Art. 138. Atti preliminari al giudizio disciplinare
Terminate le indagini e comunque entro il termine originario o prorogato di cui all'articolo precedente, il magistrato istruttore riunisce gli atti in fascicolo, numerandoli progressivamente in ordine cronologico ed apponendo su ciascun foglio la propria firma; correda il fascicolo di un indice da lui sottoscritto e rimette il fascicolo stesso, entro dieci giorni dalla data dell'ultimo atto compiuto, al capo dell'ufficio del personale, che lo trasmette, con le eventuali osservazioni, nei dieci giorni successivi, alla Commissione di disciplina.
Il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione o il procuratore generale presso la Corte di appello, terminate le indagini, con l'osservanza dei termini e delle formalita' di cui al comma precedente, rimette il fascicolo alla, Commissione di disciplina presso la rispettiva Corte.
Entro dieci giorni successivi a quello in cui gli atti sono pervenuti, il segretario della Commissione da' avviso all'interessato, nelle forme previste dall'articolo 130, avvertendolo che nei venti giorni successivi egli ha facolta' di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.
Trascorso tale termine il presidente della Commissione stabilisce la data della trattazione orale, che deve aver luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, e, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore tra i componenti della Commissione.
La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal segretario al capo del personale o al procuratore generale e, nelle forme previste dall'articolo 130, all'interessato, almeno venti giorni prima, con l'avvertenza che egli ha facolta' di intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive.
Non possono partecipare, alla deliberazione, a pena di nullita', i membri della Commissione che abbiano riferito in ordine ai fatti oggetto del procedimento e svolto indagini ai sensi dell'articolo 129, o che abbiano partecipato come magistrati istruttori all'inchiesta.
Il divieto di cui al comma precedente non si applica al primo presidente della Corte suprema di cassazione ed ai presidenti di Corte di appello.
Terminate le indagini e comunque entro il termine originario o prorogato di cui all'articolo precedente, il magistrato istruttore riunisce gli atti in fascicolo, numerandoli progressivamente in ordine cronologico ed apponendo su ciascun foglio la propria firma; correda il fascicolo di un indice da lui sottoscritto e rimette il fascicolo stesso, entro dieci giorni dalla data dell'ultimo atto compiuto, al capo dell'ufficio del personale, che lo trasmette, con le eventuali osservazioni, nei dieci giorni successivi, alla Commissione di disciplina.
Il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione o il procuratore generale presso la Corte di appello, terminate le indagini, con l'osservanza dei termini e delle formalita' di cui al comma precedente, rimette il fascicolo alla, Commissione di disciplina presso la rispettiva Corte.
Entro dieci giorni successivi a quello in cui gli atti sono pervenuti, il segretario della Commissione da' avviso all'interessato, nelle forme previste dall'articolo 130, avvertendolo che nei venti giorni successivi egli ha facolta' di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.
Trascorso tale termine il presidente della Commissione stabilisce la data della trattazione orale, che deve aver luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, e, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore tra i componenti della Commissione.
La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal segretario al capo del personale o al procuratore generale e, nelle forme previste dall'articolo 130, all'interessato, almeno venti giorni prima, con l'avvertenza che egli ha facolta' di intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive.
Non possono partecipare, alla deliberazione, a pena di nullita', i membri della Commissione che abbiano riferito in ordine ai fatti oggetto del procedimento e svolto indagini ai sensi dell'articolo 129, o che abbiano partecipato come magistrati istruttori all'inchiesta.
Il divieto di cui al comma precedente non si applica al primo presidente della Corte suprema di cassazione ed ai presidenti di Corte di appello.