento del rapporto”. Ad analoghe conclusioni era pervenuta la Corte d'Appello di Venezia, che aveva confermato la decisione di primo grado evidenziando che il rigetto della domanda era conseguente al mancato raggiungimento della prova, al termine dell'istruttoria, sui caratteri del rapporto, tali da qualificarlo come subordinato.
Quanto alla violazione degli obblighi informativi è sufficiente osservare che l'appellante non ha neppure allegato quali conseguenze sarebbero derivate dalle asserite carenze informative, soprattutto ove si consideri che la Corte d'Appello di Venezia aveva compensato le spese di lite tra il e la società “tenuto conto del Pt_1 Parte_6
complessivo esito del giudizio e della controvertibilità in fatto della vicenda di causa”.
Le considerazioni che precedono conducono altresì al rigetto del secondo motivo d'appello, dal momento che, non essendo provato l'asserito inadempimento degli avv.ti pagina 11 di 13 AR, non è configurabile la risoluzione del contratto d'opera professionale, né tanto meno si giustifica la domanda di risarcimento dei danni.
È infondato, infine, il terzo motivo d'appello, con il quale l'appellante ha contestato la pronuncia di condanna al pagamento dei compensi richiesti dall'avv. LU AR per l'attività professionale prestata in sede penale.
Invero, parte convenuta ha prodotto nel giudizio di primo grado la documentazione, comprovante l'attività svolta, rappresentata dalla denuncia querela con richiesta di provvedimenti cautelari (doc. 4) e dall'atto di opposizione all'archiviazione del
3.11.2027 (doc. 5) e il relativo preavviso di parcella (doc. 9) contenente la specifica dell'attività prestata.
L'appellante, per converso, non ha svolto alcuna specifica censura in merito all'attività professionale prestata e alla sua congruità, ma si è limitato genericamente a sostenere l'infondatezza della domanda.
Per tali motivi l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M.
n. 147/2022, secondo i parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, in considerazione del limitato numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel grado.
Non ricorrono le condizioni per la pronuncia di responsabilità aggravata, ex art. 96
c.p.c., non essendo a tal fine sufficiente il mero rigetto dell'appello.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, pagina 12 di 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2061/2024 resa in data
14 febbraio 2024 e pubblicata il 27 febbraio 2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante, , a rifondere ad RE AR, a LU RT
AR, ad e ad le spese del grado, che CP_2 Controparte_1
liquida, in favore di ciascuna di loro, in euro 3.473,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 4 marzo 2025
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott.ssa Maria Elena Catalano Consigliere
Dott.ssa Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2691/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in RT C.F._1
VIALE VESPUCCI, 39 30173 VENEZIA MESTRE presso lo studio dell'avv.
CORNELIO ENRICO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
Avv. RE RA (C.F. ) in proprio elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in VIA F. DE SANCTIS, 1 30038 SPINEA pagina 1 di 13 APPELLATO
E
Avv. CI RA (C.F. ), in proprio elettivamente C.F._3
domiciliato presso il suo studio in VIA FRANCESCO DE SANCTIS 1 30038 SPINEA
APPELLATO
Nonché
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Largo Arturo Toscanini n. 1 MILANO presso lo studio dell'avv.
SERPETTI ANTONIO BRUNO GIAMPAOLO, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
E
GENERALE Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_4 P.IVA_2
TOLOMEO TRIVULZIO, 3 20146 MILANO presso lo studio dell'avv. CAMBIERI
CLAUDIO PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. DE PALMA
FURIO NICOLA IVO come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per RT
in totale riforma della sentenza impugnata, previa sospensione dell'esecutorietà della stessa,
pagina 2 di 13 rigettarsi la domanda riconvenzionale dell'avv. LU AR e accogliersi le conclusioni di 1° grado che qui si riportano:
“nel merito: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla deve l'opponente; e in via riconvenzionale: dichiararsi la risoluzione del contratto d'opera in generale e in particolare della convenzione posta a base del ricorso per ingiunzione con cui era stato concordato il pagamento di somme di denaro a fronte dell'impegno a presentare l'appello, che fu sì presentato, ma senza aver informato il cliente delle sue minime probabilità di successo e che in effetti non dimostra diligenza professionale al limite dell'inammissibilità; condannarsi gli opposti in solido al risarcimento dei danni subiti dal signor per il rigetto della sua azione e del Pt_1
mancato raggiungimento degli obbiettivi in essa contemplati
Vittoria di spese per i due gradi.
Per RE RA
NEL MERITO Rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado.
IN SUBORDINE In caso di accoglimento della domanda riconvenzionale attorea Contro condannare la compagnia a manlevare il convenuto RE AR da ogni conseguenza, fermi i limiti di polizza e di franchigia.
Per CI RA
NEL MERITO Rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado. Come scritto nel presente atto si ritiene sussistere gravi responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo a parte appellante, pertanto lo scrivente avvocato si rimette alla prudente valutazione del
Collegio in merito alla richiesta di condanna a tale titolo.
Per Controparte_1
pagina 3 di 13 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE − Respingere l'appello proposto dal Sig.
, confermando in toto la sentenza n. 2061/2024, datata 14.02.2024 e pubblicata Pt_1
in data 27.02.2024, emessa dal Tribunale di Milano in composizione collegiale, Pres. dr.ssa Paola Gandolfi, Giudice dott. RE Manlio Borrelli, Giudice Relatore dott.ssa
Marta Bianca de' Costanzo, pronunciata all'esito del giudizio avente R.G. n.
43872/2021, oggetto del presente gravame, per tutti gli ampi motivi dedotti nella narrativa del presente atto, nonchè degli atti e scritti difensivi del giudizio di prime cure, da intendersi qui per integralmente richiamati e ritrascritti unitamente ai documenti ivi prodotti in favore di;
− con vittoria di spese competenze Controparte_1
professionali del presente grado di giudizio ex D.M. n. 147 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%.
IN VIA SUBORDINATA
Nel denegato quanto non creduto caso in cui non venisse dichiarata l'inammissibilità dell'avverso gravame in ogni caso: - respingere tutte le domande svolte nei confronti dell'avv. LU AR perché infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di manleva ove eventualmente reiterata nel presente giudizio nei confronti della concludente;
- con vittoria di spese competenze professionali del presente grado di giudizio ex D.M.
n. 147 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nel denegato quanto non creduto caso in cui non venisse dichiarata l'inammissibilità dell'avverso gravame e dovesse essere accolto, in tutto o in parte l'appello promosso dal sig. ed unicamente nel caso in Pt_1
cui la domanda di manleva venisse reiterata nella presente sede di gravame ed accolta: - previo accertamento degli eventuali danni supposti patiti dal sig. , che risultino Pt_1
essere in nesso di causa con eventuali condotte colpose, denegatamente ritenute pagina 4 di 13 imputabili all'assicurato avv. LU AR – il tutto con relativo onere probatorio a carico dell'appellante- ed entro i limiti della sua domanda, nonché previo accertamento delle concorrenti responsabilità dell'avv. RE AR nonché della stessa parte appellante, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., per tutto quanto esposto in atti anche del giudizio di primo grado, per l'effetto limitare l'esposizione della conchiudente
Compagnia a quanto l'avv. LU AR dovesse essere eventualmente e denegatamente condannato a pagare in favore dell'appellante, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, nell'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza ed esclusivamente per la sola quota di danno che dovesse denegatamente ritenersi direttamente e personalmente imputabile all'assicurato stesso ed esclusivamente per la sola quota di danno che, all'esito del presente procedimento risultasse provato – con relativo onere in capo al sig. che risultasse essere in nesso di causa con Parte_2
una presunta responsabilità dell'avv. LU AR, sempre nei limiti della domanda, ed esclusa, in ogni caso, la parte dei compensi professionali che quest'ultimo dovesse essere denegatamente condannato a restituire, in quanto esclusi dalla garanzia per tutti i motivi esposti in atti;
il tutto, in ogni caso, entro i limiti del massimale indicato e dedotta la franchigia, nonché nel rispetto delle ulteriori condizioni di polizza meglio esposte in atti, anche nel giudizio di prime cure e, come da documenti prodotti e da condizioni polizza versate in atti, da intendersi qui tutte integralmente richiamate e ritrascritte, anche previa eventuale proporzionale riduzione dei ridetti importi, ai sensi dell'art. 1898
c.c., come meglio esposto in atti e per le motivazioni ivi dedotte, ai sensi dell'art.
7.12 delle condizioni di polizza come esposto nel giudizio di primo grado, il tutto dando, in ogni caso atto che la concludente non è tenuta al pagamento delle spese Parte_3
legali e peritali eventualmente sostenute dall per legali o tecnici che non siano Parte_4
da essa designati;
con compensazione, in detto denegato caso, delle spese di lite;
- in detto denegato e subordinato caso, con compensazione delle spese del presente giudizio. pagina 5 di 13
Per RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - Controparte_2
GIA' Controparte_4
Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: In via di merito: - rigettare l'appello e le domande tutte avanzate dall'Appellante nei confronti dell'Avv. RE AR in quanto infondate in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per i motivi tutti esposti in narrativa d'atti (anche del primo grado di giudizio) e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 2061/2024 del Tribunale di Milano.
In subordine e salvo gravame: in caso di riforma della sentenza impugnata, respingere, comunque ed in ogni caso, le domande così come formulate dall'Appellante perché infondate in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa d'atti (anche del primo grado di giudizio);
Sempre in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'odierno appello e conseguente riforma della sentenza impugnata, solo in caso di costituzione in giudizio dell'Assicurato odierno Appellato (Avv. RE AR), con contestuale riproposizione della domanda di manleva e garanzia formulata nei confronti della scrivente Compagnia Assicurativa - accertare e dichiarare l'inoperatività della
Polizza tra l'Avv. RE AR ed per tutti i motivi esposti in CP_2
narrativa d'atti (anche del primo grado di giudizio), e conseguentemente, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata e/o formulanda nei confronti della scrivente.
In via di ulteriore subordine: limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'Avv. RE AR nei confronti della scrivente Compagnia secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo a tutti i soggetti coinvolti, con particolare riferimento all'Avv. Lorenzo AR, e solo per la sua pagina 6 di 13 quota, detratto in ogni caso, l'importo previsto a titolo di franchigia (€ 250,00 ) e nei limiti del massimale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.10.2021 proponeva RT
opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore degli avv.ti LU ed RE AR della somma di € 6.405,54 oltre accessori, a titolo di compensi professionali, decreto emesso sulla base di un riconoscimento di debito sottoscritto dallo stesso . Pt_1
L'opponente domandava la risoluzione per inadempimento del contratto d'opera intercorrente con gli avv.ti RE e LU AR, imputando loro un comportamento professionale negligente ed imperito in entrambi i gradi della causa di lavoro, intentata dallo stesso unitamente a tale nei confronti della Pt_1 Parte_5 Parte_6
dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Venezia.
[...]
In particolare contestava agli avvocati LU e RE AR il RT
rigetto di tutte le domande proposte, deducendo che la domanda relativa all'accertamento del lavoro dipendente era stata rigettata per mancata allegazione di elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato;
quella relativa alle differenze retributive era stata rigettata perché la parte datoriale avrebbe superato la “presunzione di rapporto di lavoro subordinato” derivante dal contratto sottoscritto dalle parti il
4.11.13, provando la mancanza di subordinazione e l'autonomia operativa del ricorrente;
quella relativa alle differenze retributive per contratti conclusi e su cui non era stato pagato il corrispettivo era stata dichiarata nulla perché le prove dedotte sarebbero state inidonee a consentire di valutare la fondatezza della domanda.
Sulla base di tali presupposti, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo formulando, in via riconvenzionale, domanda di risoluzione per inadempimento della pagina 7 di 13 convenzione di riconoscimento di debito e di risoluzione per inadempimento del contratto d'opera professionale.
RE AR e LU AR si costituivano in giudizio, contestando l'avversa domanda.
LU AR formulava altresì domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento della somma di € 1.496,81 dovuta per l'assistenza professionale prestata in sede penale nel procedimento n. 2518/16 RGNR.
Entrambi i convenuti chiedevano inoltre l'autorizzazione alla chiamata in causa delle rispettive compagnie assicurative, e Controparte_2 Controparte_1
Le terze chiamate si costituivano in giudizio, previa autorizzazione del giudice istruttore, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Milano respingeva l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava al pagamento in favore di LU RT
AR della somma di euro 1.496,81 e alla rifusione delle spese processuali sostenute dai convenuti e dai terzi chiamati.
Il Giudice di prime cure, in particolare, respingeva l'opposizione, evidenziando che parte opponente non aveva provato che l'esito sfavorevole del giudizio era conseguente ad un inadempimento imputabile agli avv.ti LU e RE AR, atteso che dalla lettura della pronuncia del Tribunale di Venezia emergeva che la domanda, volta al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, era stata respinta al termine di un'ampia attività istruttoria.
Riteneva, per converso, adeguatamente provata l'attività professionale svolta da LU
AR in favore del e di nell'ambito del procedimento penale n. Pt_1 Parte_5
2518/16 RG.
pagina 8 di 13 ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di RT
seguito esaminati chiedendo, in sua integrale riforma, l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
Gli avv.ti RE e LU AR e le compagnie assicuratrici e CP_6 [...]
hanno resistito al gravame rinnovando le eccezioni e le deduzioni svolte nel CP_4
giudizio di primo grado.
La causa è stata decisa nelle forme di cui all'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 4 marzo
2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli atti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato “Supposta mancata identificazione e prova dell'inadempimento imputabile agli avv.ti AR”, l'appellante ha censurato la sentenza per aver respinto le istanze istruttorie, specificatamente il capitolo 5 della memoria istruttoria, così formulato: “Vero che entrambi i clienti fin dall'inizio della causa avevano sottolineato di non disporre di testimoni idonei a sostenere la tesi dell'eterodirezione dell'attività che essi svolgevano in maniera sostanzialmente discrezionale ed autonoma, ma che l'avv. LU AR aveva detto loro che era sufficiente per dimostrare il carattere subordinato del lavoro il fatto che essi dovessero rendere conto delle attività svolte e degli appuntamenti con la clientela concordati”
(teste ). Parte_5
Osserva in particolare che era onere di parte convenuta dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi e, quindi, di aver informato il cliente che – sulla base delle prove a sua disposizione - l'appello non aveva alcuna possibilità di accoglimento.
pagina 9 di 13 Lamenta poi che gli avv.ti AR avrebbero dovuto sostenere la tesi che l'effetto del contratto, ex artt. 1372 e 2094 c.c., era di costituire un rapporto di lavoro subordinato, tesi questa che non fu sostenuta né in primo grado né nell'atto d'appello.
Con il secondo motivo, rubricato “Supposta mancata prova della sussistenza del danno, della sua quantificazione e del nesso causale tra la condotta professionale ed il danno”,
l'appellante, dopo aver premesso di aver proposto domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e non domanda di risarcimento del danno, sostiene che la prova del danno non richiede alcuna dimostrazione, essendo evidente che “perdere una causa” sia nocivo.
Con il terzo motivo ha censurato la pronuncia nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale dell'avv. LU AR, lamentando che il professionista non aveva offerto alcuna prova dell'attività svolta.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Con il primo motivo l'appellante lamenta, per un verso, che i professionisti non avrebbero dimostrato di aver assolto gli obblighi informativi, su di loro gravanti e, per altro verso, sostiene che i convenuti avrebbero mal impostato la linea difensiva, in quanto avrebbero dovuto sostenere che il contratto intercorso tra e RT [...]
era idoneo a costituire un rapporto di lavoro subordinato. Pt_6
Va peraltro considerato che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Di conseguenza, è costantemente affermato nella giurisprudenza della Suprema Corte che, “non potendo il professionista garantire l'esito, comunque favorevole auspicato dal cliente […] il danno derivante da eventuali sue omissioni […] intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato pagina 10 di 13 sarebbe stato conseguito” (così Cass. sentenza n. 2836/2002 e in senso analogo Cass. sentenze nn. 5153/03, 16846/05, 20828/09).
Orbene, nel caso in esame le doglianze dell'appellante, secondo cui i convenuti avrebbero mal impostato la linea difensiva, non sono idonee a ravvisare l'inadempimento alle obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale, dal momento che – come evidenziato dal Giudice di prime cure con pronuncia non oggetto di censura – l'esito sfavorevole del giudizio non era dipeso da negligenza degli avv.ti
AR, ma dalle valutazioni delle prove testimoniali, espletate nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Venezia. Infatti, proprio l'esito delle prove testimoniali aveva condotto il Tribunale di Venezia ad affermare che: “Se dunque è vero che la conclusione di un contratto di lavoro subordinato costituisce presunzione in danno del datore di lavoro della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato è pur vero che nel caso in esame tale presunzione è stata ampiamente vinta, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento del rapporto”. Ad analoghe conclusioni era pervenuta la Corte d'Appello di Venezia, che aveva confermato la decisione di primo grado evidenziando che il rigetto della domanda era conseguente al mancato raggiungimento della prova, al termine dell'istruttoria, sui caratteri del rapporto, tali da qualificarlo come subordinato.
Quanto alla violazione degli obblighi informativi è sufficiente osservare che l'appellante non ha neppure allegato quali conseguenze sarebbero derivate dalle asserite carenze informative, soprattutto ove si consideri che la Corte d'Appello di Venezia aveva compensato le spese di lite tra il e la società “tenuto conto del Pt_1 Parte_6
complessivo esito del giudizio e della controvertibilità in fatto della vicenda di causa”.
Le considerazioni che precedono conducono altresì al rigetto del secondo motivo d'appello, dal momento che, non essendo provato l'asserito inadempimento degli avv.ti pagina 11 di 13 AR, non è configurabile la risoluzione del contratto d'opera professionale, né tanto meno si giustifica la domanda di risarcimento dei danni.
È infondato, infine, il terzo motivo d'appello, con il quale l'appellante ha contestato la pronuncia di condanna al pagamento dei compensi richiesti dall'avv. LU AR per l'attività professionale prestata in sede penale.
Invero, parte convenuta ha prodotto nel giudizio di primo grado la documentazione, comprovante l'attività svolta, rappresentata dalla denuncia querela con richiesta di provvedimenti cautelari (doc. 4) e dall'atto di opposizione all'archiviazione del
3.11.2027 (doc. 5) e il relativo preavviso di parcella (doc. 9) contenente la specifica dell'attività prestata.
L'appellante, per converso, non ha svolto alcuna specifica censura in merito all'attività professionale prestata e alla sua congruità, ma si è limitato genericamente a sostenere l'infondatezza della domanda.
Per tali motivi l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M.
n. 147/2022, secondo i parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, in considerazione del limitato numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel grado.
Non ricorrono le condizioni per la pronuncia di responsabilità aggravata, ex art. 96
c.p.c., non essendo a tal fine sufficiente il mero rigetto dell'appello.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, pagina 12 di 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2061/2024 resa in data
14 febbraio 2024 e pubblicata il 27 febbraio 2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante, , a rifondere ad RE AR, a LU RT
AR, ad e ad le spese del grado, che CP_2 Controparte_1
liquida, in favore di ciascuna di loro, in euro 3.473,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 4 marzo 2025
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
pagina 13 di 13