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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/10/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 278/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
Parte_1
”, con sede in Angri, alla via Campia, cod. fisc.
[...]
E , nata a P.IVA_1 Parte_2
Castellammare di Stabia il 7 aprile 1966, residente in [...], cod. fisc. , nata ad [...] il [...] C.F._1 Parte_3 ed ivi residente, alla via del Monte, cod. fisc. , C.F._2 [...]
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente, alla via Ponte Aiello, n. Parte_4
12, cod. fisc. , , nato ad [...] il 7 C.F._3 Parte_1 settembre 1931 ed ivi domiciliato, via dei Goti, n. 89, cod. fisc. , C.F._4 nato ad [...] il [...] ed ivi domiciliato, alla via Parte_1
Ponte Aiello, n. 12, cod. fisc. , , C.F._5 Parte_5 nata a [...] l'[...], cod. fisc. , deceduta il 12 C.F._6 settembre 2002, dichiarato dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 27/2007, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di decreto autorizzativo del giudice delegato del 17 gennaio 2024 e di mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione di cui all'art. 392 c.p.c., dall'avv. Carmine Napoli, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via G. Carucci, n. 1/5; 1 attore in riassunzione
E
1. con sede in piazza Crocifisso, n. 23, cod. fisc. , Parte_6 P.IVA_2 in persona del Sindaco pro tempore, ing. rappresentato e difeso, in virtù Parte_7 di deliberazione di Giunta n. 135 del 26 giugno 2024 e di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Vincenzo Nocera, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Angri, al corso Vittorio Emanuele, n. 180;
2. , nata a [...] il [...], residente in Parte_3
Milano, al viale Ranzoni, n. 2, cod. fisc. , C.F._7 [...]
, nata a [...] il [...], residente in [...]
2, cod. fisc. , nata a [...] C.F._8 Parte_9
Stabia il 5 gennaio 1968, residente in [...], al corso Vittorio Emanuele, n. 172, cod. fisc.
, , nata a [...] il 29 C.F._9 Parte_10 novembre 1969, residente in [...], cod. fisc.
, , nato a [...] l'1 luglio C.F._10 Parte_11
1998, residente in [...], cod. fisc. , quale C.F._11 unico erede di nata ad [...] il [...] ed ivi deceduta il 26 Parte_2 ottobre 2023, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Enrico Bonelli, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Napoli, al via G. Melisurgo, n. 23;
3. , nato a [...] l'[...], residente in [...], cod. fisc. , , nata ad C.F._12 Parte_13
Angri il 18 marzo 1968 ed ivi residente, alla via F. Saverio Caiazzo, n. 32, cod. fisc.
, nata a [...] l'[...], C.F._13 Pt_14 residente in [...], cod. fisc. , C.F._14 [...]
nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. quali eredi di C.F._15 Per_1
nata ad [...] il [...] ed ivi deceduta il 26 settembre 1996,
[...] rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Mandarino, con il quale elettivamente domiciliano in Salerno, al corso
Vittorio Emanuele, n. 170/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Spiezia;
convenuti in riassunzione
4. , con sede in Salerno, alla via A. Alì, n. 3, p. iva , in Controparte_2 P.IVA_3 persona del commissario liquidatore e legale rappresentante p.t.;
2 convenuto in riassunzione contumace
5. , nato a [...] il [...], residente in Parte_15
Angri, alla via T. Manniello, n. 6, cod. fisc. ; C.F._16 Pt_16
, nata a [...] il [...], residente in [...],
[...] alla via Nazionale n. 150, cod. fisc. ; C.F._17 Parte_17
, nata a [...] il [...], residente in [...], contrada Cesina, n. 34
[...] bis, cod. fisc. ; , nata ad [...] C.F._18 Parte_18 il 16 settembre 2002, residente in [...], contrada Cesina, n. 34 bis, cod. fisc.
; , nata ad [...] il [...], C.F._19 Parte_19 residente in [...], contrada Cesina, n. 34 bis, cod. fisc. ; C.F._20
, nata ad [...] il [...], residente in Tufino, Parte_20 contrada Cesina, n. 34 bis, cod. fisc. ; , C.F._21 Parte_21 nata ad [...] il [...], residente in Tufino, contrada Cesina, n. 34 bis, cod. fisc. ; , nata a [...] il [...], C.F._22 Parte_3 residente in Boscoreale, via Vicinale Passanti, n. 56, cod. fisc. ; C.F._23
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Ponte Aiello, n. 12, cod. fisc. ; , C.F._24 Parte_23 nato ad [...] l'[...] ed ivi residente, alla via Ponte Aiello, n. 12, cod. fisc.
; , nata ad [...] il [...], residente in C.F._25 Parte_24
Arezzo, alla via Isonzo, n. 33/3, cod. fisc. ; C.F._26 convenuti in riassunzione contumaci
AVENTE AD OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO EX ARTT. 392 E SS. C.P.C. –
RISARCIMENTO DANNI E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'attore in riassunzione e per i convenuti , Parte_3 Parte_8
, , (come da atto di citazione in Parte_9 Parte_10 Parte_11 riassunzione e comparsa di costituzione) – “previa adozione delle statuizioni conseguenti alle motivazioni ed al principio di diritto fissati nella sentenza di rinvio della Corte di
Cassazione n. 35286/2023, depositata il 18/12/2023, in riforma della sentenza n. 285/S/02, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Stralcio, in composizione monocratica il
19/07/2002 ed in accoglimento dell'appello proposto, in via incidentale, dagli originari attori, sostituiti, per quanto di ragione dalla Curatela Fallimentare, condannare il
[...] all'integrale risarcimento dei danni subiti per effetto della perdita della proprietà Pt_6
3 dell'appezzamento di terreno alla località Campora del Comune di Angri, della superficie di mq. 7542,00, facente parte della maggior consistenza riportata in Catasto Terreni del
Comune di Angri al Foglio 9, p.lle 110, 1146 (ex 111), 1030 (ex 503) e 1316, per effetto della irreversibile trasformazione del fondo, nella misura e mediante pagamento del corrispettivo del valore di mercato del bene, nonché dell'indennità di occupazione legittima nei termini fissati dalla Suprema Corte, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese e competenze di tutte le fasi del presente giudizio, ivi comprese quelle della presente fase e quelle della fase innanzi alla Suprema Corte”; per il convenuto (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- a) Parte_6 rideterminare l'indennità risarcitoria e l'indennità di occupazione temporanea spettante agli aventi diritto per effetto della irreversibile trasformazione del fondo di mq. 7512 sito in Angri alla località Campora, in conformità ai principi fissati dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 35286/2023 (R.G. n. 14560/2020) del 18.12.2023. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio nonché, in conformità al disposto della sentenza della Suprema Corte, quelle del giudizio di Cassazione R.G. N. 14560/2020”; per i convenuti , , (come da Parte_12 Parte_13 Pt_14 CP_1 comparsa di costituzione e risposta) – “accogliere l'appello e l'atto di citazione in riassunzione, previa adozione delle delibazioni conseguenti ed al principio di diritto enunciati nella statuizione di rinvio del Supremo Collegio n. 35286/2023, depositata il 18 dicembre 2023, in riforma della sentenza n. 285/S/2002, resa dal Tribunale Ordinario di
Nocera Inferiore (SA), Sezione Stralcio, in composizione di Giudice Monocratica il 19 luglio 2002 ed in accoglimento dell'appello proposto, in via incidentale, dagli attori originari, sostituiti per quanto di ragione di ragione dall' , nonché per Controparte_3 gli odierni appellati in adesione, condannare il all'integrale Controparte_4 risarcimento per le spettanti quote in capo ai contendenti, dei danni subiti per l'effetto della perdita della proprietà dell'unità immobiliare alla località Campora del Comune di della superficie di mq. 7.542, facente parte della maggiore consistenza CP_4 riportata nel NCT del Comune di al fol. 9, p.lle 110, 1146 (ex 111) 103 (ex CP_4
503) e 131, per l'effetto della irreversibile trasformazione del fondo, nella misura e mediante pagamento del correspettivo del valore di mercato, nonché dell'indennità di occupazione legittima nei termini fissati dal giudice del diritto, da determinarsi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese e competenze della fase di appello rinvio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario per esplicita richiesta, a mente del D.M. 137/2022, ivi compreso a presente fase, oltre
4 maggiore per spese generali ai sensi dell'art. 13 nella misura del 15% sui rispettivi compensi a liquidarsi, Cna ed Iva, di legge, se dovuta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 285/S/2002, il Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Stralcio, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da (nato il 7 Parte_1 settembre 1931), (nato il [...]), (nata il Parte_25 Persona_1
2 maggio 1935), (nato il [...]), da (nata Parte_1 Parte_2 il 24 ottobre 1964), (nata il [...]), (nata il 5 Parte_3 Parte_9 gennaio 1968), (nata il [...]) e (nata il 19 Parte_10 Parte_8 settembre 1936), quali eredi di da (nata il [...]), Persona_2 Parte_3
(nata il [...]), (nata il [...]) e Persona_1 Parte_2
(nata l'[...]), quali eredi di , nonché Parte_5 Parte_1 da (nato il [...]), (nata il [...]) Parte_26 Parte_16
e (nato il [...]), quali eredi di (nata il Parte_15 Parte_2
18 agosto 1939), con atto di citazione notificato al Comune di Angri il 9 marzo 1992, così provvedeva: 1) accoglieva in parte la domanda e, per l'effetto, condannava il Parte_6 al pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di euro 217.278,48,
[...] oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 16 aprile 2000 all'effettivo soddisfo, a titolo di indennità di occupazione legittima del fondo di mq. 7.512, sito in località
Campora, per il periodo compreso tra il 16 maggio 1977 e il 17 febbraio 1982, nonché di controvalore dei frutti pendenti, rigettandola nel capo con il quale era stato chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della proprietà del terreno per effetto della sua irreversibile trasformazione da parte dell' Controparte_5
, delegato dall'Ente locale alla realizzazione di un comparto
[...] edificatorio, nonché dalla sua occupazione illegittima, per ritenere prescritto il diritto azionato in giudizio;
2) compensava tra gli attori e il e spese processuali, Parte_6 ivi comprese quella della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura dei 2/3, condannando l'Ente locale alla refusione della quota di 1/3; 3) condannava gli attori e il Parte_6
in ragione del 50% ciascuno, alla refusione delle spese di lite in favore dell'
[...] [...]
, evocato in giudizio iussu iudicis. Controparte_5
Con sentenza n. 248/2008, questa Corte così provvedeva: 1) rigettava gli appelli incidentali spiegati da a) da b) , e Parte_1 Parte_22 Controparte_6
(nata il [...]), quali eredi di , da c) Parte_3 Parte_25 [...]
, e , quali eredi di CP_7 Parte_12 Parte_13 Pt_14 CP_1 Pt_2
5 (nata il [...]), da d) (nata il [...]), Per_1 Parte_3 [...]
(nata il [...]) e (nata il [...]), quali eredi Parte_4 Parte_2 di da e) , e Parte_5 Parte_26 Parte_16 Parte_15 quali eredi di (nata il [...]), da f) nonché Parte_2 Parte_1 da g) (nata il [...]), (nata il [...]), Parte_2 Parte_3
e , quali eredi di 2) Parte_9 Parte_10 Parte_8 Persona_2 accoglieva per quanto di ragione l'appello principale proposto dal e, per Parte_6
l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, a) dichiarava dovuta l'indennità di occupazione legittima del fondo controverso limitatamente all'annualità maggio 1981 – maggio 1982 e, dunque, nella misura di euro 3.855,00, ritenendola prescritta per il precedente periodo temporale;
b) ordinava al di Parte_6 depositare la somma di euro 3.855,00, oltre interessi legali dal 16 maggio 1982 al soddisfo, presso l'Ufficio competente (già Cassa Depositi e Prestiti); c) rigettava le domande di liquidazione dell'indennità per i frutti pendenti e di rivalutazione o maggior danno sulla somma riconosciuta per l'occupazione legittima;
3) confermava la regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio tra gli attori e il 4) compensava tra Parte_6 il e gli appellanti incidentali le spese del secondo grado del giudizio in Parte_6 ragione dei 2/3, condannando l'Ente locale alla refusione della restante quota di 1/3; 5) compensava integralmente tra le predette parti e l' Controparte_5
le spese del doppio grado del giudizio.
[...]
Con sentenza n. 8965/2014, la Corte di Cassazione: 1) accoglieva il quarto, il sesto e il settimo motivo, per quanto di ragione, del ricorso proposto da e Parte_16 Pt_15
quali eredi di (nata il [...]) e di ,
[...] Parte_2 Parte_26
e di quello incidentale spiegato da (nata il [...]), Parte_2 Pt_3
(nata il [...]), e ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_8 quali eredi di nonché il primo e il secondo motivo, nei limiti precisati, Persona_2 dell'ulteriore ricorso incidentale interposto dal fallimento della
[...]
e dei singoli soci (nata il Controparte_8 Parte_2
7 aprile 1966), (nata il [...]), (nata il 6 marzo Parte_3 Parte_4
1957), , e dichiarato dal Parte_1 Parte_1 Parte_5
Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 27/2007, statuendo che: a) alla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, avvenuta il 9 marzo 1992, non era ancora spirato il termine quinquennale della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni azionato dai proprietari del fondo controverso, la cui decorrenza doveva essere individuata
6 nel momento dell'entrata in vigore della legge n. 458/1988; b) la stima dell'indennità di esproprio doveva essere eseguita con il criterio di cui all'art. 39 legge n. 2359/1865 e non ai sensi dell'art. 37 D.P.R. n. 327/2001; c) il calcolo dell'indennità di occupazione legittima, definitivamente cessata nel maggio 1983, doveva essere effettuato in applicazione del criterio sussidiario degli interessi legali annui sull'importo dell'indennità di esproprio;
2) rigettava l'ottavo motivo dei primi due ricorsi ed il terzo di quello spiegato dal fallimento della “ e Controparte_8 dei soci;
3) dichiarava assorbiti i restanti motivi nonché il ricorso incidentale proposto dal
4) cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, Parte_6 rinviando la causa alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con sentenza n. 85/2020, questa Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio introdotto dal fallimento della Controparte_8
e dei singoli soci (nata il [...]),
[...] Parte_2 Parte_3
(nata il [...]), (nata il [...]), , Parte_4 Parte_1
e così provvedeva: 1) rigettava l'appello Parte_1 Parte_5 proposto dal avverso la sentenza n. 285/S/2002 del Tribunale di Nocera Parte_6
Inferiore – Sezione Stralcio e, in accoglimento degli appelli incidentali spiegati da a)
da b) , e (nata il 13 Parte_1 Parte_22 Controparte_6 Parte_3 ottobre 1968), quali eredi di , da c) , , Parte_25 CP_7 Parte_12 Pt_13
e , quali eredi di (nata il [...]),
[...] Pt_14 CP_1 Persona_1 da d) (nata il [...]), (nata il [...]) e Parte_3 Parte_4
(nata il [...]), quali eredi di da e) Parte_2 Parte_5
, e quali eredi di Parte_26 Parte_16 Parte_15 Parte_2
(nata il [...]), da f) nonché da g) (nata il Parte_1 Parte_2
24 ottobre 1964), (nata il [...]), Parte_3 Parte_9 Pt_10
e , quali eredi di in riforma della pronuncia di
[...] Parte_8 Persona_2 primo grado, condannava l'Ente locale al pagamento, in favore del fallimento della e dei soci nonché di Controparte_8
e quali eredi di e Parte_15 Parte_16 Parte_26 Parte_2
(nata il [...]), di , (nata il [...]), Parte_22 Parte_3
, coniuge superstite di in proprio e nella Parte_17 Controparte_6 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori , Parte_18
e , quali eredi di e Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_25
7 di (nata il [...]), (nata il 7 Parte_27 Parte_2 Parte_3 febbraio 1966), e , quali eredi di Parte_9 Parte_10 Parte_8
della somma di euro 490.230,00 a titolo di risarcimento dei danni derivanti Persona_2 dalla perdita di proprietà del fondo in contestazione, oltre interessi al tasso legale su tale importo annualmente rivalutato dal 18 maggio 1983 al soddisfo, e di euro 110.615,53 per l'indennità di occupazione legittima dal 16 maggio 1977 al 18 maggio 1983, oltre interessi legali da tale data al soddisfo, con detrazione degli importi versati dal Comune di Angri il
25 febbraio 2004, con interessi legali da tale data e fino alla corresponsione del dovuto;
2) rigettava la domanda di pagamento proposta da e quali Parte_23 Parte_24 cessionari dei crediti vantati da e essendo il negozio Parte_1 Parte_1 dispositivo inopponibile al fallimento della Controparte_8
e dei soci;
3) dichiarava il difetto di legittimazione passiva
[...] dell' ; 4) compensava le spese Controparte_5 dell'intero giudizio tra l' e il Controparte_5
5) compensava le spese dell'intero giudizio tra e Parte_6 Parte_23
e il 6) compensava le spese dell'intero giudizio tra gli attori Parte_24 Parte_6
e il per la quota di 1/2; 7) condannava il alla refusione Parte_6 Parte_6 della restante metà delle spese dell'intero giudizio in favore del fallimento
[...]
e dei soci;
8) condannava il Controparte_8 alla refusione della restante metà delle spese dell'intero giudizio in Parte_6 favore di e quali eredi di e Parte_15 Parte_16 Parte_26 [...]
(nata il [...]), di , (nata il 13 ottobre Parte_2 Parte_22 Parte_3
1968), , coniuge superstite di , in proprio e nella Parte_17 Controparte_6 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori , Parte_18
e , quali eredi di e Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_25
9) condannava il alla refusione della restante metà delle Parte_27 Parte_6 spese dell'intero giudizio in favore di (nata il [...]), Parte_2
(nata il [...]), e Parte_3 Parte_9 Parte_10 [...]
quali eredi di 10) compensava tra le parti le spese della Parte_8 Persona_2 consulenze tecniche d'ufficio nella misura di 1/2, ponendo definitivamente il pagamento della restante metà a carico del Parte_6
Con ordinanza n. 35286/2023, la Corte di Cassazione: 1) accoglieva il primo motivo di ricorso, con il quale il aveva eccepito la nullità dell'impugnata sentenza Parte_6
n. 85/2020 per violazione degli artt. 195, 132, 112 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 cod. civ. e
8 degli artt. 24 e 111 Cost., avendo la Corte territoriale liquidato il ristoro e le indennità reclamati dagli appellanti senza considerare le contestazioni sollevate dall'Ente locale in ordine alle risultanze della relazione peritale, giacché ritenute tardivamente formulate in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale, sebbene non fosse applicabile, ratione temporis, il regime della procedimentalizzazione della consulenza tecnica d'ufficio introdotto dalla legge n. 69/2009; 2) dichiarava assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, con il quale il aveva lamentato che Parte_6 la Corte d'Appello aveva introdotto una decadenza non prevista dal codice di rito, si era sottratta all'onere di confutare le contestazioni mosse alla consulenza tecnica d'ufficio e non aveva tenuto conto, nel quadro di tali censure, del rilievo inteso a dimostrare l'erroneità dei parametri valutativi adottati;
parimenti, dichiarava assorbito il settimo motivo di ricorso, relativo alla regolamentazione delle spese di lite;
3) dichiarava inammissibili il quinto e il sesto motivo di ricorso, con il quali il aveva Parte_6 denunciato, da un lato, la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 1223 e 2056 cod. civ., per avere la Corte territoriale, nel detrarre dalle somme liquidate in favore degli appellanti quelle versate dall'Ente locale in corso di causa, affermato di essere impossibilitata ad accertare che queste ultime fossero comprensive anche della rivalutazione monetaria, limitatosi a riconoscere l'intervenuto pagamento degli interessi corrispettivi, laddove il Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Stralcio, con la sentenza di primo grado, aveva chiaramente accolto la domanda indennitaria e non quella risarcitoria, e, dall'altro, l'omesso esame di un fatto decisivo, vale a dire la mancata disamina dei documenti da cui era possibile evincere il pagamento anche della rivalutazione monetaria;
4) cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione del 16 marzo 2024, il fallimento della
[...]
e dei singoli soci (nata il 7 aprile Controparte_8 Parte_2
1966), (nata il [...]), (nata il [...]), Parte_3 Parte_4
, e introduceva il giudizio di Parte_1 Parte_1 Parte_5 rinvio onde sentir condannare il nei termini fissati dalla Corte di Parte_6
Cassazione, al risarcimento dei danni scaturenti dalla perdita della proprietà del fondo di mq. 7.542, sito in località Campora e facente parte della maggiore consistenza riportata nel catasto terreni al foglio 9, particelle 110, 1146 (ex 111), 1030 (ex 503) e 1316, per effetto della sua irreversibile trasformazione e al pagamento dell'indennità di occupazione
9 legittima, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria, nonché alla refusione delle spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 giugno 2024, il Parte_6 eccepiva, in via pregiudiziale, l'irritualità delle modalità di riassunzione del giudizio, giacché, come espressamente riconosciuto dal fallimento della
[...]
e dei soci, l'atto di citazione notificato il 17 Controparte_8 marzo 2024 ed iscritto a ruolo integrava, correggeva e sostituiva quello precedentemente notificato l'8 marzo 2024, chiedendo, nel merito, la rideterminazione dei danni e dell'indennità di occupazione legittima dovuti agli aventi diritto in conformità ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 35286/2023.
Nel costituirsi in giudizio con comparse di risposta depositate rispettivamente il 20 giugno
2024 e il 10 dicembre 2024, (nata il [...]), , Parte_3 Parte_8
e quale erede di Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
(nata il [...]), nonché , e Parte_2 Parte_12 Parte_13 Pt_14 [...]
formulavano conclusioni analoghe a quelle fallimento della CP_1 [...]
e dei soci, chiedendo la condanna Controparte_8 Controparte_8 del al risarcimento dei danni subiti per la perdita del fondo di loro Parte_6 proprietà e al pagamento dell'indennità relativa alla sua occupazione legittima.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocati, restavano contumaci, oltre all'
[...]
, Controparte_5 Parte_15 Parte_16
, Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
(nata il [...]), , Parte_21 Parte_3 Parte_22 [...]
e , perveniva, per la discussione, all'udienza del 26 giugno 2025, Parte_23 Parte_24 sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte, per poi essere trattenuta in decisione con ordinanza del 28 luglio/20 agosto 2025.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal in Parte_6 ordine alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio di rinvio, atteso che la circostanza che il fallimento della e Controparte_8 dei soci, con la citazione notificata il 17 marzo 2024 ed iscritta al ruolo il 18 marzo 2024, abbia sostituito quella precedentemente notificata l'8 marzo 2024 non inficia la tempestività e la validità della riassunzione della causa, non comportando la violazione dell'art. 392 c.p.c., né, comunque, alcuna preclusione o decadenza.
Ed invero, il fallimento della Controparte_8
e dei soci, in ossequio all'art. 392 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione
[...]
10 temporis nel caso in esame, ha notificato l'atto di riassunzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata nella forma della citazione e ben prima della scadenza del termine annuale ivi stabilito, iscrivendolo a ruolo con immediatezza, sicché ha ritualmente compiuto l'attività processuale necessaria per la prosecuzione della causa.
D'altra parte, se la notifica della citazione in appello, non seguita dall'iscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione, atteso che la consumazione presuppone l'esistenza, al tempo della proposizione della seconda impugnazione, di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della prima, con la conseguenza che, in mancanza di tale declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un'altra impugnazione, di contenuto identico o diverso, in sostituzione della precedente viziata, purché il relativo termine non sia decorso (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n.
20912; Cass. 12 novembre 2010, n. 22957, Sez. Un., 28 marzo 2024, n. 8486), allo stesso modo, nessuna valenza ostativa alla prosecuzione del giudizio in sede di rinvio può derivare dalla notifica, entro il termine stabilito dall'art. 392 c.p.c., e dalla tempestiva iscrizione a ruolo di un atto di citazione in riassunzione che abbia sostituito il precedente.
Per quanto attiene all'esame della res controversa, occorre preliminarmente osservare che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per motivi di merito (il cosiddetto giudizio di rinvio “proprio”) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito che ha preceduto il giudizio di legittimità e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase dell'originario processo, che, pur essendo assoggettata, per ragioni di rito, alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., ai sensi del quale, nell'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non si produce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia (cfr., ex plurimis, Cass.
28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. ord. 20 aprile 2017, n. 10009; Cass. ord. 31 maggio 2021,
n. 15143), con la precisazione che, poiché la decisione di annullamento incide soltanto sulle parti della decisione di merito cui si estende e, quindi, soltanto sulle parti cassate, i capi di una pronuncia non cassati non sono travolti dall'estinzione del processo ed acquistano autorità di giudicato (cfr. Cass. 31 agosto 2018, n. 21469).
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di
11 diritto o per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia o per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme restando le preclusioni e le decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze pregresse, sia consentita sulla base delle direttive fornite dalla decisione di legittimità (cfr., ex plurimis; Cass. 7 agosto 2014, n.
17790; Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448).
In particolare, nel caso di annullamento per vizio di motivazione, la sentenza rescindente, nell'indicare i punti specifici della sua carenza o contraddittorietà, non limita il potere del giudice del rinvio all'esame soltanto di quelli individuati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma gli riserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito in relazione ai poteri di indagine e di valutazione della prova nell'ambito dello specifico capo annullato.
In quest'ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a motivare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni e i difetti argomentativi riscontrati (cfr., ex plurimis, Cass. 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. ord. 2 febbraio 2018, n. 2652).
Pertanto, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere stigmatizzata o elusa dal giudice del rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, fatta salva soltanto l'ipotesi dell'inesistenza giuridica della pronuncia, o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui correttezza non è sindacabile neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali espressi dalla Corte di legittimità in epoca precedente, coeva o successiva alla sua emanazione, così come, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice del rinvio non può compiere un nuovo e diverso
12 accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali è stata fondata la pronuncia di annullamento (cfr., ex plurimis, Cass. 8 novembre 2005, n. 21664; Cass. 6 marzo 2012, n. 3458; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27343).
Proprio in ragione della struttura “chiusa” tipica del giudizio di rinvio, vale a dire della cristallizzazione delle posizioni delle parti nei termini in cui erano rimaste definite nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e, più precisamente, fino all'ultimo momento utile nel quale le stesse potevano subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, come quelle stabilite dall'art. 372
c.p.c.), il giudice del rinvio può considerare fatti nuovi incidenti sulle ragioni delle parti, senza violare il divieto di esaminare punti non prospettati o prospettabili fino a quel momento, soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essersi successivamente verificati, non era stata possibile l'allegazione, con l'eccezione che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni rese dalla Corte di
Cassazione in sede di rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 30 ottobre 2003, n. 16294; Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 11 maggio 2018, n. 11411).
Nessun limite valutativo sussiste, invece, per le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti, atteso che le stesse devono ritenersi, per definizione, non decise e, quindi, possono essere riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice del rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 11 dicembre 1990,
n. 11767; Cass. 12 settembre 2011, n. 18677; Cass. 30 novembre 2017, n. 28751).
Nella fattispecie de qua agitur, con l'ordinanza n. 35286/2023, la Corte di Cassazione, nell'accogliere il primo motivo di ricorso, con il quale il aveva eccepito Parte_6 la nullità della sentenza n. 85/2020 per violazione degli artt. 195, 132, 112 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 cod. civ. nonché degli artt. 24 e 111 Cost., osservava, sulla base del principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5624/2022, che “le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio, in tal modo censurando la decisione impugnata nella parte in cui questa Corte non aveva considerato, ai fini della liquidazione dei danni e
13 dell'indennità di occupazione richiesti dagli aventi diritto, le doglianze sollevate dall'Ente locale in merito agli esiti peritali, per averle erroneamente ritenute intempestive.
Ne deriva che questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta a valutare le contestazioni formulate dal all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 maggio Parte_6
2017 e con la comparsa di cui agli artt. 190, comma 2, e 352, comma 1, c.p.c. (nel testo antecedente alla legge n. 353/1990) avverso la consulenza tecnica d'ufficio depositata dall'ing. il 9 gennaio 2017 e recepita nella cassata sentenza n. 85/2020 al fine Per_3 di verificarne l'idoneità ad infirmare le risultanze peritali e, di conseguenza, ad incidere sull'entità dei danni subiti dagli originari attori e dai loro aventi causa per effetto dell'ablazione del fondo controverso nonché sulla misura dell'indennità maturata per il periodo della sua occupazione legittima.
Le predette contestazioni sono destituite di ogni fondamento e, come tali, insuscettibili di inficiare le conclusioni estimative cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nel determinare il valore venale del fondo contraddistinto nel catasto terreni del Comune di
Angri al foglio 9, particelle 110, 1146, 1030 e 1316, e, di riflesso, i danni patrimoniali patiti dai privati a causa della perdita del diritto domenicale nonché l'ammontare dell'indennità ad essi dovuta per la sua occupazione legittima.
In particolare, il censura le risultanze peritali sull'erroneo presupposto Parte_6 che l'ing. nel ritenere congruo stabilire in euro 65,00/mq. il valore unitario di Per_3 mercato del fondo in questione, a tal fine recependo la stima compiuta, con riferimento all'anno 1990, da altro consulente tecnico d'ufficio, ing. nominato da questa Corte Per_4 in controversie aventi ad oggetto la liquidazione dell'indennità di esproprio di aree ricadenti nello stesso ambito territoriale ed urbanistico, avrebbe dovuto devalutare il predetto parametro al 18 maggio 1983, epoca dell'acquisizione del terreno al patrimonio dell'Ente locale in conseguenza della sua irreversibile trasformazione.
Ed invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui, in tema di liquidazione dell'indennità di esproprio, occorre fare riferimento soltanto al valore di mercato del bene alla data di emissione del provvedimento ablatorio, non essendo possibile determinarlo mediante la comparazione con il prezzo di cespiti omogenei o con il calcolo dei relativi costi di costruzione in un momento storico successivo, per poi devalutare il quantum ricavato attraverso l'uso degli indici Istat, atteso che il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, nonché di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta
14 (cfr., ex plurimis, Cass. 17 luglio 2012, n. 12213; Cass. 21 settembre 2015, n. 18556; Cass. ord. 6 giugno 2019, n. 15412), sicché il consulente tecnico d'ufficio non avrebbe in alcun modo potuto effettuare una corretta ed attendibile valutazione del fondo in contestazione secondo l'impropria metodologia prospettata dal Parte_6
In realtà, l'ausiliario, dopo aver premesso che la necessità di privilegiare, ai fini estimativi,
“l'acquisizione di dati relativi al Comune e alla Zona Urbanistica di interesse per questa vertenza” non aveva reso possibile “ottenere che essi fossero anche coevi al periodo cui riferire la stima per il caso di specie” e dopo aver espressamente riconosciuto che, “come anche riportato in diverse sentenze della Cassazione, non è corretto utilizzare le formule di rivalutazione monetaria per riportare un prezzo o un valore di mercato fissato in un certo periodo alla data in cui è invece necessario riferire la stima del più probabile valore di mercato per gli immobili oggetto della presente vertenza, ossia il maggio del 1983”, evidenziava che, “per svolgere questa operazione”, aveva “ritenuto utili e rispondenti al caso di specie le indicazioni sull'andamento del mercato immobiliare fornite da enti e istituti di ricerca specifici del settore …”, osservando che, sulla base delle indagini compiute, le “valutazioni immobiliari negli anni 1982-1983 possono considerarsi pressoché simili a quelle rilevate verso la fine degli anni '80 e agli inizi degli anni '90, mentre i valori minimi si riscontrano nel periodo 1986/1988”, per poi reputare condivisibile la stima di 65,00 euro/mq. al 1990, attribuita dall'ing. a beni ricadenti Per_4 nella “medesima zona, sia geografica sia urbanistica, degli immobili oggetto della presente vertenza”, e concludere che, “tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni da valutare”, il “più probabile valore di mercato unitario per gli appezzamenti di terreno oggetto di causa”, determinato “con il metodo della comparazione diretta”, corrispondeva anch'esso ad euro 65,00/mq. al 18 maggio 1983.
Pertanto, il consulente tecnico d'ufficio, una volta ritenuti non sufficientemente rappresentativi i valori desunti da documenti pubblici risalenti agli anni 1982, 1985 e
1986, per essere “la loro entità certamente influenzata dal fatto che si tratta di somme relative a cessioni oppure ottenute da accertamenti di ufficio che entrambi … erano sempre alquanto scollegati dagli effettivi valori venali dei suoli, ma tenevano invece conto di disposizioni normative …”, quali “la Legge sul risarcimento di Napoli n. 2892/1865
…, la Legge Tampone n. 385/1980, la Legge Bucalossi, il criterio dettato dall'art. 5bis della Legge n. 359/1992”, che “facevano determinare un'indennità di esproprio … sempre mediamente minore di circa il 40% dell'effettivo valore di mercato dell'immobile ablato”, e non avendo reperito ulteriori dati temporalmente prossimi all'epoca del
15 verificarsi della vicenda ablatoria in questione, individuava nel risultato estimativo cui era approdato l'ing. nel giudizio iscritto al n. 481/2015 RGC di questa Corte il Per_4 parametro maggiormente idoneo a determinare l'entità dei danni subiti dai privati in conseguenza della perdita della proprietà del fondo censito nel catasto terreni del Comune di Angri al foglio 9, particelle 110, 1146, 1030 e 1316, precisando, al riguardo, che le valutazioni immobiliari registrate dal mercato nel 1990 erano rimaste sostanzialmente immutate rispetto a quelle dell'anno 1983, sicché non incorreva in alcun errore metodologico che potesse scalfire la validità delle proprie conclusioni peritali.
Né il può sostenere che il consulente tecnico d'ufficio “non aveva Pt_6 Pt_6 precisato in quale considerazione dovesse tenersi l'oscillazione dei prezzi del 25-30% tra il 1982-1983 e gli anni 2000”, atteso che, come innanzi rilevato, l'ausiliario, nel ricostruire l'andamento del mercato immobiliare, specificava che i valori venali delle aree edificabili al 1983, epoca alla quale occorreva effettuare la valutazione dell'appezzamento di terreno in questione, risultavano tendenzialmente equivalenti a quelli del 1990, con la conseguenza che, ad eccezione del periodo temporale compreso tra il 1986 e il 1988, non era configurabile una fluttuazione che potesse incidere sugli esiti delle operazioni estimative e sulla loro affidabilità.
Parimenti, il afferma erroneamente che il consulente tecnico d'ufficio Parte_6
“non aveva tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte con la sentenza n.
8965/2014”, con la quale era stato statuito che “la stima dell'indennità di espropriazione necessaria per il calcolo di quella di occupazione doveva essere eseguita con il previgente criterio dell'art. 39 legge fondamentale 2359, e non in base alla normativa dell'art. 37
T.U.”, giacché, di contro, l'ausiliario valutava il fondo riportato nel catasto terreni al foglio 9, particelle 110, 1146, 1030 e 1316, sulla base del valore venale e, dunque, del giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita e senza applicare le particolari prescrizioni contenute nella richiamata disposizione del
D.P.R. n. 327/2001, in tal modo conformandosi alla pronuncia di legittimità che aveva cassato la sentenza n. 248/2008 di questa Corte.
In definitiva, essendo la consulenza tecnica d'ufficio depositata dall'ing. il 9 Per_3 gennaio 2017 immune dai vizi dedotti dal Comune di Angri, i danni patiti dagli originari attori e dai loro aventi causa per la perdita del diritto di proprietà del fondo in esame devono essere liquidati in euro 490.230,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale importo rivalutato, di anno in anno, sulla base degli indici Istat, dal 18 maggio 1983, data del verificarsi del fatto illecito, alla pubblicazione della presente sentenza (cfr., ex
16 plurimis, Cass. 10 marzo 2006, n. 5234; Cass. 3 marzo 2009, n. 5054; Cass. ord. 10 aprile
2018, n. 8766), momento dal quale matureranno, sul montante così costituito, gli ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo (cfr., ex ceteris, Cass. 6 novembre 1996, n. 9648;
Cass. 11 marzo 2004, n. 4983; cfr. Cass. 14 aprile 2011, n. 8507), mentre l'indennità ad essi dovuta per l'occupazione legittima del cespite dal 16 maggio 1977 al 18 maggio 1983 va quantificata in euro 110.615,53, oltre interessi al tasso legale dal 18 maggio 1983 all'effettivo soddisfo, con detrazione dalle somme innanzi determinate di quanto versato dall'Ente locale nel corso dell'intero giudizio.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta da , , Parte_1 Parte_25
(nata il [...]), da Persona_1 Parte_1 Parte_2
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_3 Parte_9
e , quali eredi di da (nata Parte_10 Parte_8 Persona_2 Parte_3 il 14 maggio 1954), (nata il [...]), (nata Persona_1 Parte_2 il 7 aprile 1966) e quali eredi di , nonché da Parte_5 Parte_1 [...]
, e , quali eredi di (nata Parte_26 Parte_16 Parte_15 Parte_2 il 18 agosto 1939), con atto di citazione notificato il 9 marzo 1992, il Parte_6 deve essere condannato al pagamento, in favore degli attori e dei loro aventi causa nonché del fallimento della “ e Controparte_8 dei singoli soci (nata il [...]), (nata il 14 Parte_2 Parte_3 maggio 1954), (nata il [...]), , Parte_4 Parte_1 Pt_1
e per quanto di rispettiva ragione, della somma di euro
[...] Parte_5
490.230,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale importo rivalutato, di anno in anno, sulla base degli indici Istat, dal 18 maggio 1983 alla pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale matureranno, sul montante così costituito, gli ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'ablazione del fondo contraddistinto nel catasto terreni al foglio 9, particelle 110, 1146,
1030 e 1316, e della somma di euro 110.615,53, oltre interessi al tasso legale dal 18 maggio 1983 all'effettivo soddisfo, quale indennità di occupazione legittima del bene, con detrazione degli importi versati dall'Ente locale nel corso dell'intero giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nell'ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo piuttosto che ai suoi diversi gradi e alla loro conclusione, sicché non deve liquidarle con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione al suo
17 epilogo, può legittimamente compensarle, in tutto o in parte, o, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al loro rimborso in favore della controparte (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2014, n.
19345; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32906).
In tale prospettiva, la sopravvenuta formazione, rispetto alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio, avvenuta con atto di citazione notificato il 9 marzo 1992, del principio giurisprudenziale secondo cui, soltanto dall'entrata in vigore della legge n.
458/1988, iniziava a decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti da occupazioni appropriative verificatesi in epoca precedente (cfr., ex plurimis, Cass. 28 luglio 2008, n. 20543; Cass. 22 aprile 2010, n. 9620; Cass. 26 marzo 2013, n. 7583) legittima, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel formulazione applicabile ratione temporis nel caso in esame, la compensazione, tra le parti, nella misura di 1/2, delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00, in ragione dell'entità del credito risarcitorio ed indennitario spettante agli originari attori, ai loro aventi causa e al fallimento della Controparte_8
e dei singoli soci, ai quali il è tenuto, per la sua
[...] Parte_6 soccombenza, a rifondere la restante quota della metà, per il primo grado (definito dal
Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Stralcio con sentenza n. 285/S/2002), in relazione all'attività difensiva espletata da , , Parte_1 Parte_25 Persona_1
(nata il [...]), da (nata il 24 ottobre Parte_1 Parte_2
1964), (nata il [...]), e Parte_3 Parte_9 Parte_10 [...]
quali eredi di da (nata il [...]), Parte_8 Persona_2 Parte_3
(nata il [...]), (nata il [...]) e Persona_1 Parte_2
quali eredi di , nonché da , Parte_5 Parte_1 Parte_26 [...]
e , quali eredi di (nata il [...]), Parte_16 Parte_15 Parte_2 in euro 16.600,00 per compenso, di cui euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.600,00 per la fase introduttiva, euro 7.000,00 per la fase istruttoria ed euro 5.000,00 per la fase decisionale, per il secondo grado (definito da questa Corte con sentenza n. 248/2008), in euro 67.900,00 per compensi, di cui euro 9.700,00 (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva ed euro 5.000,00 per la fase decisionale) in relazione alle attività difensive espletate da 1) 2) , Parte_1 Parte_22 Parte_3
(nata il [...]), , quali eredi di , 3) Controparte_6 Parte_25 [...]
, e , quali eredi di CP_7 Parte_12 Parte_13 Pt_14 CP_1 Pt_2
18 (nata il [...]), 4) (nata il [...]), Per_1 Parte_3 [...]
(nata il [...]) e (nata il [...]), quali eredi Parte_4 Parte_2 di e , 5) , e Parte_5 Parte_1 Pt_16 CP_8 Parte_16 [...]
, quali eredi di (nata il [...]), 6) Parte_15 Parte_2 Parte_1
e 7) (nata il [...]), (nata il [...]), Parte_2 Parte_3
e , quali eredi di Parte_9 Parte_10 Parte_8 Persona_2 per il grado di legittimità (definito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
8965/2014), in euro 36.000,00 per compensi, di cui euro 12.000,00 (euro 5.000,00 per la fase di studio, euro 4.000,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale) in relazione alle attività difensive espletate da 1) e Parte_15 Pt_16
quali eredi di e (nata il [...]),
[...] Parte_26 Parte_2
, , e , quali eredi di CP_7 Parte_12 Parte_13 Pt_14 CP_1
(nata il [...]), , (nata il 13 Persona_1 Parte_22 Parte_3 ottobre 1968), , quali eredi di e 2) Controparte_6 Parte_25 Parte_27
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_2 Parte_3
e , quali eredi di , e Parte_9 Parte_10 Parte_8 Persona_2
3) dal fallimento della Controparte_8 Controparte_8
e dei singoli soci (nata il [...]), (nata il 14 Parte_2 Parte_3 maggio 1954), (nata il [...]), , Parte_4 Parte_1 Pt_1
per la fase del primo rinvio (definita da questa Corte
[...] Parte_5 con sentenza n. 85/2020), in euro 43.087,57, di cui euro 987,57 per esborsi ed euro
14.700,00 per compenso (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva, euro 4.000,00 per la fase istruttoria ed euro 6.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata dal fallimento della
[...]
e dei singoli soci (nata il Controparte_8 Parte_2
7 aprile 1966), (nata il [...]), (nata il 6 marzo Parte_3 Parte_4
1957), , e euro 13.700,00 per Parte_1 Parte_1 Parte_5 compenso (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva, euro
4.000,00 per la fase istruttoria ed euro 5.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata da e quali eredi di Parte_15 Parte_16 Pt_26
e (nata il [...]), ,
[...] Parte_2 Parte_22 Parte_3
(nata il [...]), , Parte_17 Parte_18 Pt_19
e quali eredi di , ed euro
[...] Parte_20 Parte_21 Parte_25
13.700,00 per compenso (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase
19 introduttiva, euro 4.000,00 per la fase istruttoria ed euro 5.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata da (nata il 24 ottobre Parte_2
1964), (nata il [...]), e Parte_3 Parte_9 Parte_10 [...]
quali eredi di per l'ulteriore grado di legittimità (definito Parte_8 Persona_2 dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 35286/2023), in euro 15.400,00 per compensi, di cui euro 7.700,00 (euro 3.500,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 1.700,00 per la fase decisionale) in relazione alle attività difensive espletate da 1) (nata il [...]), (nata il 7 Parte_2 Parte_3 febbraio 1966), e , quali eredi di Parte_9 Parte_10 Parte_8
e 2) dal fallimento della Persona_2 CP_8 Controparte_8
e dei singoli soci (nata il [...]),
[...] Parte_2
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_3 Parte_4 Pt_1
, e e, per la presente fase di rinvio, in
[...] Parte_1 Parte_5 euro 30.921,20, di cui euro 821,20 per esborsi ed euro 10.700,00 per compenso (euro
3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva ed euro 6.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata dal fallimento della e dei singoli soci Controparte_8
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_2 Parte_3
(nata il [...]), , e Parte_4 Parte_1 Parte_1
euro 9.700,00 per compenso (euro 3.000,00 per la fase di studio, Parte_5 euro 1.700,00 per la fase introduttiva ed euro 5.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata da (nata il [...]), Parte_3 [...]
, e , quali eredi di Parte_9 Parte_10 Parte_8 Parte_11 Per_2
ed euro 9.700,00 per compenso (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00
[...] per la fase introduttiva ed euro 5.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata da , e , quali eredi Parte_12 Parte_13 Pt_14 CP_1 di (nata il [...]), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Persona_1
Iva, a norma degli artt. 2 e ss. D.M. n. 55/2014 e dei punti 2, 12 e 13 dell'allegata tabella.
Ne deriva che, effettuata la compensazione nella misura di 1/2, il deve Parte_6 essere condannato alla refusione, a titolo di spese processuali, per il primo grado del giudizio (definito dal Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Stralcio con sentenza n.
285/S/2002), della somma di euro 8.800,00 per compenso difensivo in favore dell'avv.
Enrico Bonelli, nella qualità di procuratore distrattario di , Parte_1 [...]
, (nata il [...]), di Pt_25 Persona_1 Parte_1 [...]
[...]
[...] (nata il [...]), (nata il [...]), Per_5 Parte_3 [...]
e , quali eredi di di Parte_9 Parte_10 Parte_8 Persona_2 Pt_3
(nata il [...]), (nata il [...]),
[...] Persona_1 [...]
(nata il [...]) e quali eredi di Parte_2 Parte_5 Pt_1
, nonché di , e quali eredi di
[...] Parte_26 Parte_16 Parte_15
(nata il [...]), ex art. 93, comma 1, c.p.c., per il secondo Parte_2 grado (definito da questa Corte con sentenza n. 248/2008), della somma di euro 33.950,00 per compensi difensivi, di cui euro 4.850,00 in favore di 1) 2) Parte_1 Pt_22
, (nata il [...]), ,
[...] Parte_3 Parte_17 [...]
, e , quali eredi di Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 [...]
, 3) , e , quali eredi di Pt_25 Parte_12 Parte_13 Pt_14 CP_1
(nata il [...]), 4) (nata il [...]), Persona_1 Parte_3
(nata il [...]) e (nata il [...]), Parte_4 Parte_2 quali eredi di e , 5) e Parte_5 Parte_1 Parte_15 Pt_16
quali eredi di e (nata il [...]), 6)
[...] Parte_26 Parte_2
, e 7) dell'avv. Enrico Bonelli, nella qualità di procuratore distrattario di Parte_1
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_2 Parte_3
e , quali eredi di ex Parte_9 Parte_10 Parte_8 Persona_2 art. 93, comma 1, c.p.c., per il grado di legittimità (definito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8965/2014), della somma di euro 18.000,00 per compensi difensivi, di cui euro 6.000,00 in favore di 1) e quali eredi di Parte_15 Parte_16 Pt_26
e (nata il [...]), ,
[...] Parte_2 Parte_12 Parte_13 Pt_14
e , quali eredi di (nata il [...]),
[...] CP_1 Persona_1 Pt_22
, (nata il [...]),
[...] Parte_3 Parte_17 Parte_17 Pt_2
, e , quali eredi di Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 [...]
, 2) (nata il [...]), , Pt_25 Parte_3 Parte_9 Parte_10
e , quali eredi di e 3) del fallimento Parte_8 Parte_11 Persona_2 della e dei singoli soci Controparte_8
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_2 Parte_3
(nata il [...]), , e Parte_4 Parte_1 Parte_1
per la fase del primo rinvio (definita da questa Corte con Parte_5 sentenza n. 85/2020), della somma di euro 21.543,78 per esborsi e compensi difensivi, di cui euro 7.847,78 in favore del fallimento della Controparte_8
e dei singoli soci (nata il [...]),
[...] Parte_2
21 (nata il [...]), (nata il [...]), Parte_3 Parte_4 Pt_1
, e euro 6.850,00 in favore di
[...] Parte_1 Parte_5 Pt_15
e quali eredi di e (nata il
[...] Parte_16 Parte_26 Parte_2
18 agosto 1939), , (nata il [...]), Parte_22 Parte_3 Parte_17
, e
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 quali eredi di , ed euro 6.850,00 in favore dell'avv. Enrico Bonelli, Parte_25 nella qualità di procuratore distrattario di (nata il [...]), Parte_2
(nata il [...]), e Parte_3 Parte_9 Parte_10 [...]
quali eredi di ex art. 93, comma 1, c.p.c.,, per l'ulteriore Parte_8 Persona_2 grado di legittimità (definito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 35286/2023), della somma di euro 7.700,00 per compensi difensivi, di cui euro 3.850,00 favore 1) dell'avv. dell'avv. Enrico Bonelli, nella qualità di procuratore distrattario di
[...]
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_2 Parte_3 [...]
e , quali eredi di ex art. 93, Parte_9 Parte_10 Parte_8 Persona_2 comma 1, c.p.c., e 2) del fallimento della “ Controparte_8
e dei singoli soci (nata il [...]),
[...] Parte_2
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_3 Parte_4 Pt_1
, e e, per la presente fase di rinvio, della
[...] Parte_1 Parte_5 somma di euro 15.460,60 per esborsi e compensi difensivi, di cui euro 5.760,60 in favore del fallimento della “ , e Controparte_8 CP_8 Controparte_8 dei singoli soci (nata il [...]), (nata il 14 Parte_2 Parte_3 maggio 1954), (nata il [...]), , Parte_4 Parte_1 Pt_1
euro 4.850,00 in favore dell'avv. Enrico Bonelli, nella
[...] Parte_5 qualità di procuratore distrattario di (nata il [...]), Parte_3 [...]
, Parlato e , quali eredi di Parte_9 Parte_10 Parte_8 Parte_11 Per_2
ex art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro 4.850,00 in favore dell'avv. Giuseppe
[...]
Mandarino, nella qualità di procuratore distrattario di , , Parte_12 Parte_13 Pt_14
e , eredi di (nata il [...]), ex art. 93, comma 1, CP_1 Persona_1
c.p.c., oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt.
2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 12 e 13 dell'allegata tabella.
Parimenti, per effetto della parziale compensazione di cui innanzi, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio disposte dal Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Stralcio nel primo grado del giudizio e da questa Corte nella fase di rinvio conclusasi con la sentenza n. 85/2020, per come rispettivamente liquidate, devono restare a carico delle parti
22 nella misura di 1/2 e gravare in via definitiva sul soccombente per la Parte_6 restante quota della metà.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, quale giudice del rinvio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , (nata il Parte_1 Parte_25 Persona_1
2 maggio 1935), da (nata il [...]), Parte_1 Parte_2
(nata il [...]), e Parte_3 Parte_9 Parte_10 [...]
quali eredi di da (nata il [...]), Parte_8 Persona_2 Parte_3
(nata il [...]), (nata il [...]) e Persona_1 Parte_2
quali eredi di , nonché da , Parte_5 Parte_1 Parte_26 [...]
e , quali eredi di (nata il [...]), Parte_16 Parte_15 Parte_2 con atto di citazione notificato al Comune di Angri il 9 marzo 1992, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in Parte_6 favore degli attori e dei loro aventi causa nonché del fallimento della
[...]
e dei soci Controparte_8 Parte_2
(nata il [...]), (nata il [...]), (nata Parte_3 Parte_4 il 6 marzo 1957), , e per Parte_1 Parte_1 Parte_5 quanto di rispettiva ragione, della somma di euro 490.230,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale importo rivalutato, di anno in anno, sulla base degli indici
Istat, dal 18 maggio 1983 alla pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale matureranno, sul montante così costituito, gli ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'ablazione del fondo contraddistinto nel catasto terreni al foglio 9, particelle 110, 1146, 1030 e 1316,
e della somma di euro 110.615,53, oltre interessi al tasso legale dal 18 maggio 1983 all'effettivo soddisfo, quale indennità di occupazione legittima del bene, con detrazione degli importi versati dall'Ente locale nel corso dell'intero giudizio;
2. liquida le spese del primo grado del giudizio (definito dal Tribunale di Nocera
Inferiore – Sezione Stralcio con sentenza n. 285/S/2002), in relazione all'attività difensiva espletata da , , (nata il 2 Parte_1 Parte_25 Persona_1 maggio 1935), da (nata il [...]), Parte_1 Parte_2
(nata il [...]), e Parte_3 Parte_9 Parte_10 [...]
quali eredi di da (nata il [...]), Parte_8 Persona_2 Parte_3
(nata il [...]), (nata il [...]) e Persona_1 Parte_2
quali eredi di , nonché da , Parte_5 Parte_1 Parte_26
23 e , quali eredi di (nata il 18 agosto Parte_16 Parte_15 Parte_2
1939), in euro 16.600,00 per compenso, di cui euro 3.000,00 per la fase di studio, euro
1.600,00 per la fase introduttiva, euro 7.000,00 per la fase istruttoria ed euro 5.000,00 per la fase decisionale, per il secondo grado (definito da questa Corte con sentenza n. 248/2008), in euro 67.900,00 per compensi, di cui euro 9.700,00 (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva ed euro 5.000,00 per la fase decisionale) in relazione alle attività difensive espletate da 1) 2) Parte_1
, (nata il [...]), , quali eredi Parte_22 Parte_3 Controparte_6 di , 3) , , e Parte_25 CP_7 Parte_12 Parte_13 Pt_14 [...]
, quali eredi di (nata il [...]), 4) CP_1 Persona_1 Parte_3
(nata il [...]), (nata il [...]) e Parte_4 [...]
(nata il [...]), quali eredi di e Parte_2 Parte_5 Pt_1
, 5) , e quali eredi di
[...] Parte_26 Parte_16 Parte_15
(nata il [...]), 6) e 7) Parte_2 Parte_1 [...]
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_2 Parte_3 [...]
e , quali eredi di per il Parte_9 Parte_10 Parte_8 Persona_2 grado di legittimità (definito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8965/2014), in euro 36.000,00 per compensi, di cui euro 12.000,00 (euro 5.000,00 per la fase di studio, euro 4.000,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale) in relazione alle attività difensive espletate da 1) e Parte_15 Parte_16 quali eredi di e (nata il [...]), Parte_26 Parte_2 [...]
, e , quali eredi di CP_7 Parte_12 Parte_13 Pt_14 CP_1
(nata il [...]), , (nata il 13 Persona_1 Parte_22 Parte_3 ottobre 1968), , quali eredi di e Controparte_6 Parte_25 Parte_27
Part 2) (nata il [...]), (nata il 7 febbraio Parte_2 Pt_2
1966), e , quali eredi di Parte_9 Parte_10 Parte_8 Per_2
e 3) dal fallimento della “
[...] Controparte_8
e dei singoli soci (nata il [...]),
[...] Parte_2 Pt_3
(nata il [...]), (nata il [...]),
[...] Parte_4 Pt_1
, e per la fase del primo rinvio
[...] Parte_1 Parte_5
(definita da questa Corte con sentenza n. 85/2020), in euro 43.087,57, di cui euro
987,57 per esborsi ed euro 14.700,00 per compenso (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva, euro 4.000,00 per la fase istruttoria ed euro 6.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata dal
24 fallimento della “ e Controparte_8 dei singoli soci (nata il [...]), (nata il 14 Parte_2 Parte_3 maggio 1954), (nata il [...]), , Parte_4 Parte_1 Pt_1
e euro 13.700,00 per compenso (euro 3.000,00 per
[...] Parte_5 la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva, euro 4.000,00 per la fase istruttoria ed euro 5.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata da e quali eredi di e Parte_15 Parte_16 Parte_26
(nata il [...]), , (nata il Parte_2 Parte_22 Parte_3
13 ottobre 1968), , , Parte_17 Parte_18 Parte_19
e quali eredi di , ed euro Parte_20 Parte_21 Parte_25
13.700,00 per compenso (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva, euro 4.000,00 per la fase istruttoria ed euro 5.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata da (nata Parte_2 il 24 ottobre 1964), (nata il [...]), Parte_3 Parte_9
e , quali eredi di per l'ulteriore Parte_10 Parte_8 Persona_2 grado di legittimità (definito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
35286/2023), in euro 15.400,00 per compensi, di cui euro 7.700,00 (euro 3.500,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 1.700,00 per la fase decisionale) in relazione alle attività difensive espletate da 1) Parte_2
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_3 Parte_9
e , quali eredi di e 2) dal fallimento Parte_10 Parte_8 Persona_2 della e dei singoli Controparte_8 soci (nata il [...]), (nata il 14 maggio Parte_2 Parte_3
1954), (nata il [...]), , Parte_4 Parte_1 Parte_1
e e, per la presente fase di rinvio, in euro 30.921,20, di cui Parte_5 euro 821,20 per esborsi ed euro 10.700,00 per compenso (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva ed euro 6.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata dal fallimento della CP_8 [...]
e dei singoli soci Controparte_8 Parte_2
(nata il [...]), (nata il [...]), (nata Parte_3 Parte_4 il 6 marzo 1957), , e euro Parte_1 Parte_1 Parte_5
9.700,00 per compenso (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva ed euro 5.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata da (nata il [...]), AC , Parte_3 Parte_9 Parte_10
25 Parlato e quali eredi di ed euro Parte_8 Parte_11 Persona_2
9.700,00 per compenso (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva ed euro 5.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata da , e , quali eredi di Parte_12 Parte_13 Pt_14 CP_1
(nata il [...]), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Persona_1
Iva, ex artt. 2 e ss. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 12 e 13 dell'allegata tabella;
3. compensa tra le parti, nella misura di 1/2, le spese dell'intero giudizio, per come innanzi liquidate;
4. condanna il alla refusione, a titolo di spese processuali, per il primo Parte_6 grado del giudizio (definito dal Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Stralcio con sentenza n. 285/S/2002), della somma di euro 8.800,00 per compenso difensivo in favore dell'avv. Enrico Bonelli, nella qualità di procuratore distrattario di Pt_1
, , (nata il [...]),
[...] Parte_25 Persona_1 Pt_1
di (nata il [...]), (nata il 7
[...] Parte_2 Parte_3 febbraio 1966), e , quali eredi Parte_9 Parte_10 Parte_8 di di (nata il [...]), (nata il Persona_2 Parte_3 Persona_1
5 marzo 1957), (nata il [...]) e Parte_2 Parte_5 quali eredi di , nonché di , e Parte_1 Parte_26 Parte_16 [...]
, quali eredi di (nata il [...]), ex art. 93, Parte_15 Parte_2 comma 1, c.p.c., per il secondo grado (definito da questa Corte con sentenza n.
248/2008), della somma di euro 33.950,00 per compensi difensivi, di cui euro 4.850,00 in favore di 1) 2) , (nata il 13 ottobre Parte_1 Parte_22 Parte_3
1968), , , Parte_17 Parte_18 Parte_19 Pt_20
e , quali eredi di , 3) ,
[...] Parte_21 Parte_25 Parte_12 Pt_13
e , quali eredi di (nata il 2 maggio
[...] Pt_14 CP_1 Persona_1
1935), 4) (nata il [...]), (nata il 6 marzo Parte_3 Parte_4
1957) e (nata il [...]), quali eredi di Parte_2 Parte_5
e , 5) e quali eredi di
[...] Parte_1 Parte_15 Parte_16 [...]
e (nata il [...]), 6) , e 7) Parte_26 Parte_2 Parte_1 dell'avv. Enrico Bonelli, nella qualità di procuratore distrattario di
[...]
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_2 Parte_3 [...]
e , quali eredi di ex art. Parte_9 Parte_10 Parte_8 Persona_2
93, comma 1, c.p.c., per il grado di legittimità (definito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8965/2014), della somma di euro 18.000,00 per compensi difensivi,
26 di cui euro 6.000,00 in favore di 1) e quali eredi di Parte_15 Parte_16
e (nata il [...]), , Parte_26 Parte_2 Parte_12 Pt_12
e , quali eredi di (nata il 2 maggio Pt_13 Pt_14 CP_1 Persona_1
1935), , (nata il [...]), Parte_22 Parte_3 Parte_17
, , e ,
[...] Pt_2 Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 quali eredi di , 2) (nata il [...]), Parte_25 Parte_3 [...]
e quali eredi di Parte_9 Parte_10 Parte_8 Parte_11
e 3) del fallimento della Persona_2 Controparte_8
e dei singoli soci (nata il [...]),
[...] Parte_2
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_3 Parte_4
, e per la fase del primo Parte_1 Parte_1 Parte_5 rinvio (definita da questa Corte con sentenza n. 85/2020), della somma di euro
21.543,78 per esborsi e compensi difensivi, di cui euro 7.847,78 in favore del fallimento della “ e Controparte_8 dei singoli soci (nata il [...]), (nata il 14 Parte_2 Parte_3 maggio 1954), (nata il [...]), , Parte_4 Parte_1 Pt_1
e euro 6.850,00 in favore di e
[...] Parte_5 Parte_15 [...]
, quali eredi di e (nata il 18 agosto Parte_16 Parte_26 Parte_2
1939), , (nata il [...]), Parte_22 Parte_3 Parte_17
, , e ,
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 quali eredi di , ed euro 6.850,00 in favore dell'avv. Enrico Bonelli, Parte_25 nella qualità di procuratore distrattario di (nata il 24 ottobre Parte_2
1964), (nata il [...]), e Parte_3 Parte_9 Parte_10
, quali eredi di ex art. 93, comma 1, c.p.c., per Parte_8 Persona_2
l'ulteriore grado di legittimità (definito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
35286/2023), della somma di euro 7.700,00 per compensi difensivi, di cui euro
3.850,00 in favore 1) dell'avv. Enrico Bonelli, nella qualità di procuratore distrattario di (nata il [...]), (nata il 7 febbraio Parte_2 Parte_3
1966), e , quali eredi di Parte_9 Parte_10 Parte_8 Per_2
ex art. 93, comma 1, c.p.c., e 2) del fallimento della
[...] [...]
e dei singoli soci Controparte_8 Parte_2
(nata il [...]), (nata il [...]), (nata Parte_3 Parte_4 il 6 marzo 1957), , e e, per Parte_1 Parte_1 Parte_5 la presente fase di rinvio, della somma di euro 15.460,60 per esborsi e compensi
27 difensivi, di cui euro 5.760,60 in favore del fallimento della “
[...]
e dei singoli soci Controparte_8 Parte_2
(nata il [...]), (nata il [...]), (nata Parte_3 Parte_4 il 6 marzo 1957), , e euro Parte_1 Parte_1 Parte_5
4.850,00 in favore dell'avv. Enrico Bonelli, nella qualità di procuratore distrattario di
(nata il [...]), Parte_3 Parte_9 Parte_10 [...]
e , quali eredi di ex art. 93, comma 1, Parte_8 Parte_11 Persona_2
c.p.c., ed euro 4.850,00 in favore dell'avv. Giuseppe Mandarino, nella qualità di procuratore distrattario di , e , quali Parte_12 Parte_13 Pt_14 CP_1 eredi di (nata il [...]), ex art. 93, comma 1, c.p.c., oltre Persona_1 rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 12 e 13 dell'allegata tabella;
5. compensa tra le parti, nella misura di 1/2, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio disposte dal Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Stralcio nel primo grado del giudizio e da questa Corte nella fase di rinvio conclusasi con la sentenza n. 85/2020, per come rispettivamente liquidate, ponendo a carico del la restante Parte_6 quota della metà.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
28
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 278/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
Parte_1
”, con sede in Angri, alla via Campia, cod. fisc.
[...]
E , nata a P.IVA_1 Parte_2
Castellammare di Stabia il 7 aprile 1966, residente in [...], cod. fisc. , nata ad [...] il [...] C.F._1 Parte_3 ed ivi residente, alla via del Monte, cod. fisc. , C.F._2 [...]
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente, alla via Ponte Aiello, n. Parte_4
12, cod. fisc. , , nato ad [...] il 7 C.F._3 Parte_1 settembre 1931 ed ivi domiciliato, via dei Goti, n. 89, cod. fisc. , C.F._4 nato ad [...] il [...] ed ivi domiciliato, alla via Parte_1
Ponte Aiello, n. 12, cod. fisc. , , C.F._5 Parte_5 nata a [...] l'[...], cod. fisc. , deceduta il 12 C.F._6 settembre 2002, dichiarato dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 27/2007, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di decreto autorizzativo del giudice delegato del 17 gennaio 2024 e di mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione di cui all'art. 392 c.p.c., dall'avv. Carmine Napoli, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via G. Carucci, n. 1/5; 1 attore in riassunzione
E
1. con sede in piazza Crocifisso, n. 23, cod. fisc. , Parte_6 P.IVA_2 in persona del Sindaco pro tempore, ing. rappresentato e difeso, in virtù Parte_7 di deliberazione di Giunta n. 135 del 26 giugno 2024 e di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Vincenzo Nocera, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Angri, al corso Vittorio Emanuele, n. 180;
2. , nata a [...] il [...], residente in Parte_3
Milano, al viale Ranzoni, n. 2, cod. fisc. , C.F._7 [...]
, nata a [...] il [...], residente in [...]
2, cod. fisc. , nata a [...] C.F._8 Parte_9
Stabia il 5 gennaio 1968, residente in [...], al corso Vittorio Emanuele, n. 172, cod. fisc.
, , nata a [...] il 29 C.F._9 Parte_10 novembre 1969, residente in [...], cod. fisc.
, , nato a [...] l'1 luglio C.F._10 Parte_11
1998, residente in [...], cod. fisc. , quale C.F._11 unico erede di nata ad [...] il [...] ed ivi deceduta il 26 Parte_2 ottobre 2023, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Enrico Bonelli, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Napoli, al via G. Melisurgo, n. 23;
3. , nato a [...] l'[...], residente in [...], cod. fisc. , , nata ad C.F._12 Parte_13
Angri il 18 marzo 1968 ed ivi residente, alla via F. Saverio Caiazzo, n. 32, cod. fisc.
, nata a [...] l'[...], C.F._13 Pt_14 residente in [...], cod. fisc. , C.F._14 [...]
nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. quali eredi di C.F._15 Per_1
nata ad [...] il [...] ed ivi deceduta il 26 settembre 1996,
[...] rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Mandarino, con il quale elettivamente domiciliano in Salerno, al corso
Vittorio Emanuele, n. 170/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Spiezia;
convenuti in riassunzione
4. , con sede in Salerno, alla via A. Alì, n. 3, p. iva , in Controparte_2 P.IVA_3 persona del commissario liquidatore e legale rappresentante p.t.;
2 convenuto in riassunzione contumace
5. , nato a [...] il [...], residente in Parte_15
Angri, alla via T. Manniello, n. 6, cod. fisc. ; C.F._16 Pt_16
, nata a [...] il [...], residente in [...],
[...] alla via Nazionale n. 150, cod. fisc. ; C.F._17 Parte_17
, nata a [...] il [...], residente in [...], contrada Cesina, n. 34
[...] bis, cod. fisc. ; , nata ad [...] C.F._18 Parte_18 il 16 settembre 2002, residente in [...], contrada Cesina, n. 34 bis, cod. fisc.
; , nata ad [...] il [...], C.F._19 Parte_19 residente in [...], contrada Cesina, n. 34 bis, cod. fisc. ; C.F._20
, nata ad [...] il [...], residente in Tufino, Parte_20 contrada Cesina, n. 34 bis, cod. fisc. ; , C.F._21 Parte_21 nata ad [...] il [...], residente in Tufino, contrada Cesina, n. 34 bis, cod. fisc. ; , nata a [...] il [...], C.F._22 Parte_3 residente in Boscoreale, via Vicinale Passanti, n. 56, cod. fisc. ; C.F._23
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Ponte Aiello, n. 12, cod. fisc. ; , C.F._24 Parte_23 nato ad [...] l'[...] ed ivi residente, alla via Ponte Aiello, n. 12, cod. fisc.
; , nata ad [...] il [...], residente in C.F._25 Parte_24
Arezzo, alla via Isonzo, n. 33/3, cod. fisc. ; C.F._26 convenuti in riassunzione contumaci
AVENTE AD OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO EX ARTT. 392 E SS. C.P.C. –
RISARCIMENTO DANNI E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'attore in riassunzione e per i convenuti , Parte_3 Parte_8
, , (come da atto di citazione in Parte_9 Parte_10 Parte_11 riassunzione e comparsa di costituzione) – “previa adozione delle statuizioni conseguenti alle motivazioni ed al principio di diritto fissati nella sentenza di rinvio della Corte di
Cassazione n. 35286/2023, depositata il 18/12/2023, in riforma della sentenza n. 285/S/02, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Stralcio, in composizione monocratica il
19/07/2002 ed in accoglimento dell'appello proposto, in via incidentale, dagli originari attori, sostituiti, per quanto di ragione dalla Curatela Fallimentare, condannare il
[...] all'integrale risarcimento dei danni subiti per effetto della perdita della proprietà Pt_6
3 dell'appezzamento di terreno alla località Campora del Comune di Angri, della superficie di mq. 7542,00, facente parte della maggior consistenza riportata in Catasto Terreni del
Comune di Angri al Foglio 9, p.lle 110, 1146 (ex 111), 1030 (ex 503) e 1316, per effetto della irreversibile trasformazione del fondo, nella misura e mediante pagamento del corrispettivo del valore di mercato del bene, nonché dell'indennità di occupazione legittima nei termini fissati dalla Suprema Corte, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese e competenze di tutte le fasi del presente giudizio, ivi comprese quelle della presente fase e quelle della fase innanzi alla Suprema Corte”; per il convenuto (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- a) Parte_6 rideterminare l'indennità risarcitoria e l'indennità di occupazione temporanea spettante agli aventi diritto per effetto della irreversibile trasformazione del fondo di mq. 7512 sito in Angri alla località Campora, in conformità ai principi fissati dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 35286/2023 (R.G. n. 14560/2020) del 18.12.2023. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio nonché, in conformità al disposto della sentenza della Suprema Corte, quelle del giudizio di Cassazione R.G. N. 14560/2020”; per i convenuti , , (come da Parte_12 Parte_13 Pt_14 CP_1 comparsa di costituzione e risposta) – “accogliere l'appello e l'atto di citazione in riassunzione, previa adozione delle delibazioni conseguenti ed al principio di diritto enunciati nella statuizione di rinvio del Supremo Collegio n. 35286/2023, depositata il 18 dicembre 2023, in riforma della sentenza n. 285/S/2002, resa dal Tribunale Ordinario di
Nocera Inferiore (SA), Sezione Stralcio, in composizione di Giudice Monocratica il 19 luglio 2002 ed in accoglimento dell'appello proposto, in via incidentale, dagli attori originari, sostituiti per quanto di ragione di ragione dall' , nonché per Controparte_3 gli odierni appellati in adesione, condannare il all'integrale Controparte_4 risarcimento per le spettanti quote in capo ai contendenti, dei danni subiti per l'effetto della perdita della proprietà dell'unità immobiliare alla località Campora del Comune di della superficie di mq. 7.542, facente parte della maggiore consistenza CP_4 riportata nel NCT del Comune di al fol. 9, p.lle 110, 1146 (ex 111) 103 (ex CP_4
503) e 131, per l'effetto della irreversibile trasformazione del fondo, nella misura e mediante pagamento del correspettivo del valore di mercato, nonché dell'indennità di occupazione legittima nei termini fissati dal giudice del diritto, da determinarsi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese e competenze della fase di appello rinvio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario per esplicita richiesta, a mente del D.M. 137/2022, ivi compreso a presente fase, oltre
4 maggiore per spese generali ai sensi dell'art. 13 nella misura del 15% sui rispettivi compensi a liquidarsi, Cna ed Iva, di legge, se dovuta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 285/S/2002, il Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Stralcio, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da (nato il 7 Parte_1 settembre 1931), (nato il [...]), (nata il Parte_25 Persona_1
2 maggio 1935), (nato il [...]), da (nata Parte_1 Parte_2 il 24 ottobre 1964), (nata il [...]), (nata il 5 Parte_3 Parte_9 gennaio 1968), (nata il [...]) e (nata il 19 Parte_10 Parte_8 settembre 1936), quali eredi di da (nata il [...]), Persona_2 Parte_3
(nata il [...]), (nata il [...]) e Persona_1 Parte_2
(nata l'[...]), quali eredi di , nonché Parte_5 Parte_1 da (nato il [...]), (nata il [...]) Parte_26 Parte_16
e (nato il [...]), quali eredi di (nata il Parte_15 Parte_2
18 agosto 1939), con atto di citazione notificato al Comune di Angri il 9 marzo 1992, così provvedeva: 1) accoglieva in parte la domanda e, per l'effetto, condannava il Parte_6 al pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di euro 217.278,48,
[...] oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 16 aprile 2000 all'effettivo soddisfo, a titolo di indennità di occupazione legittima del fondo di mq. 7.512, sito in località
Campora, per il periodo compreso tra il 16 maggio 1977 e il 17 febbraio 1982, nonché di controvalore dei frutti pendenti, rigettandola nel capo con il quale era stato chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della proprietà del terreno per effetto della sua irreversibile trasformazione da parte dell' Controparte_5
, delegato dall'Ente locale alla realizzazione di un comparto
[...] edificatorio, nonché dalla sua occupazione illegittima, per ritenere prescritto il diritto azionato in giudizio;
2) compensava tra gli attori e il e spese processuali, Parte_6 ivi comprese quella della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura dei 2/3, condannando l'Ente locale alla refusione della quota di 1/3; 3) condannava gli attori e il Parte_6
in ragione del 50% ciascuno, alla refusione delle spese di lite in favore dell'
[...] [...]
, evocato in giudizio iussu iudicis. Controparte_5
Con sentenza n. 248/2008, questa Corte così provvedeva: 1) rigettava gli appelli incidentali spiegati da a) da b) , e Parte_1 Parte_22 Controparte_6
(nata il [...]), quali eredi di , da c) Parte_3 Parte_25 [...]
, e , quali eredi di CP_7 Parte_12 Parte_13 Pt_14 CP_1 Pt_2
5 (nata il [...]), da d) (nata il [...]), Per_1 Parte_3 [...]
(nata il [...]) e (nata il [...]), quali eredi Parte_4 Parte_2 di da e) , e Parte_5 Parte_26 Parte_16 Parte_15 quali eredi di (nata il [...]), da f) nonché Parte_2 Parte_1 da g) (nata il [...]), (nata il [...]), Parte_2 Parte_3
e , quali eredi di 2) Parte_9 Parte_10 Parte_8 Persona_2 accoglieva per quanto di ragione l'appello principale proposto dal e, per Parte_6
l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, a) dichiarava dovuta l'indennità di occupazione legittima del fondo controverso limitatamente all'annualità maggio 1981 – maggio 1982 e, dunque, nella misura di euro 3.855,00, ritenendola prescritta per il precedente periodo temporale;
b) ordinava al di Parte_6 depositare la somma di euro 3.855,00, oltre interessi legali dal 16 maggio 1982 al soddisfo, presso l'Ufficio competente (già Cassa Depositi e Prestiti); c) rigettava le domande di liquidazione dell'indennità per i frutti pendenti e di rivalutazione o maggior danno sulla somma riconosciuta per l'occupazione legittima;
3) confermava la regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio tra gli attori e il 4) compensava tra Parte_6 il e gli appellanti incidentali le spese del secondo grado del giudizio in Parte_6 ragione dei 2/3, condannando l'Ente locale alla refusione della restante quota di 1/3; 5) compensava integralmente tra le predette parti e l' Controparte_5
le spese del doppio grado del giudizio.
[...]
Con sentenza n. 8965/2014, la Corte di Cassazione: 1) accoglieva il quarto, il sesto e il settimo motivo, per quanto di ragione, del ricorso proposto da e Parte_16 Pt_15
quali eredi di (nata il [...]) e di ,
[...] Parte_2 Parte_26
e di quello incidentale spiegato da (nata il [...]), Parte_2 Pt_3
(nata il [...]), e ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_8 quali eredi di nonché il primo e il secondo motivo, nei limiti precisati, Persona_2 dell'ulteriore ricorso incidentale interposto dal fallimento della
[...]
e dei singoli soci (nata il Controparte_8 Parte_2
7 aprile 1966), (nata il [...]), (nata il 6 marzo Parte_3 Parte_4
1957), , e dichiarato dal Parte_1 Parte_1 Parte_5
Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 27/2007, statuendo che: a) alla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, avvenuta il 9 marzo 1992, non era ancora spirato il termine quinquennale della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni azionato dai proprietari del fondo controverso, la cui decorrenza doveva essere individuata
6 nel momento dell'entrata in vigore della legge n. 458/1988; b) la stima dell'indennità di esproprio doveva essere eseguita con il criterio di cui all'art. 39 legge n. 2359/1865 e non ai sensi dell'art. 37 D.P.R. n. 327/2001; c) il calcolo dell'indennità di occupazione legittima, definitivamente cessata nel maggio 1983, doveva essere effettuato in applicazione del criterio sussidiario degli interessi legali annui sull'importo dell'indennità di esproprio;
2) rigettava l'ottavo motivo dei primi due ricorsi ed il terzo di quello spiegato dal fallimento della “ e Controparte_8 dei soci;
3) dichiarava assorbiti i restanti motivi nonché il ricorso incidentale proposto dal
4) cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, Parte_6 rinviando la causa alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con sentenza n. 85/2020, questa Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio introdotto dal fallimento della Controparte_8
e dei singoli soci (nata il [...]),
[...] Parte_2 Parte_3
(nata il [...]), (nata il [...]), , Parte_4 Parte_1
e così provvedeva: 1) rigettava l'appello Parte_1 Parte_5 proposto dal avverso la sentenza n. 285/S/2002 del Tribunale di Nocera Parte_6
Inferiore – Sezione Stralcio e, in accoglimento degli appelli incidentali spiegati da a)
da b) , e (nata il 13 Parte_1 Parte_22 Controparte_6 Parte_3 ottobre 1968), quali eredi di , da c) , , Parte_25 CP_7 Parte_12 Pt_13
e , quali eredi di (nata il [...]),
[...] Pt_14 CP_1 Persona_1 da d) (nata il [...]), (nata il [...]) e Parte_3 Parte_4
(nata il [...]), quali eredi di da e) Parte_2 Parte_5
, e quali eredi di Parte_26 Parte_16 Parte_15 Parte_2
(nata il [...]), da f) nonché da g) (nata il Parte_1 Parte_2
24 ottobre 1964), (nata il [...]), Parte_3 Parte_9 Pt_10
e , quali eredi di in riforma della pronuncia di
[...] Parte_8 Persona_2 primo grado, condannava l'Ente locale al pagamento, in favore del fallimento della e dei soci nonché di Controparte_8
e quali eredi di e Parte_15 Parte_16 Parte_26 Parte_2
(nata il [...]), di , (nata il [...]), Parte_22 Parte_3
, coniuge superstite di in proprio e nella Parte_17 Controparte_6 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori , Parte_18
e , quali eredi di e Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_25
7 di (nata il [...]), (nata il 7 Parte_27 Parte_2 Parte_3 febbraio 1966), e , quali eredi di Parte_9 Parte_10 Parte_8
della somma di euro 490.230,00 a titolo di risarcimento dei danni derivanti Persona_2 dalla perdita di proprietà del fondo in contestazione, oltre interessi al tasso legale su tale importo annualmente rivalutato dal 18 maggio 1983 al soddisfo, e di euro 110.615,53 per l'indennità di occupazione legittima dal 16 maggio 1977 al 18 maggio 1983, oltre interessi legali da tale data al soddisfo, con detrazione degli importi versati dal Comune di Angri il
25 febbraio 2004, con interessi legali da tale data e fino alla corresponsione del dovuto;
2) rigettava la domanda di pagamento proposta da e quali Parte_23 Parte_24 cessionari dei crediti vantati da e essendo il negozio Parte_1 Parte_1 dispositivo inopponibile al fallimento della Controparte_8
e dei soci;
3) dichiarava il difetto di legittimazione passiva
[...] dell' ; 4) compensava le spese Controparte_5 dell'intero giudizio tra l' e il Controparte_5
5) compensava le spese dell'intero giudizio tra e Parte_6 Parte_23
e il 6) compensava le spese dell'intero giudizio tra gli attori Parte_24 Parte_6
e il per la quota di 1/2; 7) condannava il alla refusione Parte_6 Parte_6 della restante metà delle spese dell'intero giudizio in favore del fallimento
[...]
e dei soci;
8) condannava il Controparte_8 alla refusione della restante metà delle spese dell'intero giudizio in Parte_6 favore di e quali eredi di e Parte_15 Parte_16 Parte_26 [...]
(nata il [...]), di , (nata il 13 ottobre Parte_2 Parte_22 Parte_3
1968), , coniuge superstite di , in proprio e nella Parte_17 Controparte_6 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori , Parte_18
e , quali eredi di e Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_25
9) condannava il alla refusione della restante metà delle Parte_27 Parte_6 spese dell'intero giudizio in favore di (nata il [...]), Parte_2
(nata il [...]), e Parte_3 Parte_9 Parte_10 [...]
quali eredi di 10) compensava tra le parti le spese della Parte_8 Persona_2 consulenze tecniche d'ufficio nella misura di 1/2, ponendo definitivamente il pagamento della restante metà a carico del Parte_6
Con ordinanza n. 35286/2023, la Corte di Cassazione: 1) accoglieva il primo motivo di ricorso, con il quale il aveva eccepito la nullità dell'impugnata sentenza Parte_6
n. 85/2020 per violazione degli artt. 195, 132, 112 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 cod. civ. e
8 degli artt. 24 e 111 Cost., avendo la Corte territoriale liquidato il ristoro e le indennità reclamati dagli appellanti senza considerare le contestazioni sollevate dall'Ente locale in ordine alle risultanze della relazione peritale, giacché ritenute tardivamente formulate in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale, sebbene non fosse applicabile, ratione temporis, il regime della procedimentalizzazione della consulenza tecnica d'ufficio introdotto dalla legge n. 69/2009; 2) dichiarava assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, con il quale il aveva lamentato che Parte_6 la Corte d'Appello aveva introdotto una decadenza non prevista dal codice di rito, si era sottratta all'onere di confutare le contestazioni mosse alla consulenza tecnica d'ufficio e non aveva tenuto conto, nel quadro di tali censure, del rilievo inteso a dimostrare l'erroneità dei parametri valutativi adottati;
parimenti, dichiarava assorbito il settimo motivo di ricorso, relativo alla regolamentazione delle spese di lite;
3) dichiarava inammissibili il quinto e il sesto motivo di ricorso, con il quali il aveva Parte_6 denunciato, da un lato, la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 1223 e 2056 cod. civ., per avere la Corte territoriale, nel detrarre dalle somme liquidate in favore degli appellanti quelle versate dall'Ente locale in corso di causa, affermato di essere impossibilitata ad accertare che queste ultime fossero comprensive anche della rivalutazione monetaria, limitatosi a riconoscere l'intervenuto pagamento degli interessi corrispettivi, laddove il Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Stralcio, con la sentenza di primo grado, aveva chiaramente accolto la domanda indennitaria e non quella risarcitoria, e, dall'altro, l'omesso esame di un fatto decisivo, vale a dire la mancata disamina dei documenti da cui era possibile evincere il pagamento anche della rivalutazione monetaria;
4) cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione del 16 marzo 2024, il fallimento della
[...]
e dei singoli soci (nata il 7 aprile Controparte_8 Parte_2
1966), (nata il [...]), (nata il [...]), Parte_3 Parte_4
, e introduceva il giudizio di Parte_1 Parte_1 Parte_5 rinvio onde sentir condannare il nei termini fissati dalla Corte di Parte_6
Cassazione, al risarcimento dei danni scaturenti dalla perdita della proprietà del fondo di mq. 7.542, sito in località Campora e facente parte della maggiore consistenza riportata nel catasto terreni al foglio 9, particelle 110, 1146 (ex 111), 1030 (ex 503) e 1316, per effetto della sua irreversibile trasformazione e al pagamento dell'indennità di occupazione
9 legittima, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria, nonché alla refusione delle spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 giugno 2024, il Parte_6 eccepiva, in via pregiudiziale, l'irritualità delle modalità di riassunzione del giudizio, giacché, come espressamente riconosciuto dal fallimento della
[...]
e dei soci, l'atto di citazione notificato il 17 Controparte_8 marzo 2024 ed iscritto a ruolo integrava, correggeva e sostituiva quello precedentemente notificato l'8 marzo 2024, chiedendo, nel merito, la rideterminazione dei danni e dell'indennità di occupazione legittima dovuti agli aventi diritto in conformità ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 35286/2023.
Nel costituirsi in giudizio con comparse di risposta depositate rispettivamente il 20 giugno
2024 e il 10 dicembre 2024, (nata il [...]), , Parte_3 Parte_8
e quale erede di Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
(nata il [...]), nonché , e Parte_2 Parte_12 Parte_13 Pt_14 [...]
formulavano conclusioni analoghe a quelle fallimento della CP_1 [...]
e dei soci, chiedendo la condanna Controparte_8 Controparte_8 del al risarcimento dei danni subiti per la perdita del fondo di loro Parte_6 proprietà e al pagamento dell'indennità relativa alla sua occupazione legittima.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocati, restavano contumaci, oltre all'
[...]
, Controparte_5 Parte_15 Parte_16
, Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
(nata il [...]), , Parte_21 Parte_3 Parte_22 [...]
e , perveniva, per la discussione, all'udienza del 26 giugno 2025, Parte_23 Parte_24 sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte, per poi essere trattenuta in decisione con ordinanza del 28 luglio/20 agosto 2025.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal in Parte_6 ordine alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio di rinvio, atteso che la circostanza che il fallimento della e Controparte_8 dei soci, con la citazione notificata il 17 marzo 2024 ed iscritta al ruolo il 18 marzo 2024, abbia sostituito quella precedentemente notificata l'8 marzo 2024 non inficia la tempestività e la validità della riassunzione della causa, non comportando la violazione dell'art. 392 c.p.c., né, comunque, alcuna preclusione o decadenza.
Ed invero, il fallimento della Controparte_8
e dei soci, in ossequio all'art. 392 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione
[...]
10 temporis nel caso in esame, ha notificato l'atto di riassunzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata nella forma della citazione e ben prima della scadenza del termine annuale ivi stabilito, iscrivendolo a ruolo con immediatezza, sicché ha ritualmente compiuto l'attività processuale necessaria per la prosecuzione della causa.
D'altra parte, se la notifica della citazione in appello, non seguita dall'iscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione, atteso che la consumazione presuppone l'esistenza, al tempo della proposizione della seconda impugnazione, di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della prima, con la conseguenza che, in mancanza di tale declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un'altra impugnazione, di contenuto identico o diverso, in sostituzione della precedente viziata, purché il relativo termine non sia decorso (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n.
20912; Cass. 12 novembre 2010, n. 22957, Sez. Un., 28 marzo 2024, n. 8486), allo stesso modo, nessuna valenza ostativa alla prosecuzione del giudizio in sede di rinvio può derivare dalla notifica, entro il termine stabilito dall'art. 392 c.p.c., e dalla tempestiva iscrizione a ruolo di un atto di citazione in riassunzione che abbia sostituito il precedente.
Per quanto attiene all'esame della res controversa, occorre preliminarmente osservare che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per motivi di merito (il cosiddetto giudizio di rinvio “proprio”) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito che ha preceduto il giudizio di legittimità e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase dell'originario processo, che, pur essendo assoggettata, per ragioni di rito, alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., ai sensi del quale, nell'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non si produce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia (cfr., ex plurimis, Cass.
28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. ord. 20 aprile 2017, n. 10009; Cass. ord. 31 maggio 2021,
n. 15143), con la precisazione che, poiché la decisione di annullamento incide soltanto sulle parti della decisione di merito cui si estende e, quindi, soltanto sulle parti cassate, i capi di una pronuncia non cassati non sono travolti dall'estinzione del processo ed acquistano autorità di giudicato (cfr. Cass. 31 agosto 2018, n. 21469).
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di
11 diritto o per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia o per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme restando le preclusioni e le decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze pregresse, sia consentita sulla base delle direttive fornite dalla decisione di legittimità (cfr., ex plurimis; Cass. 7 agosto 2014, n.
17790; Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448).
In particolare, nel caso di annullamento per vizio di motivazione, la sentenza rescindente, nell'indicare i punti specifici della sua carenza o contraddittorietà, non limita il potere del giudice del rinvio all'esame soltanto di quelli individuati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma gli riserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito in relazione ai poteri di indagine e di valutazione della prova nell'ambito dello specifico capo annullato.
In quest'ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a motivare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni e i difetti argomentativi riscontrati (cfr., ex plurimis, Cass. 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. ord. 2 febbraio 2018, n. 2652).
Pertanto, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere stigmatizzata o elusa dal giudice del rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, fatta salva soltanto l'ipotesi dell'inesistenza giuridica della pronuncia, o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui correttezza non è sindacabile neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali espressi dalla Corte di legittimità in epoca precedente, coeva o successiva alla sua emanazione, così come, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice del rinvio non può compiere un nuovo e diverso
12 accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali è stata fondata la pronuncia di annullamento (cfr., ex plurimis, Cass. 8 novembre 2005, n. 21664; Cass. 6 marzo 2012, n. 3458; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27343).
Proprio in ragione della struttura “chiusa” tipica del giudizio di rinvio, vale a dire della cristallizzazione delle posizioni delle parti nei termini in cui erano rimaste definite nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e, più precisamente, fino all'ultimo momento utile nel quale le stesse potevano subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, come quelle stabilite dall'art. 372
c.p.c.), il giudice del rinvio può considerare fatti nuovi incidenti sulle ragioni delle parti, senza violare il divieto di esaminare punti non prospettati o prospettabili fino a quel momento, soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essersi successivamente verificati, non era stata possibile l'allegazione, con l'eccezione che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni rese dalla Corte di
Cassazione in sede di rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 30 ottobre 2003, n. 16294; Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 11 maggio 2018, n. 11411).
Nessun limite valutativo sussiste, invece, per le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti, atteso che le stesse devono ritenersi, per definizione, non decise e, quindi, possono essere riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice del rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 11 dicembre 1990,
n. 11767; Cass. 12 settembre 2011, n. 18677; Cass. 30 novembre 2017, n. 28751).
Nella fattispecie de qua agitur, con l'ordinanza n. 35286/2023, la Corte di Cassazione, nell'accogliere il primo motivo di ricorso, con il quale il aveva eccepito Parte_6 la nullità della sentenza n. 85/2020 per violazione degli artt. 195, 132, 112 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 cod. civ. nonché degli artt. 24 e 111 Cost., osservava, sulla base del principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5624/2022, che “le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio, in tal modo censurando la decisione impugnata nella parte in cui questa Corte non aveva considerato, ai fini della liquidazione dei danni e
13 dell'indennità di occupazione richiesti dagli aventi diritto, le doglianze sollevate dall'Ente locale in merito agli esiti peritali, per averle erroneamente ritenute intempestive.
Ne deriva che questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta a valutare le contestazioni formulate dal all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 maggio Parte_6
2017 e con la comparsa di cui agli artt. 190, comma 2, e 352, comma 1, c.p.c. (nel testo antecedente alla legge n. 353/1990) avverso la consulenza tecnica d'ufficio depositata dall'ing. il 9 gennaio 2017 e recepita nella cassata sentenza n. 85/2020 al fine Per_3 di verificarne l'idoneità ad infirmare le risultanze peritali e, di conseguenza, ad incidere sull'entità dei danni subiti dagli originari attori e dai loro aventi causa per effetto dell'ablazione del fondo controverso nonché sulla misura dell'indennità maturata per il periodo della sua occupazione legittima.
Le predette contestazioni sono destituite di ogni fondamento e, come tali, insuscettibili di inficiare le conclusioni estimative cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nel determinare il valore venale del fondo contraddistinto nel catasto terreni del Comune di
Angri al foglio 9, particelle 110, 1146, 1030 e 1316, e, di riflesso, i danni patrimoniali patiti dai privati a causa della perdita del diritto domenicale nonché l'ammontare dell'indennità ad essi dovuta per la sua occupazione legittima.
In particolare, il censura le risultanze peritali sull'erroneo presupposto Parte_6 che l'ing. nel ritenere congruo stabilire in euro 65,00/mq. il valore unitario di Per_3 mercato del fondo in questione, a tal fine recependo la stima compiuta, con riferimento all'anno 1990, da altro consulente tecnico d'ufficio, ing. nominato da questa Corte Per_4 in controversie aventi ad oggetto la liquidazione dell'indennità di esproprio di aree ricadenti nello stesso ambito territoriale ed urbanistico, avrebbe dovuto devalutare il predetto parametro al 18 maggio 1983, epoca dell'acquisizione del terreno al patrimonio dell'Ente locale in conseguenza della sua irreversibile trasformazione.
Ed invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui, in tema di liquidazione dell'indennità di esproprio, occorre fare riferimento soltanto al valore di mercato del bene alla data di emissione del provvedimento ablatorio, non essendo possibile determinarlo mediante la comparazione con il prezzo di cespiti omogenei o con il calcolo dei relativi costi di costruzione in un momento storico successivo, per poi devalutare il quantum ricavato attraverso l'uso degli indici Istat, atteso che il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, nonché di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta
14 (cfr., ex plurimis, Cass. 17 luglio 2012, n. 12213; Cass. 21 settembre 2015, n. 18556; Cass. ord. 6 giugno 2019, n. 15412), sicché il consulente tecnico d'ufficio non avrebbe in alcun modo potuto effettuare una corretta ed attendibile valutazione del fondo in contestazione secondo l'impropria metodologia prospettata dal Parte_6
In realtà, l'ausiliario, dopo aver premesso che la necessità di privilegiare, ai fini estimativi,
“l'acquisizione di dati relativi al Comune e alla Zona Urbanistica di interesse per questa vertenza” non aveva reso possibile “ottenere che essi fossero anche coevi al periodo cui riferire la stima per il caso di specie” e dopo aver espressamente riconosciuto che, “come anche riportato in diverse sentenze della Cassazione, non è corretto utilizzare le formule di rivalutazione monetaria per riportare un prezzo o un valore di mercato fissato in un certo periodo alla data in cui è invece necessario riferire la stima del più probabile valore di mercato per gli immobili oggetto della presente vertenza, ossia il maggio del 1983”, evidenziava che, “per svolgere questa operazione”, aveva “ritenuto utili e rispondenti al caso di specie le indicazioni sull'andamento del mercato immobiliare fornite da enti e istituti di ricerca specifici del settore …”, osservando che, sulla base delle indagini compiute, le “valutazioni immobiliari negli anni 1982-1983 possono considerarsi pressoché simili a quelle rilevate verso la fine degli anni '80 e agli inizi degli anni '90, mentre i valori minimi si riscontrano nel periodo 1986/1988”, per poi reputare condivisibile la stima di 65,00 euro/mq. al 1990, attribuita dall'ing. a beni ricadenti Per_4 nella “medesima zona, sia geografica sia urbanistica, degli immobili oggetto della presente vertenza”, e concludere che, “tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni da valutare”, il “più probabile valore di mercato unitario per gli appezzamenti di terreno oggetto di causa”, determinato “con il metodo della comparazione diretta”, corrispondeva anch'esso ad euro 65,00/mq. al 18 maggio 1983.
Pertanto, il consulente tecnico d'ufficio, una volta ritenuti non sufficientemente rappresentativi i valori desunti da documenti pubblici risalenti agli anni 1982, 1985 e
1986, per essere “la loro entità certamente influenzata dal fatto che si tratta di somme relative a cessioni oppure ottenute da accertamenti di ufficio che entrambi … erano sempre alquanto scollegati dagli effettivi valori venali dei suoli, ma tenevano invece conto di disposizioni normative …”, quali “la Legge sul risarcimento di Napoli n. 2892/1865
…, la Legge Tampone n. 385/1980, la Legge Bucalossi, il criterio dettato dall'art. 5bis della Legge n. 359/1992”, che “facevano determinare un'indennità di esproprio … sempre mediamente minore di circa il 40% dell'effettivo valore di mercato dell'immobile ablato”, e non avendo reperito ulteriori dati temporalmente prossimi all'epoca del
15 verificarsi della vicenda ablatoria in questione, individuava nel risultato estimativo cui era approdato l'ing. nel giudizio iscritto al n. 481/2015 RGC di questa Corte il Per_4 parametro maggiormente idoneo a determinare l'entità dei danni subiti dai privati in conseguenza della perdita della proprietà del fondo censito nel catasto terreni del Comune di Angri al foglio 9, particelle 110, 1146, 1030 e 1316, precisando, al riguardo, che le valutazioni immobiliari registrate dal mercato nel 1990 erano rimaste sostanzialmente immutate rispetto a quelle dell'anno 1983, sicché non incorreva in alcun errore metodologico che potesse scalfire la validità delle proprie conclusioni peritali.
Né il può sostenere che il consulente tecnico d'ufficio “non aveva Pt_6 Pt_6 precisato in quale considerazione dovesse tenersi l'oscillazione dei prezzi del 25-30% tra il 1982-1983 e gli anni 2000”, atteso che, come innanzi rilevato, l'ausiliario, nel ricostruire l'andamento del mercato immobiliare, specificava che i valori venali delle aree edificabili al 1983, epoca alla quale occorreva effettuare la valutazione dell'appezzamento di terreno in questione, risultavano tendenzialmente equivalenti a quelli del 1990, con la conseguenza che, ad eccezione del periodo temporale compreso tra il 1986 e il 1988, non era configurabile una fluttuazione che potesse incidere sugli esiti delle operazioni estimative e sulla loro affidabilità.
Parimenti, il afferma erroneamente che il consulente tecnico d'ufficio Parte_6
“non aveva tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte con la sentenza n.
8965/2014”, con la quale era stato statuito che “la stima dell'indennità di espropriazione necessaria per il calcolo di quella di occupazione doveva essere eseguita con il previgente criterio dell'art. 39 legge fondamentale 2359, e non in base alla normativa dell'art. 37
T.U.”, giacché, di contro, l'ausiliario valutava il fondo riportato nel catasto terreni al foglio 9, particelle 110, 1146, 1030 e 1316, sulla base del valore venale e, dunque, del giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita e senza applicare le particolari prescrizioni contenute nella richiamata disposizione del
D.P.R. n. 327/2001, in tal modo conformandosi alla pronuncia di legittimità che aveva cassato la sentenza n. 248/2008 di questa Corte.
In definitiva, essendo la consulenza tecnica d'ufficio depositata dall'ing. il 9 Per_3 gennaio 2017 immune dai vizi dedotti dal Comune di Angri, i danni patiti dagli originari attori e dai loro aventi causa per la perdita del diritto di proprietà del fondo in esame devono essere liquidati in euro 490.230,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale importo rivalutato, di anno in anno, sulla base degli indici Istat, dal 18 maggio 1983, data del verificarsi del fatto illecito, alla pubblicazione della presente sentenza (cfr., ex
16 plurimis, Cass. 10 marzo 2006, n. 5234; Cass. 3 marzo 2009, n. 5054; Cass. ord. 10 aprile
2018, n. 8766), momento dal quale matureranno, sul montante così costituito, gli ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo (cfr., ex ceteris, Cass. 6 novembre 1996, n. 9648;
Cass. 11 marzo 2004, n. 4983; cfr. Cass. 14 aprile 2011, n. 8507), mentre l'indennità ad essi dovuta per l'occupazione legittima del cespite dal 16 maggio 1977 al 18 maggio 1983 va quantificata in euro 110.615,53, oltre interessi al tasso legale dal 18 maggio 1983 all'effettivo soddisfo, con detrazione dalle somme innanzi determinate di quanto versato dall'Ente locale nel corso dell'intero giudizio.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta da , , Parte_1 Parte_25
(nata il [...]), da Persona_1 Parte_1 Parte_2
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_3 Parte_9
e , quali eredi di da (nata Parte_10 Parte_8 Persona_2 Parte_3 il 14 maggio 1954), (nata il [...]), (nata Persona_1 Parte_2 il 7 aprile 1966) e quali eredi di , nonché da Parte_5 Parte_1 [...]
, e , quali eredi di (nata Parte_26 Parte_16 Parte_15 Parte_2 il 18 agosto 1939), con atto di citazione notificato il 9 marzo 1992, il Parte_6 deve essere condannato al pagamento, in favore degli attori e dei loro aventi causa nonché del fallimento della “ e Controparte_8 dei singoli soci (nata il [...]), (nata il 14 Parte_2 Parte_3 maggio 1954), (nata il [...]), , Parte_4 Parte_1 Pt_1
e per quanto di rispettiva ragione, della somma di euro
[...] Parte_5
490.230,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale importo rivalutato, di anno in anno, sulla base degli indici Istat, dal 18 maggio 1983 alla pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale matureranno, sul montante così costituito, gli ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'ablazione del fondo contraddistinto nel catasto terreni al foglio 9, particelle 110, 1146,
1030 e 1316, e della somma di euro 110.615,53, oltre interessi al tasso legale dal 18 maggio 1983 all'effettivo soddisfo, quale indennità di occupazione legittima del bene, con detrazione degli importi versati dall'Ente locale nel corso dell'intero giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nell'ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo piuttosto che ai suoi diversi gradi e alla loro conclusione, sicché non deve liquidarle con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione al suo
17 epilogo, può legittimamente compensarle, in tutto o in parte, o, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al loro rimborso in favore della controparte (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2014, n.
19345; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32906).
In tale prospettiva, la sopravvenuta formazione, rispetto alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio, avvenuta con atto di citazione notificato il 9 marzo 1992, del principio giurisprudenziale secondo cui, soltanto dall'entrata in vigore della legge n.
458/1988, iniziava a decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti da occupazioni appropriative verificatesi in epoca precedente (cfr., ex plurimis, Cass. 28 luglio 2008, n. 20543; Cass. 22 aprile 2010, n. 9620; Cass. 26 marzo 2013, n. 7583) legittima, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel formulazione applicabile ratione temporis nel caso in esame, la compensazione, tra le parti, nella misura di 1/2, delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00, in ragione dell'entità del credito risarcitorio ed indennitario spettante agli originari attori, ai loro aventi causa e al fallimento della Controparte_8
e dei singoli soci, ai quali il è tenuto, per la sua
[...] Parte_6 soccombenza, a rifondere la restante quota della metà, per il primo grado (definito dal
Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Stralcio con sentenza n. 285/S/2002), in relazione all'attività difensiva espletata da , , Parte_1 Parte_25 Persona_1
(nata il [...]), da (nata il 24 ottobre Parte_1 Parte_2
1964), (nata il [...]), e Parte_3 Parte_9 Parte_10 [...]
quali eredi di da (nata il [...]), Parte_8 Persona_2 Parte_3
(nata il [...]), (nata il [...]) e Persona_1 Parte_2
quali eredi di , nonché da , Parte_5 Parte_1 Parte_26 [...]
e , quali eredi di (nata il [...]), Parte_16 Parte_15 Parte_2 in euro 16.600,00 per compenso, di cui euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.600,00 per la fase introduttiva, euro 7.000,00 per la fase istruttoria ed euro 5.000,00 per la fase decisionale, per il secondo grado (definito da questa Corte con sentenza n. 248/2008), in euro 67.900,00 per compensi, di cui euro 9.700,00 (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva ed euro 5.000,00 per la fase decisionale) in relazione alle attività difensive espletate da 1) 2) , Parte_1 Parte_22 Parte_3
(nata il [...]), , quali eredi di , 3) Controparte_6 Parte_25 [...]
, e , quali eredi di CP_7 Parte_12 Parte_13 Pt_14 CP_1 Pt_2
18 (nata il [...]), 4) (nata il [...]), Per_1 Parte_3 [...]
(nata il [...]) e (nata il [...]), quali eredi Parte_4 Parte_2 di e , 5) , e Parte_5 Parte_1 Pt_16 CP_8 Parte_16 [...]
, quali eredi di (nata il [...]), 6) Parte_15 Parte_2 Parte_1
e 7) (nata il [...]), (nata il [...]), Parte_2 Parte_3
e , quali eredi di Parte_9 Parte_10 Parte_8 Persona_2 per il grado di legittimità (definito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
8965/2014), in euro 36.000,00 per compensi, di cui euro 12.000,00 (euro 5.000,00 per la fase di studio, euro 4.000,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale) in relazione alle attività difensive espletate da 1) e Parte_15 Pt_16
quali eredi di e (nata il [...]),
[...] Parte_26 Parte_2
, , e , quali eredi di CP_7 Parte_12 Parte_13 Pt_14 CP_1
(nata il [...]), , (nata il 13 Persona_1 Parte_22 Parte_3 ottobre 1968), , quali eredi di e 2) Controparte_6 Parte_25 Parte_27
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_2 Parte_3
e , quali eredi di , e Parte_9 Parte_10 Parte_8 Persona_2
3) dal fallimento della Controparte_8 Controparte_8
e dei singoli soci (nata il [...]), (nata il 14 Parte_2 Parte_3 maggio 1954), (nata il [...]), , Parte_4 Parte_1 Pt_1
per la fase del primo rinvio (definita da questa Corte
[...] Parte_5 con sentenza n. 85/2020), in euro 43.087,57, di cui euro 987,57 per esborsi ed euro
14.700,00 per compenso (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva, euro 4.000,00 per la fase istruttoria ed euro 6.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata dal fallimento della
[...]
e dei singoli soci (nata il Controparte_8 Parte_2
7 aprile 1966), (nata il [...]), (nata il 6 marzo Parte_3 Parte_4
1957), , e euro 13.700,00 per Parte_1 Parte_1 Parte_5 compenso (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva, euro
4.000,00 per la fase istruttoria ed euro 5.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata da e quali eredi di Parte_15 Parte_16 Pt_26
e (nata il [...]), ,
[...] Parte_2 Parte_22 Parte_3
(nata il [...]), , Parte_17 Parte_18 Pt_19
e quali eredi di , ed euro
[...] Parte_20 Parte_21 Parte_25
13.700,00 per compenso (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase
19 introduttiva, euro 4.000,00 per la fase istruttoria ed euro 5.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata da (nata il 24 ottobre Parte_2
1964), (nata il [...]), e Parte_3 Parte_9 Parte_10 [...]
quali eredi di per l'ulteriore grado di legittimità (definito Parte_8 Persona_2 dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 35286/2023), in euro 15.400,00 per compensi, di cui euro 7.700,00 (euro 3.500,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 1.700,00 per la fase decisionale) in relazione alle attività difensive espletate da 1) (nata il [...]), (nata il 7 Parte_2 Parte_3 febbraio 1966), e , quali eredi di Parte_9 Parte_10 Parte_8
e 2) dal fallimento della Persona_2 CP_8 Controparte_8
e dei singoli soci (nata il [...]),
[...] Parte_2
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_3 Parte_4 Pt_1
, e e, per la presente fase di rinvio, in
[...] Parte_1 Parte_5 euro 30.921,20, di cui euro 821,20 per esborsi ed euro 10.700,00 per compenso (euro
3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva ed euro 6.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata dal fallimento della e dei singoli soci Controparte_8
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_2 Parte_3
(nata il [...]), , e Parte_4 Parte_1 Parte_1
euro 9.700,00 per compenso (euro 3.000,00 per la fase di studio, Parte_5 euro 1.700,00 per la fase introduttiva ed euro 5.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata da (nata il [...]), Parte_3 [...]
, e , quali eredi di Parte_9 Parte_10 Parte_8 Parte_11 Per_2
ed euro 9.700,00 per compenso (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00
[...] per la fase introduttiva ed euro 5.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata da , e , quali eredi Parte_12 Parte_13 Pt_14 CP_1 di (nata il [...]), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Persona_1
Iva, a norma degli artt. 2 e ss. D.M. n. 55/2014 e dei punti 2, 12 e 13 dell'allegata tabella.
Ne deriva che, effettuata la compensazione nella misura di 1/2, il deve Parte_6 essere condannato alla refusione, a titolo di spese processuali, per il primo grado del giudizio (definito dal Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Stralcio con sentenza n.
285/S/2002), della somma di euro 8.800,00 per compenso difensivo in favore dell'avv.
Enrico Bonelli, nella qualità di procuratore distrattario di , Parte_1 [...]
, (nata il [...]), di Pt_25 Persona_1 Parte_1 [...]
[...]
[...] (nata il [...]), (nata il [...]), Per_5 Parte_3 [...]
e , quali eredi di di Parte_9 Parte_10 Parte_8 Persona_2 Pt_3
(nata il [...]), (nata il [...]),
[...] Persona_1 [...]
(nata il [...]) e quali eredi di Parte_2 Parte_5 Pt_1
, nonché di , e quali eredi di
[...] Parte_26 Parte_16 Parte_15
(nata il [...]), ex art. 93, comma 1, c.p.c., per il secondo Parte_2 grado (definito da questa Corte con sentenza n. 248/2008), della somma di euro 33.950,00 per compensi difensivi, di cui euro 4.850,00 in favore di 1) 2) Parte_1 Pt_22
, (nata il [...]), ,
[...] Parte_3 Parte_17 [...]
, e , quali eredi di Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 [...]
, 3) , e , quali eredi di Pt_25 Parte_12 Parte_13 Pt_14 CP_1
(nata il [...]), 4) (nata il [...]), Persona_1 Parte_3
(nata il [...]) e (nata il [...]), Parte_4 Parte_2 quali eredi di e , 5) e Parte_5 Parte_1 Parte_15 Pt_16
quali eredi di e (nata il [...]), 6)
[...] Parte_26 Parte_2
, e 7) dell'avv. Enrico Bonelli, nella qualità di procuratore distrattario di Parte_1
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_2 Parte_3
e , quali eredi di ex Parte_9 Parte_10 Parte_8 Persona_2 art. 93, comma 1, c.p.c., per il grado di legittimità (definito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8965/2014), della somma di euro 18.000,00 per compensi difensivi, di cui euro 6.000,00 in favore di 1) e quali eredi di Parte_15 Parte_16 Pt_26
e (nata il [...]), ,
[...] Parte_2 Parte_12 Parte_13 Pt_14
e , quali eredi di (nata il [...]),
[...] CP_1 Persona_1 Pt_22
, (nata il [...]),
[...] Parte_3 Parte_17 Parte_17 Pt_2
, e , quali eredi di Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 [...]
, 2) (nata il [...]), , Pt_25 Parte_3 Parte_9 Parte_10
e , quali eredi di e 3) del fallimento Parte_8 Parte_11 Persona_2 della e dei singoli soci Controparte_8
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_2 Parte_3
(nata il [...]), , e Parte_4 Parte_1 Parte_1
per la fase del primo rinvio (definita da questa Corte con Parte_5 sentenza n. 85/2020), della somma di euro 21.543,78 per esborsi e compensi difensivi, di cui euro 7.847,78 in favore del fallimento della Controparte_8
e dei singoli soci (nata il [...]),
[...] Parte_2
21 (nata il [...]), (nata il [...]), Parte_3 Parte_4 Pt_1
, e euro 6.850,00 in favore di
[...] Parte_1 Parte_5 Pt_15
e quali eredi di e (nata il
[...] Parte_16 Parte_26 Parte_2
18 agosto 1939), , (nata il [...]), Parte_22 Parte_3 Parte_17
, e
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 quali eredi di , ed euro 6.850,00 in favore dell'avv. Enrico Bonelli, Parte_25 nella qualità di procuratore distrattario di (nata il [...]), Parte_2
(nata il [...]), e Parte_3 Parte_9 Parte_10 [...]
quali eredi di ex art. 93, comma 1, c.p.c.,, per l'ulteriore Parte_8 Persona_2 grado di legittimità (definito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 35286/2023), della somma di euro 7.700,00 per compensi difensivi, di cui euro 3.850,00 favore 1) dell'avv. dell'avv. Enrico Bonelli, nella qualità di procuratore distrattario di
[...]
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_2 Parte_3 [...]
e , quali eredi di ex art. 93, Parte_9 Parte_10 Parte_8 Persona_2 comma 1, c.p.c., e 2) del fallimento della “ Controparte_8
e dei singoli soci (nata il [...]),
[...] Parte_2
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_3 Parte_4 Pt_1
, e e, per la presente fase di rinvio, della
[...] Parte_1 Parte_5 somma di euro 15.460,60 per esborsi e compensi difensivi, di cui euro 5.760,60 in favore del fallimento della “ , e Controparte_8 CP_8 Controparte_8 dei singoli soci (nata il [...]), (nata il 14 Parte_2 Parte_3 maggio 1954), (nata il [...]), , Parte_4 Parte_1 Pt_1
euro 4.850,00 in favore dell'avv. Enrico Bonelli, nella
[...] Parte_5 qualità di procuratore distrattario di (nata il [...]), Parte_3 [...]
, Parlato e , quali eredi di Parte_9 Parte_10 Parte_8 Parte_11 Per_2
ex art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro 4.850,00 in favore dell'avv. Giuseppe
[...]
Mandarino, nella qualità di procuratore distrattario di , , Parte_12 Parte_13 Pt_14
e , eredi di (nata il [...]), ex art. 93, comma 1, CP_1 Persona_1
c.p.c., oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt.
2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 12 e 13 dell'allegata tabella.
Parimenti, per effetto della parziale compensazione di cui innanzi, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio disposte dal Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Stralcio nel primo grado del giudizio e da questa Corte nella fase di rinvio conclusasi con la sentenza n. 85/2020, per come rispettivamente liquidate, devono restare a carico delle parti
22 nella misura di 1/2 e gravare in via definitiva sul soccombente per la Parte_6 restante quota della metà.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, quale giudice del rinvio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , (nata il Parte_1 Parte_25 Persona_1
2 maggio 1935), da (nata il [...]), Parte_1 Parte_2
(nata il [...]), e Parte_3 Parte_9 Parte_10 [...]
quali eredi di da (nata il [...]), Parte_8 Persona_2 Parte_3
(nata il [...]), (nata il [...]) e Persona_1 Parte_2
quali eredi di , nonché da , Parte_5 Parte_1 Parte_26 [...]
e , quali eredi di (nata il [...]), Parte_16 Parte_15 Parte_2 con atto di citazione notificato al Comune di Angri il 9 marzo 1992, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in Parte_6 favore degli attori e dei loro aventi causa nonché del fallimento della
[...]
e dei soci Controparte_8 Parte_2
(nata il [...]), (nata il [...]), (nata Parte_3 Parte_4 il 6 marzo 1957), , e per Parte_1 Parte_1 Parte_5 quanto di rispettiva ragione, della somma di euro 490.230,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale importo rivalutato, di anno in anno, sulla base degli indici
Istat, dal 18 maggio 1983 alla pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale matureranno, sul montante così costituito, gli ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'ablazione del fondo contraddistinto nel catasto terreni al foglio 9, particelle 110, 1146, 1030 e 1316,
e della somma di euro 110.615,53, oltre interessi al tasso legale dal 18 maggio 1983 all'effettivo soddisfo, quale indennità di occupazione legittima del bene, con detrazione degli importi versati dall'Ente locale nel corso dell'intero giudizio;
2. liquida le spese del primo grado del giudizio (definito dal Tribunale di Nocera
Inferiore – Sezione Stralcio con sentenza n. 285/S/2002), in relazione all'attività difensiva espletata da , , (nata il 2 Parte_1 Parte_25 Persona_1 maggio 1935), da (nata il [...]), Parte_1 Parte_2
(nata il [...]), e Parte_3 Parte_9 Parte_10 [...]
quali eredi di da (nata il [...]), Parte_8 Persona_2 Parte_3
(nata il [...]), (nata il [...]) e Persona_1 Parte_2
quali eredi di , nonché da , Parte_5 Parte_1 Parte_26
23 e , quali eredi di (nata il 18 agosto Parte_16 Parte_15 Parte_2
1939), in euro 16.600,00 per compenso, di cui euro 3.000,00 per la fase di studio, euro
1.600,00 per la fase introduttiva, euro 7.000,00 per la fase istruttoria ed euro 5.000,00 per la fase decisionale, per il secondo grado (definito da questa Corte con sentenza n. 248/2008), in euro 67.900,00 per compensi, di cui euro 9.700,00 (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva ed euro 5.000,00 per la fase decisionale) in relazione alle attività difensive espletate da 1) 2) Parte_1
, (nata il [...]), , quali eredi Parte_22 Parte_3 Controparte_6 di , 3) , , e Parte_25 CP_7 Parte_12 Parte_13 Pt_14 [...]
, quali eredi di (nata il [...]), 4) CP_1 Persona_1 Parte_3
(nata il [...]), (nata il [...]) e Parte_4 [...]
(nata il [...]), quali eredi di e Parte_2 Parte_5 Pt_1
, 5) , e quali eredi di
[...] Parte_26 Parte_16 Parte_15
(nata il [...]), 6) e 7) Parte_2 Parte_1 [...]
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_2 Parte_3 [...]
e , quali eredi di per il Parte_9 Parte_10 Parte_8 Persona_2 grado di legittimità (definito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8965/2014), in euro 36.000,00 per compensi, di cui euro 12.000,00 (euro 5.000,00 per la fase di studio, euro 4.000,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale) in relazione alle attività difensive espletate da 1) e Parte_15 Parte_16 quali eredi di e (nata il [...]), Parte_26 Parte_2 [...]
, e , quali eredi di CP_7 Parte_12 Parte_13 Pt_14 CP_1
(nata il [...]), , (nata il 13 Persona_1 Parte_22 Parte_3 ottobre 1968), , quali eredi di e Controparte_6 Parte_25 Parte_27
Part 2) (nata il [...]), (nata il 7 febbraio Parte_2 Pt_2
1966), e , quali eredi di Parte_9 Parte_10 Parte_8 Per_2
e 3) dal fallimento della “
[...] Controparte_8
e dei singoli soci (nata il [...]),
[...] Parte_2 Pt_3
(nata il [...]), (nata il [...]),
[...] Parte_4 Pt_1
, e per la fase del primo rinvio
[...] Parte_1 Parte_5
(definita da questa Corte con sentenza n. 85/2020), in euro 43.087,57, di cui euro
987,57 per esborsi ed euro 14.700,00 per compenso (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva, euro 4.000,00 per la fase istruttoria ed euro 6.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata dal
24 fallimento della “ e Controparte_8 dei singoli soci (nata il [...]), (nata il 14 Parte_2 Parte_3 maggio 1954), (nata il [...]), , Parte_4 Parte_1 Pt_1
e euro 13.700,00 per compenso (euro 3.000,00 per
[...] Parte_5 la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva, euro 4.000,00 per la fase istruttoria ed euro 5.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata da e quali eredi di e Parte_15 Parte_16 Parte_26
(nata il [...]), , (nata il Parte_2 Parte_22 Parte_3
13 ottobre 1968), , , Parte_17 Parte_18 Parte_19
e quali eredi di , ed euro Parte_20 Parte_21 Parte_25
13.700,00 per compenso (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva, euro 4.000,00 per la fase istruttoria ed euro 5.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata da (nata Parte_2 il 24 ottobre 1964), (nata il [...]), Parte_3 Parte_9
e , quali eredi di per l'ulteriore Parte_10 Parte_8 Persona_2 grado di legittimità (definito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
35286/2023), in euro 15.400,00 per compensi, di cui euro 7.700,00 (euro 3.500,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 1.700,00 per la fase decisionale) in relazione alle attività difensive espletate da 1) Parte_2
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_3 Parte_9
e , quali eredi di e 2) dal fallimento Parte_10 Parte_8 Persona_2 della e dei singoli Controparte_8 soci (nata il [...]), (nata il 14 maggio Parte_2 Parte_3
1954), (nata il [...]), , Parte_4 Parte_1 Parte_1
e e, per la presente fase di rinvio, in euro 30.921,20, di cui Parte_5 euro 821,20 per esborsi ed euro 10.700,00 per compenso (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva ed euro 6.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata dal fallimento della CP_8 [...]
e dei singoli soci Controparte_8 Parte_2
(nata il [...]), (nata il [...]), (nata Parte_3 Parte_4 il 6 marzo 1957), , e euro Parte_1 Parte_1 Parte_5
9.700,00 per compenso (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva ed euro 5.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata da (nata il [...]), AC , Parte_3 Parte_9 Parte_10
25 Parlato e quali eredi di ed euro Parte_8 Parte_11 Persona_2
9.700,00 per compenso (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva ed euro 5.000,00 per la fase decisionale) in relazione all'attività difensiva espletata da , e , quali eredi di Parte_12 Parte_13 Pt_14 CP_1
(nata il [...]), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Persona_1
Iva, ex artt. 2 e ss. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 12 e 13 dell'allegata tabella;
3. compensa tra le parti, nella misura di 1/2, le spese dell'intero giudizio, per come innanzi liquidate;
4. condanna il alla refusione, a titolo di spese processuali, per il primo Parte_6 grado del giudizio (definito dal Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Stralcio con sentenza n. 285/S/2002), della somma di euro 8.800,00 per compenso difensivo in favore dell'avv. Enrico Bonelli, nella qualità di procuratore distrattario di Pt_1
, , (nata il [...]),
[...] Parte_25 Persona_1 Pt_1
di (nata il [...]), (nata il 7
[...] Parte_2 Parte_3 febbraio 1966), e , quali eredi Parte_9 Parte_10 Parte_8 di di (nata il [...]), (nata il Persona_2 Parte_3 Persona_1
5 marzo 1957), (nata il [...]) e Parte_2 Parte_5 quali eredi di , nonché di , e Parte_1 Parte_26 Parte_16 [...]
, quali eredi di (nata il [...]), ex art. 93, Parte_15 Parte_2 comma 1, c.p.c., per il secondo grado (definito da questa Corte con sentenza n.
248/2008), della somma di euro 33.950,00 per compensi difensivi, di cui euro 4.850,00 in favore di 1) 2) , (nata il 13 ottobre Parte_1 Parte_22 Parte_3
1968), , , Parte_17 Parte_18 Parte_19 Pt_20
e , quali eredi di , 3) ,
[...] Parte_21 Parte_25 Parte_12 Pt_13
e , quali eredi di (nata il 2 maggio
[...] Pt_14 CP_1 Persona_1
1935), 4) (nata il [...]), (nata il 6 marzo Parte_3 Parte_4
1957) e (nata il [...]), quali eredi di Parte_2 Parte_5
e , 5) e quali eredi di
[...] Parte_1 Parte_15 Parte_16 [...]
e (nata il [...]), 6) , e 7) Parte_26 Parte_2 Parte_1 dell'avv. Enrico Bonelli, nella qualità di procuratore distrattario di
[...]
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_2 Parte_3 [...]
e , quali eredi di ex art. Parte_9 Parte_10 Parte_8 Persona_2
93, comma 1, c.p.c., per il grado di legittimità (definito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8965/2014), della somma di euro 18.000,00 per compensi difensivi,
26 di cui euro 6.000,00 in favore di 1) e quali eredi di Parte_15 Parte_16
e (nata il [...]), , Parte_26 Parte_2 Parte_12 Pt_12
e , quali eredi di (nata il 2 maggio Pt_13 Pt_14 CP_1 Persona_1
1935), , (nata il [...]), Parte_22 Parte_3 Parte_17
, , e ,
[...] Pt_2 Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 quali eredi di , 2) (nata il [...]), Parte_25 Parte_3 [...]
e quali eredi di Parte_9 Parte_10 Parte_8 Parte_11
e 3) del fallimento della Persona_2 Controparte_8
e dei singoli soci (nata il [...]),
[...] Parte_2
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_3 Parte_4
, e per la fase del primo Parte_1 Parte_1 Parte_5 rinvio (definita da questa Corte con sentenza n. 85/2020), della somma di euro
21.543,78 per esborsi e compensi difensivi, di cui euro 7.847,78 in favore del fallimento della “ e Controparte_8 dei singoli soci (nata il [...]), (nata il 14 Parte_2 Parte_3 maggio 1954), (nata il [...]), , Parte_4 Parte_1 Pt_1
e euro 6.850,00 in favore di e
[...] Parte_5 Parte_15 [...]
, quali eredi di e (nata il 18 agosto Parte_16 Parte_26 Parte_2
1939), , (nata il [...]), Parte_22 Parte_3 Parte_17
, , e ,
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 quali eredi di , ed euro 6.850,00 in favore dell'avv. Enrico Bonelli, Parte_25 nella qualità di procuratore distrattario di (nata il 24 ottobre Parte_2
1964), (nata il [...]), e Parte_3 Parte_9 Parte_10
, quali eredi di ex art. 93, comma 1, c.p.c., per Parte_8 Persona_2
l'ulteriore grado di legittimità (definito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
35286/2023), della somma di euro 7.700,00 per compensi difensivi, di cui euro
3.850,00 in favore 1) dell'avv. Enrico Bonelli, nella qualità di procuratore distrattario di (nata il [...]), (nata il 7 febbraio Parte_2 Parte_3
1966), e , quali eredi di Parte_9 Parte_10 Parte_8 Per_2
ex art. 93, comma 1, c.p.c., e 2) del fallimento della
[...] [...]
e dei singoli soci Controparte_8 Parte_2
(nata il [...]), (nata il [...]), (nata Parte_3 Parte_4 il 6 marzo 1957), , e e, per Parte_1 Parte_1 Parte_5 la presente fase di rinvio, della somma di euro 15.460,60 per esborsi e compensi
27 difensivi, di cui euro 5.760,60 in favore del fallimento della “
[...]
e dei singoli soci Controparte_8 Parte_2
(nata il [...]), (nata il [...]), (nata Parte_3 Parte_4 il 6 marzo 1957), , e euro Parte_1 Parte_1 Parte_5
4.850,00 in favore dell'avv. Enrico Bonelli, nella qualità di procuratore distrattario di
(nata il [...]), Parte_3 Parte_9 Parte_10 [...]
e , quali eredi di ex art. 93, comma 1, Parte_8 Parte_11 Persona_2
c.p.c., ed euro 4.850,00 in favore dell'avv. Giuseppe Mandarino, nella qualità di procuratore distrattario di , e , quali Parte_12 Parte_13 Pt_14 CP_1 eredi di (nata il [...]), ex art. 93, comma 1, c.p.c., oltre Persona_1 rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 12 e 13 dell'allegata tabella;
5. compensa tra le parti, nella misura di 1/2, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio disposte dal Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Stralcio nel primo grado del giudizio e da questa Corte nella fase di rinvio conclusasi con la sentenza n. 85/2020, per come rispettivamente liquidate, ponendo a carico del la restante Parte_6 quota della metà.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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