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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 3161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3161 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 18 SETTEMBRE 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2868/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, CF: rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce al presente atto dall'Avv. Giuseppe Petrenga CF: con il quale elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla C.F._2 via San Girolamo n. 10, presso il suo studio, tel/fax 0818164040 pec: Email_1
e-mail: Email_2
APPELLANTE
E
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
(C.F. ) e per l' P.IVA_1 Controparte_3
, in persona del Dirigente p.t. entrambi rappresentati e difesi
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), nei cui uffici, P.IVA_2 siti in Napoli, Via Diaz n. 11 domiciliano ope legis (pec:
Email_3
APPELLAT I 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 5.11.2024 l'appellante in epigrafe ha impugnato tempestivamente la sentenza n. 4848/2024 pubbl. il 27/06/2024 del Tribunale di NAPOLI in funzione di giudice del lavoro con la quale era stata respinta la sua domanda proposta con ricorso in riassunzione (in seguito ad ordinanza di incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) depositato in data 25.5.2023 avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera con l'inserimento degli anni di servizio pre-ruolo prestato presso i seguenti Istituti Paritari:
•S. , dal 2001 al 2003 CP_4 Controparte_5
• dal 23/01/2006 al 30/04/2006 Controparte_6
• S.A.S. Beby Park di RA AS e C. dal 06/09/2006 al 28/09/2006.
Ha dedotto l'appellante l'erroneità della ricostruzione ed interpretazione del quadro normativo da parte del primo giudice, invocando pertanto, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, vinte le spese. Costituitosi, il ha evidenziato la legittimità e correttezza della sentenza di CP_1 primo grado chiedendone la conferma con il favore delle spese del grado.
La Corte disposto la trattazione scritta, come da decreto ritualmente comunicato;
alla prima udienza, come sostituita e art. 127 ter c.p.c., acquisite le note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
L'art.485 D.Lgs. n.297/1994,per quel che qui interessa, ritiene valutabili ai fini della ricostruzione della carriera per il personale docente, il servizio svolto nelle scuole statali (con varie eccezioni), nelle scuole paritarie parificate fino al 31.8.2008 e, infine, quello svolto nelle scuole secondarie pareggiate;
non prevede, la normativa indicata, il servizio svolto presso le scuole paritarie. Per il pareggiamento, inoltre, essa prevede ,tra l'altro, che le cattedre siano occupate da personale nominato secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito concorso pubblico,
o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente ovvero per chiamata dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del R.D. 21 marzo 1935 n.1118.
La normativa contenuta nella legge n.62/2000 poi sancisce che il sistema nazionale di istruzione, fermo l'art.33 secondo comma.Cost., è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e pubbliche degli enti locali. Successivamente, il D.L. n.255/2001,conv.nella legge n.333/2001, ha stabilito che nelle graduatorie permanenti, gli insegnamenti prestati dall' nelle scuole paritarie, sono CP_7 valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Sicuramente, anche grazie agli interventi della Corte Costituzionale (sentenze nn.42/2003 e 33/2005),la legge n.62 citata, nel prevedere la istituzione delle
2 scuole paritarie, ha dettato un principio generale finalizzato ad attuare il diritto allo studio anche per gli alunni iscritti alle paritarie ed ha inteso riconoscere agli insegnamenti impartiti in siffatte tipologie di scuole lo stesso valore di quelli impartiti nelle scuole pubbliche (cfr.anche Cass. S.U. n.9966/2017). Ma il fatto che scuole paritarie e scuole pubbliche debbano garantire i medesimi standard qualitativi non significa che vi è equipollenza totale ,attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalle modalità di assunzione, che nel primo caso (adde: scuole paritarie) può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art.97 Cost” (Cass.S.L. n.32386/2019 secondo cui “Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello "status" giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali”; id.Cass.S.L. nn.33134-33137/2019).
L'impossibilità di assoluta parificazione era stata del resto già affermata dalla S.C. che, con la nota sentenza n.11595/2016,ha chiaramente evidenziato che le differenze tra lavoro pubblico e lavoro privato permangono, sia pure attenuate: “in particolare, i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato..(omissis)…D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico rinviene la sua origine storica non solo nella natura pubblica del datore di lavoro ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tuttora persistente anche in regime contrattualizzato”.
In definitiva, le scuole paritarie sono gestite da privati, non hanno particolari modalità di reclutamento dei docenti, ma hanno solo l'obbligo di applicare il CCNL di settore e di assumere personale docente con il titolo abilitante.
Questo è il discrimen ontologico delle scuole paritarie con quelle pareggiate e parificate di cui al D.Lgs.cit., successivamente ricondotte alle due tipologie di
“scuole paritarie riconosciute” e di “scuole non paritarie” (art.1 bis l.n.27/2006). Non è esatto concludere,allora, nel senso che la riconduzione delle scuole non statali all'unica categoria delle scuole paritarie abbia comportato una totale equiparazione tra le due tipologie, in quanto il riconoscimento vale solo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale docente proprio per la natura giuridica diversa rispetto alle categorie di scuole non statali espressamente contemplate dall'art.485 d.Lgs. 297/94 (materne autorizzate, parificate, sussidiate e private autorizzate, secondarie legalmente riconosciute e secondarie pareggiate).
Nè è lecito pensare ad una interpretazione estensiva della norma di fronte alla precisa scelta del legislatore, trattandosi di una norma attributiva di un beneficio (come tale eccezionale: così Cons.di St.sez.II 27 settembre 2000 n.963).
3 A fugare ogni residuo dubbio è intervenuta la Corte Costituzione con la recente sentenza n. 180/2021 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
In motivazione la Corte ha escluso ogni profilo di irragionevolezza nel mancato riconoscimento del servizio di insegnamento preruolo reso in istituti scolastici paritari , rilevando in primo luogo che “5.3…… le due tipologie di scuole presentano significative differenze nei rispettivi sistemi di selezione e reclutamento del personale docente, tali da impedirne la completa equiparazione”. Ha osservato la Corte che “5.4.– …. una completa equiparazione del rapporto di lavoro prestato presso le scuole paritarie a quello reso in quelle statali non risponde neppure ai principi che si ricavano dall'art. 33, quarto comma, Cost., di cui la legge n. 62 del 2000 intendeva essere attuazione” ed ancora che “….il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono ritenersi totalmente assimilati e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. I principi costituzionali di legalità ed imparzialità, che si esprimono anche nella necessità del pubblico concorso, in conformità all'art. 97 Cost., contribuiscono a conformare la condotta della pubblica amministrazione e l'esercizio delle funzioni che le sono riconosciute quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato”. Da ciò consegue la conclusione che “5.4.3.– Permane, dunque, la differenza tra le scuole paritarie, svincolate dall'esercizio di meccanismi di selezione assimilabili alle procedure concorsuali, e quelle statali, dove invece valgono i principi generali per l'accesso ai ruoli dell'amministrazione. Anche dopo la legge n. 62 del 2000, ciò impedisce, sotto questo profilo, la completa assimilazione dei due diversi plessi.
Né, d'altra parte, la diversa valutazione del servizio incide su quello che costituisce il presupposto della parità di trattamento garantita dalla legge n. 62 del 2000, rappresentato dalla comprovata omogeneità qualitativa dell'offerta formativa e didattica (legge n. 62 del 2000, art. 1, comma 5, primo periodo)”.
La Corte Costituzionale ha poi escluso “ 5.5.–……l'irragionevolezza della disposizione censurata, nel raffronto con l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333.
5.5.1.– Quest'ultima disposizione consente la valutazione dei servizi d'insegnamento prestati nelle scuole paritarie nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, ma tale valutazione ha rilievo ai soli fini della «integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente», così come indica la relativa rubrica. Agli insegnanti delle scuole paritarie è stato così espressamente riconosciuto un beneficio particolare e significativo, consistente nella equiparazione, a determinati fini, dell'attività di insegnamento prestata anteriormente all'immissione nei ruoli dell'amministrazione statale.
4 In quanto attributiva di un beneficio in favore di determinate categorie di soggetti, questa norma riveste carattere eccezionale e deve ritenersi di stretta interpretazione…” (v. anche Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25226 e sentenza 11 dicembre 2019, n. 32386).
La Corte di Cassazione ha quindi ribadito le suddette considerazioni (v. C. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 32576 del 23/11/2023 Rv. 669554 - 03): “Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio pre-ruolo”.
La Corte di Giustizia, con recentissima sentenza del 4.9.2025 (causa C-543/23), infine ha così statuito: “la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa non osta a una normativa nazionale che non prevede il computo, ai fini della determinazione dell'anzianità e della retribuzione degli insegnanti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato presso un'istituzione scolastica statale, dei periodi di servizio precedentemente svolti da tali insegnanti nell'ambito di un impiego a tempo determinato o a tempo indeterminato in talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza dello Stato, ma che sono equiparate, in virtù di tale normativa, alle istituzioni scolastiche statali, mentre detta normativa prevede che i periodi di servizio svolti dagli insegnanti impiegati presso istituzioni scolastiche statali, in particolare a tempo indeterminato, siano computati ai fini della determinazione della loro anzianità e della loro retribuzione”.
Sulla base delle considerazioni esposte l'appello va respinto, assorbita ogni altra questione.
Le spese del grado vanno compensate in considerazione del contrasto giurisprudenziale di merito in materia e dei recenti interventi della Cassazione e della Corte Costituzionale e di quello della Corte di Giustizia in corso di causa..
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. 5 La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione.
Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 18 settembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 18 SETTEMBRE 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2868/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, CF: rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce al presente atto dall'Avv. Giuseppe Petrenga CF: con il quale elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla C.F._2 via San Girolamo n. 10, presso il suo studio, tel/fax 0818164040 pec: Email_1
e-mail: Email_2
APPELLANTE
E
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
(C.F. ) e per l' P.IVA_1 Controparte_3
, in persona del Dirigente p.t. entrambi rappresentati e difesi
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), nei cui uffici, P.IVA_2 siti in Napoli, Via Diaz n. 11 domiciliano ope legis (pec:
Email_3
APPELLAT I 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 5.11.2024 l'appellante in epigrafe ha impugnato tempestivamente la sentenza n. 4848/2024 pubbl. il 27/06/2024 del Tribunale di NAPOLI in funzione di giudice del lavoro con la quale era stata respinta la sua domanda proposta con ricorso in riassunzione (in seguito ad ordinanza di incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) depositato in data 25.5.2023 avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera con l'inserimento degli anni di servizio pre-ruolo prestato presso i seguenti Istituti Paritari:
•S. , dal 2001 al 2003 CP_4 Controparte_5
• dal 23/01/2006 al 30/04/2006 Controparte_6
• S.A.S. Beby Park di RA AS e C. dal 06/09/2006 al 28/09/2006.
Ha dedotto l'appellante l'erroneità della ricostruzione ed interpretazione del quadro normativo da parte del primo giudice, invocando pertanto, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, vinte le spese. Costituitosi, il ha evidenziato la legittimità e correttezza della sentenza di CP_1 primo grado chiedendone la conferma con il favore delle spese del grado.
La Corte disposto la trattazione scritta, come da decreto ritualmente comunicato;
alla prima udienza, come sostituita e art. 127 ter c.p.c., acquisite le note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
L'art.485 D.Lgs. n.297/1994,per quel che qui interessa, ritiene valutabili ai fini della ricostruzione della carriera per il personale docente, il servizio svolto nelle scuole statali (con varie eccezioni), nelle scuole paritarie parificate fino al 31.8.2008 e, infine, quello svolto nelle scuole secondarie pareggiate;
non prevede, la normativa indicata, il servizio svolto presso le scuole paritarie. Per il pareggiamento, inoltre, essa prevede ,tra l'altro, che le cattedre siano occupate da personale nominato secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito concorso pubblico,
o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente ovvero per chiamata dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del R.D. 21 marzo 1935 n.1118.
La normativa contenuta nella legge n.62/2000 poi sancisce che il sistema nazionale di istruzione, fermo l'art.33 secondo comma.Cost., è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e pubbliche degli enti locali. Successivamente, il D.L. n.255/2001,conv.nella legge n.333/2001, ha stabilito che nelle graduatorie permanenti, gli insegnamenti prestati dall' nelle scuole paritarie, sono CP_7 valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Sicuramente, anche grazie agli interventi della Corte Costituzionale (sentenze nn.42/2003 e 33/2005),la legge n.62 citata, nel prevedere la istituzione delle
2 scuole paritarie, ha dettato un principio generale finalizzato ad attuare il diritto allo studio anche per gli alunni iscritti alle paritarie ed ha inteso riconoscere agli insegnamenti impartiti in siffatte tipologie di scuole lo stesso valore di quelli impartiti nelle scuole pubbliche (cfr.anche Cass. S.U. n.9966/2017). Ma il fatto che scuole paritarie e scuole pubbliche debbano garantire i medesimi standard qualitativi non significa che vi è equipollenza totale ,attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalle modalità di assunzione, che nel primo caso (adde: scuole paritarie) può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art.97 Cost” (Cass.S.L. n.32386/2019 secondo cui “Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello "status" giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali”; id.Cass.S.L. nn.33134-33137/2019).
L'impossibilità di assoluta parificazione era stata del resto già affermata dalla S.C. che, con la nota sentenza n.11595/2016,ha chiaramente evidenziato che le differenze tra lavoro pubblico e lavoro privato permangono, sia pure attenuate: “in particolare, i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato..(omissis)…D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico rinviene la sua origine storica non solo nella natura pubblica del datore di lavoro ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tuttora persistente anche in regime contrattualizzato”.
In definitiva, le scuole paritarie sono gestite da privati, non hanno particolari modalità di reclutamento dei docenti, ma hanno solo l'obbligo di applicare il CCNL di settore e di assumere personale docente con il titolo abilitante.
Questo è il discrimen ontologico delle scuole paritarie con quelle pareggiate e parificate di cui al D.Lgs.cit., successivamente ricondotte alle due tipologie di
“scuole paritarie riconosciute” e di “scuole non paritarie” (art.1 bis l.n.27/2006). Non è esatto concludere,allora, nel senso che la riconduzione delle scuole non statali all'unica categoria delle scuole paritarie abbia comportato una totale equiparazione tra le due tipologie, in quanto il riconoscimento vale solo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale docente proprio per la natura giuridica diversa rispetto alle categorie di scuole non statali espressamente contemplate dall'art.485 d.Lgs. 297/94 (materne autorizzate, parificate, sussidiate e private autorizzate, secondarie legalmente riconosciute e secondarie pareggiate).
Nè è lecito pensare ad una interpretazione estensiva della norma di fronte alla precisa scelta del legislatore, trattandosi di una norma attributiva di un beneficio (come tale eccezionale: così Cons.di St.sez.II 27 settembre 2000 n.963).
3 A fugare ogni residuo dubbio è intervenuta la Corte Costituzione con la recente sentenza n. 180/2021 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
In motivazione la Corte ha escluso ogni profilo di irragionevolezza nel mancato riconoscimento del servizio di insegnamento preruolo reso in istituti scolastici paritari , rilevando in primo luogo che “5.3…… le due tipologie di scuole presentano significative differenze nei rispettivi sistemi di selezione e reclutamento del personale docente, tali da impedirne la completa equiparazione”. Ha osservato la Corte che “5.4.– …. una completa equiparazione del rapporto di lavoro prestato presso le scuole paritarie a quello reso in quelle statali non risponde neppure ai principi che si ricavano dall'art. 33, quarto comma, Cost., di cui la legge n. 62 del 2000 intendeva essere attuazione” ed ancora che “….il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono ritenersi totalmente assimilati e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. I principi costituzionali di legalità ed imparzialità, che si esprimono anche nella necessità del pubblico concorso, in conformità all'art. 97 Cost., contribuiscono a conformare la condotta della pubblica amministrazione e l'esercizio delle funzioni che le sono riconosciute quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato”. Da ciò consegue la conclusione che “5.4.3.– Permane, dunque, la differenza tra le scuole paritarie, svincolate dall'esercizio di meccanismi di selezione assimilabili alle procedure concorsuali, e quelle statali, dove invece valgono i principi generali per l'accesso ai ruoli dell'amministrazione. Anche dopo la legge n. 62 del 2000, ciò impedisce, sotto questo profilo, la completa assimilazione dei due diversi plessi.
Né, d'altra parte, la diversa valutazione del servizio incide su quello che costituisce il presupposto della parità di trattamento garantita dalla legge n. 62 del 2000, rappresentato dalla comprovata omogeneità qualitativa dell'offerta formativa e didattica (legge n. 62 del 2000, art. 1, comma 5, primo periodo)”.
La Corte Costituzionale ha poi escluso “ 5.5.–……l'irragionevolezza della disposizione censurata, nel raffronto con l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333.
5.5.1.– Quest'ultima disposizione consente la valutazione dei servizi d'insegnamento prestati nelle scuole paritarie nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, ma tale valutazione ha rilievo ai soli fini della «integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente», così come indica la relativa rubrica. Agli insegnanti delle scuole paritarie è stato così espressamente riconosciuto un beneficio particolare e significativo, consistente nella equiparazione, a determinati fini, dell'attività di insegnamento prestata anteriormente all'immissione nei ruoli dell'amministrazione statale.
4 In quanto attributiva di un beneficio in favore di determinate categorie di soggetti, questa norma riveste carattere eccezionale e deve ritenersi di stretta interpretazione…” (v. anche Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25226 e sentenza 11 dicembre 2019, n. 32386).
La Corte di Cassazione ha quindi ribadito le suddette considerazioni (v. C. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 32576 del 23/11/2023 Rv. 669554 - 03): “Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio pre-ruolo”.
La Corte di Giustizia, con recentissima sentenza del 4.9.2025 (causa C-543/23), infine ha così statuito: “la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa non osta a una normativa nazionale che non prevede il computo, ai fini della determinazione dell'anzianità e della retribuzione degli insegnanti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato presso un'istituzione scolastica statale, dei periodi di servizio precedentemente svolti da tali insegnanti nell'ambito di un impiego a tempo determinato o a tempo indeterminato in talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza dello Stato, ma che sono equiparate, in virtù di tale normativa, alle istituzioni scolastiche statali, mentre detta normativa prevede che i periodi di servizio svolti dagli insegnanti impiegati presso istituzioni scolastiche statali, in particolare a tempo indeterminato, siano computati ai fini della determinazione della loro anzianità e della loro retribuzione”.
Sulla base delle considerazioni esposte l'appello va respinto, assorbita ogni altra questione.
Le spese del grado vanno compensate in considerazione del contrasto giurisprudenziale di merito in materia e dei recenti interventi della Cassazione e della Corte Costituzionale e di quello della Corte di Giustizia in corso di causa..
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. 5 La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione.
Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 18 settembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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