Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Eleonora Bruno Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 494 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 09/02/1958 Parte_1
E
nato/a a Palermo (PA) in data 18/07/1952 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via Nicolò Turrisi n.13, presso lo studio dell'avv. Galati Vincenzo che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
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Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 31/01/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 6 maggio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente, nel reciproco rispetto;
2. i coniugi si impegnano sin d'ora a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo tra loro;
3. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e assistenza e ciascuno di essi sarà libero di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, dando comunicazione all'altro coniuge;
4. (mantenimento): i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad ogni tipo di mantenimento;
5. (beni mobili, mobilio, arredamento, gioelli, mobili registrati, etc.): i coniugi si danno reciprocamente atto di avere già regolato tra loro ogni altra questione patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere.
6. le parti stabiliscono che i superiori accordi entreranno in vigore già dal momento della sottoscrizione del presente atto”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 31/01/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 24/02/1973 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 39 - P. II – serie A- Anno 1973).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 maggio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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