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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2538/2024 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Carmine Pirrottina Parte_1
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Giuseppe Lepera
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 25.03.2025.
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della resistente, con mansioni di operatore ecologico, inquadrato nel liv. 3A del CCNL Fise-Assoambiente, impugnava il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatogli dalla datrice di lavoro ai sensi e per effetto dell'art. 46 del CCNL di categoria e irrogato con lettera del 03.04.2025.
La parte resistente, costituita in giudizio, argomentava per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.03.2025 i procuratori delle parti hanno rappresentato di aver sottoscritto un verbale di conciliazione in data 10.02.2025, che la società ha adempiuto nelle more del giudizio mediante l'assunzione del lavoratore alla data dell'01.03.2025, facendo venir meno definitivamente la posizione di contrasto tra le stesse.
Chiedevano, pertanto, la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
1 Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, dal momento che, come rappresentato dai procuratori delle parti, il sig. e la hanno sottoscritto un Parte_1 Controparte_1 accordo transattivo in data 10.02.2025, che la società ha adempiuto nelle more del giudizio mediante l'assunzione del lavoratore alla data dell'01.03.2025, definendo bonariamente la presente controversia (cfr. scrittura privata depositata dalle parti il 10.02.2025).
Le spese processuali possono essere compensate, attesa la volontà in tal senso manifestata dalle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2538/2024 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Carmine Pirrottina Parte_1
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Giuseppe Lepera
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 25.03.2025.
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della resistente, con mansioni di operatore ecologico, inquadrato nel liv. 3A del CCNL Fise-Assoambiente, impugnava il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatogli dalla datrice di lavoro ai sensi e per effetto dell'art. 46 del CCNL di categoria e irrogato con lettera del 03.04.2025.
La parte resistente, costituita in giudizio, argomentava per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.03.2025 i procuratori delle parti hanno rappresentato di aver sottoscritto un verbale di conciliazione in data 10.02.2025, che la società ha adempiuto nelle more del giudizio mediante l'assunzione del lavoratore alla data dell'01.03.2025, facendo venir meno definitivamente la posizione di contrasto tra le stesse.
Chiedevano, pertanto, la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
1 Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, dal momento che, come rappresentato dai procuratori delle parti, il sig. e la hanno sottoscritto un Parte_1 Controparte_1 accordo transattivo in data 10.02.2025, che la società ha adempiuto nelle more del giudizio mediante l'assunzione del lavoratore alla data dell'01.03.2025, definendo bonariamente la presente controversia (cfr. scrittura privata depositata dalle parti il 10.02.2025).
Le spese processuali possono essere compensate, attesa la volontà in tal senso manifestata dalle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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