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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/04/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 5612 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5612 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
DI
nato a [...] il Parte_1
11/11/1977 C.F. rappresentato e difeso, giusta C.F._1 procura a margine del ricorso, dall'avv. TUCCI ENRICO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] CP_1
C.F. rappresentata e difesa, giusta procura a margine C.F._2 del ricorso, dall'avv. TUCCI ENRICO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/03/2024 e Parte_1 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio nell'Istituto Penitenziario di
[...]
Vicenza il 06.06.2018 e che dalla loro unione non sono nati figli- esponevano che il matrimonio non è stato consumato atteso che, all'atto del matrimonio, entrambi i
1 ricorrenti erano detenuti di lungo corso. In particolare il sta scontando Parte_1 una condanna a 30 anni ed è attualmente detenuto presso l'Istituto penitenziario di
Paliano; la era detenuta ininterrottamente dal 2010 ed è fuoriuscita nel 2021 CP_1
per scadenza termini. Dalla data del matrimonio i coniugi non si sono mai visti né frequentati.
Su tali presupposti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51
All'udienza del 15.11.2024, celebrata in modalità cartolare, il GI onerava alle parti il deposito di attestazione del DAP da cui emerga che i coniugi non hanno beneficiato di alcun trattamento particolare all'atto della celebrazione del matrimonio e che il sig. non abbia beneficiato di permessi Parte_1
premio successivamente alla data di celebrazione del matrimonio. Acquisito il parere del PM il quale esprimeva parere favorevole, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda di scioglimento è fondata e merita accoglimento.
Come è noto, il nostro ordinamento consente ai coniugi di ottenere una pronuncia di divorzio immediato in caso di matrimonio non consumato.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la non consumazione del matrimonio ex art. 3, n. 2, lett. f) della l. n. 898 del 1970 non incide, di per sé, sull'esistenza e sulla validità giuridica del matrimonio, come atto e come rapporto, ma è causa di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, cosicché essa non tocca - di per sé - la validità e idoneità del matrimonio a produrre effetti sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, né incide sull'applicabilità della normativa relativa all'assegno divorzile, potendo la mancata unione sessuale concorrere soltanto a formare la presunzione della mancanza di comunione spirituale e materiale tra coniugi, senza integrare - come nel diritto canonico - una presunzione assoluta di assenza del sacramento del matrimonio;
l'accertamento sul punto costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente e adeguatamente motivato (Cass. 7 febbraio 2023, n. 3645).
2 Nel caso di specie, entrambi i coniugi hanno affermato di non aver consumato e tale circostanza risulta provata dal fatto che il matrimonio, come risulta dal certificato in atti, è stato contratto nella casa circondariale di Vicenza, ove entrambi erano detenuti.
A ciò si aggiunga che il sistema penitenziario non ammette la concessione di permessi premio per consentire ai coniugi di vivere la propria intimità (Cass. pen.
26 novembre 2008, n. 48165), per cui è da escludere che la consumazione sia avvenuta dopo l'espiazione della pena della mentre il coniuge si trovava CP_1 ancora in carcere.
Con comunicazione del 2.12.2024 il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha attestato che “la celebrazione del matrimonio tra e CP_1
è avvenuta il 06.06.2018 presso l'istituto penitenziario di Controparte_2
Vicenza ove il era recluso. Agli atti in possesso di questa Direzione Parte_1
Generale, dopo la celebrazione del matrimonio, risultano registrati alcuni incontri tra i due soggetti tramite colloqui in presenza presso l'istituto di detenzione del
, incontri avvenuti anche dopo la data 29.09.2020, data in cui la Parte_1 medesima è stata ammessa al beneficio della detenzione domiciliare, con l'ultimo colloquio risalente al 07.07.2021. Per quanto concerne i permessi usufruiti dal
, il predetto ha fruito di un unico permesso premio dal 12.10.2014 al Parte_1
15.10.2024 in località protetta nota solo al Servizio Centrale di Protezione”.
Con comunicazione del 16.12.2024 il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha attestato che: “interpellata la Direzione penitenziaria ove il
è stato recluso nel periodo dell'avvenuto matrimonio, questa ha Parte_1 comunicato quanto segue: “Si comunica che il matrimonio avvenuto in data
06.06.2018 tra il e è stato svolto in Parte_1 CP_1 ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. Anche i colloqui con sono avvenuti con le stesse modalità che non prevedono, come richiesto dal CP_1 legale di fiducia, la possibilità di consumare il matrimonio”. Inoltre, la Direzione ove è attualmente ristretto il , ha comunicato quanto segue: “Nel Parte_1 periodo di carcerazione sofferta presso codesto istituto, il non ha mai Parte_1 effettuato colloqui in presenza con ”.. CP_1
Alla luce della documentazione in atti si ritiene pertanto accertata la mancata consumazione del matrimonio contratto dai coniugi.
3 Sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, co. 2 lett. f della legge n. 898/1970.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti a Vicenza il 06.06.2018;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Vicenza per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto 198, parte II serie C, registro atti di matrimonio anno 2018);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/02/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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