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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/05/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3642/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3642/23 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
di Catania (CT), Via Taormina 17/C, C.F. e , nato a C.F._1 Parte_2
Ragusa, in data 08.02.1959, C.F. , res. in San Gregorio di Catania, C.F._2
Via XX Settembre 71, dom. elettivamente in Catania, Via Luigi Rizzo, 29 presso lo studio dell'Avv. Fausto Giannitto, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procure in atti;
-ATTORI-
contro
1) con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Controparte_1
Indiano n. 13, (C.F.: , Partita I.V.A.: ,) in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Francesca Colosimo del pagina 1 di 9 Foro di Roma per procura in atti ed elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell'Avv. Nicola Natullo Via F. Crispi 247, Catania;
2) in persona del suo legale rapp.te pro tempore, con sede in San Controparte_2
Giovanni La Punta, Via Duca degli Abruzzi 203 C.F. ; P.IVA_3
- CONVENUTI -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 17 febbraio 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione datato 27 febbraio 2023 i due attori indicati in epigrafe esponevano quanto segue: “Il dott. ed il dott. sono Parte_1 Parte_2
comproprietari dell'auto AUDI modello Q3 Tg. FP951NJ, agli stessi pervenuta per successione a seguito del decesso della madre sig.ra ; detta autovettura Persona_1
è stata sin dal momento del suo acquisto nella esclusiva disponibilità del dott.
[...]
. Parte_1
In data 17.05.2022 alle ore 9,30 il dott. , come di consueto, Parte_1
effettuava un rifornimento di carburante diesel sulla propria autovettura, presso il
rifornimento Q8 P.V. 9118, situato in San Giovanni La Punta (CT) Via Duca degli Abruzzi,
203, gestito dalla stazione di servizio distante appena 3 Km Controparte_2
dalla sua abitazione;
per tale rifornimento il sosteneva una spesa di €. 50,00, Parte_1
corrisposta mediante servizio Pagobancomat (doc. 1). Subito dopo aver effettuato il
rifornimento, il dott. si recava presso il proprio luogo di Parte_1
lavoro, l'Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Acireale
pagina 2 di 9 (CT), dallo stesso diretta;
appena giunto all'ingresso del nosocomio, lo stesso si accorgeva che la vettura mostrava una perdita di potenza;
conclusa l'attività lavorativa nelle prime ore del pomeriggio, lo stesso faceva rientro a casa con la stessa autovettura, non
perfettamente funzionante.
Il giorno 19.05.2022 il dott. , non potendo fare a meno Pt_1 Parte_1
dell'utilizzo della macchina in ragione della propria attività di medico nefrologo e direttore dell'Unità Specialistica, era costretto a recarsi presso l'Ospedale di Acireale: il tragitto da casa al luogo di lavoro era alquanto difficoltoso, stante il ripresentarsi dello
inconveniente già rivelatosi il giorno 17.05.2022, subito dopo il rifornimento di gasolio effettuato presso la Stazione Q8 di San Giovanni La Punta;
l'auto manifestava ulteriore perdita di potenza con contestuale accensione di spie del sistema elettronico di controllo che segnalavano guasti al motore e suo spegnimento, dopo che l'auto aveva percorso appena un chilometro lungo la tratta autostradale che dal casello di San Gregorio di
Catania, conduce ad Acireale.
A quel punto, il dott. , riusciva a far trasportare la vettura Parte_1
presso l'officina Caltabiano di Giarre, autorizzata Volkswagen, la quale prendeva in carico la macchina per le opportune verifiche e riparazioni.
Successivamente, in data 20.05.2022 il dott. , si recava presso il rifornimento Q8 Parte_1
di San Giovanni La Punta ove aveva effettuato il rifornimento di carburante e sporgeva
regolare reclamo esponendo quanto occorso in data 17.05.2022 e segnalando il guasto
della vettura (doc. 2).
Sempre in data 20.05.2022 il capo officina della ditta Caltabiano, sig. , Controparte_3
a seguito dei controlli effettuati sulla vettura, comunicava al dott. Parte_1
pagina 3 di 9 di avere rinvenuto all'interno del serbatoio carburante non conforme, in quanto Parte_1
contenente acqua, che aveva provocato intasamento e malfunzionamento della pompa di
alimentazione, del filtro gasolio e degli iniettori;
quindi, svuotato il serbatoio dal
carburante immesso in data 17.05.2022; scattate foto del carburante asportato e delle
parti meccaniche oggetto di intervento e conservata una quantità di detto carburante in
maniera sicura in apposito campione di prova, procedeva con alcuni interventi temporanei
e non risolutivi, specificamente indicati nella fattura di riferimento (doc. 3); il responsabile dell'officina, non potendo effettuare interventi più specifici ed essendovi la necessità di utilizzare dei ricambi originali AUDI (non a sua disposizione in quanto, come riferito,
l'officina Caltabiano è autorizzata Volkswagen) ed attrezzature specifiche, consigliava al dott. di rivolgersi presso un'officina autorizzata AUDI per avere anche la Parte_1
garanzia ufficiale della casa madre. Il dott. , pertanto, pur Parte_1
avendo già sborsato l'importo di € 250,00 indicato nella fattura della Officina Caltabiano
(doc. 3), si rivolgeva alla Concessionaria AUDI “Meridiano” di Favara (AG), dove la vettura era stata acquistata e dove già in precedenza, la macchina era stata sottoposta ai
tagliandi periodici. In detta officina, la macchina veniva riparata in via definitiva, secondo
le indicazioni dettagliatamente descritte nella fattura n. 222605 del 14.06.2022 (doc. 4) di
€ 6.300,47 che il dott. pagava regolarmente;
gli interventi Parte_1
effettuati da consistevano nella sostituzione dei ricambi che Controparte_4
riguardavano l'alimentazione e l'iniezione del carburante (pompa alta pressione, 4 iniettori, ecc..).
Il dott. , quindi, a mezzo del proprio legale, in data 22.06.2022 provvedeva ad Parte_1
inviare alla al Gestore del distributore di Carburante Q8 Controparte_1
pagina 4 di 9 di San Giovanni La Punta ed alla soc. (incaricata della Pt_3 Parte_4
gestione dei reclami dei clienti) apposita richiesta risarcitoria, (doc. 5) per i costi sostenuti per la riparazione del veicolo, causati dall'avere immesso nel serbatoio dell'auto carburante non conforme, in quanto contenente acqua;
circostanza già accertata in occasione del primo ricovero dell'auto presso l'officina di Giarre.
A quella richiesta rispondeva la dichiarando disponibilità a riconoscere Parte_4
solamente l'importo di € 250,00 (doc. 6)”.
Ciò premesso, gli attori chiedevano quanto segue: “accertare e dichiarare la risoluzione
del contratto di vendita intervenuto tra il dott. , la Parte_1 [...]
e la società a cui fa capo il punto vendita n. Controparte_1 Controparte_2
9118, corrispondente alla Stazione di Servizio Q8 sita in San Giovanni La Punta, Via Duca
degli Abruzzi 203, per suo inadempimento, stante la presenza di vizi nel carburante
venduto, rivelatosi assolutamente non conforme;
di conseguenza, voglia il Giudice del
Tribunale condannare in solido , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore e in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei dott.ri e Parte_1 [...]
della complessiva somma di €. 6.942,07, quale danno patrimoniale subito per la Parte_2
riparazione del veicolo AUDI Q3 tg. FP951NJ, per l'esborso dovuto sostenere per l'analisi chimica alla quale è stato sottoposto il campione di carburante prelevato dal serbatoio dell'auto, nonché per il rimborso della somma di € 50,00 spesa per il rifornimento del gasolio;
voglia il Giudice del Tribunale, altresì, condannare i convenuti Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e
[...] Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni non
[...]
pagina 5 di 9 patrimoniali subiti dal solo attore nella misura che il Giudice Parte_1
riterrà di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da liquidarsi nella misura di cui all'art. 1284 c.c., a decorrere dalla domanda”.
si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande Controparte_1
attrici; anche se regolarmente citata in giudizio, non si Controparte_2
costituiva.
Veniva espletata una c.t.u.
Nel merito, si osserva che sulla base delle puntuali produzioni documentali di parte attrice nonché delle risultanze della c.t.u. deve ritenersi provato con certezza, senza la necessità di ammettere le prove testimoniali ritualmente richieste da parte attrice, che: 1) in data 17.05.2022 parte attrice, così come avvenuto in precedenza, ha effettuato un rifornimento di carburante presso la stazione di servizio Q8 , situata in San C.F._3
Giovanni La Punta (CT), Via Duca degli Abruzzi, 203 gestito dalla Controparte_2
2) l'autovettura di parte attrice, subito dopo il detto rifornimento di carburante, ha
[...]
avuto un guasto meccanico;
3) a seguito di ciò, l'autovettura è stata dapprima ricoverata presso un'autofficina di Giarre, che effettuava subito il prelievo del carburante immesso in data 17.05.2022 e poi presso l'officina autorizzata AUDI sita in Favara;
4) il lamentato guasto è stato causato dall'immissione nel serbatoio del carburante prelevato in data
17.05.2022, in quanto in esso è stata rilevata la presenza di un elemento estraneo che rendeva il carburante inidoneo ai fini dell'autotrazione.
In particolare, il CTU ha altresì precisato che già dalle stesse foto del carburante prodotte da parte attrice e scattate presso la citata officina di Giarre, mai contestate dalla CP_1
pagina 6 di 9 emerge in maniera evidente la presenza di acqua in emulsione nel carburante;
il c.t.u. ha poi evidenziato che le riparazioni indicate nelle due fatture prodotte dagli attori corrispondono a quanto è necessario fare nel caso in cui viene introdotto carburante sporco nel serbatoio di una autovettura diesel;
più esattamente, il CTU ha chiarito che la completa sostituzione dei componenti danneggiati può dare certezza assoluta di riuscita e che un'officina autorizzata deve necessariamente sostituire i componenti per poter rilasciare la garanzia dell'intervento eseguito.
Irrilevante ed inidonea è la documentazione prodotta dalla convenuta al fine di tentare di dimostrare che il carburante de quo non era viziato;
in particolare, il c.t.u. ha evidenziato che i sistemi di controllo indicati dalla convenuta e di cui ai buoni di consegna prodotti non sono affatto sufficienti ad escludere l'impurità del carburante de quo e che non si dispone di alcuna attestazione circa le condizioni e/o gli interventi di manutenzione e sostituzione dei sistemi di filtraggio in erogazione, in quanto il controllo della presenza d'acqua non esclude la presenza di residui solidi. Il CTU ha altresì sottolineato che nessun elemento è
stato fornito dalla convenuta circa i valori rilevati dai sensori in cisterna, tramite produzione del report stato sistema.
Inoltre, erroneamente la convenuta ha sostenuto che non vi potrebbe essere collegamento tra il rifornimento del 17/05/2022 ed il lamentato guasto l'autovettura in quanto lo stesso si sarebbe manifestato a distanza di qualche giorno. Al riguardo, si evidenzia che il CTU (vd.
pagg. 10-13) ha chiarito come sia possibile che i guasti alla autovettura a causa di carburante impuro si manifestino a distanza di tempo rispetto al rifornimento, così da ritenersi ammissibile la circostanza secondo cui l'autovettura degli attori sia stata portata in officina dopo due giorni dal rifornimento.
pagina 7 di 9 Si rileva anche che parte attrice con la richiesta ante causam di risarcimento e di cui all'allegato 5 aveva inviato a controparte tutte le ricevute dei pagamenti relativi ai rifornimenti di carburante, con una media non superiore ad una settimana, sempre presso la stazione di servizio Q8 di San Giovanni La Punta, da novembre 2021 fino a quello del
17/05/2022. Ciò porta ulteriormente ad escludere che l'autovettura sia stata rifornita presso altra stazione di servizio e a ribadire ulteriormente che già in occasione del primo ricovero dell'auto presso l'officina di Giarre il campione prelevato era proprio quello del rifornimento del 17/05/2022, sicuramente viziato per come già sopra esposto.
In definitiva, risulta provato con certezza il nesso di causalità tra il rifornimento di carburante per cui è causa ed i danni subiti dall'autovettura attrice.
Si osserva poi che gli attori hanno diritto al rimborso sia della somma di € 6.550,47, sborsata in occasione del doppio intervento meccanico ad opera dell'officina CP_5
e del sia della somma di euro
[...] Controparte_6
341,60 per l'effettuazione dell'analisi chimica sul campione di carburante de quo, il tutto come da fatture in atti, sia della somma di euro 50,00 riguardante il rifornimento di carburante viziato.
Pertanto, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di € 6.942,07, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Va invece rigettata la domanda di avente ad oggetto Parte_1
“l'ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale dallo stesso subito per i disagi e lo stress subiti per essere stato privato dell'utilizzo della vettura per tutto il tempo necessario alla sua riparazione, in considerazione del fatto che detta auto era indispensabile per il
pagina 8 di 9 medesimo attore, all'epoca dei fatti direttore del reparto di nefrologia dell'Ospedale di
Acireale”; infatti, l'attore pur avendo il relativo onere probatorio ex art. 2697 comma 1 c.c., non ha provato l'effettiva esistenza ed entità di tali asseriti danni.
In virtù del principio della soccombenza, i convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 3642/23 R.G., così statuisce:
1) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore degli attori della somma di € 6.942,07, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
rigetta la domanda di e di Parte_1
cui in motivazione;
2) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore degli attori delle spese processuali che liquida in euro 270,00 per spese, euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge e al rimborso forfetario ex L. prof. for.; pone le spese di c.t.u. a carico solidale dei due convenuti.
CATANIA 4 MAGGIO 2025
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3642/23 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
di Catania (CT), Via Taormina 17/C, C.F. e , nato a C.F._1 Parte_2
Ragusa, in data 08.02.1959, C.F. , res. in San Gregorio di Catania, C.F._2
Via XX Settembre 71, dom. elettivamente in Catania, Via Luigi Rizzo, 29 presso lo studio dell'Avv. Fausto Giannitto, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procure in atti;
-ATTORI-
contro
1) con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Controparte_1
Indiano n. 13, (C.F.: , Partita I.V.A.: ,) in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Francesca Colosimo del pagina 1 di 9 Foro di Roma per procura in atti ed elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell'Avv. Nicola Natullo Via F. Crispi 247, Catania;
2) in persona del suo legale rapp.te pro tempore, con sede in San Controparte_2
Giovanni La Punta, Via Duca degli Abruzzi 203 C.F. ; P.IVA_3
- CONVENUTI -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 17 febbraio 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione datato 27 febbraio 2023 i due attori indicati in epigrafe esponevano quanto segue: “Il dott. ed il dott. sono Parte_1 Parte_2
comproprietari dell'auto AUDI modello Q3 Tg. FP951NJ, agli stessi pervenuta per successione a seguito del decesso della madre sig.ra ; detta autovettura Persona_1
è stata sin dal momento del suo acquisto nella esclusiva disponibilità del dott.
[...]
. Parte_1
In data 17.05.2022 alle ore 9,30 il dott. , come di consueto, Parte_1
effettuava un rifornimento di carburante diesel sulla propria autovettura, presso il
rifornimento Q8 P.V. 9118, situato in San Giovanni La Punta (CT) Via Duca degli Abruzzi,
203, gestito dalla stazione di servizio distante appena 3 Km Controparte_2
dalla sua abitazione;
per tale rifornimento il sosteneva una spesa di €. 50,00, Parte_1
corrisposta mediante servizio Pagobancomat (doc. 1). Subito dopo aver effettuato il
rifornimento, il dott. si recava presso il proprio luogo di Parte_1
lavoro, l'Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Acireale
pagina 2 di 9 (CT), dallo stesso diretta;
appena giunto all'ingresso del nosocomio, lo stesso si accorgeva che la vettura mostrava una perdita di potenza;
conclusa l'attività lavorativa nelle prime ore del pomeriggio, lo stesso faceva rientro a casa con la stessa autovettura, non
perfettamente funzionante.
Il giorno 19.05.2022 il dott. , non potendo fare a meno Pt_1 Parte_1
dell'utilizzo della macchina in ragione della propria attività di medico nefrologo e direttore dell'Unità Specialistica, era costretto a recarsi presso l'Ospedale di Acireale: il tragitto da casa al luogo di lavoro era alquanto difficoltoso, stante il ripresentarsi dello
inconveniente già rivelatosi il giorno 17.05.2022, subito dopo il rifornimento di gasolio effettuato presso la Stazione Q8 di San Giovanni La Punta;
l'auto manifestava ulteriore perdita di potenza con contestuale accensione di spie del sistema elettronico di controllo che segnalavano guasti al motore e suo spegnimento, dopo che l'auto aveva percorso appena un chilometro lungo la tratta autostradale che dal casello di San Gregorio di
Catania, conduce ad Acireale.
A quel punto, il dott. , riusciva a far trasportare la vettura Parte_1
presso l'officina Caltabiano di Giarre, autorizzata Volkswagen, la quale prendeva in carico la macchina per le opportune verifiche e riparazioni.
Successivamente, in data 20.05.2022 il dott. , si recava presso il rifornimento Q8 Parte_1
di San Giovanni La Punta ove aveva effettuato il rifornimento di carburante e sporgeva
regolare reclamo esponendo quanto occorso in data 17.05.2022 e segnalando il guasto
della vettura (doc. 2).
Sempre in data 20.05.2022 il capo officina della ditta Caltabiano, sig. , Controparte_3
a seguito dei controlli effettuati sulla vettura, comunicava al dott. Parte_1
pagina 3 di 9 di avere rinvenuto all'interno del serbatoio carburante non conforme, in quanto Parte_1
contenente acqua, che aveva provocato intasamento e malfunzionamento della pompa di
alimentazione, del filtro gasolio e degli iniettori;
quindi, svuotato il serbatoio dal
carburante immesso in data 17.05.2022; scattate foto del carburante asportato e delle
parti meccaniche oggetto di intervento e conservata una quantità di detto carburante in
maniera sicura in apposito campione di prova, procedeva con alcuni interventi temporanei
e non risolutivi, specificamente indicati nella fattura di riferimento (doc. 3); il responsabile dell'officina, non potendo effettuare interventi più specifici ed essendovi la necessità di utilizzare dei ricambi originali AUDI (non a sua disposizione in quanto, come riferito,
l'officina Caltabiano è autorizzata Volkswagen) ed attrezzature specifiche, consigliava al dott. di rivolgersi presso un'officina autorizzata AUDI per avere anche la Parte_1
garanzia ufficiale della casa madre. Il dott. , pertanto, pur Parte_1
avendo già sborsato l'importo di € 250,00 indicato nella fattura della Officina Caltabiano
(doc. 3), si rivolgeva alla Concessionaria AUDI “Meridiano” di Favara (AG), dove la vettura era stata acquistata e dove già in precedenza, la macchina era stata sottoposta ai
tagliandi periodici. In detta officina, la macchina veniva riparata in via definitiva, secondo
le indicazioni dettagliatamente descritte nella fattura n. 222605 del 14.06.2022 (doc. 4) di
€ 6.300,47 che il dott. pagava regolarmente;
gli interventi Parte_1
effettuati da consistevano nella sostituzione dei ricambi che Controparte_4
riguardavano l'alimentazione e l'iniezione del carburante (pompa alta pressione, 4 iniettori, ecc..).
Il dott. , quindi, a mezzo del proprio legale, in data 22.06.2022 provvedeva ad Parte_1
inviare alla al Gestore del distributore di Carburante Q8 Controparte_1
pagina 4 di 9 di San Giovanni La Punta ed alla soc. (incaricata della Pt_3 Parte_4
gestione dei reclami dei clienti) apposita richiesta risarcitoria, (doc. 5) per i costi sostenuti per la riparazione del veicolo, causati dall'avere immesso nel serbatoio dell'auto carburante non conforme, in quanto contenente acqua;
circostanza già accertata in occasione del primo ricovero dell'auto presso l'officina di Giarre.
A quella richiesta rispondeva la dichiarando disponibilità a riconoscere Parte_4
solamente l'importo di € 250,00 (doc. 6)”.
Ciò premesso, gli attori chiedevano quanto segue: “accertare e dichiarare la risoluzione
del contratto di vendita intervenuto tra il dott. , la Parte_1 [...]
e la società a cui fa capo il punto vendita n. Controparte_1 Controparte_2
9118, corrispondente alla Stazione di Servizio Q8 sita in San Giovanni La Punta, Via Duca
degli Abruzzi 203, per suo inadempimento, stante la presenza di vizi nel carburante
venduto, rivelatosi assolutamente non conforme;
di conseguenza, voglia il Giudice del
Tribunale condannare in solido , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore e in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei dott.ri e Parte_1 [...]
della complessiva somma di €. 6.942,07, quale danno patrimoniale subito per la Parte_2
riparazione del veicolo AUDI Q3 tg. FP951NJ, per l'esborso dovuto sostenere per l'analisi chimica alla quale è stato sottoposto il campione di carburante prelevato dal serbatoio dell'auto, nonché per il rimborso della somma di € 50,00 spesa per il rifornimento del gasolio;
voglia il Giudice del Tribunale, altresì, condannare i convenuti Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e
[...] Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni non
[...]
pagina 5 di 9 patrimoniali subiti dal solo attore nella misura che il Giudice Parte_1
riterrà di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da liquidarsi nella misura di cui all'art. 1284 c.c., a decorrere dalla domanda”.
si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande Controparte_1
attrici; anche se regolarmente citata in giudizio, non si Controparte_2
costituiva.
Veniva espletata una c.t.u.
Nel merito, si osserva che sulla base delle puntuali produzioni documentali di parte attrice nonché delle risultanze della c.t.u. deve ritenersi provato con certezza, senza la necessità di ammettere le prove testimoniali ritualmente richieste da parte attrice, che: 1) in data 17.05.2022 parte attrice, così come avvenuto in precedenza, ha effettuato un rifornimento di carburante presso la stazione di servizio Q8 , situata in San C.F._3
Giovanni La Punta (CT), Via Duca degli Abruzzi, 203 gestito dalla Controparte_2
2) l'autovettura di parte attrice, subito dopo il detto rifornimento di carburante, ha
[...]
avuto un guasto meccanico;
3) a seguito di ciò, l'autovettura è stata dapprima ricoverata presso un'autofficina di Giarre, che effettuava subito il prelievo del carburante immesso in data 17.05.2022 e poi presso l'officina autorizzata AUDI sita in Favara;
4) il lamentato guasto è stato causato dall'immissione nel serbatoio del carburante prelevato in data
17.05.2022, in quanto in esso è stata rilevata la presenza di un elemento estraneo che rendeva il carburante inidoneo ai fini dell'autotrazione.
In particolare, il CTU ha altresì precisato che già dalle stesse foto del carburante prodotte da parte attrice e scattate presso la citata officina di Giarre, mai contestate dalla CP_1
pagina 6 di 9 emerge in maniera evidente la presenza di acqua in emulsione nel carburante;
il c.t.u. ha poi evidenziato che le riparazioni indicate nelle due fatture prodotte dagli attori corrispondono a quanto è necessario fare nel caso in cui viene introdotto carburante sporco nel serbatoio di una autovettura diesel;
più esattamente, il CTU ha chiarito che la completa sostituzione dei componenti danneggiati può dare certezza assoluta di riuscita e che un'officina autorizzata deve necessariamente sostituire i componenti per poter rilasciare la garanzia dell'intervento eseguito.
Irrilevante ed inidonea è la documentazione prodotta dalla convenuta al fine di tentare di dimostrare che il carburante de quo non era viziato;
in particolare, il c.t.u. ha evidenziato che i sistemi di controllo indicati dalla convenuta e di cui ai buoni di consegna prodotti non sono affatto sufficienti ad escludere l'impurità del carburante de quo e che non si dispone di alcuna attestazione circa le condizioni e/o gli interventi di manutenzione e sostituzione dei sistemi di filtraggio in erogazione, in quanto il controllo della presenza d'acqua non esclude la presenza di residui solidi. Il CTU ha altresì sottolineato che nessun elemento è
stato fornito dalla convenuta circa i valori rilevati dai sensori in cisterna, tramite produzione del report stato sistema.
Inoltre, erroneamente la convenuta ha sostenuto che non vi potrebbe essere collegamento tra il rifornimento del 17/05/2022 ed il lamentato guasto l'autovettura in quanto lo stesso si sarebbe manifestato a distanza di qualche giorno. Al riguardo, si evidenzia che il CTU (vd.
pagg. 10-13) ha chiarito come sia possibile che i guasti alla autovettura a causa di carburante impuro si manifestino a distanza di tempo rispetto al rifornimento, così da ritenersi ammissibile la circostanza secondo cui l'autovettura degli attori sia stata portata in officina dopo due giorni dal rifornimento.
pagina 7 di 9 Si rileva anche che parte attrice con la richiesta ante causam di risarcimento e di cui all'allegato 5 aveva inviato a controparte tutte le ricevute dei pagamenti relativi ai rifornimenti di carburante, con una media non superiore ad una settimana, sempre presso la stazione di servizio Q8 di San Giovanni La Punta, da novembre 2021 fino a quello del
17/05/2022. Ciò porta ulteriormente ad escludere che l'autovettura sia stata rifornita presso altra stazione di servizio e a ribadire ulteriormente che già in occasione del primo ricovero dell'auto presso l'officina di Giarre il campione prelevato era proprio quello del rifornimento del 17/05/2022, sicuramente viziato per come già sopra esposto.
In definitiva, risulta provato con certezza il nesso di causalità tra il rifornimento di carburante per cui è causa ed i danni subiti dall'autovettura attrice.
Si osserva poi che gli attori hanno diritto al rimborso sia della somma di € 6.550,47, sborsata in occasione del doppio intervento meccanico ad opera dell'officina CP_5
e del sia della somma di euro
[...] Controparte_6
341,60 per l'effettuazione dell'analisi chimica sul campione di carburante de quo, il tutto come da fatture in atti, sia della somma di euro 50,00 riguardante il rifornimento di carburante viziato.
Pertanto, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di € 6.942,07, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Va invece rigettata la domanda di avente ad oggetto Parte_1
“l'ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale dallo stesso subito per i disagi e lo stress subiti per essere stato privato dell'utilizzo della vettura per tutto il tempo necessario alla sua riparazione, in considerazione del fatto che detta auto era indispensabile per il
pagina 8 di 9 medesimo attore, all'epoca dei fatti direttore del reparto di nefrologia dell'Ospedale di
Acireale”; infatti, l'attore pur avendo il relativo onere probatorio ex art. 2697 comma 1 c.c., non ha provato l'effettiva esistenza ed entità di tali asseriti danni.
In virtù del principio della soccombenza, i convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 3642/23 R.G., così statuisce:
1) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore degli attori della somma di € 6.942,07, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
rigetta la domanda di e di Parte_1
cui in motivazione;
2) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore degli attori delle spese processuali che liquida in euro 270,00 per spese, euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge e al rimborso forfetario ex L. prof. for.; pone le spese di c.t.u. a carico solidale dei due convenuti.
CATANIA 4 MAGGIO 2025
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
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