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21 aprile 1942
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1 gennaio 1993
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10 dicembre 1994
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Art. 683.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 (67) ((72)) --------------- AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti." --------------- AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 (67) ((72)) --------------- AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti." --------------- AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
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- 1. Art. 683 c.p.c.:Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 37.083336
LIBRO QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI Titolo I DEI PROCEDIMENTI SOMMARI Capo III Dei procedimenti cautelari Sezione II Del sequestro Art. 683 c.p.c. 1.ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 [1] [2] [1] La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti." [2] La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
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Giurisprudenza • 82
- 1. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2023, n. 4843Provvedimento: […] 08/02/1990, Rv. 465197 - 01) oppure nel caso di sequestro conservativo ante causam eseguito con colpa grave od in mala fede, se il provvedimento cautelare sia divenuto inefficace ai sensi dell'art. 683 c.p.c., per non avereLeggi di più...
- competenza funzionale·
- impugnazione non prevista·
- sequestro giudiziario·
- giudizio presupposto·
- responsabilità aggravata·
- compensazione spese·
- art. 96 c.p.c.·
- risarcimento danni·
- art. 2043 c.c.