Articolo 1 della Legge 16 novembre 1939, n. 1889
Articolo 2
Versione
11 gennaio 1940
Art. 1.

All'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611, e' aggiunto il seguente comma:
«Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze».
Entrata in vigore il 11 gennaio 1940
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente