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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 16 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1724/2023 R.G. e vertente tra
, cod. fisc. , nata il [...] a [...] ed Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Lorenzo Cardullo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Messina, via Armeria 1
Resistente contumace
Avente ad oggetto: riconoscimento prestazione indennità di accompagnamento e art. 3, co.
III, Legge 104/92
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa. Con ricorso depositato in data 28/03/2023, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 4188/2021, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di accompagnamento, previo accertamento circa i chiesti benefici ex art. 3, comma III, Legge n.
104/1992 a far data dal 01/01/2022 e del suo stato invalidante nella percentuale del 100%.
Nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento dello status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, commi I e III, della Legge n. 104/1992 e dell'indennità di accompagno, da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con conseguente condanna dell alla corresponsione CP_2
degli emolumenti a far data dalla domanda amministrativa o in subordine dalla data che sarebbe risultata in corso di causa.
Con richiesta di distrazione delle spese del giudizio per Atp a favore del procuratore costituito, depositava, con note del 15/12/2023, delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativamente al presente fascicolo di merito.
Nella contumacia dell' esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione CP_2 scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per la liquidazione.
In via preliminare va evidenziato come l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto l'accertamento del requisito sanitario per l'attribuzione della provvidenza economica richiesta e pertanto anche la fase di opposizione è a cognizione limitata a tale oggetto (vedi Cass. Civ., sent. n. 6084/2014).
La domanda di corresponsione degli arretrati è quindi inammissibile.
3. Esami dei presupposti per il diritto.
Va dichiarata innanzitutto la contumacia dell'Ente, avendo parte ricorrente ritualmente notificato l'atto introduttivo del giudizio e gli atti e verbali di causa.
Nel merito si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, agiva in questa sede, poichè Parte_1 il Ctu aveva malamente valutato le patologie;
ne eccepiva pertanto l'erroneità valutativa, alla luce degli accertamenti specialistici in atti.
A tal fine richiamava le affezioni dell'apparato osteoarticolare che compromettono la capacità deambulatoria della paziente e l'artrosi polidistrettuale, che aggrava la situazione sanitaria di citando la Cass. civ., sez. VI, n. 5032/2016 e Cass. n. 3299/2001, che evidenziano debba Pt_1
esserci diritto all'accompagno qualora il paziente, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva, non sia in grado di determinarsi autonomamente al compimento degli atti elementari della vita quotidiana – compresi quelli compiuti nell'ambito della comunità - per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri.
Con Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di dal consulente dott. Per_1
che - dopo aver vagliato i risultati delle indagini tecniche espletate e riscontrando,
[...]
sulla base di esse, come l'interessata fosse affetta da “CARDIOPATIA IPERTENSIVA,
FIBRILLAZIONE ATRIALE CRONICA, POLIARTROSI AD INCIDENZA FUNZIONALE,
SINDROME ANSIOSA, INSUFFICIENZA RENALE CRONICA DI LIEVE ENTITA'” - ha accertato che è in possesso del requisito medico di cui all'art. 3, co. III, Legge Parte_1
104 con decorrenza dal 01/01/2022, escludendo la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagno.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. , Ctu nominato nel presente giudizio, ha esaminato la documentazione Persona_2 prodotta, accertando che la paziente presenta “artrosi polidistrettuale a marcata incidenza funzionale in Paziente con FA in terapia cardiopatia ipertensiva e SAD”, ed è portatrice di condizione di disabilità nella misura del 100%, con diritto all'accompagnamento e con necessità di sostegno elevato o molto elevato da aprile 2024 e quindi successivamente alla domanda amministrativa.
4. Decisione e spese.
La ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento e ha diritto ai benefici ex art. 3, comma III, Legge n. 104
a far data da aprile 2024; pertanto il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, vi sono giusti motivi, considerato il riconoscimento dei presupposti in data successiva alla domanda amministrativa e al presente giudizio, oltre che all'inammissibilità della domanda di corresponsione degli arretrati, per disporre la compensazione totale delle spese di lite di entrambe le fasi.
Si pongono a carico dell le spese del consulente. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e pertanto riconosce in favore di invalida al 100% il diritto Parte_1 all'indennità di accompagno ed il diritto ai benefici ex art. 3, co. III, Legge 104, da aprile
2024;
- dichiara inammissibile la domanda di corresponsione degli arretrati;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2 del dott. . Persona_2
Messina, 17.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando